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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 29/01/2026, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1419/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
UM AF, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14803/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Società_1 Sas Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250010066976 ADDIZ. TAS. AUT 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 545/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
le parti insistono su quanto depositato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Società_1 sas Ricorrente_1 di Rappresentante_1”, con ricorso notificato in data 15/7/2025 all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia Entrate Riscossione, impugna cartella di pagamento notificata il 21/5/2025 relativa a superbollo auto 2020, per complessivi € 3.879,68. Premette che la tassa è relativa ad una SE BL di cui era utilizzatrice in virtù di contratto di leasing con la società Società_2. Nel canone era compreso la quota relativa al superbollo dovuto attesa la cilindrata dell'auto e la cui obbligazione ricadeva, al momento della stipula del contratto, sul locatore. Deduce che nel 219 è mutata la disciplina normativa che ha posto il relativo obbligo in capo all'utilizzatore. In conseguenza di ciò e non essendo variato il canone mensile, la Società_2 ha diramato un comunicato con cui si assumeva l'onere del pagamento, impegno, evidentemente, non assolto. Chiedeva, pertanto, l'autorizzazione a chiamare in causa la Società_2 per essere tenuta indenne da quanto dovuto ed eccepisce, quindi, il difetto di legittimazione passiva, che fonderebbe su una mera presunzione legale, superata dalla prova contraria. Conclude chiedendo l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia Entrate che deduceva di aver notificato avviso di accertamento propedeutico non impugnato, sicchè le questioni afferenti al merito del tributo, essendosi cristallizzato l'accertamento, sono inammissibili. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14/1/2026 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorrente contesta il merito del tributo. Orbane, a prescindere da ogni valutazione in ordine alle doglianze mosse con riferimento alla legittimazione passiva fiscale (apparendo indiscutibile che a seguito dell'entrata in vigore del DL 12472019, a far data dal 1 gennaio 2020 unico legittimato passivo nei confronti dell'erario sia l'utilizzatore, indipendentemente da diversi accordi intervenuti tra le parti, che operano solo sul piano civilistico), va detto che la questione non è nemmeno proponibile, in questa sede, dal contribuente. Difatti
l'ufficio ha provato di aver notificato avviso di accertamento a mezzo posta, ricevuta in data 4/5/2023 con consegna a mani proprie. Non è né dedotto né provato che sia stata proposta impugnazione avverso tale avviso di accertamento. Sicchè le questioni afferenti al merito del tributo sono, oramai, precluse. La pretesa
è cristallizzata nei termini di cui all'avviso di accertamento, cui fa riferimento la cartella oggi impugnata.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in € 400,00
(quattrocento) oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
UM AF, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14803/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Società_1 Sas Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250010066976 ADDIZ. TAS. AUT 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 545/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
le parti insistono su quanto depositato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “Società_1 sas Ricorrente_1 di Rappresentante_1”, con ricorso notificato in data 15/7/2025 all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia Entrate Riscossione, impugna cartella di pagamento notificata il 21/5/2025 relativa a superbollo auto 2020, per complessivi € 3.879,68. Premette che la tassa è relativa ad una SE BL di cui era utilizzatrice in virtù di contratto di leasing con la società Società_2. Nel canone era compreso la quota relativa al superbollo dovuto attesa la cilindrata dell'auto e la cui obbligazione ricadeva, al momento della stipula del contratto, sul locatore. Deduce che nel 219 è mutata la disciplina normativa che ha posto il relativo obbligo in capo all'utilizzatore. In conseguenza di ciò e non essendo variato il canone mensile, la Società_2 ha diramato un comunicato con cui si assumeva l'onere del pagamento, impegno, evidentemente, non assolto. Chiedeva, pertanto, l'autorizzazione a chiamare in causa la Società_2 per essere tenuta indenne da quanto dovuto ed eccepisce, quindi, il difetto di legittimazione passiva, che fonderebbe su una mera presunzione legale, superata dalla prova contraria. Conclude chiedendo l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia Entrate che deduceva di aver notificato avviso di accertamento propedeutico non impugnato, sicchè le questioni afferenti al merito del tributo, essendosi cristallizzato l'accertamento, sono inammissibili. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14/1/2026 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorrente contesta il merito del tributo. Orbane, a prescindere da ogni valutazione in ordine alle doglianze mosse con riferimento alla legittimazione passiva fiscale (apparendo indiscutibile che a seguito dell'entrata in vigore del DL 12472019, a far data dal 1 gennaio 2020 unico legittimato passivo nei confronti dell'erario sia l'utilizzatore, indipendentemente da diversi accordi intervenuti tra le parti, che operano solo sul piano civilistico), va detto che la questione non è nemmeno proponibile, in questa sede, dal contribuente. Difatti
l'ufficio ha provato di aver notificato avviso di accertamento a mezzo posta, ricevuta in data 4/5/2023 con consegna a mani proprie. Non è né dedotto né provato che sia stata proposta impugnazione avverso tale avviso di accertamento. Sicchè le questioni afferenti al merito del tributo sono, oramai, precluse. La pretesa
è cristallizzata nei termini di cui all'avviso di accertamento, cui fa riferimento la cartella oggi impugnata.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in € 400,00
(quattrocento) oltre oneri accessori se dovuti.