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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2025, n. 3821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3821 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2792 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2016 promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Arcangelo Parte_1
IA IA
attore contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Controparte_1
ES
convenuta
Controparte_2
convenuto contumace
Avente ad
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto introduttivo di lite, notificato in data 03.05.2016, Parte_1
, assumendosi conducente del ciclomotore modello Piaggio SI 50, con
[...]
telaio SIVT2248122, conveniva in giudizio la Controparte_2
proprietaria dell'autovettura UL Megane, tg. EF 231 NB, e la
[...]
quale ente assicuratore del suddetto autoveicolo, al fine di sentirli CP_3
condannare in solido, previo accertamento della responsabilità del conducente, al risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente verificatosi in data
11.04.2012, alle ore 20,50 circa in Sarno, alla via San Valentino.
Assumeva l'attore che, mentre alla guida del ciclomotore con a bordo un trasportato percorreva la suddetta strada con direzione Sarno Centro, veniva urtato frontalmente dalla UL Megane che, proveniente dal senso opposto, aveva invaso la corsia dallo stesso percorsa.
A seguito dell'impatto l'attore finiva contro il parabrezza della e poi CP_4
rovinava a terra, riportando “ trauma pluricontusivo-escoriativo con frattura della branca orizzontale della mandibola a sinistra, escoriazioni multiple emifaccia sinistra e fiancobacino sinistri”, come diagnosticato dal P.S. presso il
Presidio Ospedaliero “ Martiri di Villa Malta” di Sarno.
Da tali lesioni derivava un danno biologico pari al 13%, una ITT di giorni 30, una ITP di giorni 40 al 50%, come da perizia esibita. L'attore, inoltre, deduceva che con sentenza n. 743/2015 del 14.10.2015 il
Giudice di Pace di Sarno aveva accolto la domanda proposta dal trasportato del motociclo nei confronti di quale impresa designata ex Controparte_5
lege alla gestione dei danni del F.G.V.S., essendo il motociclo sprovvisto di copertura assicurativa, e della invocando Controparte_2
l'efficacia di giudicato nel presente giudizio.
Si costituiva in giudizio la già Controparte_3 Controparte_6
impugnando la domanda, infondata in fatto e in diritto ed eccependo
[...]
l'inopponibilità della suddetta sentenza nei suoi confronti, in quanto estranea al giudizio promosso dal terzo trasportato.
Integrato il contraddittorio nei confronti della Curatela Fallimentare della
[...]
nelle more fallita, ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_2
Ammessa ed assunta la prova testimoniale, disposta ed espletata CTU medico- legale, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 12.03.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
La dinamica dell'incidente, per come descritta nell'atto di citazione, viene confermata dalla deposizione dell'unica testimone escussa Testimone_1
all'udienza del 09/06/2021.
La testimone così dichiarava:“… Ricordo che all'altezza di un ponte autostradale ho visto che davanti a me c'era una UL IC … con il mio stesso senso di marcia. Ad un certo punto la IC invadeva la corsia opposta di marcia e si scontrava frontalmente con un ciclomotore proveniente dal senso opposto di marcia e cioè diretto verso Sarno. A bordo del ciclomotore vi erano due ragazzi, probabilmente di etnia marocchina. Dopo l'impatto con la IC, ho visto che il conducente del ciclomotore impattava con il parabrezza della IC e poi cadeva al suolo … Dopo l'impatto con il ciclomotore, ricordo che la veniva in collisione frontale con una Ford Fiesta che seguiva CP_7
il ciclomotore … Preciso che la IC ha impattato con il lato anteriore sinistro contro il lato anteriore del ciclomotore … Ricordo che il ragazzo che era alla guida finiva contro il parabrezza e riportò ferite sanguinolente al volto …”.
Tale versione dei fatti non trova però corrispondenza nel rapporto dell'Autorità intervenuta sul luogo e prodotto in atti.
Tutte le dichiarazioni rese dai soggetti presenti sul posto, ossia il conducente del terzo veicolo coinvolto, la Ford Fiesta, le due trasportate ed il conducente della
UL IC (cfr. verbale di dichiarazioni spontanee di cui al rapporto) sono univoche nell'individuare nel conducente del ciclomotore il responsabile dell'incidente per cui è causa.
Secondo tale opposta versione dei fatti il conducente del ciclomotore, procedendo in controsenso, tagliava la strada alla UL IC, che nulla poteva per evitare l'impatto, anche a causa della scarsa illuminazione e del fatto che il ciclomotore era privo di faro.
La deposizione testimoniale appare precisa e dettagliata anche se desta dubbi la circostanza della perdita di controllo improvvisa della UL IC atteso che dall'istruttoria non sono emerse circostanze quali un malore o l'uso del telefono cellulare da parte del conducente.
D'altra parte, la ricostruzione dell'Autorità trae origine dalla posizione dei veicoli, per come rinvenuti, nonché da dichiarazioni verosimili di persone anche terze (e non solo del conducente della Ford Fiesta).
In assenza di decisioni di altri giudici vincolanti in questo giudizio, in considerazione dell'equilibrio fra le diverse fonti di prova ed in mancanza della prova di esclusiva responsabilità si applica la regola prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. ossia la presunzione del concorso di colpa. Passando alle risultanze della CTU, il perito, con argomentazioni condivisibili dal punto di vista logico e tecnico, ha valutato i postumi permanenti che incidono sull'integrità psico-fisica del danneggiato nella misura dell'8 % di IP, oltre giorni
40 di ITT e giorni 20 di ITP al 50 %.
Ciò posto, applicando le tabelle per il danno biologico di lieve entità, in relazione all'età dell'attore alla data del sinistro (anni 25), il danno biologico nella misura dell'8% (valore di punto base euro 963,40) è valutabile in euro 14.971,24; l'ITT gg. 40 al 100% (euro 56,18 quotidie) è valutabile in euro 2247,20, l'ITP gg 20 al 50% in euro 561,80.
Il danno biologico permanente e temporaneo, escluse le voci non provate, ammonta quindi a complessivi euro 17.780,24 che, diviso per due tenuto conto del concorso di colpa, determina un danno risarcibile pari ad euro 8.890,12 a cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. n. 1712/1995.
La particolarità della vicenda ed il concorso di colpa inducono a compensare le spese del giudizio ed a porre quelle di CTU a carico di ciascuna parte costituita nella misura del 50%.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda e per l'effetto condanna la
[...]
al pagamento in favore dell'attore della somma di Controparte_1
euro 8.890,12, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. n. 1712/1995.
2) Compensa le spese del giudizio e pone quelle di CTU a carico di ciascuna parte costituita nella misura del 50%. Così deciso in Nocera Inferiore il 02/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2792 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno
2016 promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Arcangelo Parte_1
IA IA
attore contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Controparte_1
ES
convenuta
Controparte_2
convenuto contumace
Avente ad
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto introduttivo di lite, notificato in data 03.05.2016, Parte_1
, assumendosi conducente del ciclomotore modello Piaggio SI 50, con
[...]
telaio SIVT2248122, conveniva in giudizio la Controparte_2
proprietaria dell'autovettura UL Megane, tg. EF 231 NB, e la
[...]
quale ente assicuratore del suddetto autoveicolo, al fine di sentirli CP_3
condannare in solido, previo accertamento della responsabilità del conducente, al risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente verificatosi in data
11.04.2012, alle ore 20,50 circa in Sarno, alla via San Valentino.
Assumeva l'attore che, mentre alla guida del ciclomotore con a bordo un trasportato percorreva la suddetta strada con direzione Sarno Centro, veniva urtato frontalmente dalla UL Megane che, proveniente dal senso opposto, aveva invaso la corsia dallo stesso percorsa.
A seguito dell'impatto l'attore finiva contro il parabrezza della e poi CP_4
rovinava a terra, riportando “ trauma pluricontusivo-escoriativo con frattura della branca orizzontale della mandibola a sinistra, escoriazioni multiple emifaccia sinistra e fiancobacino sinistri”, come diagnosticato dal P.S. presso il
Presidio Ospedaliero “ Martiri di Villa Malta” di Sarno.
Da tali lesioni derivava un danno biologico pari al 13%, una ITT di giorni 30, una ITP di giorni 40 al 50%, come da perizia esibita. L'attore, inoltre, deduceva che con sentenza n. 743/2015 del 14.10.2015 il
Giudice di Pace di Sarno aveva accolto la domanda proposta dal trasportato del motociclo nei confronti di quale impresa designata ex Controparte_5
lege alla gestione dei danni del F.G.V.S., essendo il motociclo sprovvisto di copertura assicurativa, e della invocando Controparte_2
l'efficacia di giudicato nel presente giudizio.
Si costituiva in giudizio la già Controparte_3 Controparte_6
impugnando la domanda, infondata in fatto e in diritto ed eccependo
[...]
l'inopponibilità della suddetta sentenza nei suoi confronti, in quanto estranea al giudizio promosso dal terzo trasportato.
Integrato il contraddittorio nei confronti della Curatela Fallimentare della
[...]
nelle more fallita, ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_2
Ammessa ed assunta la prova testimoniale, disposta ed espletata CTU medico- legale, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 12.03.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
La dinamica dell'incidente, per come descritta nell'atto di citazione, viene confermata dalla deposizione dell'unica testimone escussa Testimone_1
all'udienza del 09/06/2021.
La testimone così dichiarava:“… Ricordo che all'altezza di un ponte autostradale ho visto che davanti a me c'era una UL IC … con il mio stesso senso di marcia. Ad un certo punto la IC invadeva la corsia opposta di marcia e si scontrava frontalmente con un ciclomotore proveniente dal senso opposto di marcia e cioè diretto verso Sarno. A bordo del ciclomotore vi erano due ragazzi, probabilmente di etnia marocchina. Dopo l'impatto con la IC, ho visto che il conducente del ciclomotore impattava con il parabrezza della IC e poi cadeva al suolo … Dopo l'impatto con il ciclomotore, ricordo che la veniva in collisione frontale con una Ford Fiesta che seguiva CP_7
il ciclomotore … Preciso che la IC ha impattato con il lato anteriore sinistro contro il lato anteriore del ciclomotore … Ricordo che il ragazzo che era alla guida finiva contro il parabrezza e riportò ferite sanguinolente al volto …”.
Tale versione dei fatti non trova però corrispondenza nel rapporto dell'Autorità intervenuta sul luogo e prodotto in atti.
Tutte le dichiarazioni rese dai soggetti presenti sul posto, ossia il conducente del terzo veicolo coinvolto, la Ford Fiesta, le due trasportate ed il conducente della
UL IC (cfr. verbale di dichiarazioni spontanee di cui al rapporto) sono univoche nell'individuare nel conducente del ciclomotore il responsabile dell'incidente per cui è causa.
Secondo tale opposta versione dei fatti il conducente del ciclomotore, procedendo in controsenso, tagliava la strada alla UL IC, che nulla poteva per evitare l'impatto, anche a causa della scarsa illuminazione e del fatto che il ciclomotore era privo di faro.
La deposizione testimoniale appare precisa e dettagliata anche se desta dubbi la circostanza della perdita di controllo improvvisa della UL IC atteso che dall'istruttoria non sono emerse circostanze quali un malore o l'uso del telefono cellulare da parte del conducente.
D'altra parte, la ricostruzione dell'Autorità trae origine dalla posizione dei veicoli, per come rinvenuti, nonché da dichiarazioni verosimili di persone anche terze (e non solo del conducente della Ford Fiesta).
In assenza di decisioni di altri giudici vincolanti in questo giudizio, in considerazione dell'equilibrio fra le diverse fonti di prova ed in mancanza della prova di esclusiva responsabilità si applica la regola prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. ossia la presunzione del concorso di colpa. Passando alle risultanze della CTU, il perito, con argomentazioni condivisibili dal punto di vista logico e tecnico, ha valutato i postumi permanenti che incidono sull'integrità psico-fisica del danneggiato nella misura dell'8 % di IP, oltre giorni
40 di ITT e giorni 20 di ITP al 50 %.
Ciò posto, applicando le tabelle per il danno biologico di lieve entità, in relazione all'età dell'attore alla data del sinistro (anni 25), il danno biologico nella misura dell'8% (valore di punto base euro 963,40) è valutabile in euro 14.971,24; l'ITT gg. 40 al 100% (euro 56,18 quotidie) è valutabile in euro 2247,20, l'ITP gg 20 al 50% in euro 561,80.
Il danno biologico permanente e temporaneo, escluse le voci non provate, ammonta quindi a complessivi euro 17.780,24 che, diviso per due tenuto conto del concorso di colpa, determina un danno risarcibile pari ad euro 8.890,12 a cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. n. 1712/1995.
La particolarità della vicenda ed il concorso di colpa inducono a compensare le spese del giudizio ed a porre quelle di CTU a carico di ciascuna parte costituita nella misura del 50%.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte la domanda e per l'effetto condanna la
[...]
al pagamento in favore dell'attore della somma di Controparte_1
euro 8.890,12, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. n. 1712/1995.
2) Compensa le spese del giudizio e pone quelle di CTU a carico di ciascuna parte costituita nella misura del 50%. Così deciso in Nocera Inferiore il 02/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo