CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1246/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NUNZIATA GABRIELE, Presidente e Relatore
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 15512/2025
proposto da
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 4145 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 939/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: SO deduce la legittimità dell'operato quale Agente della Riscossione
Resistente: la sig.ra Resistente_1 deduce la nullità del pignoramento presso terzi e l'omessa notifica degli accertamenti presupposti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nello specifico SO.G.E.T. S.p.a. agisce in via di riassunzione del merito inerente pignoramento impugnato dalla Sig.ra Resistente_1 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata – Associazione_1 – che con ordinanza comunicata alle parti l'11/7/2025 accoglieva l'opposizione per carenza di accertamento dell'odierna ricorrente e concedeva termine di 60 giorni per la riassunzione del merito. Si deduce circa la legittimazione quale Agente di riscossione del Comune di Castellammare di Stabia, la notifica degli atti prodromici e la mancata prescrizione del credito.
La Sig.ra Resistente_1 si è costituita per dedurre circa la nullità del pignoramento presso terzi per difetto di legittimazione della SO.G.E.T. S.p.a. e l'omessa notifica degli accertamenti sottesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, quanto alla controversa legittimazione della SO.G.E.T. Spa ad espletare l'attività esattiva per conto del Comune di Castellammare di Stabia, questa Sezione è consapevole del pregresso proprio pronunciamento (cfr. n.8808 del 2024) in cui, aderendo a diffuso orientamento (sez.32, 15.5.2024,
n.7588; sez.15, n.5819/2024; sez.11, n.655/2024; sez.25, 8.1.2024, n.370) anche in secondo grado
(sez.8, 17.11.2023, n.6388), si censurava come l'autorizzazione di SO.G.E.T. alla prosecuzione delle attività di riscossione coattiva fosse stata disposta con determina dirigenziale intervenuta a contratto di appalto già scaduto, quando il contratto con il nuovo concessionario era stato già aggiudicato
(17.01.2023) ed era in corso (consegna urgente del 2 maggio 2023). Tuttavia in tempi più recenti, non solo in sede di riforma della citata pronuncia della Sezione n.8808 del 2024 (CGT 2° grado, sez.18,
30.4.2025, n.3344) ma anche in altre occasioni (CGT 2° grado, n.29 del 2024; 1° grado, n.16688 del
2024; n.11634 del 2024), la legittimazione della SO.G.E.T. è stata affermata sia perché l'inizio dell'attività svolta dalla concessionaria risale ad epoca antecedente all'entrata in vigore del Codice degli appalti del
2016 le cui previsioni sono valorizzate nel senso dell'intervenuta decadenza della legittimazione a riscuotere, sia sul presupposto che l'affidatario del servizio di riscossione – in virtù di quanto previsto dall'art.52 del D. Lgs. n.446 del 15/12/1997 - è autorizzato ad utilizzare l'ingiunzione fiscale e ad eseguire accertamenti con ogni onere conseguente alla procedura esecutiva anche dopo la scadenza dell'appalto, relativamente agli atti notificati nel periodo di gestione;
esso inoltre è obbligato a proseguire nell'attività fino a recupero effettuato portando a termine la procedura esecutiva intentata con l'emissione delle ingiunzioni di pagamento. Nella fattispecie i tributi richiesti sono IMU 2016 e TASI 2015 e dunque afferiscono a ruoli consegnati in costanza di contratto.
Nel merito della controversia il ricorso, come finalizzato a veder dichiarata la legittimità del pignoramento n.4145/2025, appare meritevole di accoglimento nella misura in cui è ammessa l'impugnazione di simili atti, anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri, soltanto se gli stessi non siano stati preceduti dalla notificazione di altri, autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato. Viceversa nella fattispecie, per quanto esposto agli atti del giudizio, è infondata la tesi della prospettata mancata notificazione delle ingiunzioni di pagamento nn.2740/2023 e 2741/2023, dell'intimazione di pagamento n.166879/2024 e del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2023/381727, nonché del relativi avvisi di accertamento;
inoltre la fondatezza della pretesa creditoria afferente IMU 2016 è stata confermata dalla sentenza di questa Corte n.6199/2024 che ha confermato la rituale notifica degli atti prodromici.
Con tali presupposti deve ritenersi che il credito sia divenuto certo, liquido ed esigibile come richiesto dal pignoramento oggetto di controversia. D'altra parte l'art.19 del D. Lgs. n.546/92 dà applicazione al principio generale secondo il quale non si può ricorrere contro un atto conseguenziale (pignoramento) se si è fatta acquiescenza agli atti presupposti (ingiunzione ed intimazione di pagamento). Dunque le doglianze di diritto e di merito circa la non debenza del tributo dovevano essere più tempestivamente sollevate in sede di reclamo avverso gli atti pregressi, mentre l'atto contestato risulta immune da vizi ed irregolarità.
Con tali premesse, previa declaratoria di fondatezza del ricorso in riassunzione di cui in oggetto, va dichiarata la legittimità del pignoramento n.4145/2025, mentre i controversi indirizzi giurisprudenziali circa la legittimazione della SO.G.E.T. giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la legittimità del pignoramento n.4145/2025. Spese compensate
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NUNZIATA GABRIELE, Presidente e Relatore
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 15512/2025
proposto da
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 4145 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 939/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: SO deduce la legittimità dell'operato quale Agente della Riscossione
Resistente: la sig.ra Resistente_1 deduce la nullità del pignoramento presso terzi e l'omessa notifica degli accertamenti presupposti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nello specifico SO.G.E.T. S.p.a. agisce in via di riassunzione del merito inerente pignoramento impugnato dalla Sig.ra Resistente_1 innanzi al Tribunale di Torre Annunziata – Associazione_1 – che con ordinanza comunicata alle parti l'11/7/2025 accoglieva l'opposizione per carenza di accertamento dell'odierna ricorrente e concedeva termine di 60 giorni per la riassunzione del merito. Si deduce circa la legittimazione quale Agente di riscossione del Comune di Castellammare di Stabia, la notifica degli atti prodromici e la mancata prescrizione del credito.
La Sig.ra Resistente_1 si è costituita per dedurre circa la nullità del pignoramento presso terzi per difetto di legittimazione della SO.G.E.T. S.p.a. e l'omessa notifica degli accertamenti sottesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, quanto alla controversa legittimazione della SO.G.E.T. Spa ad espletare l'attività esattiva per conto del Comune di Castellammare di Stabia, questa Sezione è consapevole del pregresso proprio pronunciamento (cfr. n.8808 del 2024) in cui, aderendo a diffuso orientamento (sez.32, 15.5.2024,
n.7588; sez.15, n.5819/2024; sez.11, n.655/2024; sez.25, 8.1.2024, n.370) anche in secondo grado
(sez.8, 17.11.2023, n.6388), si censurava come l'autorizzazione di SO.G.E.T. alla prosecuzione delle attività di riscossione coattiva fosse stata disposta con determina dirigenziale intervenuta a contratto di appalto già scaduto, quando il contratto con il nuovo concessionario era stato già aggiudicato
(17.01.2023) ed era in corso (consegna urgente del 2 maggio 2023). Tuttavia in tempi più recenti, non solo in sede di riforma della citata pronuncia della Sezione n.8808 del 2024 (CGT 2° grado, sez.18,
30.4.2025, n.3344) ma anche in altre occasioni (CGT 2° grado, n.29 del 2024; 1° grado, n.16688 del
2024; n.11634 del 2024), la legittimazione della SO.G.E.T. è stata affermata sia perché l'inizio dell'attività svolta dalla concessionaria risale ad epoca antecedente all'entrata in vigore del Codice degli appalti del
2016 le cui previsioni sono valorizzate nel senso dell'intervenuta decadenza della legittimazione a riscuotere, sia sul presupposto che l'affidatario del servizio di riscossione – in virtù di quanto previsto dall'art.52 del D. Lgs. n.446 del 15/12/1997 - è autorizzato ad utilizzare l'ingiunzione fiscale e ad eseguire accertamenti con ogni onere conseguente alla procedura esecutiva anche dopo la scadenza dell'appalto, relativamente agli atti notificati nel periodo di gestione;
esso inoltre è obbligato a proseguire nell'attività fino a recupero effettuato portando a termine la procedura esecutiva intentata con l'emissione delle ingiunzioni di pagamento. Nella fattispecie i tributi richiesti sono IMU 2016 e TASI 2015 e dunque afferiscono a ruoli consegnati in costanza di contratto.
Nel merito della controversia il ricorso, come finalizzato a veder dichiarata la legittimità del pignoramento n.4145/2025, appare meritevole di accoglimento nella misura in cui è ammessa l'impugnazione di simili atti, anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri, soltanto se gli stessi non siano stati preceduti dalla notificazione di altri, autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato. Viceversa nella fattispecie, per quanto esposto agli atti del giudizio, è infondata la tesi della prospettata mancata notificazione delle ingiunzioni di pagamento nn.2740/2023 e 2741/2023, dell'intimazione di pagamento n.166879/2024 e del preavviso di iscrizione ipotecaria n. 2023/381727, nonché del relativi avvisi di accertamento;
inoltre la fondatezza della pretesa creditoria afferente IMU 2016 è stata confermata dalla sentenza di questa Corte n.6199/2024 che ha confermato la rituale notifica degli atti prodromici.
Con tali presupposti deve ritenersi che il credito sia divenuto certo, liquido ed esigibile come richiesto dal pignoramento oggetto di controversia. D'altra parte l'art.19 del D. Lgs. n.546/92 dà applicazione al principio generale secondo il quale non si può ricorrere contro un atto conseguenziale (pignoramento) se si è fatta acquiescenza agli atti presupposti (ingiunzione ed intimazione di pagamento). Dunque le doglianze di diritto e di merito circa la non debenza del tributo dovevano essere più tempestivamente sollevate in sede di reclamo avverso gli atti pregressi, mentre l'atto contestato risulta immune da vizi ed irregolarità.
Con tali premesse, previa declaratoria di fondatezza del ricorso in riassunzione di cui in oggetto, va dichiarata la legittimità del pignoramento n.4145/2025, mentre i controversi indirizzi giurisprudenziali circa la legittimazione della SO.G.E.T. giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la legittimità del pignoramento n.4145/2025. Spese compensate