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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PEZONE GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 121/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Piemonte - Piazza Piemonte 1 10127 Torino TO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320259001392358000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320259001392358000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320259001392358000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150006504823000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150006504823000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320160000616181000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE
“1. Accertare e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento n. 07320259001392358000 per mancata notifica degli atti presupposti.
2. per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 07320259001392358000 e i relativi atti presupposti per intervenuta prescrizione delle pretese vantate con gli stessi, dichiarando che il ricorrente nulla deve per la causali di cui agli atti medesimi;
3. in via gradata, rideterminare le somme dovute dichiarando non dovuti o, ricalcolando gli interessi di mora e le ulteriori spese;
4. condanna parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio. Con sentenza esecutiva come per legge. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c..”
CONCLUSIONI PER LA RE TE
“Chiede che codesta on.le Corte voglia, contrariis reiectis, dichiarare in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 d.lgs. 56/92 e s.m.i. e nel merito dichiarare l'atto impugnato legittimo sia sotto il profilo sostanziale che sotto il profilo formale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari che l'Amministrazione regionale si riserva di quantificare con separata istanza.”
CONCLUSIONI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE di NOVARA
“L'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita voglia, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via pregiudiziale ed assorbente: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D.lgs. 546/1992;
- nel merito: dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.lgs. n. 546/1992.”
2 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso tempestivamente notificato per via telematica, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento notificatagli in data 16.4.2025 avente ad oggetto due cartelle di pagamento volte al recupero della tassa automobilista per gli anni 2007, 2008 e 2009. Il contribuente lamentava l'omessa notifica delle predette cartelle di pagamento, nonché degli avvisi prodromici correlati all'intimazione impugnata.
Il ricorrente evidenziava che, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale.
Pertanto, instava affinché fosse disposta l'esibizione in originale delle relate di notifica sia delle cartelle esattoriali, che degli avvisi di accertamento, e, richiamato il termine triennale di prescrizione ex art. 5 comma 51, D.L. n. 953/82, eccepiva la decadenza e la prescrizione del diritto dell'ente impositore a richiedere il pagamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio la Regione Piemonte che, controdeducendo sui motivi del ricorso, esponeva che gli avvisi di accertamento afferenti all'intimazione di pagamento impugnata erano stati notificati dall'ente impositore a mani proprie dell'interessato in data 9.7.2011 e 2.8.2012, come da documentazione allegata, con conseguente inammissibilità del ricorso sul punto.
In ordine alla mancata notifica delle cartelle di pagamento, trattandosi di fase della riscossione, eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore. Quanto alla eccepita decadenza, la Legge regionale n. 5/2023 ha stabilito (art. 3) per l'accertamento e il rimborso della tassa automobilistica il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del prescritto versamento, ma trattandosi di norma non retroattiva, rimane fermo il termine quinquennale fissato dall'art. 5 L.R. n. 20/02, come anche riconosciuto dalla citata giurisprudenza di merito e di legittimità.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
3 Si costituiva altresì in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Novara che, dato atto di aver provveduto a notificare ex artt. 26, comma 4, DPR n. 602/73 e 60, comma 1, DPR n. 600/73 le cartella impugnate in data 19.2.2016 e 31.5.2016, deduceva anzi tutto l'inammissibilità di ogni censura su tali atti in quanto tardiva. In ordine alla eccepita prescrizione, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità e di merito, deduceva l'applicazione del termine decennale per i crediti erariali, da estendersi anche a sanzioni e interessi in base al principio giurisprudenziale di unitarietà dell'obbligazione tributaria principale e accessoria. Nel caso di specie, tale termine è stato pienamente rispettato, tenuto conto degli atti interruttivi emessi consistiti nel pignoramento crediti verso terzi del 3.11.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento notificato in data 26.10.2018, della successiva intimazione di pagamento notificata in data 25.4.2023 e poi della notifica dell'atto impugnato, vieppiù in considerazione dei periodi di sospensione del corso della prescrizione stabiliti dalla normativa emergenziale per il COVID-19.
In ogni caso, richiamandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, eccepiva la tardività delle contestazioni del contribuente inerenti la prescrizione.
Sicché, l'Agenzia della Entrate - Riscossione di Novara chiedeva dichiararsi il rigetto del ricorso, con rifusione delle spese di lite. Con memoria del 27.12.2025, il ricorrente replicava alle eccezioni di controparte, contestando l'intera produzione documentale allegata alle deduzioni di ADER.
In particolare, eccepiva la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n.
Società_107320189002342406/000 del 26.10.2018 siccome all'epoca la società , quale società privata incaricata dell'incombente, non era in possesso della licenza individuale di tipo A, nonché l'irrilevanza a fini interruttivi della prescrizione dell'intimazione di pagamento n. 07320229002614959000 perché, essendo stata prodotta solo la relata di notifica, non era possibile verificare che il predetto atto notificato contenesse anche le cartelle oggetto dell'impugnazione.
All'odierna udienza camerale, sulla base delle conclusioni sopra trascritte, la causa è stata decisa come da dispositivo letto immediatamente in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato per cui va accolto per quanto di ragione. 4 Preliminarmente, come debitamente documentato dagli Uffici resistenti in ordine agli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, va evidenziato che:
- gli avvisi di accertamento venivano regolarmente notificati al ricorrente a mezzo servizio postale, con invio di raccomandate i cui avvisi di ricevimento venivano sottoscritti, rispettivamente, per gli anni 2007 e 2008 dal destinatario in data 9.7.2011, mentre per l'anno
2009 dall'incaricato del destinatario in data 8.8.2012 (cfr., allegato 1 all'atto di costituzione della Regione Piemonte);
- a seguito di tali atti, l'Agente della riscossione notificava le cartelle di pagamento con le modalità prescritte per i soggetti irreperibili ai sensi degli artt. 26, co. 4, DPR n. 602/73 e 60, comma 1, DPR n. 600/73, stante il mancato reperimento del destinatario alla sua residenza e trasferimento in luogo sconosciuto (cfr., Cass.
1.10.2020 n. 20949), rispettivamente, per le annualità 2007 e 2008 in data 19.2.2016, e per l'annualità 2009 in data 31.5.2016 (cfr., doc. allegata).
Quanto alla generica richiesta del ricorrente di esibizione delle relate di notifica in originale, va osservato che nel processo tributario sono senz'altro ammissibili come prova documentale i documenti prodotti in copia fotostatica.
Invero, ai sensi dell'art. 2719 c.c. “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”, mentre l'art. 2712 c.c. stabilisce che “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Ne discende che la copia fotostatica di un documento ha lo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria ove la sua conformità all'originale non viene contestata in modo chiaro ed univoco dalla parte contro cui è prodotta secondo il principio fissato dall'art. 2712 c.c..
Né è possibile ipotizzare la formale contestazione degli atti prodotti dagli Uffici resistenti.
Invero, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello
5 prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile, né generiche asserzioni (cfr., Cass. Civ., Sez. V, 20.6.2019 n. 16557; Cass. civ., Sez. I, 27.2.2017 n.
4912).
La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr., Cass.
3.4.2014 n. 7775; Cass. 13.12.2017 n. 29993).
Sicché, perché possa aversi il disconoscimento idoneo, è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr., Cass. 30.12.2009 n. 28096).
Dunque, rimane priva di rilievo la mera ingiustificata richiesta di esibizione in originale delle relate di notifica. Orbene, avendo il contribuente eccepito la “prescrizione” di tutti i diritti azionati (tassa automobilistica, sanzioni e interessi) deve rilevarsi che, in tema di tasse automobilistiche, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall'art. 5 D.L. n. 953/83, conv. con mod. dalla legge n. 53/83, e la prescrizione triennale del credito inizia a decorrere dalla scadenza dei 60 giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c. (cfr., ex multis, Cass. sez. Trib., 1.7.2024 n. 18006; Cass. sez. Trib. 20.11.2024 n. 29854).
Avendo l'art. 5 LR 5.8.2002 n. 20 prorogato il termine legale di prescrizione in materia portandolo a 5 anni, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 26.9.2003 n. 296 la predetta norma è stata dichiarata illegittima, siccome esula dalla potestà legislativa regionale il potere di modificare i termini di prescrizione, rientrando la materia nella competenza esclusiva dello Stato.
6 Sennonché, in forza dell'art. 2, commi 22 e 23, legge 24.12.2003 n. 350, è stato previsto che “nelle Regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica ... in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera,
a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1 gennaio 2007, sulla base delle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo.
Entro il periodo di imposta decorrente dall' 1 gennaio 2007, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia”.
Successivamente, tale termine è stato prorogato fino al 2011 (cfr., legge n. 244/07, D.L. n. 207/08 e
D.L. n. 225/10), di talché tale regime speciale è cessato dal 1.1.2012, con conseguente applicazione del termine prescrizionale generale di anni tre come previsto dalla normativa statale.
Invero, il termine di prescrizione per l'azione di recupero è disciplinato dalla normativa statale di cui all'art. 5, comma 51, D.L. n. 953/82, conv. con mod. dalla L. n. 53/83, come mod. dall'art. 3 D.L. n. 2/86, che stabilisce la prescrizione triennale dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, e non dalla disciplina regionale che prevede termini quinquennali, in quanto le
Regioni a statuto ordinario non possono modificare la disciplina statale relativa ai presupposti sostanziali del tributo in questione, non costituendo la tassa automobilistica un tributo proprio della
Regione ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, comma 4, e 119, comma 2, Cost. (cfr., CTP
Torino 14.7.2021 n. 628; CTP Torino 19.10.2020 n. 616, sul termine triennale anche in sede di riscossione). Nel caso di specie, per le annualità 2008 e 2009 gli avvisi di accertamento venivano notificati in ogni caso entro il termine triennale, mentre per l'annualità 2007 entro il termine di 5 anni vigente ratione temporis, così come sopraindicato. Ne discende che non si è verificata alcuna decadenza.
Quanto alla eccepita prescrizione successiva all'accertamento della tassa, occorre osservare che, come affermato dalle Sezione Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 17.11.2016 n. 23397, la c.d. actio iudicati ex art. 2953 c.c. – che implica l'applicazione del nuovo temine ordinario decennale per i diritti per i quali è stabilita una prescrizione più breve – non opera in caso di definitività di
7 accertamento tributario derivante da un atto diverso rispetto ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
Pertanto, la definitività della cartella di pagamento o di un atto di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito tributario, ma non implica l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c., di talché, qualora per i crediti azionati sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria di 10 anni, tale termine più breve continua ad avere applicazione in assenza di diverso titolo giudiziale definitivo. Dunque, ai fini prescrizionali, occorre fare riferimento alla disciplina specifica del tributo per cui è stato emesso l'atto impugnato, a nulla rilevando il regime generale ex art. 2953 c.c..
Secondo il condivisile e oramai consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. Un. 30.4.2024 n. 11676; Cass. civ., Sez. Un. 25.3.2021 n. 8500; Cass. 19.7.2021 n.
20638; Cass. 23.3.2021 n. 8120; Cass. 26.6.2020 n. 12740; Cass. 15.4.2019 n. 10547) i tributi erariali
(IRPEF, IRAP, IVA, contributo sanitario nazionale …) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (art. 2946 c.c.).
Infatti, a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le c.d. “prestazioni periodiche”, posto che i crediti erariali derivano anno per anno da una nuova e autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi.
Poiché i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca quindi la
“causa debendi continuativa” che caratterizza le prestazioni periodiche, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale in mancanza di altra disposizione speciale.
Per converso, le tasse automobilistiche – oggetto delle cartelle afferenti all'intimazione di pagamento impugnata - si prescrivono in tre anni (cfr., ex multis, Cass.
5.9.2022 n. 26062; Cass. civ., Sez. V, 16.4.2024 n. 10166), mentre per sanzioni e interessi si applica il termine quinquennale.
Invero, per le sanzioni tributarie e gli interessi, che derivano da una cartella di pagamento diventata definitiva per mancata impugnazione, rimane applicabile il termine specifico di prescrizione di anni cinque ex artt. 2948 n. 4) c.c. e 20 co. 3° D.L.vo n. 472/97, non dovendosi considerare la disciplina del
8 credito principale cui afferiscono, salvo – come si è detto - l'actio iudicati (cfr., Cass. Sez. Trib., 24.1.2023 n. 2044; Cass. Sez. Trib., 25.1.2023, n. 2359; Cass. Trib. 20.6.2016 n. 12715).
L'art. 20, co. 3, D.L.vo n. 472/97 prevede che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”.
Come affermato in giurisprudenza e in dottrina “l'art. 20 d. lgs. n. 472/1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l'impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 17, comma 1, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle “pene pecuniarie”), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario”.
