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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 357/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3684/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028198679000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028198679000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028198679000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'ADE e all'AdeR con p.e.c. consegnate in data 29.03.2024, è impugnata l'intimazione di pagamento n. 29320239028198679000, dell'importo totale di €.843,93, notificata il 14.02.24, per il mancato pagamento delle cartelle n.29320160047332253000, presuntivamente notificata il 09.02.2017 dell'importo totale di €.285,5, per omesso pagamento del Bollo Auto anno 2011; n.29320170010502418000, presuntivamente notificata il 25.05.2017 dell'importo totale di €.281,95, per omesso pagamento del Bollo
Auto anno 2012; n. 29320170029978739000, presuntivamente notificata il 15.12.2017 dell'importo totale di
€.276,42, per omesso pagamento del Bollo Auto anno 2013.
Il ricorrente deduce: l'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento;
l'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione del carico iscritto a ruolo.
L'ADE controdeduce: che l'Agente della Riscossione ha correttamente notificato le cartelle di pagamento propedeutiche all'atto impugnato;
che dopo la notifica delle cartelle opposte, non essendo intervenuti pagamenti, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29320199002021881000 in data 30/12/2019; che la prescrizione è stata sospesa anche in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Il giudice monocratico, all'udienza del 14.1.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
La cartella di pagamento n. 29320160047332253000 è stata notificata il 09.02.2017 a mani dell'odierna ricorrente.
La cartella di pagamento n. 29320170010502418000 è stata notificata il 25.05.2017 a mani dell'odierna ricorrente.
La cartella di pagamento n. 29320170029978739000 è stata notificata il 15.12.2017 a mani di un familiare convivente.
L'Intimazione di pagamento, anche tenendo conto della sospensiva dei termini disposta dalla normativa emergenziale COVID19, è stata notificata oltre il termine decadenziale triennale.
La responsabilità della maturata prescrizione decadenziale è in capo all'agente per la riscossione, rimasto contumace.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna AdeR alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente e di ADE, liquidate per ciascuna in euro 150,00, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3684/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028198679000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028198679000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239028198679000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'ADE e all'AdeR con p.e.c. consegnate in data 29.03.2024, è impugnata l'intimazione di pagamento n. 29320239028198679000, dell'importo totale di €.843,93, notificata il 14.02.24, per il mancato pagamento delle cartelle n.29320160047332253000, presuntivamente notificata il 09.02.2017 dell'importo totale di €.285,5, per omesso pagamento del Bollo Auto anno 2011; n.29320170010502418000, presuntivamente notificata il 25.05.2017 dell'importo totale di €.281,95, per omesso pagamento del Bollo
Auto anno 2012; n. 29320170029978739000, presuntivamente notificata il 15.12.2017 dell'importo totale di
€.276,42, per omesso pagamento del Bollo Auto anno 2013.
Il ricorrente deduce: l'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento;
l'avvenuta prescrizione del diritto alla riscossione del carico iscritto a ruolo.
L'ADE controdeduce: che l'Agente della Riscossione ha correttamente notificato le cartelle di pagamento propedeutiche all'atto impugnato;
che dopo la notifica delle cartelle opposte, non essendo intervenuti pagamenti, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 29320199002021881000 in data 30/12/2019; che la prescrizione è stata sospesa anche in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Il giudice monocratico, all'udienza del 14.1.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
La cartella di pagamento n. 29320160047332253000 è stata notificata il 09.02.2017 a mani dell'odierna ricorrente.
La cartella di pagamento n. 29320170010502418000 è stata notificata il 25.05.2017 a mani dell'odierna ricorrente.
La cartella di pagamento n. 29320170029978739000 è stata notificata il 15.12.2017 a mani di un familiare convivente.
L'Intimazione di pagamento, anche tenendo conto della sospensiva dei termini disposta dalla normativa emergenziale COVID19, è stata notificata oltre il termine decadenziale triennale.
La responsabilità della maturata prescrizione decadenziale è in capo all'agente per la riscossione, rimasto contumace.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna AdeR alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente e di ADE, liquidate per ciascuna in euro 150,00, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.