Ordinanza presidenziale 29 ottobre 2024
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 12/02/2026, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02646/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12960/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12960 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Rosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gian Giacomo Porro, 18;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato US Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
Azienda Sanitaria Locale Roma 6, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Merelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Fondazione GI MA ON, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
della determinazione dell’ASL Roma 6 prot. n. 51718 del 20 luglio 2022, riguardo alla quantificazione del saldo 2020 dell’Ospedale Regina Apostolorum; nonché per quanto di ragione della determinazione dell’ASL Roma 6 prot. n. 44637 del 21 giugno 2022, della determinazione dell’ASL Roma 6 prot.n. 35258/2022, delle determinazioni nn. G00647/2022 e G00493/2022 della Regione Lazio; nonché del silenzio quale mancato riscontro all’ulteriore nota di contestazione svolta dall’Ospedale Regina Apostolorum prot. N. 7373 del 2 agosto 2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9 maggio 2023 :
della Determina regionale n. G02518 del 24 febbraio 2023 e del relativo allegato 1 riferito alla scheda dell’Ospedale Regina Apostolorum, nonché per quanto di ragione: delle note dell’Asl Roma 6 prot. n. 58398/2022 (prot. regionale n. 0807390 del 23 agosto 2022), prot. n. 59539/2022 (prot. regionale n. 0815981 del 26 agosto 2022) non conosciute nel loro contenuto; della nota dell’ASL Roma 6 del 26 ottobre 2022; della nota ASL Roma 6, prot. n. 88650 del 22 dicembre 2022, acquisita al protocollo regionale n. 1336739/2022; nonché per quanto di ragione della determinazione della regione Lazio n. G16349 del 24 novembre 2022, nonché ogni altro atto anche istruttorio connesso non conosciuto nei suoi estremi e contenuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 6;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. IN US FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con nota 21 giugno 2022, n. 44637, l’ASL Roma 6 ha comunicato alla Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo (d’ora in poi anche solo Casa Regina Apostolorum) l’accoglimento dell’istanza avanzata dalla struttura sanitaria in merito al contributo una tantum di cui alla DGR 304/2021 e le ha contestualmente chiesto di provvedere al pagamento della somma di € 349.148,87, quale differenza tra la somma del valore della produzione complessiva e del contributo una tantum anno 2020 e l’importo liquidatole in acconto per la predetta annualità.
2. Con nota del 12 luglio 2022 la Casa Regina Apostolorum ha contestato la pretesa creditoria dell’ASL, argomentando sulla sussistenza di un saldo attivo a favore della struttura per la predetta annualità.
3. Con nota 20 luglio 2022, prot. n. 51718, l’ASL Roma 6 ha replicato alle deduzioni della Casa Regina Apostolorum confermando la debenza da parte della struttura sanitaria di € 349.148,87.
4. Con ulteriore nota datata 2 agosto 2022 la Casa Regina Apostolorum ha ribadito la propria posizione.
5. Con l’atto introduttivo del giudizio la Casa Regina Apostolorum ha impugnato le note ASL Roma 6 21 giugno 2022, n. 44637 e 20 luglio 2022, prot. n. 51718 – in uno con tutti gli altri atti impugnati in epigrafe, oltreché con « il silenzio quale mancato riscontro all’ulteriore nota di contestazione svolta dall’Ospedale Regina Apostolorum … del 2 agosto 2022 » – e ne ha chiesto l’annullamento sulla base di quattro motivi di diritto.
5.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità degli atti gravati per « violazione dell’art. 4 commi 5 bis e ter del d.l. n. 34/2020 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77; violazione della DGR Lazio 304/2021; violazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990 ss.m.ii.; violazione degli artt. 2 e ss. della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. anche riguardo al silenzio; violazione dell’art. 97 Cost. con riferimento ai generali principi di imparzialità, efficacia, trasparenza dell’azione amministrativa; violazione dell’art. 3 Cost. e del correlato principio di eguaglianza, eccesso di potere per carenza di motivazione, violazione del principio di ragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità e violazione del principio di adeguatezza, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di istruttoria, eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti, [nonché per] eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, sviamento violazione dei generali canoni di proporzionalità », evidenziando – in sostanza – che la pretesa creditoria vantata dall’ASL Roma 6 era frutto di un’errata applicazione della DGR n. 304/2021 in materia di contributo una tantum per l’annualità 2020.
5.2. Con il secondo motivo ha contestato gli atti impugnati per « eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, violazione dell’art. 97 Cost. del principio di proporzionalità e di buona fede [oltreché per] violazione dell’art. 3 Cost. », sostenendo, in sintesi, che l’applicazione fatta dall’ASL Roma 6 del DGR n. 304/2021 finiva per tradire le finalità per cui il ristoro era stato previsto penalizzando un ente che aveva dedicato tutta la propria struttura sanitaria a centro Covid19.
5.3. Con il terzo motivo ha lamentato l’illegittimità degli atti impugnati per « violazione art. 3 l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti [e] sviamento », affermando l’insufficiente motivazione delle note gravate.
5.4. Con il quarto motivo ha contestato la mancata risposta della p.a. all’ultima nota inviata il 2 agosto 2022, sostenendo che il silenzio dell’ASL costituisse una « violazione degli artt. 2 e ss. l. n. 241 del 1990 ».
6. In data 7 novembre 2022 si è costituita in giudizio la Regione Lazio.
7. Il 15 novembre 2022 si è costituita in giudizio l’ASL Roma 6.
8. Con motivi aggiunti depositati il 9 maggio 2023 la Casa Regina Apostolorum ha esteso l’impugnazione alla determinazione del Direttore della Direzione salute e integrazione socio sanitaria della Regione Lazio, 24 febbraio 2023, n. G02518 avente a oggetto la « definizione dei saldi spettanti per le prestazioni sanitarie afferenti all'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale rese dagli Ospedali Classificati, dai Policlinici Universitari privati e dagli IRCCS privati - Anno 2020 », lamentandone l’illegittimità derivata per tutti i motivi articolati nell’atto introduttivo del giudizio.
9. Con memoria depositata il 20 ottobre 2025 l’ASL Roma 6 ha insistito per il rigetto del ricorso.
10. Con memoria versata in atti il 22 ottobre 2025 la ricorrente:
- ha evidenziato la sussistenza di dubbi in ordine alla giurisdizione del g.a. sulla controversia, alla luce di quanto affermato nella sentenza Tar Lazio, II- quater , 30 maggio 2025, n. 10592 che ha definito un analogo contenzioso concernente il saldo delle prestazioni erogate dall’ospedale Regina Apostolorum per l’anno 2019;
- ha in ogni caso insistito per l’accoglimento del ricorso, concludendo che « l’importo provato di euro 180.856,48 (oltre interessi di legge) costituisce il saldo per l’anno 2020 dovuto dalla Regione Lazio e dall’ASL Roma 6 in favore della Ente religioso ricorrente ».
11. Con memoria di replica 30 ottobre 2025 l’ASL Roma 6:
- ha contraddetto sulla questione relativa alla giurisdizione, notando che le censure proposte dalla ricorrente « appaiono riguardare l’esercizio del potere di stabilire i limiti e i saldi di produzione da parte della Regione Lazio [e concludendo che] il difetto di giurisdizione potrebbe non sussistere »;
- ha ribadito l’infondatezza delle pretese di parte ricorrente.
12. All’udienza straordinaria del 21 novembre 2025, viste le note depositate dalle parti in data 16, 17 e 20 novembre 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione previo avviso a verbale circa la « possibile sussistenza di un difetto di giurisdizione ».
13. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
14. Al riguardo deve infatti evidenziarsi che – avuto riguardo al tenore letterale del ricorso (v. spec. pagg. 7-9) – appare chiaro che con il presente giudizio la ricorrente non contesta le regole e i criteri regionali che stabiliscono (in astratto) come debbano essere calcolati il valore della produzione e il contributo una tantum ex DGR n. 304/2021, ma lamenta l’erroneità del calcolo dei saldi relativi all’annualità 2020 in ragione di una ritenuta non corretta applicazione dei summenzionati criteri da parte dell’ASL Roma 6.
15. Va poi notato che questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che in tale attività l’amministrazione resistente « non esercita un potere amministrativo discrezionale, ma quale controparte contrattuale si limita a verificare la quantificazione in termini economici delle prestazioni rese, sulla base di quanto previamente concordato negli accordi che rinviano a tal fine ai decreti commissariali e agli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione » (cfr. Tar Lazio, III- quater , 11 settembre 2024, n. 16335 e 30 maggio 2025, n. 10592).
16. Da ciò consegue che anche nel presente giudizio – come in quelli già decisi da Tar Lazio, III- quater , nn. 16335/2024 e 10592/2025 – deve ritenersi che la questione posta sia estranea alla dinamica del binomio potere-interesse e si presti ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa” , in quanto si colloca « nella fase relativa allo svolgersi del rapporto convenzionale in essere ed attiene alle modalità di quantificazione delle prestazioni da riconoscersi , ossia ha ad oggetto l’applicazione dei criteri di quantificazione », con ciò che ne consegue in termini di sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia (il cui thema decidendum non involge alcun profilo legato all'esercizio da parte della p.a. di poteri autoritativi) in coerenza con quanto previsto dall’art. 133, comma 1, lett c), c.p.a. e con i principi espressi in materia dalla giurisprudenza (v. per tutti Cassazione civile, SS.UU., 19 gennaio 2022, n. 1602 e Consiglio di Stato, III, 24 maggio 2024 n. 4649, § 10.1).
17. Per tutte le ragioni sopra illustrate va conclusivamente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia in favore del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto, ex art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme restando le eventuali preclusioni e le decadenze intervenute.
18. Le spese processuali – in considerazione di tutte le circostanze del caso – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e indica come giudice competente a decidere il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 c.p.a.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IL TR, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
IN US FA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN US FA | IL TR |
IL SEGRETARIO