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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 166/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 11/03/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 233/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ON
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - ON
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230014704735000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230014704735000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230014704735000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti negli atti depositati;
esibisce e produce documentazione relativa alla titolarità degli immobili in questione.
Chiede la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del resistente.
Il rappresentante di parte resistente si riporta alle motivazioni controdedotte nelle costituzioni di parte depositate.
Chiede la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente.
Il Giudice si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e residente in [...], Indirizzo_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di ON, in relazione alla cartella di pagamento n. 047 2023 00147047 35 000 notificata in data 2 dicembre 2023, emessa dall'Agenzia delle Entrate NE di ON, avente ad oggetto l'omesso o carente versamento dell'IRPEF relativa alla dichiarazione modello UNICO/2019 presentata per il periodo d'imposta 2018, relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati nel periodo d'imposta 2015, per l'importo di Euro
4.800,00 oltre interessi e diritti di notifica per un totale di Euro 5.507,07.
Esponeva che nell'anno d'imposta 2014 e 2015 era proprietario di due immobili, e precisamente di un immobile sito in ON, Indirizzo_2 (distinto in catasto al foglio n. 15, particella n. 803, sub 3), e di un immobile sito sempre in ON (FR) alla Indirizzo_1, (distinto in catasto al foglio n. 11, particella n. 568), e di aver effettuato interventi di ristrutturazione edilizia sui predetti immobili con la seguente cadenza temporale:
- anno 2014 importo della spesa € 26.900,00 sull'immobile di Indirizzo_2;
- anno 2015 importo della spesa € 17.268,80 sempre sull'immobile di Indirizzo_2;
- anno 2015 importo della spesa € 105.296,34 sull'immobile di Indirizzo_1.
Esponeva, inoltre, che per l'anno d'imposta 2015 aveva presentato nel mese di luglio dell'anno 2016 il modello 730 e nel mese di Settembre 2017 il modello Unico Persone Fisiche 2016 integrativo dei redditi dichiarati nell'anno d'imposta 2015 e che l'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di ON, nel mese di marzo dell'anno 2018 gli aveva inviato l'invito n. prot. 13420/2018, con raccomandata n.
92004548098-99-5, con cui chiedeva la documentazione probante gli oneri sostenuti per il recupero edilizio indicati nelle dichiarazioni degli anni d'imposta 2015 e 2016.
Tale documentazione, in data 26/03/2018, era stata effettivamente presentata corredata da apposito foglio riepilogativo senza ricevere successivamente alcun atto di contestazione.
In data 01/10/2019, la Direzione Provinciale di ON dell'Agenzia delle Entrate notificava altro invito a presentare documenti ed in particolare nel dettaglio della documentazione richiesta, specificava che non bisognava presentare documentazione relativa agli oneri dedotti per spese di ristrutturazioni edilizie, qualora detti documenti fossero stati presentati in altra procedura di controllo.
Venivano, quindi, presentati i documenti richiesti, fatta eccezione per i documenti relativi alle detrazioni per oneri conseguenti ad interventi di ristrutturazioni immobiliari, in quanto già presentati nella precedente procedura di controllo documentale.
Nel mese di dicembre dell'anno 2019, l'Agenzia delle Entrate provvedeva, però, a notificargli rettifica ex articolo 36 ter del DPR 600/1973, in relazione alla quale veniva proposta istanza di autotutela con richiesta di annullamento;
nonostante la produzione documentale giustificativa delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia dei due immobili, e le tempestive risposte alle richieste documentali ricevute dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di ON, in data 16/12/2021, gli veniva notificata la cartella esattoriale n. 047 2020 00089952 00 000, avente ad oggetto il disconoscimento di detrazioni di imposta IRPEF conseguenti a ristrutturazioni di immobili, indicate nel modello Unico 2016, redditi 2015, con dichiarazione integrativa a favore, per l'importo di Euro 7.009,00 oltre sanzioni ed interessi.
