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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 5162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5162 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 16820/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Pec dell'avv. Controparte_1
Francesco Ferroni, che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice;
CONTRO
elettivamente domiciliata in Foggia, via Lustro 29, presso lo studio CP_2 dell'avv. Andrea Ruocco, che la rappresenta e difende per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… - in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità e/o l'irregolarità della procura alle liti allegata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n. 4701/2023 ing. (n. 12407/2023 R.G.), con conseguente accoglimento della presente opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto;
- in via ulteriormente preliminare: accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti richiesti dagli artt. 633 e 634 c.p.c., accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito: accertare e dichiarare che la Sig.ra , per tutti i CP_2 motivi dedotti nel presento atto e provati in corso di causa, non ha diritto di ottenere da la consegna della documentazione relativa al Controparte_1 contratto di finanziamento n. 1993987, alla polizza assicurativa con il modello
SECCI e all'estratto delle rate pagate e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale: ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannare la Sig.ra al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata per la somma CP_2 di € =5.000,00, ovvero di quella diversa che verrà ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali
15%, cpa ed iva
Convenuto: “a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
b) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
MOTIVAZIONE
1. L'attrice ha chiesto la revoca del decreto n. 4701/2023, con cui il
Tribunale le ha ingiunto di consegnare alla convenuta “copia del contratto, la polizza assicurativa con il modello SECCI e l'estratto delle rate pagate relativi al contratto di finanziamento n. 1993987”, eccependo, in via preliminare, la nullità della procura e adducendo a motivo, nel merito, il fatto che il cliente, in primo luogo, avrebbe “già ricevuto copia dei documenti” e non avrebbe presentato
“alcuna denuncia di smarrimento del contratto” (cit. p. 4 e 5); in secondo luogo, non avrebbe inviato la richiesta “alla filiale titolare del rapporto e nemmeno alla sede legale” della banca, ma “all'Ufficio Reclami” della stessa (p. 7), con “abuso del diritto e abuso del processo” (p. 8).
2 ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con conferma del CP_2 decreto ingiuntivo.
2. L'eccezione preliminare dell'attrice è infondata, perché la convenuta ha allegato alla comparsa di risposta una nuova procura con firma analogica (doc. 2 fasc. conv.), la cui validità non è stata successivamente contestata dalla banca, con conseguente sanatoria dell'eventuale vizio ex art. 182 c. 2 Cpc.
3. Ciò premesso, benché all'udienza dell'08/10/2025 le parti abbiano riproposto le conclusioni degli atti introduttivi, è anzitutto da ritenere che le produzioni documentali dell'attrice (doc. 2 - 9 fasc. att.) abbiano comportato la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo (Cass. 10553/2009 e 19160/2007).
Residua pertanto la decisione sulle spese di lite, che va compiuta secondo una valutazione di soccombenza virtuale.
3. In questa prospettiva, il primo motivo di opposizione è infondato, atteso che, secondo l'attuale orientamento dominante di questo Tribunale, “la circostanza che i documenti fossero già stati consegnati in pendenza del rapporto contrattuale non esclude l'obbligo della Banca, in quanto le norme in questione non subordinano il diritto del cliente alla mancata consegna precedente” (Trib. Torino
156/2025; nello stesso senso, Trib. Torino 1433/2025 e 46/2025).
Irrilevante è pertanto la mancata presentazione da parte della convenuta di una denuncia di smarrimento del contratto.
Non sono invece condivisibili i diversi precedenti di questo Tribunale (Trib.
Torino 788/2025 e 2263/2024), considerata l'autonomia delle previsioni degli art. 117 c. 1 e 119 c. 4 Tub, che presidiano il “principio di trasparenza dell'attività bancaria” in diverse fasi del rapporto contrattuale (Cass. 24641/2021).
4. Anche il secondo motivo non può essere accolto, considerato che “una volta che il cliente abbia rivolto la richiesta in modo formale ad uno dei canali bancari è compito della Banca indirizzare la richiesta all'ufficio interno tenuto a soddisfarla” (Trib. Torino 156/2025; analogamente, Trib. Torino 1433/2025,
46/2025 e 5371/2024).
Per le stesse ragioni, va esclusa nella specie la sussistenza di un abuso del diritto o del processo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e, tenuto conto del
3 carattere seriale della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in €
2.906,00 per compenso (in relazione ai valori minimi della tabella di riferimento per le cause di valore indeterminabile con complessità bassa per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, da distrarre in favore dell'avv. Andrea Ruocco.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo n. 4701/2023; condanna l a rimborsare a le spese di Controparte_1 CP_2 lite, liquidate in € 2.906,00 per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, Cpa e Iva, con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Andrea Ruocco.
Torino, 26/11/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
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