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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RE LL, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore GIORGI GIOVANNI, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 921/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.p.a. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Dott. Difensore_2 C/o Studio Leg. Tribut. Domicilio_1 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Difensore_2 Domicilio_1 CF_Difensore_2 Dott. C/o Studio Leg. Tribut. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SILENZ. RIFIUTO n. IST. RIMB. DEL 14/12/2022 TOBIN TAX 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 579/2025 depositato il 20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'annullamento del silenzio-rifiuto e, per l'effetto, la condanna dell'Ufficio al rimborso dell'importo di Euro 912.431,15, oltre interessi maturati e maturandi, con vittoria di spese e onorari di lite.
Resistente/Appellato: in via principale la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto dello stesso, con vittoria di spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato in data 27 settembre 2024, la società S.p.A. (di seguito, "Ricorrente_1" o "la Ricorrente"), in qualità di incorporante di Società_1 S.p.A. (di seguito, "la Società"), ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso (di seguito, "Istanza di Rimborso") notificata in data 14 dicembre 2022, della maggiore imposta versata sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin Tax") per un importo di € 912.431,15.
La vicenda trae origine da un'operazione di offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria obbligatoria Ricorrente_1promossa dalla Società sulle azioni , all'epoca quotate sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario (MTA). Nel corso di tale operazione, la Società ha acquistato azioni Ricorrente_1 sia in adesione all'OPA (per un controvalore di € 746.055.812) sia al di fuori di essa (c.d. "Acquisto fuori OPA", per un controvalore di € 166.682.756), assolvendo la Tobin Tax con l'aliquota ordinaria dello 0,2%.
Ritenendo di aver indebitamente versato un'imposta maggiore al dovuto, la Ricorrente il 14 dicembre 2022 presentava alla Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna (RE) una istanza di rimborso, sostenendo che alle predette transazioni dovesse applicarsi l'aliquota ridotta dello 0,1% prevista dall'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 per i “trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione”.
Avverso il silenzio-rifiuto formatosi su tale istanza, la Ricorrente adiva questa Corte con un primo ricorso. In quel giudizio, la RE eccepiva la propria incompetenza per materia, e questa Corte, con sentenza n. 427/2024, dichiarava il ricorso inammissibile, essendo stato proposto prima del decorso dei 90 giorni dalla data in cui la RE aveva trasmesso per competenza l'istanza alla Direzione Provinciale di Bologna (DPE), avvenuta in data 21 settembre 2023.
Essendo decorso infruttuosamente anche il nuovo termine di 90 giorni dalla predetta trasmissione, la Ricorrente ha proposto il presente ricorso, impugnando, nei confronti della DPE, il nuovo silenzio-rifiuto formatosi e ribadendo le proprie argomentazioni in merito al diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata. In particolare, ha sostenuto che l'OPA, pur essendo un'operazione con caratteristiche peculiari, debba essere qualificata come operazione conclusa su un mercato regolamentato, data l'intrinseca multilateralità, la trasparenza della procedura e la sua sottoposizione al controllo della Consob, in linea con la ratio della norma agevolativa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna, la quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancanza di un atto impugnabile, sostenendo che la Ricorrente avrebbe dovuto presentare una nuova istanza di rimborso direttamente all'ufficio competente. Ha inoltre eccepito la carenza di prova in merito al pagamento della Tobin Tax per gli Acquisti fuori OPA e un errore nel calcolo dell'importo richiesto a rimborso. Nel merito, ha contestato il diritto all'agevolazione, argomentando che le operazioni in OPA non avvengono "in" un mercato regolamentato, mancando i requisiti della multilateralità e della libera formazione del prezzo. Ha invocato il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative e ha citato a sostegno un parere della Direzione Centrale e una sentenza della CGT di Treviso.
Con memoria illustrativa, la Ricorrente ha replicato alle eccezioni dell'Ufficio, confermando la correttezza del proprio operato e la fondatezza della propria pretesa.
La causa è stata quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Ufficio resistente.
Quanto alla presunta mancanza di un atto impugnabile, si osserva che la presentazione dell'istanza di rimborso a un ufficio dell'Amministrazione finanziaria (la RE) diverso da quello territorialmente competente (la DPE) non impedisce la formazione del silenzio-rifiuto. Costituisce infatti principio consolidato, ispirato a canoni di leale collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, nonché al principio costituzionale del giusto processo, che l'ufficio incompetente che riceve un'istanza è tenuto a trasmetterla a quello competente. Il termine di 90 giorni per la formazione del silenzio-rifiuto, in tal caso, decorre dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio effettivamente competente. Nel caso di specie, l'istanza è pervenuta alla DPE di Bologna in data 21 settembre 2023; il presente ricorso, notificato dopo il decorso di 90 giorni da tale data, è pertanto pienamente ammissibile.
Parimenti infondate sono le eccezioni relative alla carenza probatoria e all'erronea quantificazione del rimborso. La Ricorrente ha prodotto documentazione idonea a comprovare l'avvenuto versamento dell'imposta per entrambe le tipologie di acquisto, e l'importo richiesto a rimborso nelle conclusioni del ricorso, pari a € 912.431,15, è stato chiaramente determinato come la metà dell'imposta complessivamente versata, correggendo eventuali meri errori materiali presenti nell'originaria istanza. Passando al merito della controversia, la questione centrale consiste nello stabilire se il trasferimento di azioni avvenuto nel contesto di un'offerta pubblica di acquisto (OPA) possa beneficiare dell'aliquota ridotta dello 0,1% prevista dall'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 per i “trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione”.
Ritiene questo Collegio che la risposta debba essere affermativa.
La tesi dell'Ufficio, che propugna un'interpretazione restrittiva e letterale della norma, non può essere condivisa. Se è vero che le norme agevolative sono di stretta interpretazione, è altrettanto vero che tale interpretazione non può tradursi in un'applicazione irragionevole e contraria alla ratio legis. La finalità della differenziazione delle aliquote è quella di incentivare le transazioni verso forme di mercato "più trasparenti, integre e sicure", dove ha luogo il processo di formazione dei prezzi (c.d.
“price discovery”), al fine di migliorare l'efficienza allocativa delle risorse.
L'OPA, e in particolare l'OPA obbligatoria totalitaria come quella in esame, rappresenta una delle procedure più rigorosamente regolamentate e trasparenti dell'intero ordinamento finanziario. Essa è soggetta a una disciplina dettagliata contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 (TUF) e nei regolamenti attuativi, nonché alla vigilanza costante della Consob. Tale procedura è volta a garantire la parità di condizioni tra tutti gli azionisti e la massima trasparenza informativa, a tutela non solo delle parti direttamente coinvolte, ma del corretto funzionamento del mercato stesso. Il corrispettivo, lungi dall'essere arbitrario, deve essere determinato secondo criteri legali volti a garantirne l'equità.
In questo contesto, l'argomento dell'Ufficio circa la mancanza di “multilateralità” appare fallace. L'OPA è un'offerta rivolta indistintamente a tutti i detentori dei titoli, realizzando un'interazione tra l'interesse unico dell'offerente e gli interessi multipli e frazionati di una pluralità di oblati. Non si tratta, dunque, di una mera operazione bilaterale, ma di un'operazione tipica del mercato regolamentato, che si sviluppa e perfeziona sotto la supervisione dell'Autorità di Vigilanza.
Inoltre, come correttamente evidenziato dalla difesa della Ricorrente, l'art. 6, comma 4, del D.M. 21 febbraio 2013, in attuazione della normativa comunitaria (art. 19 del Regolamento CE n. 1287/2006), considera “operazioni concluse sui mercati regolamentati” anche le c.d. “operazioni concordate”, ossia operazioni negoziate privatamente ma eseguite nell'ambito del mercato regolamentato secondo le sue regole. L'OPA, che si sostanzia in una proposta irrevocabile di acquisto a condizioni predefinite e che si conclude attraverso le procedure del mercato gestito da Borsa Italiana, rientra a pieno titolo in una nozione lata ma corretta di operazione che “avviene” nel mercato regolamentato.
Sarebbe, pertanto, illogico e discriminatorio riconoscere il beneficio dell'aliquota ridotta a una normale transazione di mercato e negarlo a un'operazione, come l'OPA, che non solo avviene su titoli quotati ma è anche soggetta a obblighi informativi e procedurali ampiamente rafforzati, perseguendo in modo esemplare le finalità di trasparenza e sicurezza che il legislatore ha inteso premiare.
Tale interpretazione è, peraltro, confortata dal richiamato orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, che in plurime occasioni si è espressa in senso favorevole al contribuente in fattispecie del tutto analoghe. Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto. Il silenzio-rifiuto impugnato va annullato e, per l'effetto, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna deve essere condannata a rimborsare alla società ricorrente l'importo di € 912.431,15, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita: -accoglie il ricorso;
-condanna parte resistente alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 per anticipazioni (CUT), € 15.000,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RE LL, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore GIORGI GIOVANNI, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 921/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.p.a. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Dott. Difensore_2 C/o Studio Leg. Tribut. Domicilio_1 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Difensore_2 Domicilio_1 CF_Difensore_2 Dott. C/o Studio Leg. Tribut. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - SILENZ. RIFIUTO n. IST. RIMB. DEL 14/12/2022 TOBIN TAX 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 579/2025 depositato il 20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'annullamento del silenzio-rifiuto e, per l'effetto, la condanna dell'Ufficio al rimborso dell'importo di Euro 912.431,15, oltre interessi maturati e maturandi, con vittoria di spese e onorari di lite.
Resistente/Appellato: in via principale la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto dello stesso, con vittoria di spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato in data 27 settembre 2024, la società S.p.A. (di seguito, "Ricorrente_1" o "la Ricorrente"), in qualità di incorporante di Società_1 S.p.A. (di seguito, "la Società"), ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso (di seguito, "Istanza di Rimborso") notificata in data 14 dicembre 2022, della maggiore imposta versata sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin Tax") per un importo di € 912.431,15.
La vicenda trae origine da un'operazione di offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria obbligatoria Ricorrente_1promossa dalla Società sulle azioni , all'epoca quotate sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario (MTA). Nel corso di tale operazione, la Società ha acquistato azioni Ricorrente_1 sia in adesione all'OPA (per un controvalore di € 746.055.812) sia al di fuori di essa (c.d. "Acquisto fuori OPA", per un controvalore di € 166.682.756), assolvendo la Tobin Tax con l'aliquota ordinaria dello 0,2%.
Ritenendo di aver indebitamente versato un'imposta maggiore al dovuto, la Ricorrente il 14 dicembre 2022 presentava alla Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna (RE) una istanza di rimborso, sostenendo che alle predette transazioni dovesse applicarsi l'aliquota ridotta dello 0,1% prevista dall'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 per i “trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione”.
Avverso il silenzio-rifiuto formatosi su tale istanza, la Ricorrente adiva questa Corte con un primo ricorso. In quel giudizio, la RE eccepiva la propria incompetenza per materia, e questa Corte, con sentenza n. 427/2024, dichiarava il ricorso inammissibile, essendo stato proposto prima del decorso dei 90 giorni dalla data in cui la RE aveva trasmesso per competenza l'istanza alla Direzione Provinciale di Bologna (DPE), avvenuta in data 21 settembre 2023.
Essendo decorso infruttuosamente anche il nuovo termine di 90 giorni dalla predetta trasmissione, la Ricorrente ha proposto il presente ricorso, impugnando, nei confronti della DPE, il nuovo silenzio-rifiuto formatosi e ribadendo le proprie argomentazioni in merito al diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata. In particolare, ha sostenuto che l'OPA, pur essendo un'operazione con caratteristiche peculiari, debba essere qualificata come operazione conclusa su un mercato regolamentato, data l'intrinseca multilateralità, la trasparenza della procedura e la sua sottoposizione al controllo della Consob, in linea con la ratio della norma agevolativa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna, la quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancanza di un atto impugnabile, sostenendo che la Ricorrente avrebbe dovuto presentare una nuova istanza di rimborso direttamente all'ufficio competente. Ha inoltre eccepito la carenza di prova in merito al pagamento della Tobin Tax per gli Acquisti fuori OPA e un errore nel calcolo dell'importo richiesto a rimborso. Nel merito, ha contestato il diritto all'agevolazione, argomentando che le operazioni in OPA non avvengono "in" un mercato regolamentato, mancando i requisiti della multilateralità e della libera formazione del prezzo. Ha invocato il principio di stretta interpretazione delle norme agevolative e ha citato a sostegno un parere della Direzione Centrale e una sentenza della CGT di Treviso.
Con memoria illustrativa, la Ricorrente ha replicato alle eccezioni dell'Ufficio, confermando la correttezza del proprio operato e la fondatezza della propria pretesa.
La causa è stata quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Ufficio resistente.
Quanto alla presunta mancanza di un atto impugnabile, si osserva che la presentazione dell'istanza di rimborso a un ufficio dell'Amministrazione finanziaria (la RE) diverso da quello territorialmente competente (la DPE) non impedisce la formazione del silenzio-rifiuto. Costituisce infatti principio consolidato, ispirato a canoni di leale collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, nonché al principio costituzionale del giusto processo, che l'ufficio incompetente che riceve un'istanza è tenuto a trasmetterla a quello competente. Il termine di 90 giorni per la formazione del silenzio-rifiuto, in tal caso, decorre dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio effettivamente competente. Nel caso di specie, l'istanza è pervenuta alla DPE di Bologna in data 21 settembre 2023; il presente ricorso, notificato dopo il decorso di 90 giorni da tale data, è pertanto pienamente ammissibile.
Parimenti infondate sono le eccezioni relative alla carenza probatoria e all'erronea quantificazione del rimborso. La Ricorrente ha prodotto documentazione idonea a comprovare l'avvenuto versamento dell'imposta per entrambe le tipologie di acquisto, e l'importo richiesto a rimborso nelle conclusioni del ricorso, pari a € 912.431,15, è stato chiaramente determinato come la metà dell'imposta complessivamente versata, correggendo eventuali meri errori materiali presenti nell'originaria istanza. Passando al merito della controversia, la questione centrale consiste nello stabilire se il trasferimento di azioni avvenuto nel contesto di un'offerta pubblica di acquisto (OPA) possa beneficiare dell'aliquota ridotta dello 0,1% prevista dall'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 per i “trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione”.
Ritiene questo Collegio che la risposta debba essere affermativa.
La tesi dell'Ufficio, che propugna un'interpretazione restrittiva e letterale della norma, non può essere condivisa. Se è vero che le norme agevolative sono di stretta interpretazione, è altrettanto vero che tale interpretazione non può tradursi in un'applicazione irragionevole e contraria alla ratio legis. La finalità della differenziazione delle aliquote è quella di incentivare le transazioni verso forme di mercato "più trasparenti, integre e sicure", dove ha luogo il processo di formazione dei prezzi (c.d.
“price discovery”), al fine di migliorare l'efficienza allocativa delle risorse.
L'OPA, e in particolare l'OPA obbligatoria totalitaria come quella in esame, rappresenta una delle procedure più rigorosamente regolamentate e trasparenti dell'intero ordinamento finanziario. Essa è soggetta a una disciplina dettagliata contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 (TUF) e nei regolamenti attuativi, nonché alla vigilanza costante della Consob. Tale procedura è volta a garantire la parità di condizioni tra tutti gli azionisti e la massima trasparenza informativa, a tutela non solo delle parti direttamente coinvolte, ma del corretto funzionamento del mercato stesso. Il corrispettivo, lungi dall'essere arbitrario, deve essere determinato secondo criteri legali volti a garantirne l'equità.
In questo contesto, l'argomento dell'Ufficio circa la mancanza di “multilateralità” appare fallace. L'OPA è un'offerta rivolta indistintamente a tutti i detentori dei titoli, realizzando un'interazione tra l'interesse unico dell'offerente e gli interessi multipli e frazionati di una pluralità di oblati. Non si tratta, dunque, di una mera operazione bilaterale, ma di un'operazione tipica del mercato regolamentato, che si sviluppa e perfeziona sotto la supervisione dell'Autorità di Vigilanza.
Inoltre, come correttamente evidenziato dalla difesa della Ricorrente, l'art. 6, comma 4, del D.M. 21 febbraio 2013, in attuazione della normativa comunitaria (art. 19 del Regolamento CE n. 1287/2006), considera “operazioni concluse sui mercati regolamentati” anche le c.d. “operazioni concordate”, ossia operazioni negoziate privatamente ma eseguite nell'ambito del mercato regolamentato secondo le sue regole. L'OPA, che si sostanzia in una proposta irrevocabile di acquisto a condizioni predefinite e che si conclude attraverso le procedure del mercato gestito da Borsa Italiana, rientra a pieno titolo in una nozione lata ma corretta di operazione che “avviene” nel mercato regolamentato.
Sarebbe, pertanto, illogico e discriminatorio riconoscere il beneficio dell'aliquota ridotta a una normale transazione di mercato e negarlo a un'operazione, come l'OPA, che non solo avviene su titoli quotati ma è anche soggetta a obblighi informativi e procedurali ampiamente rafforzati, perseguendo in modo esemplare le finalità di trasparenza e sicurezza che il legislatore ha inteso premiare.
Tale interpretazione è, peraltro, confortata dal richiamato orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, che in plurime occasioni si è espressa in senso favorevole al contribuente in fattispecie del tutto analoghe. Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto. Il silenzio-rifiuto impugnato va annullato e, per l'effetto, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna deve essere condannata a rimborsare alla società ricorrente l'importo di € 912.431,15, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita: -accoglie il ricorso;
-condanna parte resistente alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 per anticipazioni (CUT), € 15.000,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.