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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 22/12/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 4306/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 4306/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/07/1968, residente in Ronchi dei Legionari in via Soleschiano, elettivamente domiciliato in MO in via I° Maggio n.58/B presso lo studio dell'Avv. MAGNO
MAURO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
08/09/1963, residente in MO in via Monte San Michele, elettivamente domiciliata in MO in Corso del Popolo n. 4 presso lo studio dell'Avv.
ND TA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra DA e Parte_1
in San Pier d'Isonzo (GO) in data 3 luglio 2010, trascritto al Parte_2 numero 1, anno 2010, parte 1 nei registri dello Stato Civile del Comune di San Pier
d'Isonzo (GO) alle seguenti condizioni:
1) corresponsione di € 148,25 mensili per il mantenimento e le cure dei 2 cani e dei 5 gatti, che formalmente risultano a nome della signora , i 2 cani nati tra il Parte_2
2013 e 2014 ed i gatti tutti nati tra il 2013 e 2014 e già oggetto della pattuizione di cui al punto 6 della sentenza di separazione n. 277/2021, con precisazione che detto contributo si intende ripartito in 7 quote uguali per ciascun animale e limitato alla vita di ciascuno dei citati animali;
le parti convengono che il predetto contributo verrà automaticamente meno pro quota alla morte di ciascun animale, eventi che la
si obbliga a comunicare nell'immediatezza al al loro verificarsi e per Parte_2 Pt_1
ciascun animale, affinché la rispettiva quota sia detratta dall'ammontare convenuto sino ad esaurimento del contributo stesso;
la signora si obbliga altresì a Parte_2 dare prova, mediante messaggi whatsapp o altri canali similari con foto della prima pagina del quotidiano locale, dell'esistenza in vita di ciascun animale entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno (a partire da giugno 2026); con possibilità di verifica annuale de visu. Il suddetto importo o quello minore che dovesse risultare, sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT.
2) Le parti espressamente convengono che, in ordine al mantenimento degli animali di cui al precedente punto, se entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno Da Parte_1 non avrà ricevuto prova della esistenza in vita degli animali di cui trattasi, sospenderà il pagamento del relativo importo finché non gli verrà fornita la citata prova.
3) corresponsione, mediante bonifico, di € 174,30 mensili, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, a carico di , in favore di Parte_1 Parte_2
, quale assegno divorzile.
[...]
4) Null'altro a pretendere dalle parti reciprocamente.
5) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
2 Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 17/11/2025 e 17/12/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in San Pier
d'Isonzo in data 03/07/2010 (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2010, parte 1, atto n. 1) e si sono separati con sentenza n. 277 del 2021.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 12/11/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stato assicurato il contraddittorio con il P.M. mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima, pertanto, sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 03/07/2010 in San Pier d'Isonzo con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Pier d'Isonzo (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2010, parte 1, atto n.1), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
3 - manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
Pier d'Isonzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- nulla per le spese.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 4306/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/07/1968, residente in Ronchi dei Legionari in via Soleschiano, elettivamente domiciliato in MO in via I° Maggio n.58/B presso lo studio dell'Avv. MAGNO
MAURO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
08/09/1963, residente in MO in via Monte San Michele, elettivamente domiciliata in MO in Corso del Popolo n. 4 presso lo studio dell'Avv.
ND TA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra DA e Parte_1
in San Pier d'Isonzo (GO) in data 3 luglio 2010, trascritto al Parte_2 numero 1, anno 2010, parte 1 nei registri dello Stato Civile del Comune di San Pier
d'Isonzo (GO) alle seguenti condizioni:
1) corresponsione di € 148,25 mensili per il mantenimento e le cure dei 2 cani e dei 5 gatti, che formalmente risultano a nome della signora , i 2 cani nati tra il Parte_2
2013 e 2014 ed i gatti tutti nati tra il 2013 e 2014 e già oggetto della pattuizione di cui al punto 6 della sentenza di separazione n. 277/2021, con precisazione che detto contributo si intende ripartito in 7 quote uguali per ciascun animale e limitato alla vita di ciascuno dei citati animali;
le parti convengono che il predetto contributo verrà automaticamente meno pro quota alla morte di ciascun animale, eventi che la
si obbliga a comunicare nell'immediatezza al al loro verificarsi e per Parte_2 Pt_1
ciascun animale, affinché la rispettiva quota sia detratta dall'ammontare convenuto sino ad esaurimento del contributo stesso;
la signora si obbliga altresì a Parte_2 dare prova, mediante messaggi whatsapp o altri canali similari con foto della prima pagina del quotidiano locale, dell'esistenza in vita di ciascun animale entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno (a partire da giugno 2026); con possibilità di verifica annuale de visu. Il suddetto importo o quello minore che dovesse risultare, sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT.
2) Le parti espressamente convengono che, in ordine al mantenimento degli animali di cui al precedente punto, se entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno Da Parte_1 non avrà ricevuto prova della esistenza in vita degli animali di cui trattasi, sospenderà il pagamento del relativo importo finché non gli verrà fornita la citata prova.
3) corresponsione, mediante bonifico, di € 174,30 mensili, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, a carico di , in favore di Parte_1 Parte_2
, quale assegno divorzile.
[...]
4) Null'altro a pretendere dalle parti reciprocamente.
5) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
2 Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 17/11/2025 e 17/12/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Va premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in San Pier
d'Isonzo in data 03/07/2010 (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2010, parte 1, atto n. 1) e si sono separati con sentenza n. 277 del 2021.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 12/11/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stato assicurato il contraddittorio con il P.M. mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale stima, pertanto, sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 03/07/2010 in San Pier d'Isonzo con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Pier d'Isonzo (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2010, parte 1, atto n.1), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
3 - manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
Pier d'Isonzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- nulla per le spese.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
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