Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 29/01/2026, n. 1419
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte rileva che, a seguito dell'entrata in vigore del DL 124/2019, dal 1 gennaio 2020 l'utilizzatore è l'unico legittimato passivo nei confronti dell'erario, indipendentemente dagli accordi civilistici tra le parti. Inoltre, la questione del merito del tributo non è proponibile in questa sede poiché non risulta impugnato l'avviso di accertamento propedeutico.

  • Accolto
    Inammissibilità delle questioni relative al merito del tributo

    La Corte concorda con l'Agenzia delle Entrate, affermando che non essendo stato impugnato l'avviso di accertamento, le questioni sul merito del tributo sono precluse e la pretesa è cristallizzata nei termini dell'avviso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 29/01/2026, n. 1419
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1419
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo