Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 115
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Applicazione dell'aliquota ridotta per Tobin Tax su OPA

    La Corte ritiene che l'OPA, essendo una procedura rigorosamente regolamentata e trasparente, soggetta a disciplina dettagliata e vigilanza della Consob, rientri nella nozione di operazione che avviene nel mercato regolamentato. La finalità della norma agevolativa è incentivare forme di mercato trasparenti e sicure, e l'OPA persegue tali finalità in modo esemplare. L'argomento della mancanza di multilateralità è considerato fallace poiché l'OPA è rivolta a una pluralità di oblati. Inoltre, norme attuative considerano operazioni concluse sui mercati regolamentati anche quelle negoziate privatamente ma eseguite nell'ambito del mercato regolamentato.

  • Rigettato
    Eccezione di inammissibilità per mancanza di atto impugnabile

    La Corte respinge l'eccezione, affermando che la presentazione dell'istanza a un ufficio incompetente non impedisce la formazione del silenzio-rifiuto. L'ufficio incompetente è tenuto a trasmettere l'istanza a quello competente, e il termine di 90 giorni decorre dalla ricezione da parte dell'ufficio competente. Nel caso di specie, l'istanza è pervenuta all'ufficio competente in data utile per la proposizione del ricorso.

  • Accolto
    Eccezione di inammissibilità per decorrenza termini

    La Corte rileva che il primo ricorso era stato dichiarato inammissibile perché proposto prima del decorso dei 90 giorni dalla trasmissione dell'istanza all'ufficio competente. Essendo decorso infruttuosamente il nuovo termine di 90 giorni dalla predetta trasmissione, il presente ricorso, notificato dopo tale termine, è pienamente ammissibile.

  • Rigettato
    Eccezione di carenza di prova e di errata quantificazione del rimborso

    La Corte respinge l'eccezione, ritenendo che la ricorrente abbia prodotto documentazione idonea a comprovare l'avvenuto versamento dell'imposta per entrambe le tipologie di acquisto, e che l'importo richiesto sia stato chiaramente determinato.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 115
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 115
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo