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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 799/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2224/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16044/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 15/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF30A1M03122 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6788/2025 depositato il
12/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 2224/2025, Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti della Agenzia Entrate di Napoli, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli n. 16044/2024.
Il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento n. TF30A1M03122/2023, relativo all'imposta
IRAP per l'anno 2018, con il quale l'Ufficio contestava l'omessa dichiarazione IRAP e richiedeva l'imposta per €.2.604,00, sanzioni per €.3.906,00 oltre interessi come per legge rilevando che lo stesso svolge l'attività di agente e rappresentante di prodotti sanitari, medicali ed ortopedici nella forma di imprenditore individuale, che per l'anno d'imposta 2018 aveva formalmente e tempestivamente presentato la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
non aveva presentato la dichiarazione IRAP non ritenendo sussistere il presupposto dell'imposta, ovvero il requisito organizzativo dell'attività esercitata essendo la stessa svolta con i mezzi meramente essenziali al suo svolgimento.
La Agenzia Entrate si era costituita resistendo alla domanda.
La Corte di Giustizia di primo grado, dopo avere superato una serie di questioni formali e/o procedurali, ha respinto nel merito il ricorso rilevando che “quanto prospettato dal ricorrente non risulta sufficientemente idoneo a dimostrare la carenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, essendosi lo stesso limitato ad indicare che i ricavi sono da ascrivere in parte a provvigioni e in parte a cessioni di merci ma nulla ha neppure dedotto in relazione all'elevato importo dei costi per servizi (euro
33.637,00), pur sostenendo lo stesso di avvalersi del solo suo operato e soltanto per incombenze minime di collaborazioni esterne”
Avverso tale decisione ha proposto appello il contribuente riproponendo sia i otivi procedurali che quelli di merito, lamentando che la motivazione dei primi giudici, ovvero che si riscontravano elementi di organizzazione eccedenti il minimo indispensabile dal solo importo dei costi per servizi, a fronte della documentazione prodotta a sostegno.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate sostenendo anche in questa sede la sussistenza dei presupposti impositivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione la Commissione ritiene preliminare un inquadramento della questione sotto il profilo giuridico, e per fare ciò occorre richiamare il contesto normativo nel quale si è inserita la nota pronuncia 21 maggio 2001 n.. 156 della Corte Costituzionale.
Con il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 veniva istituita l'Imposta Regionale sulle Attività
Produttive (di seguito IRAP), il cui presupposto, nel testo in vigore dal 26 maggio 1998 a seguito della modifica di cui all'art. 1 del decreto legislativo 10 aprile 1998 n. 137, (art. 2) è “l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.” Lo stesso articolo prevede poi che “l'attività esercitata dalla società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta”.
Il successivo articolo 3 dello stesso decreto n. 446 individua quali soggetti passivi d'imposta, alla lettera c)
“le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, “esercenti arti e professioni di cui all'art. 49, comma 1, del medesimo Testo Unico”
Il richiamato art. 1, comma 1, del T.U. fornisce la qualificazione dei redditi da lavoro autonomo, quali “quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni”, precisando che “per l'esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI”. Va in merito ricordato come i commi 2 e 3 dello stesso art. 49 individuino ipotesi di lavoro autonomo occasionale o comunque non abituale (la cui esclusione dalla sottoposizione all'IRAP è stata giudicata razionale dalla stessa Corte Costituzionale con la citata sentenza).
A seguito di numerose eccezioni di costituzionalità della disciplina in tema di IRAP la Corte Costituzionale interveniva con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 156 del 2001.
In essa la Corte osservava come “mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavori altrui.”
Da ciò si ricava da un lato che il carattere dell'organizzazione non è proprio ed esclusivo dell'impresa, dall'altro che l'autonoma organizzazione può sussistere per l'attività di lavoro autonomo, ma anche non essere riscontrabile pur in presenza del carattere dell'abitualità.
La pronuncia della Consulta precisava conseguentemente come fosse evidente che “nel caso in cui un'attività professionale (che) fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art.2, dall'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa”.
Questo ulteriore passaggio demanda al giudice del merito, ovvero alle Commissioni Tributarie Provinciali e
Regionali (oggi Corti di Giustizia), la elaborazione concettuale di quell'autonoma organizzazione richiesta dalla norma e la successiva verifica in concreto della sua esistenza nel caso specifico.
Sul punto non può condividersi quella giurisprudenza che ha ritenuto che “per produrre valore aggiunto non sono sempre indispensabili quantità anche minime di capitali o di lavoro altrui, ma può bastare la capacità di ottenere credito o la possibilità di procurarsi una propria clientela.”, così che “solo per i professionisti sprovvisti totalmente di propria organizzazione difetta il presupposto di applicabilità dell'IRAP” (Commissione
Tributaria Regionale Veneto 10 ottobre 2002 n. 82, che in applicazione di tali principi riteneva che sfuggisse all'applicazione dell'imposta solo il professionista che svolgeva l'intera sua attività a favore di associazioni, categorie, enti o altro).
Né appare convincente l'affermazione per la quale “una attività libero professionale è autonomamente organizzata se la stessa è svolta senza il coordinamento ed il controllo da parte di altri soggetti;
è invece attività libero professionale non autonomamente organizzata, quando, anche se esercitata da professionista regolarmente iscritto all'albo professionale, è indirizzata e controllata da altri, il rapporto professionale si sviluppa con il soggetto che coordina l'attività e non con il committente che ha richiesto la prestazione”
(Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna 23 ottobre 2002 n. 120, in fattispecie relativa ad attività di dottore commercialista).
Ritiene in modo più articolato questa Corte di Giustizia, in adesione a pregressa giurisprudenza di questa stessa Corte, che per assumere rilevanza ai fini della soggettività Irap l'autonomia organizzativa non può essere considerata con riferimento alla semplice sussistenza o meno di strumenti materiali e personali utilizzati dal professionista che rende personalmente la propria opera;
ma che questa debba constare anche di soggetti idonei, sia di fatto che per legge, ad amplificare, in tutto o in parte, quella stessa prestazione per cui ci si rivolge al lavoratore autonomo. L'organizzazione può essere poi qualificata come autonoma allorché sia in grado non solamente di amplificare l'opera del lavoratore autonomo, ma anche di sganciare, almeno potenzialmente, l'attività dell'organizzazione in sé considerata dall'attività dell'organizzatore. In questa logica i beni strumentali e personali, per quanto complessi e costosi, assumono una funzione meramente servile, così come l'opera di un dipendente che li faccia semplicemente funzionare.
In definitiva l'organizzazione è autonoma non perché è quantitativamente importante, ma perché è in grado di amplificare o spersonalizzare l'attività svolta e di generare ricchezza completando l'attività generatrice del valore aggiunto prodotto senza che l'apporto dell'organizzatore sia determinante;
così che nella prima ipotesi occorrerà verificare se gli elementi presi in considerazione determinino o meno questo effetto di amplificazione, mentre nella seconda ipotesi, allorché il lavoratore autonomo si avvalga della collaborazione di altri soggetti idonei di fatto e per legge a rendere la prestazione professionale anche in assenza del
“titolare” dell'attività, si potrà ritenere configurata de facto quella autonomia organizzativa di cui trattasi.
Una volta definito il concetto di autonoma organizzazione va osservato come nel caso di specie non siano state individuate da parte dell'Agenzia quelle condizioni tali da amplificare, quantomeno in parte, la prestazione e di generare un valore aggiunto rilevante ai fini Irap, atteso che non risulta dirimente il valore dei costi per servizi, a fronte della documentazione in atti dalla quale non si evince quella necessaria organizzazione comportante l'imposizione de qua.
Da ciò emerge oggettivamente la irrilevanza, anche in considerazione dell'attività specifica in questione, agente di commercio, della organizzazione accessoria.
Le spese e competenze vanno integralmente compensate fra le parti in ragione della complessità della materia, delle divergenti posizioni giurisprudenziali in merito, sulla indubbia necessità di una valutazione caso per caso dei presupposti impositivi.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e l'originario ricorso del contribuente.
Spese e competenze compensate per l'intero giudizio.
Manda alla Segreteria per comunicare il provvedimento alle parti .
Napoli 04 novembre 2025
Il Presidente est alfredo montagna
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
DI LORENZO FABIO, Giudice
ESPOSITO LUCIA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2224/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16044/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
32 e pubblicata il 15/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF30A1M03122 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6788/2025 depositato il
12/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 2224/2025, Ricorrente_1 ha impugnato, nei confronti della Agenzia Entrate di Napoli, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli n. 16044/2024.
Il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento n. TF30A1M03122/2023, relativo all'imposta
IRAP per l'anno 2018, con il quale l'Ufficio contestava l'omessa dichiarazione IRAP e richiedeva l'imposta per €.2.604,00, sanzioni per €.3.906,00 oltre interessi come per legge rilevando che lo stesso svolge l'attività di agente e rappresentante di prodotti sanitari, medicali ed ortopedici nella forma di imprenditore individuale, che per l'anno d'imposta 2018 aveva formalmente e tempestivamente presentato la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
non aveva presentato la dichiarazione IRAP non ritenendo sussistere il presupposto dell'imposta, ovvero il requisito organizzativo dell'attività esercitata essendo la stessa svolta con i mezzi meramente essenziali al suo svolgimento.
La Agenzia Entrate si era costituita resistendo alla domanda.
La Corte di Giustizia di primo grado, dopo avere superato una serie di questioni formali e/o procedurali, ha respinto nel merito il ricorso rilevando che “quanto prospettato dal ricorrente non risulta sufficientemente idoneo a dimostrare la carenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, essendosi lo stesso limitato ad indicare che i ricavi sono da ascrivere in parte a provvigioni e in parte a cessioni di merci ma nulla ha neppure dedotto in relazione all'elevato importo dei costi per servizi (euro
33.637,00), pur sostenendo lo stesso di avvalersi del solo suo operato e soltanto per incombenze minime di collaborazioni esterne”
Avverso tale decisione ha proposto appello il contribuente riproponendo sia i otivi procedurali che quelli di merito, lamentando che la motivazione dei primi giudici, ovvero che si riscontravano elementi di organizzazione eccedenti il minimo indispensabile dal solo importo dei costi per servizi, a fronte della documentazione prodotta a sostegno.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate sostenendo anche in questa sede la sussistenza dei presupposti impositivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione la Commissione ritiene preliminare un inquadramento della questione sotto il profilo giuridico, e per fare ciò occorre richiamare il contesto normativo nel quale si è inserita la nota pronuncia 21 maggio 2001 n.. 156 della Corte Costituzionale.
Con il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 veniva istituita l'Imposta Regionale sulle Attività
Produttive (di seguito IRAP), il cui presupposto, nel testo in vigore dal 26 maggio 1998 a seguito della modifica di cui all'art. 1 del decreto legislativo 10 aprile 1998 n. 137, (art. 2) è “l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.” Lo stesso articolo prevede poi che “l'attività esercitata dalla società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta”.
Il successivo articolo 3 dello stesso decreto n. 446 individua quali soggetti passivi d'imposta, alla lettera c)
“le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, “esercenti arti e professioni di cui all'art. 49, comma 1, del medesimo Testo Unico”
Il richiamato art. 1, comma 1, del T.U. fornisce la qualificazione dei redditi da lavoro autonomo, quali “quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni”, precisando che “per l'esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI”. Va in merito ricordato come i commi 2 e 3 dello stesso art. 49 individuino ipotesi di lavoro autonomo occasionale o comunque non abituale (la cui esclusione dalla sottoposizione all'IRAP è stata giudicata razionale dalla stessa Corte Costituzionale con la citata sentenza).
A seguito di numerose eccezioni di costituzionalità della disciplina in tema di IRAP la Corte Costituzionale interveniva con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 156 del 2001.
In essa la Corte osservava come “mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavori altrui.”
Da ciò si ricava da un lato che il carattere dell'organizzazione non è proprio ed esclusivo dell'impresa, dall'altro che l'autonoma organizzazione può sussistere per l'attività di lavoro autonomo, ma anche non essere riscontrabile pur in presenza del carattere dell'abitualità.
La pronuncia della Consulta precisava conseguentemente come fosse evidente che “nel caso in cui un'attività professionale (che) fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art.2, dall'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa”.
Questo ulteriore passaggio demanda al giudice del merito, ovvero alle Commissioni Tributarie Provinciali e
Regionali (oggi Corti di Giustizia), la elaborazione concettuale di quell'autonoma organizzazione richiesta dalla norma e la successiva verifica in concreto della sua esistenza nel caso specifico.
Sul punto non può condividersi quella giurisprudenza che ha ritenuto che “per produrre valore aggiunto non sono sempre indispensabili quantità anche minime di capitali o di lavoro altrui, ma può bastare la capacità di ottenere credito o la possibilità di procurarsi una propria clientela.”, così che “solo per i professionisti sprovvisti totalmente di propria organizzazione difetta il presupposto di applicabilità dell'IRAP” (Commissione
Tributaria Regionale Veneto 10 ottobre 2002 n. 82, che in applicazione di tali principi riteneva che sfuggisse all'applicazione dell'imposta solo il professionista che svolgeva l'intera sua attività a favore di associazioni, categorie, enti o altro).
Né appare convincente l'affermazione per la quale “una attività libero professionale è autonomamente organizzata se la stessa è svolta senza il coordinamento ed il controllo da parte di altri soggetti;
è invece attività libero professionale non autonomamente organizzata, quando, anche se esercitata da professionista regolarmente iscritto all'albo professionale, è indirizzata e controllata da altri, il rapporto professionale si sviluppa con il soggetto che coordina l'attività e non con il committente che ha richiesto la prestazione”
(Commissione Tributaria Regionale Emilia Romagna 23 ottobre 2002 n. 120, in fattispecie relativa ad attività di dottore commercialista).
Ritiene in modo più articolato questa Corte di Giustizia, in adesione a pregressa giurisprudenza di questa stessa Corte, che per assumere rilevanza ai fini della soggettività Irap l'autonomia organizzativa non può essere considerata con riferimento alla semplice sussistenza o meno di strumenti materiali e personali utilizzati dal professionista che rende personalmente la propria opera;
ma che questa debba constare anche di soggetti idonei, sia di fatto che per legge, ad amplificare, in tutto o in parte, quella stessa prestazione per cui ci si rivolge al lavoratore autonomo. L'organizzazione può essere poi qualificata come autonoma allorché sia in grado non solamente di amplificare l'opera del lavoratore autonomo, ma anche di sganciare, almeno potenzialmente, l'attività dell'organizzazione in sé considerata dall'attività dell'organizzatore. In questa logica i beni strumentali e personali, per quanto complessi e costosi, assumono una funzione meramente servile, così come l'opera di un dipendente che li faccia semplicemente funzionare.
In definitiva l'organizzazione è autonoma non perché è quantitativamente importante, ma perché è in grado di amplificare o spersonalizzare l'attività svolta e di generare ricchezza completando l'attività generatrice del valore aggiunto prodotto senza che l'apporto dell'organizzatore sia determinante;
così che nella prima ipotesi occorrerà verificare se gli elementi presi in considerazione determinino o meno questo effetto di amplificazione, mentre nella seconda ipotesi, allorché il lavoratore autonomo si avvalga della collaborazione di altri soggetti idonei di fatto e per legge a rendere la prestazione professionale anche in assenza del
“titolare” dell'attività, si potrà ritenere configurata de facto quella autonomia organizzativa di cui trattasi.
Una volta definito il concetto di autonoma organizzazione va osservato come nel caso di specie non siano state individuate da parte dell'Agenzia quelle condizioni tali da amplificare, quantomeno in parte, la prestazione e di generare un valore aggiunto rilevante ai fini Irap, atteso che non risulta dirimente il valore dei costi per servizi, a fronte della documentazione in atti dalla quale non si evince quella necessaria organizzazione comportante l'imposizione de qua.
Da ciò emerge oggettivamente la irrilevanza, anche in considerazione dell'attività specifica in questione, agente di commercio, della organizzazione accessoria.
Le spese e competenze vanno integralmente compensate fra le parti in ragione della complessità della materia, delle divergenti posizioni giurisprudenziali in merito, sulla indubbia necessità di una valutazione caso per caso dei presupposti impositivi.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e l'originario ricorso del contribuente.
Spese e competenze compensate per l'intero giudizio.
Manda alla Segreteria per comunicare il provvedimento alle parti .
Napoli 04 novembre 2025
Il Presidente est alfredo montagna