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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9949 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37401/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ES Matteo ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37401/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOSCO OTTAVIO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA ETTORE PERRONE 14 TORINO, presso il difensore parte opponente contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PESENTI MA e dell'avv. CIPOLLA LUCIANA P.IVA_1
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in VIA COLLE C.F._2
HE , 1 C/O AVV. GIAN MICHELE UGGE' LODI, presso il difensore avv. PESENTI
MA
parte opposta pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
In via Preliminare: Sospendere, se dal caso anche inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo opposto, ai sensi degli artt. 650 e 649 cpc;
Nel merito, ritenuta la nullità del rapporto di fideiussione (e delle successive integrazioni) dedotto in
causa; e/o ritenuto il carattere abusivo delle clausole 2,6,7,8,9,10 del rapporto fideiussorio per cui è
causa; e/o ritenuta la liberazione dalla fideiussione predetta ai sensi dell'art 1956 c.c, e/o ritenuta la
decadenza e/o invalidità della fideiussione in ragione del decorso del termine dedotto;
e/o ritenuta la
nullità del contratto di mutuo n. 42317418 e/o della relativa clausola di determinazione degli interessi
corrispettivi; e/o ritenuta la nullità, totale o parziale, del rapporto di c/c 42069170 e/o degli accordi di
affidamento collegati al rapporto di c/c predetto (“anticipi fatture ed effetti sbf e operazioni import”,
così come meglio indicato nel punto 7 in diritto), e comunque in accoglimento delle eccezioni e
deduzioni ulteriori tutte meglio argomentate ed articolate in premesso, anche se qui non richiamate
Per i motivi di cui sopa, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo
n. 3606/2024, RG 8628/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 12.03.2024 e notificato ai sensi
dell'art 143 cpc in data 9/29.04.2024 2. In ogni caso, dichiarare che nulla deve la Sig.ra a Pt_1 [...]
in relazione alle causali dedotte in corso di giudizio, per le ragioni tutte meglio sopra esposte. CP_2
In subordine, rideterminare la minor somma dovuta in esatta valutazione delle risultanze di causa.
IN PUNTO SPESE
condannare la parte convenuta opposta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, oltre
spese vive, rimborso forfetario 15%, Iva e Cpa come per legge.
Per parte opposta:
pagina 2 di 10 In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva proposta, per tutti i motivi indicati
in narrativa, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via preliminare, subordinata:
- respingere l'avversa richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, atteso
che la presente opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, per tutti i motivi
indicati in narrativa;
- concedere alle parti un termine per l'avvio del procedimento di mediazione, atteso che la
controversia in esame ha ad oggetto la materia dei contratti bancari;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande e delle eccezioni di parte opponente
per il periodo anteriore al decennio;
• In via principale:
respingere le domande di parte opponente, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni
esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati
in narrativa;
• In via subordinata:
nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in narrativa,
accertare e dichiarare che è creditrice della Sig.ra Controparte_3
(C.F. , nella sua qualità di fideiussore – limitatamente Parte_1 C.F._1
all'importo di Euro 390.000,00 - della società (già CP_4 Controparte_5
), delle seguenti somme: € 736.549,61, quale importo dovuto in relazione al
[...]
contratto di mutuo chirografario n. 42317418 di originari Euro 800.000,00 concesso dalla Banca di
pagina 3 di 10 alla in data 04/09/2020, oltre agli ulteriori Controparte_3 CP_4
interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale (nei limiti dei tassi soglia) dal dovuto al saldo
effettivo; € 508.650,72, quale saldo debitore per scoperto di c.c. n. 42069170, acceso dalla società
(ora in data 22/07/2010 Controparte_5 CP_4
presso la di Sesto San Giovanni, oltre agli ulteriori interessi di mora da Controparte_1
calcolarsi al tasso contrattuale (nei limiti dei tassi soglia) dal dovuto al saldo effettivo e condannarla,
nei limiti della fideiussione prestata, al pagamento a favore di Controparte_3
dell'importo di euro 390.000,00 o della maggiore o minor somma che sarà ritenuta di
[...]
giustizia;
• In ogni caso:
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e spese anche del procedimento monitorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
proponendo opposizione tardiva ex art 650 c.p.a. al decreto ingiuntivo Controparte_3
n. 3606/2024 emesso nei suoi confronti da Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 390.000,00, era riferita a somme non restituite oggetto di un finanziamento e di uno scoperto di conto corrente accesi presso la dalla CP_2 CP_4
di cui si era costituita garante l'opponente nei limiti della somma ingiunta;
[...]
- che, a seguito della procedura di liquidazione giudiziale alla quale era stata ammessa la debitrice principale, la banca aveva azionato il proprio credito, nei limiti della somma ingiunta,
nei confronti della garante;
pagina 4 di 10 - che il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato all'opponente nelle forme di cui all'art. 143
c.p.c.;
- che detta notifica era nulla, in quanto l'opponente era munita di casella di posta elettronica certificata e, pertanto, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata via PEC;
- che, in ogni caso, la notifica ex art. 143 c.p.c. era nulla, in quanto non preceduta da idoneo tentativo di notifica presso il luogo di residenza;
- che, infatti, l'opponente risultava essere residente in [...]; CP_3
- che, tuttavia, successivamente l'opponente aveva trasferito il proprio domicilio in , alla CP_3
via Monti n. 79/4;
- che si trattava di un interno posto a pochi metri di distanza dal civico n. 79;
- che di tale circostanza ne era perfettamente a conoscenza il portiere dello stabile di via Monti n.
79;
- che, pertanto, era evidente come in occasione dell'accesso per la notifica, nessuna richiesta di informazioni era stata effettuata dall'Ufficiale Giudiziario, che avrebbe altrimenti appreso della dimora dell'opponente proprio dal portiere dello stabile di residenza anagrafica;
- che, in ogni caso, l'opposizione tardiva si giustificava al fine di far riscontrare la nullità di clausole abusive contenute nella fideiussione prestata da un consumatore, senza che tale vaglio risultasse essere stato effettuato dal giudice del monitorio;
- che la fideiussione era nulla, in quanto conforme con il modulo contrattuale predisposto dall'ABI e vagliato come lesivo della concorrenza dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
55/2005;
- che era nulla la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.;
pagina 5 di 10 - che, per l'effetto, l'opponente era liberata dall'obbligazione fideiussoria, non avendo la banca intrapreso le proprie azioni nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale garantita;
- che la fideiussione era parzialmente nulla per la quota che si sovrapponeva alla garanzia prestata dal Fondo Pubblico;
- che non era stata fornita prova del credito azionato e non risultavano pattuite le condizioni economiche relative a tutti i rapporti dedotti in giudizio.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando Controparte_3
quanto ex adverso dedotto e, in particolare, eccependo l'inammissibilità della proposta opposizione tardiva, difettandone i presupposti.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice originario assegnatario della causa rinviava per la decisione della stessa.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza del 23.12.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione tardiva proposta dalla è inammissibile e, quindi, non può trovare accoglimento, Pt_1
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e della efficacia esecutiva definitiva allo stesso già attribuita.
L'art. 650 c.p.c., infatti, prevede la possibilità per l'ingiunto di proporre opposizione a decreto ingiuntivo anche dopo trascorsi 40 giorni dalla sua notifica, solo a condizione che provi di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso di specie, viceversa, non ricorre alcuno dei presupposti previsti dall'art. 650 c.p.c. per pagina 6 di 10 legittimare tale opposizione tardiva.
In particolare parte opponente ha dedotto sotto due differenti profili una nullità della notifica del decreto ingiuntivo effettuata ex art. 143 c.p.c.
In primo luogo, infatti, l'opponente ha dedotto la nullità di detta notifica, in quanto la stessa avrebbe dovuto essere prioritariamente effettuata presso la casella di posta elettronica certificata di cui era munita e, a fronte della documentata vana ricerca di un casella PEC, come evidenziato da parte opposta, la difesa della ha replicato come tale esito si spiegava in quanto la ricerca era stata Pt_1
effettuata esclusivamente sotto la categoria “professionisti” del Registro INIPEC e non anche sotto quella di “Imprese”.
Sennonchè va osservato come l'estratto del Registro INIPEC attestante la casella PEC intestata alla indica come tale casella risulti attiva dal 20.10.2024, ossia qualche mese dopo la notifica del Pt_1
decreto ingiuntivo.
In sostanza, quindi, parte opponente non ha documentato che già alla data di notifica del provvedimento monitorio disponesse della casella PEC e, quindi, che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso tale indirizzo telematico.
Deve, quindi, ritenersi corretta la modalità di notifica seguita nel caso di specie, con accesso presso il luogo di residenza anagrafica.
Dalla relata di notifica, inoltre, emerge come il 20.3.2024 l'Ufficiale Giudiziario si fosse recato presso il civico 79 di via Monti a , senza reperire alcuna persona cui validamente consegnare l'atto da CP_3
notificare e senza avere potuto ottenere informazioni in ordine al luogo dove poter reperire l'ingiunta.
A differenza di quanto lamentato dall'opponente, quindi, agli atti risulta una attestazione da parte dell'Ufficiale Giudiziario delle ricerche effettuate in occasione dell'accesso, attestazione suscettibile di pagina 7 di 10 essere contestata solo attraverso querela di falso, nel caso di specie non proposta.
Correttamente, pertanto, si è proceduto alla successiva notifica ex art. 143 c.p.c.
Parte opponente non ha, poi, dedotto ipotesi di mancata tempestiva conoscenza dell'atto notificato per caso fortuito o per forza maggiore, ossia le altre ipotesi per le quali l'art. 650 c.p.c. consente l'opposizione tardiva, con l'effetto che la stessa, per le ragioni esposte, deve considerarsi inammissibile per difetto dei suoi presupposti.
Non ricorrendo, pertanto, i presupposti legittimanti la proposta opposizione tardiva, ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto abbia acquistato efficacia intangibile propria della cosa giudicata,
precludendo le contestazioni oggi sollevate dall'ingiunta.
Parte opponente, peraltro, ha giustificato la propria opposizione tardiva anche con riferimento al vaglio in ordine alla presenza di clausole abusive nei confronti di consumatori, secondo gli orientamenti giurisprudenziali unitari, fatti propri dalla giurisprudenza nazionale: presupposto di tale vaglio ufficioso da parte del giudice del monitorio, infatti, è che il titolo negoziale posto a fondamento della pretesa creditoria sia un contratto stipulato fra un professionista e un consumatore, presupposto non ricorrente nel caso di specie, considerato come non sia possibile riconoscere in capo alla opponente tale qualifica soggettiva.
Per lungo tempo, infatti, la giurisprudenza è stata costante nel ricordare come il garante acquisisse la qualifica soggettiva propria del debitore principale, proprio in considerazione del legame di accessorietà esistente tra l'obbligazione di garanzia e quella sottostante garantita, con l'effetto che il fideiussore persona fisica non poteva essere qualificato come consumatore, là dove avesse prestato garanzia a vantaggio di un soggetto professionale, quale in particolare una persona giuridica.
Tale principio, inoltre, trovava corretta applicazione indipendentemente dalla qualifica della garanzia e,
pagina 8 di 10 quindi, non solo in presenza di una fideiussione, ma anche a fronte di un contratto autonomo di garanzia, ritenendosi prevalente rispetto al regime delle eccezioni sollevabili il vincolo di accessorietà
ontologica esistente tra una garanzia e una sottostante obbligazione che con la prima viene garantita.
Tale orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato deve oggi essere rivisto a fronte del differente principio affermato dalla Corte di giustizia UE (decisione del 19/11/2015, causa C74-15), in base alla quale la persona fisica che ha rilasciato fideiussione nell'interesse di una società commerciale
è consumatore se ha agito per scopi estranei alla sua attività professionale e non sussistano collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale.
Per la Corte Giustizia UE, infatti, la fideiussione dal punto di vista delle parti contraenti si presenta come un contratto distinto tutte le volte in cui è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità con la quale queste hanno agito.
Parimenti a quanto si riteneva con il precedente orientamento giurisprudenziale, il principio affermato non muta a seconda della natura della garanzia prestata, rendendo a tal proposito irrilevante ogni valutazione diretta a distinguere se nel caso specifico sia stata prestata una fideiussione o una garanzia autonoma.
Orbene, nel caso di specie la risulta essersi costituita garante nell'interesse di una società, la Pt_1
di cui, alla luce della visura camerale prodotta da parte opposta, risulta avere ricoperto alla CP_4
data in cuio aveva prestato la fideiussione la carica di consigliere delegato.
Alla luce di quanto sopra, quindi, emerge il collegamento funzionale che lega l'opponente alla società
garantita, con l'effetto che alla prima non potrà essere riconosciuta la qualifica di consumatore e, per pagina 9 di 10 l'effetto, non potrà essere destinataria di tutte le cautele specifiche riconosciute dall'ordinamento a tale soggetto.
L'inammissibilità della proposta opposizione tardiva, pertanto, assorbe ogni valutazione nel merito delle contestazioni sollevate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 12.650,00, oltre i.v.a. e c.p.a, di cui euro 1.650,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Controparte_3
n. 3606/2024 emesso dal Tribunale d Milano e la definitiva efficacia esecutiva allo stesso già
attribuita;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
12.650,00, oltre i.v.a. e c.p.a, di cui euro 1.650,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 23 dicembre 2025
Il giudice
ES ER
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ES Matteo ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37401/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOSCO OTTAVIO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA ETTORE PERRONE 14 TORINO, presso il difensore parte opponente contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PESENTI MA e dell'avv. CIPOLLA LUCIANA P.IVA_1
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato in VIA COLLE C.F._2
HE , 1 C/O AVV. GIAN MICHELE UGGE' LODI, presso il difensore avv. PESENTI
MA
parte opposta pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
In via Preliminare: Sospendere, se dal caso anche inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo opposto, ai sensi degli artt. 650 e 649 cpc;
Nel merito, ritenuta la nullità del rapporto di fideiussione (e delle successive integrazioni) dedotto in
causa; e/o ritenuto il carattere abusivo delle clausole 2,6,7,8,9,10 del rapporto fideiussorio per cui è
causa; e/o ritenuta la liberazione dalla fideiussione predetta ai sensi dell'art 1956 c.c, e/o ritenuta la
decadenza e/o invalidità della fideiussione in ragione del decorso del termine dedotto;
e/o ritenuta la
nullità del contratto di mutuo n. 42317418 e/o della relativa clausola di determinazione degli interessi
corrispettivi; e/o ritenuta la nullità, totale o parziale, del rapporto di c/c 42069170 e/o degli accordi di
affidamento collegati al rapporto di c/c predetto (“anticipi fatture ed effetti sbf e operazioni import”,
così come meglio indicato nel punto 7 in diritto), e comunque in accoglimento delle eccezioni e
deduzioni ulteriori tutte meglio argomentate ed articolate in premesso, anche se qui non richiamate
Per i motivi di cui sopa, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo
n. 3606/2024, RG 8628/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 12.03.2024 e notificato ai sensi
dell'art 143 cpc in data 9/29.04.2024 2. In ogni caso, dichiarare che nulla deve la Sig.ra a Pt_1 [...]
in relazione alle causali dedotte in corso di giudizio, per le ragioni tutte meglio sopra esposte. CP_2
In subordine, rideterminare la minor somma dovuta in esatta valutazione delle risultanze di causa.
IN PUNTO SPESE
condannare la parte convenuta opposta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, oltre
spese vive, rimborso forfetario 15%, Iva e Cpa come per legge.
Per parte opposta:
pagina 2 di 10 In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione tardiva proposta, per tutti i motivi indicati
in narrativa, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via preliminare, subordinata:
- respingere l'avversa richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, atteso
che la presente opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, per tutti i motivi
indicati in narrativa;
- concedere alle parti un termine per l'avvio del procedimento di mediazione, atteso che la
controversia in esame ha ad oggetto la materia dei contratti bancari;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande e delle eccezioni di parte opponente
per il periodo anteriore al decennio;
• In via principale:
respingere le domande di parte opponente, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutte le ragioni
esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati
in narrativa;
• In via subordinata:
nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi indicati in narrativa,
accertare e dichiarare che è creditrice della Sig.ra Controparte_3
(C.F. , nella sua qualità di fideiussore – limitatamente Parte_1 C.F._1
all'importo di Euro 390.000,00 - della società (già CP_4 Controparte_5
), delle seguenti somme: € 736.549,61, quale importo dovuto in relazione al
[...]
contratto di mutuo chirografario n. 42317418 di originari Euro 800.000,00 concesso dalla Banca di
pagina 3 di 10 alla in data 04/09/2020, oltre agli ulteriori Controparte_3 CP_4
interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattuale (nei limiti dei tassi soglia) dal dovuto al saldo
effettivo; € 508.650,72, quale saldo debitore per scoperto di c.c. n. 42069170, acceso dalla società
(ora in data 22/07/2010 Controparte_5 CP_4
presso la di Sesto San Giovanni, oltre agli ulteriori interessi di mora da Controparte_1
calcolarsi al tasso contrattuale (nei limiti dei tassi soglia) dal dovuto al saldo effettivo e condannarla,
nei limiti della fideiussione prestata, al pagamento a favore di Controparte_3
dell'importo di euro 390.000,00 o della maggiore o minor somma che sarà ritenuta di
[...]
giustizia;
• In ogni caso:
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e spese anche del procedimento monitorio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
proponendo opposizione tardiva ex art 650 c.p.a. al decreto ingiuntivo Controparte_3
n. 3606/2024 emesso nei suoi confronti da Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 390.000,00, era riferita a somme non restituite oggetto di un finanziamento e di uno scoperto di conto corrente accesi presso la dalla CP_2 CP_4
di cui si era costituita garante l'opponente nei limiti della somma ingiunta;
[...]
- che, a seguito della procedura di liquidazione giudiziale alla quale era stata ammessa la debitrice principale, la banca aveva azionato il proprio credito, nei limiti della somma ingiunta,
nei confronti della garante;
pagina 4 di 10 - che il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato all'opponente nelle forme di cui all'art. 143
c.p.c.;
- che detta notifica era nulla, in quanto l'opponente era munita di casella di posta elettronica certificata e, pertanto, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata via PEC;
- che, in ogni caso, la notifica ex art. 143 c.p.c. era nulla, in quanto non preceduta da idoneo tentativo di notifica presso il luogo di residenza;
- che, infatti, l'opponente risultava essere residente in [...]; CP_3
- che, tuttavia, successivamente l'opponente aveva trasferito il proprio domicilio in , alla CP_3
via Monti n. 79/4;
- che si trattava di un interno posto a pochi metri di distanza dal civico n. 79;
- che di tale circostanza ne era perfettamente a conoscenza il portiere dello stabile di via Monti n.
79;
- che, pertanto, era evidente come in occasione dell'accesso per la notifica, nessuna richiesta di informazioni era stata effettuata dall'Ufficiale Giudiziario, che avrebbe altrimenti appreso della dimora dell'opponente proprio dal portiere dello stabile di residenza anagrafica;
- che, in ogni caso, l'opposizione tardiva si giustificava al fine di far riscontrare la nullità di clausole abusive contenute nella fideiussione prestata da un consumatore, senza che tale vaglio risultasse essere stato effettuato dal giudice del monitorio;
- che la fideiussione era nulla, in quanto conforme con il modulo contrattuale predisposto dall'ABI e vagliato come lesivo della concorrenza dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
55/2005;
- che era nulla la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.;
pagina 5 di 10 - che, per l'effetto, l'opponente era liberata dall'obbligazione fideiussoria, non avendo la banca intrapreso le proprie azioni nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale garantita;
- che la fideiussione era parzialmente nulla per la quota che si sovrapponeva alla garanzia prestata dal Fondo Pubblico;
- che non era stata fornita prova del credito azionato e non risultavano pattuite le condizioni economiche relative a tutti i rapporti dedotti in giudizio.
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando Controparte_3
quanto ex adverso dedotto e, in particolare, eccependo l'inammissibilità della proposta opposizione tardiva, difettandone i presupposti.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice originario assegnatario della causa rinviava per la decisione della stessa.
A seguito di provvedimento presidenziale di riassegnazione del fascicolo, questo giudice rinviava all'udienza del 23.12.2025 per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione tardiva proposta dalla è inammissibile e, quindi, non può trovare accoglimento, Pt_1
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e della efficacia esecutiva definitiva allo stesso già attribuita.
L'art. 650 c.p.c., infatti, prevede la possibilità per l'ingiunto di proporre opposizione a decreto ingiuntivo anche dopo trascorsi 40 giorni dalla sua notifica, solo a condizione che provi di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso di specie, viceversa, non ricorre alcuno dei presupposti previsti dall'art. 650 c.p.c. per pagina 6 di 10 legittimare tale opposizione tardiva.
In particolare parte opponente ha dedotto sotto due differenti profili una nullità della notifica del decreto ingiuntivo effettuata ex art. 143 c.p.c.
In primo luogo, infatti, l'opponente ha dedotto la nullità di detta notifica, in quanto la stessa avrebbe dovuto essere prioritariamente effettuata presso la casella di posta elettronica certificata di cui era munita e, a fronte della documentata vana ricerca di un casella PEC, come evidenziato da parte opposta, la difesa della ha replicato come tale esito si spiegava in quanto la ricerca era stata Pt_1
effettuata esclusivamente sotto la categoria “professionisti” del Registro INIPEC e non anche sotto quella di “Imprese”.
Sennonchè va osservato come l'estratto del Registro INIPEC attestante la casella PEC intestata alla indica come tale casella risulti attiva dal 20.10.2024, ossia qualche mese dopo la notifica del Pt_1
decreto ingiuntivo.
In sostanza, quindi, parte opponente non ha documentato che già alla data di notifica del provvedimento monitorio disponesse della casella PEC e, quindi, che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso tale indirizzo telematico.
Deve, quindi, ritenersi corretta la modalità di notifica seguita nel caso di specie, con accesso presso il luogo di residenza anagrafica.
Dalla relata di notifica, inoltre, emerge come il 20.3.2024 l'Ufficiale Giudiziario si fosse recato presso il civico 79 di via Monti a , senza reperire alcuna persona cui validamente consegnare l'atto da CP_3
notificare e senza avere potuto ottenere informazioni in ordine al luogo dove poter reperire l'ingiunta.
A differenza di quanto lamentato dall'opponente, quindi, agli atti risulta una attestazione da parte dell'Ufficiale Giudiziario delle ricerche effettuate in occasione dell'accesso, attestazione suscettibile di pagina 7 di 10 essere contestata solo attraverso querela di falso, nel caso di specie non proposta.
Correttamente, pertanto, si è proceduto alla successiva notifica ex art. 143 c.p.c.
Parte opponente non ha, poi, dedotto ipotesi di mancata tempestiva conoscenza dell'atto notificato per caso fortuito o per forza maggiore, ossia le altre ipotesi per le quali l'art. 650 c.p.c. consente l'opposizione tardiva, con l'effetto che la stessa, per le ragioni esposte, deve considerarsi inammissibile per difetto dei suoi presupposti.
Non ricorrendo, pertanto, i presupposti legittimanti la proposta opposizione tardiva, ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto abbia acquistato efficacia intangibile propria della cosa giudicata,
precludendo le contestazioni oggi sollevate dall'ingiunta.
Parte opponente, peraltro, ha giustificato la propria opposizione tardiva anche con riferimento al vaglio in ordine alla presenza di clausole abusive nei confronti di consumatori, secondo gli orientamenti giurisprudenziali unitari, fatti propri dalla giurisprudenza nazionale: presupposto di tale vaglio ufficioso da parte del giudice del monitorio, infatti, è che il titolo negoziale posto a fondamento della pretesa creditoria sia un contratto stipulato fra un professionista e un consumatore, presupposto non ricorrente nel caso di specie, considerato come non sia possibile riconoscere in capo alla opponente tale qualifica soggettiva.
Per lungo tempo, infatti, la giurisprudenza è stata costante nel ricordare come il garante acquisisse la qualifica soggettiva propria del debitore principale, proprio in considerazione del legame di accessorietà esistente tra l'obbligazione di garanzia e quella sottostante garantita, con l'effetto che il fideiussore persona fisica non poteva essere qualificato come consumatore, là dove avesse prestato garanzia a vantaggio di un soggetto professionale, quale in particolare una persona giuridica.
Tale principio, inoltre, trovava corretta applicazione indipendentemente dalla qualifica della garanzia e,
pagina 8 di 10 quindi, non solo in presenza di una fideiussione, ma anche a fronte di un contratto autonomo di garanzia, ritenendosi prevalente rispetto al regime delle eccezioni sollevabili il vincolo di accessorietà
ontologica esistente tra una garanzia e una sottostante obbligazione che con la prima viene garantita.
Tale orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato deve oggi essere rivisto a fronte del differente principio affermato dalla Corte di giustizia UE (decisione del 19/11/2015, causa C74-15), in base alla quale la persona fisica che ha rilasciato fideiussione nell'interesse di una società commerciale
è consumatore se ha agito per scopi estranei alla sua attività professionale e non sussistano collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale.
Per la Corte Giustizia UE, infatti, la fideiussione dal punto di vista delle parti contraenti si presenta come un contratto distinto tutte le volte in cui è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità con la quale queste hanno agito.
Parimenti a quanto si riteneva con il precedente orientamento giurisprudenziale, il principio affermato non muta a seconda della natura della garanzia prestata, rendendo a tal proposito irrilevante ogni valutazione diretta a distinguere se nel caso specifico sia stata prestata una fideiussione o una garanzia autonoma.
Orbene, nel caso di specie la risulta essersi costituita garante nell'interesse di una società, la Pt_1
di cui, alla luce della visura camerale prodotta da parte opposta, risulta avere ricoperto alla CP_4
data in cuio aveva prestato la fideiussione la carica di consigliere delegato.
Alla luce di quanto sopra, quindi, emerge il collegamento funzionale che lega l'opponente alla società
garantita, con l'effetto che alla prima non potrà essere riconosciuta la qualifica di consumatore e, per pagina 9 di 10 l'effetto, non potrà essere destinataria di tutte le cautele specifiche riconosciute dall'ordinamento a tale soggetto.
L'inammissibilità della proposta opposizione tardiva, pertanto, assorbe ogni valutazione nel merito delle contestazioni sollevate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 12.650,00, oltre i.v.a. e c.p.a, di cui euro 1.650,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara inammissibile l'opposizione tardiva proposta da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Controparte_3
n. 3606/2024 emesso dal Tribunale d Milano e la definitiva efficacia esecutiva allo stesso già
attribuita;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
12.650,00, oltre i.v.a. e c.p.a, di cui euro 1.650,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 23 dicembre 2025
Il giudice
ES ER
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