Decreto cautelare 10 gennaio 2026
Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 16/03/2026, n. 4795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4795 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04795/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00232/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 232 del 2026, proposto da NI Flammà, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Graci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Provvedimento m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0105530.24-12-2025.h.12:09 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, notificato a mezzo e-mail in data 24.12.2025, con il quale è stato comunicato il rigetto e la conclusione del procedimento di riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Albania, acquisita agli atti del Ministero con prot. n. 28375 in data 24/06/2024 relativa alla Domanda n. 40463 del 24/06/2024
e per il conseguente accertamento
del diritto della ricorrente al riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Albania e acquisita agli atti del Ministero Domanda n. 40463 del 24/06/2024 e prot. n. 28375 in data 24/06/2024 per l'insegnamento del sostegno - ADSS - SPEC. SOSTEGNO (SOLO CON ABILITAZIONE) SCUOLE SEC DI II GRADO;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa CL FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto che con memoria depositata in data 03.03.2026 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso all’uopo rinunciandovi, avendo la stessa aderito ai percorsi “INDIRE” di cui al Decreto Interministeriale n. 77/2025 previa rinuncia all’istanza con la quale è stato richiesto il riconoscimento del titolo conseguito all’estero per l’insegnamento su posto sostegno, concludendo anche con richiesta di compensazione delle spese di lite;
Considerato che la dichiarazione di rinuncia non è stata notificata nei termini di cui all’art. 84 c.p.a;
Trattenuta la causa in decisione all’udienza del giorno 4 marzo 2026;
Considerato che tuttavia l’amministrazione resistente non si è opposta alla dichiarazione di rinuncia al ricorso di parte ricorrente;
Ritenuto che:
- non è possibile dichiarare l’estinzione del presente giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c) e 85 c.p.a., non essendo state rispettate le formalità all’uopo prescritte dall’art. 84, co. 3, c.p.a. (nella specie la notifica della rinuncia al Ministero dell’Istruzione);
- tuttavia, anche ai sensi del disposto di cui al comma 4 del medesimo art. 84 (“Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”), la dichiarazione resa dalla difesa di parte testimonia la carenza di un interesse attuale alla decisione del merito;
- ne deriva, pertanto, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
- le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI IO, Presidente
Marco Arcuri, Referendario
CL FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL FA | PI IO |
IL SEGRETARIO