In data 12 Aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate notificava, quindi, avviso di irregolarità n. T1830178790929 con codice atto n. 03014211886, in cui si specificava che era stato effettuato il controllo formale della dichiarazione 730/2018, con conseguente disconoscimento delle detrazioni relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati nel periodo d'imposta 2015.
In data 02 Maggio 2022 il contribuente aveva, poi, fornito chiarimenti in merito, avanzando un'istanza di annullamento ed allegando la documentazione relativa all'anno 2015 riferita ai due immobili in Indirizzo_1
e in Indirizzo_2. Nonostante la produzione documentale giustificativa delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia dei due immobili, e le tempestive risposte alle richieste documentali ricevute dall'Agenzia, era stata emessa la cartella di pagamento n. 047 2023 00102375 03 000 riferita all' avviso di irregolarità n.
T1830178790929 con codice atto n. 03014211886 notificata in data 10 Luglio 2023 senza che vi fosse stata alcuna risposta in merito all'istanza di annullamento presentata in data 02 Maggio 2022.
Tanto premesso, in ordine all'imposta iscritta a ruolo derivante dal disconoscimento della detrazione d'imposta conseguente alle spese per ristrutturazioni edilizie dichiarate nel modello Unico P.F. 2016 – redditi 2015, ricorreva avverso la cartella di pagamento n. n. 047 2023 00147047 35 000 deducendo l'llegittimità della iscrizione a ruolo per mancata motivazione del disconoscimento degli oneri fiscali detratti, derivanti dal sostenimento di spese per ristrutturazioni edilizie e per violazione del diritto di difesa del contribuente. Sulla scorta della documentazione giustificativa presentata, infatti, risultava, indubbiamente sussistente il diritto alla detrazione delle spese sostenute, stante l'inequivocabile lettura formale della documentazione relativa al periodo d'imposta 2015.
Deduceva che l'atto impositivo non conteneva alcuna menzione sui motivi del disconoscimento delle detrazioni di imposta regolarmente usufruite dal ricorrente per l'anno d'imposta 2018; il silenzio dell'Ufficio in ordine alla richiesta in autotutela presentata in data 02 maggio 2022 comportava l'llegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza di motivazione della ripresa fiscale delle detrazioni Irpef delle spese sostenute, comprovate dalle fatture e dalle quietanze relative alle lavorazioni svolte presso l'immobile sito in Indirizzo_1 e Indirizzo_2, unitamente al permesso a costruire, comunicazioni inizio lavori e relazione lavori sempre dell'immobile sito in Indirizzo_1, ed infine la Scia dell'immobile sito in Indirizzo_2, nonostante per un evidente refuso del tecnico compilatore fossero stati indicati i dati di un altro immobile non di proprietà del ricorrente.
Contestava, inoltre, il mancato riscontro dell'Ufficio alla produzione documentale effettuata dal ricorrente per l'anno d'imposta 2016, che comunque non aveva determinato alcuna contestazione per cui, afferendo le detrazioni per il 2015 e per il 2016 agli stessi immobili, non poteva ritenersi giustificabile il diniego al riconoscimento delle detrazioni per l'anno 2015, atteso che erano stati detratti gli stessi oneri per entrambe le annualità.
