Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 1246
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Legittimazione dell'Agente della Riscossione

    La Corte ha ritenuto fondata la legittimazione della Soget Spa, richiamando precedenti pronunce che affermano la validità dell'attività di riscossione anche dopo la scadenza del contratto, purché relativa ad atti notificati nel periodo di gestione e proseguendo nell'attività fino al recupero del credito. I tributi richiesti (IMU 2016 e TASI 2015) afferiscono a ruoli consegnati in costanza di contratto.

  • Accolto
    Legittimità del pignoramento

    La Corte ha ritenuto infondata la tesi della mancata notifica delle ingiunzioni di pagamento, dell'intimazione di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria, nonché dei relativi avvisi di accertamento. La fondatezza della pretesa creditoria è stata confermata da precedente sentenza della Corte. Il credito è quindi divenuto certo, liquido ed esigibile. L'art. 19 del D. Lgs. n. 546/92 impedisce il ricorso contro un atto conseguenziale (pignoramento) se si è fatta acquiescenza agli atti presupposti.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione della Soget Spa

    La Corte ha ritenuto fondata la legittimazione della Soget Spa, richiamando precedenti pronunce che affermano la validità dell'attività di riscossione anche dopo la scadenza del contratto, purché relativa ad atti notificati nel periodo di gestione e proseguendo nell'attività fino al recupero del credito. I tributi richiesti (IMU 2016 e TASI 2015) afferiscono a ruoli consegnati in costanza di contratto.

  • Rigettato
    Omessa notifica degli accertamenti sottesi

    La Corte ha ritenuto infondata la tesi della mancata notifica delle ingiunzioni di pagamento, dell'intimazione di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria, nonché dei relativi avvisi di accertamento. La fondatezza della pretesa creditoria è stata confermata da precedente sentenza della Corte. Il credito è quindi divenuto certo, liquido ed esigibile. L'art. 19 del D. Lgs. n. 546/92 impedisce il ricorso contro un atto conseguenziale (pignoramento) se si è fatta acquiescenza agli atti presupposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 1246
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1246
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo