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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13084 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice NT NO, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 17/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 47052/2024 r.g.l., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Parte_1
l'avv. GAROZZO SALVATORE
OPPONENTE
E
, con l'avv. PACECCA PASQUALE Controparte_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 20.12.2024, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7720/2024, depositato in data 24.11.2024, con il quale questo Tribunale le ha ordinato di pagare, in favore di la somma di € Controparte_1
10.839,00 a titolo di “indennità chilometrica e rimborso spese di trasporto così come previste dall'art. 96 del Regolamento Generale del Personale”, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo, spese e competenze del giudizio monitorio. L'opponente ha eccepito quanto segue:
1 - l'art. 96 del Regolamento Generale per il personale degli uffici e dei servizi invocato a fondamento del presunto credito non prevede in alcun modo il riconoscimento di un'indennità chilometrica per l'utilizzo del mezzo di trasporto proprio riferendosi alle indennità di trasferta e di missione rinviando alle disposizioni stabilite per gli impiegati di ruolo;
- ai sensi di tali disposizioni, artt. 90 e sgg., l'indennità di trasferta compete agli impiegati che debbono recarsi per ragioni di servizio
“fuori della Città” mentre l'indennità giornaliera di missione spetta per spostamenti al di fuori della città per oltre 20 km;
- nel caso di specie, viene richiesto un rimborso chilometrico per attività ispettive svolte all'interno del Municipio XII, sede ordinaria di servizio del sig. e non si rinviene alcuna norma di legge CP_1
e/o di contrattazione collettiva che possa supportare la domanda;
- peraltro, anche ove le disposizioni del Regolamento Generale per il personale degli uffici e dei servizi, risalenti all'anno 1932, dovessero essere applicabili alla fattispecie, esse avrebbero perduto oggi la loro validità ed efficacia atteso che, in virtù dell'art. 45 del D.Lgs. 165/2001, secondo il quale “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi”;
- del resto, in forza dell'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, dal 31.5.2010, sono disapplicati nei confronti del personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. 165/2001 e “cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive” gli artt. 15 della L. 836/1973 e 8 della L. 417/1978 e relative disposizioni di attuazione;
l'art. 15 della L. 836/1978 prevedeva, in particolare, la possibilità che al “personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale” fosse consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la conseguente “corresponsione di un'indennità di lire 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea” e l'art. 8 della L. 417/1978 prevedeva che tale indennità fosse ragguagliata “ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo”;
- in altri termini, il rimborso delle spese di viaggio sostenute e l'autorizzazione ad avvalersi del mezzo proprio sono attualmente
2 consentiti solo nell'ambito della generale disciplina contrattuale della trasferta. Per queste ragioni, l'opponente ha contestato la fondatezza della domanda e, in subordine, ha fatto rilevare:
- che il sig. “ha già ricevuto gli importi… a titolo di indennità CP_1 chilometrica per l'anno 2019”, per complessivi € 1.408,00 versati unitamente alla retribuzione mensile di maggio 2021, coma da cedolino paga che si deposita, dietro presentazione di un'apposita dichiarazione sostituiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 e di un prospetto dei servizi esterni dal quale sono stati espunti i tragitti incompatibili con l'attività di servizio, per ben 100 km;
- che, in riferimento agli anni dal 2020 al 2022, gli importi richiesti sono frutto di una “mera autoderminazione ad opera di controparte” non sostenuta da alcuna documentazione proveniente dall'Amministrazione. Quindi, il ha chiesto annullarsi e/o revocarsi il decreto CP_2 ingiuntivo e, per l'effetto, rigettarsi la domanda avanzata con il ricorso monitorio. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è Controparte_1 costituito in giudizio facendo rilevare quanto segue:
- il opponente non ha mai disconosciuto e/o contestato il CP_2 credito vantato, come può evincersi dalle numerose comunicazioni intercorse;
- anzi, ai solleciti di pagamento, l'ente locale ha risposto che non
“risultano risorse disponibili per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022” e, pertanto, senza contestare la fondatezza della pretesa, ha soltanto opposto una “carenza di disponibilità economica”;
- l'ente non gli ha mai intimato la sospensione dell'utilizzo del proprio automezzo;
- proprio il Regolamento Generale per il personale degli uffici e dei servizi prevede l'uso del proprio mezzo di trasporto per il personale autorizzato a recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti del territorio comunale per lo svolgimento delle funzioni ispettive o in caso di particolari esigenze di servizio;
- egli, per ragioni di ufficio, è spesso costretto a spostarsi all'interno del territorio comunale per l'espletamento di sopralluoghi, attività ispettive e altre diverse attività di controllo sul territorio delegate dalla Direzione di appartenenza;
3 - la disapplicazione di cui all'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 alla quale accenna non ha riguardato l'art. 9 della L. Parte_1
417/1978 secondo cui “Quando particolari esigenze di servizio lo impongano qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale”;
- del resto, il comma 12 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 non si applica, per espressa previsione, alla “spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi”;
- la pretestuosità degli assunti di è chiaramente Parte_1 evincibile dalle determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto la liquidazione dell'indennità chilometrica a titolo di rimborso delle spese di trasporto al personale tecnico in servizio per l'anno 2019 e per il primo semestre dell'anno 2024 allegate;
- riguardo all'importo dell'indennità per l'anno 2019, è vero che egli ha ricevuto la somma di € 1.408,00 ma questa corrisponde al rimborso chilometrico per il solo primo semestre dell'anno 2019 tant'è che è stato da lui stesso trasmesso la documentazione utile alla liquidazione dell'indennità anche per i 4.929 km percorsi nel secondo semestre dell'anno, dal 1° luglio al 31 agosto, per totali € 1.577,00;
- riguardo ai 100 km espunti, essi si riferiscono alla partecipazione ad attività di formazione organizzata dall'amministrazione, attività per la quale, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il dipendente è “considerato in servizio a tutti gli effetti” ed i cui oneri sono a carico della stessa amministrazione;
ne discende che gli spettino a tal titolo ulteriori € 32,00. Per tali ragioni, l'opposto ha chiesto rigettarsi l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannarsi al Parte_1 pagamento, in proprio favore, della minor somma di € 9.431,00, tenuto conto dell'importo di € 1.408,00 già ricevuti, oltre accessori come per legge. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7720/2024, depositato in data 24.11.2024, si basa, essenzialmente, sull'inesistenza di un fondamento normativo e/o contrattuale alla richiesta di somme a titolo di “indennità
4 chilometrica e rimborso spese di trasporto” connesse all'attività di servizio espletata nel periodo compreso fra il 1.1.2019 e il 31.8.2022 presso la
“Direzione Tecnica del Municipio XII - Ufficio Edilizia Privata / Ufficio Disciplina Edilizia” ove l'opposto “svolge - tra le altre - mansioni ispettive e di controllo nell'interesse dell' ” (così, nel ricorso monitorio). Parte_2
1. Ciò premesso, il creditore, a supporto della domanda, ha richiamato l'art. 96 del Regolamento Generale per il personale degli uffici e dei servizi approvato in data 17.9.1932. L'articolo così recita:
“Al personale assunto con ferma temporanea ed agli avventizi si applicano per quanto riflette le indennità di trasferta e di missione le stesse disposizioni stabilite per gli impiegati e i salariati di ruolo” (all. 9 al fasc. monitorio). Le disposizioni alle quali si rinvia, ovvero gli artt. 90 e sgg., distinguono una indennità di trasferta che compete agli impiegati che debbono recarsi per ragioni di servizio “fuori della Città”, per percorrenze dai 3 ai 20 km – fino ai 3 km sono previste indennità chilometriche –, previamente autorizzati dal “capo dell'Ufficio” ed entro un limite mensile (non “più di dieci”), e una indennità giornaliera di missione ove la percorrenza ecceda i 20 km. Si controverte sulla perdurante vigenza di tale disciplina che, secondo l'ente locale, sarebbe superata alla luce degli artt. 45 del D.Lgs. 165/2001 e 6, comma 12, del D.L. 78/2010. L'art. 45 del D.Lgs. citato stabilisce che “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio… è definito dai contratti collettivi”. In forza dell'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, sono disapplicati nei confronti del personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. 165/2001, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, il 31.5.2010, gli artt. 15 della L. 836/1973 e 8 della L. 417/1978 e relative disposizioni di attuazione e
“cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive”. L'art. 15 della L. 836/1973 prevedeva, in particolare, la possibilità di autorizzare il “personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale” all'uso di un proprio mezzo di trasporto “con la corresponsione di un'indennità di lire 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea” e l'art. 8 della L. 417/1978
5 prevedeva che tale indennità fosse ragguagliata “ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo”. In definitiva, secondo eventuali rimborsi sarebbero Parte_1 possibili solo entro i limiti della disciplina contrattuale del trattamento di trasferta (in ricorso si menziona l'art. 41 del CCNL per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14.9.2000 e si allegano il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016 – 2018, si veda l'art. 70-octies, e il medesimo CCNL relativo al triennio 2019-2021, si veda l'art. 57, all.ti, rispettivamente, ai nn. 9 e 10 del fascicolo). Pur a prescindere dal rilievo che la L. 836/1973 citata dall'opponente è destinata ai “dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio,…” (così, all'art. 1 della stessa legge) benché, per gli enti territoriali e locali, le disposizioni dell'art. 6 costituiscano “disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica” (così, al comma 20 dell'articolo) e pur a prescindere dall'ulteriore rilievo per cui il comma 12 dell'art. 6 della legge, per sua espressa previsione, “non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi”, ciò che rileva è il comportamento contraddittorio tenuto dall'amministrazione nella vicenda che ci occupa. Va tenuto presente, infatti, che l'ente, prima d'ora, non ha in alcun modo contestato il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo. Anzi, nei suoi provvedimenti in materia, ha richiamato e fatto applicazione proprio delle disposizioni del pur risalente Regolamento Generale per il personale degli uffici e dei servizi. Sono agli atti la Determinazione dirigenziale di prot. CQ/36448/2021 del 27.4.2021 avente ad oggetto la “Liquidazione dell'indennità chilometrica a titolo di rimborso spese di trasporto, previste dall'art. 96 del Regolamento Generale, al personale tecnico in servizio presso la Direzione Tecnica del Municipio XII - anno Pt_1
2019…” e la Determinazione dirigenziale di prot. CP/114961/2024 del 8.10.2024 avente ad oggetto la “LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DELLA "DIREZIONE TECNICA" DEL MUNICIPIO XI AUTORIZZATO ALL'USO DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO – I SEMESTRE ANNO 2024” (all.ti, rispettivamente, ai nn. 3 del fasc.
6 monitorio e 5 della memoria di costituzione di nel giudizio di CP_1 opposizione). Nella prima si legge, tra l'altro, quanto segue:
“l'art. 96 del Regolamento Generale del Personale come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1927 del 08/04/1993, prevede che possa essere consentito l'uso del proprio mezzo di trasporto al personale che, per lo svolgimento di funzioni ispettive e/o di controllo abbia necessità di recarsi in località comprese entro i limiti del territorio comunale;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1928 del 08/04/1983, innovando le procedure precedentemente adottate, sono state modificate modalità di erogazione del rimborso di cui trattasi;
considerato che nella pubblica amministrazione, in ciascuna articolazione, è da tempo in atto un processo di rivisitazione delle spese correnti, che implicano una accurata valutazione della effettiva economicità dei costi assunti, sulla base di riforme e di vincoli che seguono un ormai consolidato trend in materia di riduzione della spesa pubblica;
l'art. 6 comma 10 della L. 30/07/2010 n. 122 impone una drastica riduzione delle spese inerenti il rimborso delle spese del personale dipendente della P.A., riservando, tuttavia, la possibilità di non applicare questa riduzione alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi;
conseguentemente, effettuando una valutazione ed una comparazione dei costi che questa Direzione Tecnica avrebbe dovuto sostenere per l'espletamento dei servizi ispettivi di istituto, tenendo in considerazione la conformazione del territorio (che va dal centro di alla estrema Pt_1 periferia ovest della citta) e l'ampiezza della rete di trasporto pubblico che insiste sul Municipio Roma XII, specificatamente per le parti periferiche, ovvero quelle a maggior intensità di intervento, non risulta attualmente sufficiente a garantire spostamenti veloci e puntuali che assicurino efficienza, efficacia ed economicità;
proprio per le considerazioni di cui sopra, l'utilizzo del mezzo proprio è apparso più vantaggioso, perché consente di comprimere i tempi di
7 effettuazione dei sopralluoghi e di ottimizzare gli interventi cercando di accorpare più operazioni nelle medesime località;
i sopralluoghi e le attività ispettive che l'ufficio ha effettuato, sono state rese con i criteri come sopra evidenziati, consentendo, laddove strettamente necessario, l'utilizzo del mezzo da parte dei dipendenti esclusivamente interessati alla attività ispettiva, che non possono usufruire di autovettura di servizio;
che, pertanto, è apparso necessario procedere all'impegno di spesa per la corresponsione dell'indennità chilometrica a titolo di rimborso spese di trasporto, relativamente all'annualità 2019, previste dall'art. 96 del Regolamento Generale, al personale tecnico in servizio presso la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII;
…
DETERMINA
… di liquidare la somma complessiva di €… per l'indennità chilometrica a titolo di rimborso spese di trasporto, previste dall'art. 96 del Regolamento Generale, al personale tecnico in servizio presso la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII- anno 2019,…”. Nel prospetto del personale interessato figura lo stesso , per un CP_1 importo da rimborsare di € 1.408,00, corrispondente a 4.400 km, sulla scorta della sua dichiarazione sostitutiva di prot. CQ 65488 del 20.8.2020. Nella Determinazione dirigenziale di prot. CP/114961/2024 del 8.10.2024 relativa al primo semestre dell'anno 2024, si legge, fra l'altro, quanto segue:
“il Regolamento Generale per il personale degli Uffici e Servizi del Comune di al capo V bis, prevede l'uso del proprio mezzo di Pt_1 trasporto per il personale autorizzato a recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti del territorio comunale, per lo svolgimento di funzioni ispettive o in caso di particolari esigenze di servizio;
il citato RGP all'art. 96 come modificato con Deliberazione del consiglio Comunale n. 1927 del 08/04/1993, prevede, inoltre, la corresponsione al personale preventivamente autorizzato, di "un'indennità chilometrica quale rimborso per spese di viaggio, in ragione di tanti euro al chilometro quanti corrispondenti al prezzo di 1/5 di litro di benzina";
8 l'art. 6 comma 10 della L. 122 del 30/07/2010 ha imposto una drastica riduzione delle spese inerenti il rimborso delle spese del personale dipendente della P.A., riservando, tuttavia, la possibilità di non applicare questa riduzione alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi;
il D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge n°122/2010, recante 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica' trattando, anche, delle trasferte nel pubblico impiego, all'art. 6 ultimo periodo del comma 12, ha disposto che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (31 maggio 2010) gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973 n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978 n° 417 e relative disposizioni di attuazione non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi”;
la circolare n. 36 del 22 ottobre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha, tuttavia, precisato che: 'Al riguardo si ritiene di poter convenire sull'esclusione dalla disposizione in esame del personale adibito a funzioni ispettive, di cui al quarto periodo del comma 12, nonché, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta, dei soggetti impegnati nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo';
la Deliberazione esplicativa n. 21/CONTR/11 del 05/04/2011, delle Sezioni Riunite di Controllo della Corte dei Conti, sull'esatta applicazione della norma di cui all'art. 6, comma 12, Legge n. 122/10, ha ritenuto da un lato che il dipendente possa ancora essere autorizzato all'utilizzo del proprio mezzo, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa, dall'altro il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare forme di ristoro tendenti necessariamente a tenere conto degli oneri che in concreto l'ente avrebbe sostenuto per le sole spese di trasporto pubblico;
la sentenza n. 139 pubblicata sulla G.U. del 13/06/2012 da parte della Corte Costituzionale ha ritenuto applicabile l'art. 6 comma 12, Legge n.