Chiedeva, quindi, l'annullamento della cartella esattoriale n. n. 047 2023 00147047 35 000 per l'illegittima iscrizione a ruolo derivante dalla mancata motivazione del disconoscimento degli oneri fiscali detratti e derivanti dal sostenimento di spese per ristrutturazioni edilizie e la conferma del diritto alla detrazione fiscale per l'anno d'imposta 2015 in quanto non contestata nell'anno d'imposta successivo, pur in presenza di formale controllo;
con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate NE di ON in ordine al ricorso relativo alle spese di ristrutturazione indicate in euro 96.000,00 per l'anno 2015 con un recupero a tassazione della maggiore imposta pari ad € 4.800,00 oltre interessi. Esponeva che, a seguito del mancato pagamento delle maggiori imposte richieste, era stata notificata al contribuente la cartella di pagamento n. Società_1 contenente le maggiori imposte dovute.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata motivazione del disconoscimento delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per l'anno d'imposta 2018, ed al mancato riscontro dell'Ufficio alla produzione documentale del contribuente per l'anno d'imposta 2016, relativa ad altra tipologia di controllo, deduceva che il ricorrente non aveva presentato la documentazione richiesta relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per cui l'Ufficio aveva proceduto alla rettifica della dichiarazione presentata, recuperando le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio relative agli anni 2014 e 2015 sul presupposto della mancata produzione della documentazione giustificativa. In sostanza evidenziava che il recupero delle sole spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio era relativo al solo anno 2015 in quanto la parte non aveva portato in detrazione le spese sostenute nell'anno 2014.
Evidenziava che il documento relativo ad una “nuova” Comunicazione di inizio lavori con i dati catastali corretti, presentata al comune di ON sempre in data 16/12/2014, era stato prodotto, a distanza di quasi 6 anni dalla prima allegazione documentale relativa all'istanza di rimborso, non all'Ufficio, neppure a seguito del primo controllo effettuato ai sensi dell'art. 36-ter, D.P.R. 600/1973. Pertanto, oltre a contestarne l'attendibilità, deduceva che il comportamento di parte fosse stato lesivo dei principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra amministrazione e cittadini.
In ogni caso tale documento, anche se fosse stato validamente presentato, non avrebbe scalfito in alcun modo la correttezza dei recuperi operati attese le numerose irregolarità riscontrate.
Da ultimo, sosteneva che l'indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati del tutto errati e riferiti ad un immobile, che nulla avevano a che fare con le spese di cui si chiedeva il riconoscimento della detrazione, doveva considerarsi equiparabile all'omessa indicazione dei dati catastali, omissione preclusiva del diritto alla detrazione.
Dall'esame della documentazione esibita e degli elementi e notizie reperiti attraverso le banche dati in uso all'Ufficio era possibile rilevare gravi irregolarità anche relative alle fatture prodotte, non riferibili chiaramente all'immobile di cui si tratta a cui si riferiscono, né indicative dei lavori effettuati quali suscettibili di agevolazioni.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudicante che il ricorso debba essere accolto.
Con la cartella di pagamento n. 047 2023 00147047 35 000 notificata in data 2 dicembre 2023, è stata evidenziato l'omesso o carente versamento dell'IRPEF relativa alla dichiarazione Modello UNICO/2019 presentata per il periodo d'imposta 2018, relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati nel periodo d'imposta 2015, per l'importo di Euro 4.800,00 oltre interessi e diritti di notifica per un totale di
Euro 5.507,07.
Deve rilevarsi che il ricorrente era proprietario negli anni 2014 e 2015 di due immobili siti in ON, Indirizzo_2 (distinto in catasto al foglio n. 15, particella n. 803, sub 3), ed in Indirizzo_1, (distinto in catasto al foglio n. 11, particella n. 568.
Per tali immobili ebbe a sostenere spese per interventi di ristrutturazione edilizia ed in particolare per l'anno 2014 per euro € 26.900,00 e per l'anno 2015 per euro 17.268,00 sull'immobile di Indirizzo_2 e per l'anno 2015 per € 105.296,34 sull'immobile di Indirizzo_1.
In relazione a tali spese è stata allegata al ricorso al n.12, ed è stata presentata all'Agenzia delle Entrate, che aveva chiesto l'esibizione o la produzione dei documenti giustificativi, una copiosa documentazione relativa al permesso a costruire e varie fatture (interventi di demolizione, ricostruzione e manutenzione, tamponature e tramezzature opere idrauliche ed impiantistica elettrica) afferenti agli immobili siti in
Indirizzo_2 e Indirizzo_1. Gli importi relativi corrispondono esattamente a quelli per i quali è stata, orbene, la detrazione di cui si tratta.
Erroneamente nelle dichiarazioni fiscali presentate dal contribuente è stato però indicato che le spese sarebbero state sostenute per un immobile sito in Indirizzo_3, foglio 1, mappale 964, che non sarebbe, invero, di proprietà del contribuente, laddove tutte le spese documentate, come detto, afferiscono agli immobili di proprietà del ricorrente siti in Indirizzo_2 ed in Indirizzo_1.
Nell'istanza di autotutela, presentata il 02/05/2022 e nell'istanza presentata il 23/12/2021, relativa al controllo per l'anno d'imposta 2015, veniva, comunque, fatto riferimento agli immobili situati in Indirizzo_1 e in Indirizzo_2.
Formalmente l'Agenzia ha correttamente evidenziato che nell'originaria dichiarazione non vi era alcun documento giustificativo delle spese sostenute per l'immobile di Indirizzo_3, ma il contribuente ha tentato di chiarire l'equivoco insorto per un'erronea indicazione degli immobili di sua proprietà dovuto probabilmente per un refuso nella compilazione del modello dichiarativo.
Si ritiene, orbene, che tale discrepanza, alla luce della documentazione allegata al ricorso, non possa inficiare la sostanziale inerenza delle detrazioni per le spese sostenute per gli immobili in ON di Indirizzo_1
ed in Indirizzo_2. rientranti tutte, per tipologia, in quelle relative ai lavori di ristrutturazione ed a altre operazioni agevolate ai sensi dell'art. 16 bis DPR 917/86, dell'art. 11DL 83/2012, dell'art.16 DL 63/2013
e dell'art. 1, comma 47 L.190/2014.
L'erronea indicazione nelle dichiarazioni fiscali presentate dal ricorrente deve essere, orbene, considerato un mero errore formale che non può far decadere il diritto alle detrazioni per spese effettivamente sostenute per le quali non sarebbe più possibile effettuare alcun recupero con un effetto di sostanziale ingiustizia.
Dal citato allegato 12 risulta, innanzitutto, il riferimento al permesso a costruire n. 12052 riferito all'immobile sito in Indirizzo_1 censito al foglio 11, mappale 568, nonchè la comunicazione di inizio lavori che richiama il predetto permesso a costruire ed al rigo E41 del modello 730 sono state indicate le spese sostenute per la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria o il risanamento conservativo di un immobile ad uso abitativo per il quale, con lettera raccomandata, era stato dato avviso all'Agenzia delle Entrate, prima della data di inizio dei lavori, con modulo precompilato, sia la data precisa di inizio dei lavori sia i dati catastali dell'immobile.
Da un'attenta lettura della documentazione ed in particolare dal permesso a costruire n.12052, cui sono seguite tutte le fatture cronologicamente riferibili alle spese affrontate per la ristrutturazione del'immobile può, invero, desumersi la correttezza di quanto dichiarato dal contribuente nelle varie dichiarazioni fiscali,
e da quanto allegato al ricorso, con particolare riferimento al prospetto riepilogativo delle spese e dei bonifici relativi all'immobile sito in Indirizzo_2, tra cui fatture, con relativi bonifici ed a quello riepilogativo delle spese e dei bonifici relativi all'immobile sito in Indirizzo_1, sostenute nell'anno 2015, tutte relative ai lavori di demolizione e ricostruzione dell'immobile di cui all'autorizzazione prot. 12052 del Comune di
ON.
D'altra parte non vi è alcuna specificazione del titolo che avrebbe consentito di riportare in dichiarazione spese relative all'immobile sito in Indirizzo_3 che non risulta essere di sua proprietà. Alla luce delle argomentazioni suesposte, il Giudicante ritiene, quindi, di poter accogliere il ricorso con compensazione integrale tra le Parti delle spese del giudizio giustificata dalla natura delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso e compensa tra le Parti le spese del giudizio.
NC GA.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 11/03/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 233/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ON
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - ON
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230014704735000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230014704735000 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230014704735000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi dedotti negli atti depositati;
esibisce e produce documentazione relativa alla titolarità degli immobili in questione.
Chiede la condanna al pagamento delle spese di giudizio a carico del resistente.
Il rappresentante di parte resistente si riporta alle motivazioni controdedotte nelle costituzioni di parte depositate.
Chiede la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente.
Il Giudice si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e residente in [...], Indirizzo_1, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di ON, in relazione alla cartella di pagamento n. 047 2023 00147047 35 000 notificata in data 2 dicembre 2023, emessa dall'Agenzia delle Entrate NE di ON, avente ad oggetto l'omesso o carente versamento dell'IRPEF relativa alla dichiarazione modello UNICO/2019 presentata per il periodo d'imposta 2018, relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati nel periodo d'imposta 2015, per l'importo di Euro
4.800,00 oltre interessi e diritti di notifica per un totale di Euro 5.507,07.
Esponeva che nell'anno d'imposta 2014 e 2015 era proprietario di due immobili, e precisamente di un immobile sito in ON, Indirizzo_2 (distinto in catasto al foglio n. 15, particella n. 803, sub 3), e di un immobile sito sempre in ON (FR) alla Indirizzo_1, (distinto in catasto al foglio n. 11, particella n. 568), e di aver effettuato interventi di ristrutturazione edilizia sui predetti immobili con la seguente cadenza temporale:
- anno 2014 importo della spesa € 26.900,00 sull'immobile di Indirizzo_2;
- anno 2015 importo della spesa € 17.268,80 sempre sull'immobile di Indirizzo_2;
- anno 2015 importo della spesa € 105.296,34 sull'immobile di Indirizzo_1.
Esponeva, inoltre, che per l'anno d'imposta 2015 aveva presentato nel mese di luglio dell'anno 2016 il modello 730 e nel mese di Settembre 2017 il modello Unico Persone Fisiche 2016 integrativo dei redditi dichiarati nell'anno d'imposta 2015 e che l'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di ON, nel mese di marzo dell'anno 2018 gli aveva inviato l'invito n. prot. 13420/2018, con raccomandata n.
92004548098-99-5, con cui chiedeva la documentazione probante gli oneri sostenuti per il recupero edilizio indicati nelle dichiarazioni degli anni d'imposta 2015 e 2016.
Tale documentazione, in data 26/03/2018, era stata effettivamente presentata corredata da apposito foglio riepilogativo senza ricevere successivamente alcun atto di contestazione.
In data 01/10/2019, la Direzione Provinciale di ON dell'Agenzia delle Entrate notificava altro invito a presentare documenti ed in particolare nel dettaglio della documentazione richiesta, specificava che non bisognava presentare documentazione relativa agli oneri dedotti per spese di ristrutturazioni edilizie, qualora detti documenti fossero stati presentati in altra procedura di controllo.
Venivano, quindi, presentati i documenti richiesti, fatta eccezione per i documenti relativi alle detrazioni per oneri conseguenti ad interventi di ristrutturazioni immobiliari, in quanto già presentati nella precedente procedura di controllo documentale.
Nel mese di dicembre dell'anno 2019, l'Agenzia delle Entrate provvedeva, però, a notificargli rettifica ex articolo 36 ter del DPR 600/1973, in relazione alla quale veniva proposta istanza di autotutela con richiesta di annullamento;
nonostante la produzione documentale giustificativa delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia dei due immobili, e le tempestive risposte alle richieste documentali ricevute dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di ON, in data 16/12/2021, gli veniva notificata la cartella esattoriale n. 047 2020 00089952 00 000, avente ad oggetto il disconoscimento di detrazioni di imposta IRPEF conseguenti a ristrutturazioni di immobili, indicate nel modello Unico 2016, redditi 2015, con dichiarazione integrativa a favore, per l'importo di Euro 7.009,00 oltre sanzioni ed interessi.
In data 12 Aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate notificava, quindi, avviso di irregolarità n. T1830178790929 con codice atto n. 03014211886, in cui si specificava che era stato effettuato il controllo formale della dichiarazione 730/2018, con conseguente disconoscimento delle detrazioni relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati nel periodo d'imposta 2015.
In data 02 Maggio 2022 il contribuente aveva, poi, fornito chiarimenti in merito, avanzando un'istanza di annullamento ed allegando la documentazione relativa all'anno 2015 riferita ai due immobili in Indirizzo_1
e in Indirizzo_2. Nonostante la produzione documentale giustificativa delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia dei due immobili, e le tempestive risposte alle richieste documentali ricevute dall'Agenzia, era stata emessa la cartella di pagamento n. 047 2023 00102375 03 000 riferita all' avviso di irregolarità n.
T1830178790929 con codice atto n. 03014211886 notificata in data 10 Luglio 2023 senza che vi fosse stata alcuna risposta in merito all'istanza di annullamento presentata in data 02 Maggio 2022.
Tanto premesso, in ordine all'imposta iscritta a ruolo derivante dal disconoscimento della detrazione d'imposta conseguente alle spese per ristrutturazioni edilizie dichiarate nel modello Unico P.F. 2016 – redditi 2015, ricorreva avverso la cartella di pagamento n. n. 047 2023 00147047 35 000 deducendo l'llegittimità della iscrizione a ruolo per mancata motivazione del disconoscimento degli oneri fiscali detratti, derivanti dal sostenimento di spese per ristrutturazioni edilizie e per violazione del diritto di difesa del contribuente. Sulla scorta della documentazione giustificativa presentata, infatti, risultava, indubbiamente sussistente il diritto alla detrazione delle spese sostenute, stante l'inequivocabile lettura formale della documentazione relativa al periodo d'imposta 2015.
Deduceva che l'atto impositivo non conteneva alcuna menzione sui motivi del disconoscimento delle detrazioni di imposta regolarmente usufruite dal ricorrente per l'anno d'imposta 2018; il silenzio dell'Ufficio in ordine alla richiesta in autotutela presentata in data 02 maggio 2022 comportava l'llegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza di motivazione della ripresa fiscale delle detrazioni Irpef delle spese sostenute, comprovate dalle fatture e dalle quietanze relative alle lavorazioni svolte presso l'immobile sito in Indirizzo_1 e Indirizzo_2, unitamente al permesso a costruire, comunicazioni inizio lavori e relazione lavori sempre dell'immobile sito in Indirizzo_1, ed infine la Scia dell'immobile sito in Indirizzo_2, nonostante per un evidente refuso del tecnico compilatore fossero stati indicati i dati di un altro immobile non di proprietà del ricorrente.
Contestava, inoltre, il mancato riscontro dell'Ufficio alla produzione documentale effettuata dal ricorrente per l'anno d'imposta 2016, che comunque non aveva determinato alcuna contestazione per cui, afferendo le detrazioni per il 2015 e per il 2016 agli stessi immobili, non poteva ritenersi giustificabile il diniego al riconoscimento delle detrazioni per l'anno 2015, atteso che erano stati detratti gli stessi oneri per entrambe le annualità.