9 122/10 agli Enti Locali solo indirettamente costituendo per gli stessi disposizioni di principio:
… nel bilancio 2024 è stata stanziata una somma pari a € 8.000,00, che grava su intervento di spesa corrente U1 01 01 02 999 3D20 CdR PTC Capitolo 1101880/1559, da utilizzare per i rimborsi di cui sopra;
con Determinazione Dirigenziale n. Rep 981 prot. CP/75829 del 25/06/2024, sono stati impegnati i fondi a disposizione per un importo pari ad € 8.000,00 registrati all'impegno n. 2024/24619;
necessita liquidare il rimborso del I semestre 2024,…
CONSIDERATO CHE
l'attività prestata dai dipendenti della "Direzione Tecnica", Municipio XI, inclusi nel presente atto, rientra fra le funzioni ispettive come sopra individuate, per le quali l'uso del mezzo privato risulta economicamente conveniente ed è pertanto ricompresa nell'ambito di applicazione previsto dalla Circolare e dal parere sopramenzionati;
… DETERMINA per i motivi espressi in narrativa: di prendere atto che l'attività svolta dal personale tecnico della Direzione Tecnica, Municipio XI, per la quale viene disposto il rimborso, rientrando nelle funzioni ispettive, di verifica e controllo per lo svolgimento della quale risulta economicamente più conveniente l'uso del mezzo proprio, anche in termini di tempo rispetto ai mezzi pubblici, integra la fattispecie per la quale si può dar luogo al rimborso, secondo quanto previsto dalla circolare n. 36 del 22 ottobre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e confermato dai pareri della Corte dei Conti, resi con delibera n. 949/2010 Sezione Regione Lombardia e con delibera n. 21/2011 della Sezione Regione Liguria;
di liquidare, pertanto, la somma di € 3.042,88 per provvedere al rimborso…”. Dunque, il ha, finora, ritenuto applicabile il Regolamento CP_2
Generale per il personale degli uffici e dei servizi approvato in data 17.9.1932, riconosciuto e anche liquidato il rimborso delle spese di trasporto sostenute dal personale per i servizi ispettivi esterni effettuati con l'uso del mezzo privato, ritenuto più vantaggioso all'esito di una comparazione con i costi che l'amministrazione avrebbe dovuto
10 altrimenti sopportare;
si dà conto, in particolare nel secondo dei provvedimenti sopra menzionati, dell'insufficienza dei mezzi pubblici a garantire “spostamenti veloci e puntuali” e ad assicurare, quindi,
“efficienza, efficacia ed economicità” ai servizi. Si consideri, altresì, il riscontro dato dalla Direzione Tecnica alla richiesta di pagamento del dipendente, datata 10.11.2023 e protocollata in data 20.11.2023, nella quale si legge:
“… si comunica che non si potrà procedere al pagamento dei rimborsi chilometrici richiesti, in quanto, a seguito di un controllo sul sistema contabile in dotazione a , sul capitolo/articolo Parte_3
1101894/1559 non risultano risorse disponibili per le annualità 2019, 2020, 2021 e 2022”. Con la stessa lettera, la Direzione ha informato circa il fatto di aver avanzato alla Ragioneria Generale e al CP_1
Dipartimento Risorse Umane richiesta di copertura finanziaria per le annualità 2020 e 2021 senza, però, ottenere alcun riscontro (all. 7 al fasc. monitorio). Ne consegue che senza mettere in discussione né la Parte_1 preventiva autorizzazione all'uso del mezzo privato da parte del dipendente né i servizi espletati nel periodo considerato né le somme domandate fatto salvo l'importo di € 1.408,00 già corrisposto proprio a titolo di rimborso chilometrico per l'anno 2019, ha opposto, prima di questo giudizio, motivazioni di ordine esclusivamente economico- finanziario, la mancanza cioè degli stanziamenti necessari. È, però, evidente che tali motivazioni non possano paralizzare il buon diritto del dipendente senza tradire l'affidamento ingenerato dal comportamento pregresso così violando in particolare il divieto di
“venire contra factum proprium” che discende dal generale dovere di correttezza e buona fede nei rapporti obbligatori (artt. 1175 e 1375 c.c.). In definitiva, il non ha sollevato eccezioni in merito ai CP_2 presupposti fattuali legittimanti il rimborso, ovvero:
- l'autorizzazione preventiva da parte dell'organo competente;
- il collegamento causale tra le spese di trasporto e le esigenze di servizio;
- la documentazione delle spese ed i criteri di calcolo adoperati, tentando di contrastare la pretesa con argomentazioni giuridiche invero pretestuose e incoerenti con la propria precedente azione.
2. Riguardo all'importo di € 1.408,00 già liquidato in favore di , CP_1 questi ha ammesso d'averlo ricevuto ma ha fatto rilevare la sua attinenza al solo primo semestre dell'anno 2019.
11 Ha affermato, infatti, d'aver trasmesso al i “fascicoli CP_2 documentari per il rimborso dell'indennità… dal 01/07/2019 al 31/08/2022 compreso” con contestuale richiesta di pagamento del saldo di € 1.577,00 per 4.929 km percorsi nel secondo semestre dell'anno 2019 (si veda la lettera di trasmissione protocollata in data 12.9.2022, corredata della documentazione necessaria ed utile, tra cui il riepilogo dei chilometri percorsi su base annua e le tabelle analitiche mensili dei servizi esterni esperiti, in all. 5 al fasc. monitorio). Ha, inoltre, obiettato, rispetto ai 100 km che l'amministrazione ha ritenuto di scomputare dal rimborso per l'anno 2019, che si trattava della partecipazione ad attività di formazione del personale organizzata dalla stessa amministrazione. Si legge, invero, nella Determinazione dirigenziale n. 471 del 21.4.2020 riguardante la liquidazione dell'indennità per l'anno 2019, adottata all'esito dei controlli effettuati, della impossibilità di procedere al rimborso, in riferimento a , per n. 50 km percorsi in data CP_1
6.6.2019, per “Corso agg.to… 1° G.”, e per altrettanti km percorsi in data 7.6.2019 per la partecipazione allo stesso corso. Ora, a sostegno del rimborso, la parte ha richiamato l'art. 49-ter, commi 6 e 7, del CCNL triennio 2016-2018 e l'art. 55, commi 6 e 7, del CCNL triennio 2019-2021, di analogo tenore. Vi si legge:
“6. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'amministrazione o comunque disposte dalla medesima è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione.
7. Le attività sono tenute di norma durante l'orario ordinario di lavoro. Qualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti” (fra i due contratti, vi è esatta corrispondenza di contenuti e commi). Ne discende, non avendo l'ente mosso contestazioni più specifiche, che il rimborso, peraltro esiguo, di appena 32,00 euro, vada riconosciuto al dipendente. Per i motivi esposti, il credito ingiunto deve essere ridotto ad € 9.431,00 (€ 10.839,00 – 1.408,00).
***
Da quanto precede, l'opposizione va accolta nei limiti suddetti, revocato il decreto ingiuntivo n. 7720/2024, depositato in data 24.11.2024, per effetto dell'intervenuto pagamento dell'importo di € 1.408,00 per il primo
12 semestre dell'anno 2019 e, per il resto, va condannata al Parte_1 pagamento della somma di € 9.431,00 a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute da per i servizi ispettivi esterni Controparte_1 effettuati con l'uso del mezzo privato negli anni dal 2019, secondo semestre, al 2022, oltre accessori come per legge. L'esito del giudizio comporta la compensazione parziale delle spese di lite che si liquidano, inclusa la fase monitoria, nella somma complessiva di
€ 3.900,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 2/3, pari ad
€ 2.600,00, a carico di parte opponente, restando il residuo terzo compensato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 7720/2024, depositato in data 24.11.2024, per l'intervenuto pagamento dell'importo di € 1.408,00 per il primo semestre dell'anno 2019 e, per il resto, condanna al Parte_1 pagamento della somma di € 9.431,00 a titolo di rimborso delle spese di trasporto sostenute da per i servizi Controparte_1 ispettivi esterni effettuati con l'uso del mezzo privato negli anni dal 2019, secondo semestre, al 2022, oltre accessori come per legge;
- condanna, inoltre, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di CP_1
delle spese del giudizio, che liquida, inclusa la fase
[...] monitoria, nella somma complessiva di € 3.900,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 2/3, pari ad € 2.600,00.
Così deciso in Roma il 17/12/2025
IL GIUDICE
NT NO
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