Chiedeva, quindi, l'annullamento della cartella esattoriale n. n. 047 2023 00147047 35 000 per l'illegittima iscrizione a ruolo derivante dalla mancata motivazione del disconoscimento degli oneri fiscali detratti e derivanti dal sostenimento di spese per ristrutturazioni edilizie e la conferma del diritto alla detrazione fiscale per l'anno d'imposta 2015 in quanto non contestata nell'anno d'imposta successivo, pur in presenza di formale controllo;
con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate NE di ON in ordine al ricorso relativo alle spese di ristrutturazione indicate in euro 96.000,00 per l'anno 2015 con un recupero a tassazione della maggiore imposta pari ad € 4.800,00 oltre interessi. Esponeva che, a seguito del mancato pagamento delle maggiori imposte richieste, era stata notificata al contribuente la cartella di pagamento n. Società_1 contenente le maggiori imposte dovute.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata motivazione del disconoscimento delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per l'anno d'imposta 2018, ed al mancato riscontro dell'Ufficio alla produzione documentale del contribuente per l'anno d'imposta 2016, relativa ad altra tipologia di controllo, deduceva che il ricorrente non aveva presentato la documentazione richiesta relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per cui l'Ufficio aveva proceduto alla rettifica della dichiarazione presentata, recuperando le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio relative agli anni 2014 e 2015 sul presupposto della mancata produzione della documentazione giustificativa. In sostanza evidenziava che il recupero delle sole spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio era relativo al solo anno 2015 in quanto la parte non aveva portato in detrazione le spese sostenute nell'anno 2014.
Evidenziava che il documento relativo ad una “nuova” Comunicazione di inizio lavori con i dati catastali corretti, presentata al comune di ON sempre in data 16/12/2014, era stato prodotto, a distanza di quasi 6 anni dalla prima allegazione documentale relativa all'istanza di rimborso, non all'Ufficio, neppure a seguito del primo controllo effettuato ai sensi dell'art. 36-ter, D.P.R. 600/1973. Pertanto, oltre a contestarne l'attendibilità, deduceva che il comportamento di parte fosse stato lesivo dei principi di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra amministrazione e cittadini.
In ogni caso tale documento, anche se fosse stato validamente presentato, non avrebbe scalfito in alcun modo la correttezza dei recuperi operati attese le numerose irregolarità riscontrate.
Da ultimo, sosteneva che l'indicazione nella dichiarazione dei redditi di dati del tutto errati e riferiti ad un immobile, che nulla avevano a che fare con le spese di cui si chiedeva il riconoscimento della detrazione, doveva considerarsi equiparabile all'omessa indicazione dei dati catastali, omissione preclusiva del diritto alla detrazione.
Dall'esame della documentazione esibita e degli elementi e notizie reperiti attraverso le banche dati in uso all'Ufficio era possibile rilevare gravi irregolarità anche relative alle fatture prodotte, non riferibili chiaramente all'immobile di cui si tratta a cui si riferiscono, né indicative dei lavori effettuati quali suscettibili di agevolazioni.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudicante che il ricorso debba essere accolto.
Con la cartella di pagamento n. 047 2023 00147047 35 000 notificata in data 2 dicembre 2023, è stata evidenziato l'omesso o carente versamento dell'IRPEF relativa alla dichiarazione Modello UNICO/2019 presentata per il periodo d'imposta 2018, relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati nel periodo d'imposta 2015, per l'importo di Euro 4.800,00 oltre interessi e diritti di notifica per un totale di
Euro 5.507,07.
Deve rilevarsi che il ricorrente era proprietario negli anni 2014 e 2015 di due immobili siti in ON, Indirizzo_2 (distinto in catasto al foglio n. 15, particella n. 803, sub 3), ed in Indirizzo_1, (distinto in catasto al foglio n. 11, particella n. 568.
Per tali immobili ebbe a sostenere spese per interventi di ristrutturazione edilizia ed in particolare per l'anno 2014 per euro € 26.900,00 e per l'anno 2015 per euro 17.268,00 sull'immobile di Indirizzo_2 e per l'anno 2015 per € 105.296,34 sull'immobile di Indirizzo_1.
In relazione a tali spese è stata allegata al ricorso al n.12, ed è stata presentata all'Agenzia delle Entrate, che aveva chiesto l'esibizione o la produzione dei documenti giustificativi, una copiosa documentazione relativa al permesso a costruire e varie fatture (interventi di demolizione, ricostruzione e manutenzione, tamponature e tramezzature opere idrauliche ed impiantistica elettrica) afferenti agli immobili siti in
Indirizzo_2 e Indirizzo_1. Gli importi relativi corrispondono esattamente a quelli per i quali è stata, orbene, la detrazione di cui si tratta.
Erroneamente nelle dichiarazioni fiscali presentate dal contribuente è stato però indicato che le spese sarebbero state sostenute per un immobile sito in Indirizzo_3, foglio 1, mappale 964, che non sarebbe, invero, di proprietà del contribuente, laddove tutte le spese documentate, come detto, afferiscono agli immobili di proprietà del ricorrente siti in Indirizzo_2 ed in Indirizzo_1.
Nell'istanza di autotutela, presentata il 02/05/2022 e nell'istanza presentata il 23/12/2021, relativa al controllo per l'anno d'imposta 2015, veniva, comunque, fatto riferimento agli immobili situati in Indirizzo_1 e in Indirizzo_2.
Formalmente l'Agenzia ha correttamente evidenziato che nell'originaria dichiarazione non vi era alcun documento giustificativo delle spese sostenute per l'immobile di Indirizzo_3, ma il contribuente ha tentato di chiarire l'equivoco insorto per un'erronea indicazione degli immobili di sua proprietà dovuto probabilmente per un refuso nella compilazione del modello dichiarativo.
Si ritiene, orbene, che tale discrepanza, alla luce della documentazione allegata al ricorso, non possa inficiare la sostanziale inerenza delle detrazioni per le spese sostenute per gli immobili in ON di Indirizzo_1
ed in Indirizzo_2. rientranti tutte, per tipologia, in quelle relative ai lavori di ristrutturazione ed a altre operazioni agevolate ai sensi dell'art. 16 bis DPR 917/86, dell'art. 11DL 83/2012, dell'art.16 DL 63/2013
e dell'art. 1, comma 47 L.190/2014.
L'erronea indicazione nelle dichiarazioni fiscali presentate dal ricorrente deve essere, orbene, considerato un mero errore formale che non può far decadere il diritto alle detrazioni per spese effettivamente sostenute per le quali non sarebbe più possibile effettuare alcun recupero con un effetto di sostanziale ingiustizia.
Dal citato allegato 12 risulta, innanzitutto, il riferimento al permesso a costruire n. 12052 riferito all'immobile sito in Indirizzo_1 censito al foglio 11, mappale 568, nonchè la comunicazione di inizio lavori che richiama il predetto permesso a costruire ed al rigo E41 del modello 730 sono state indicate le spese sostenute per la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria o il risanamento conservativo di un immobile ad uso abitativo per il quale, con lettera raccomandata, era stato dato avviso all'Agenzia delle Entrate, prima della data di inizio dei lavori, con modulo precompilato, sia la data precisa di inizio dei lavori sia i dati catastali dell'immobile.
Da un'attenta lettura della documentazione ed in particolare dal permesso a costruire n.12052, cui sono seguite tutte le fatture cronologicamente riferibili alle spese affrontate per la ristrutturazione del'immobile può, invero, desumersi la correttezza di quanto dichiarato dal contribuente nelle varie dichiarazioni fiscali,
e da quanto allegato al ricorso, con particolare riferimento al prospetto riepilogativo delle spese e dei bonifici relativi all'immobile sito in Indirizzo_2, tra cui fatture, con relativi bonifici ed a quello riepilogativo delle spese e dei bonifici relativi all'immobile sito in Indirizzo_1, sostenute nell'anno 2015, tutte relative ai lavori di demolizione e ricostruzione dell'immobile di cui all'autorizzazione prot. 12052 del Comune di
ON.
D'altra parte non vi è alcuna specificazione del titolo che avrebbe consentito di riportare in dichiarazione spese relative all'immobile sito in Indirizzo_3 che non risulta essere di sua proprietà. Alla luce delle argomentazioni suesposte, il Giudicante ritiene, quindi, di poter accogliere il ricorso con compensazione integrale tra le Parti delle spese del giudizio giustificata dalla natura delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico accoglie il ricorso e compensa tra le Parti le spese del giudizio.
NC GA.