Al contrario, l'art. 24 D.L.vo n. 472/97 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, co. 3°, D.lgs. n. 472/97 (cfr., Cass. civ., Sez. Un. 17.11.2016 n. 23397; Cass. Sez. Trib., 24.1.2023 n. 2044; Cass. Sez. Trib., 25.1.2023, n. 2359; Cass., 8.3.2022, n. 7486;
Cass., 22.7.2011, n. 16099).
Tale disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova “fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)” (Cass., Sez. Un., 10.12.2009, n. 25790; Cass., Sez. V,
9.8.2016, n. 16730).
9 Inoltre, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.
Peraltro, anche secondo l'interpretazione fornita dall'Ufficio nella Circolare del Ministero delle
Finanze del 10 luglio 1998 n. 180, il diritto alla riscossione delle sanzioni, quali che siano gli atti di contestazione o di irrogazione, si prescrive nel termine di cinque anni (“il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”). Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all'atto impositivo e costituisce principio generale dell'ordinamento.
A differenza delle sanzioni relative a violazioni tributarie per le quali esiste una disciplina speciale, la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata – secondo la dominante giurisprudenza di legittimità – dalla norma di diritto comune di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (cfr.,
Cass., Sez. VI, 14.9.2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28.4.2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8.3.2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, 24.1.2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3.10.2021, n. 31283; Cass., Sez. V,
15.10.2020, n. 22351; Cass., Sez. V, 10.7.2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27.11.2019, n. 30901).
Tanto premesso, nel caso di specie ADER ha documentato, oltre alla regolare notifica delle cartelle di pagamento rispettivamente in data 9.7.2011 e 8.8.2012, la notifica a mezzo posta dell'atto di pignoramento presso terzi con racc.ta ricevuta a mani proprie in data 3.11.2016.
Per converso, non possono ritenersi provate le notifiche, a mezzo posta, delle intimazioni di pagamento eseguite, rispettivamente, con racc.ta ritirata dal delegato del destinatario in data 26.10.2018, e col rito degli irreperibili in data 25.4.2023.
Infatti, come sostenuto e documentato dal ricorrente – e non smentito dall'Ufficio – la notifica della
Società_1prima intimazione di pagamento veniva eseguita a mezzo della società , quale operatore incaricato di posta privata, che, al momento dell'adempimento, non era munita della necessaria licenza individuale speciale prescritta dalla legge n. 124/17, siccome conseguita solo nel corso 2019.
Sicché, in assenza di poteri certificativi, la notifica va considerata nulla e, conseguentemente, inidonea a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione.
10 Parimenti va ritenuta inidonea la notifica dell'intimazione di pagamento in data 25.4.2023, posto che ADER nulla ha provato in ordine al contenuto di tale atto, non potendosi quindi stabilire se la predetta intimazione di pagamento faccia riferimento ai diritti oggetto delle cartelle impugnate.
Ne consegue che, dopo l'atto di pignoramento notificato in data 3.11.2016, l'unico valido atto interruttivo della prescrizione è costituito dall'intimazione di pagamento notificata il 16.4.2025.
Orbene, facendo applicazione dei citati principi esegetici, ne consegue che, avuto riguardo ai termini di notifica delle cartelle e dei successivi atti idonei ad interrompere il corso della prescrizione, nonché allo specifico regime prescrizionale triennale, non c'è dubbio che si è verificata la prescrizione delle tasse automobilistiche (anni 2007, 2008 e 2009) in quanto, rispetto all'atto di pignoramento notificato in data 3.11.2016, è scaduto il termine triennale in data 3.11.2019.
Pertanto, sul punto il ricorso va accolto. A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento ai relativi accessori soggetti a termine di prescrizione quinquennale.
Infatti, deve rilevarsi che, a decorrere dal 8.3.2020 (quindi prima del compimento del termine di 5 anni scadente il 3.11.2021), per la disciplina emergenziale dovuta alla diffusione del COVID-19, entrava in vigore un lungo periodo di sospensione (e poi di proroga) dei termini prescrizionali.
In particolare, l'art. 68 D.L. n. 18/20 (c.d. decreto cura Italia) ha disposto la sospensione della riscossione coattiva dall'8.3.2020 al 31.8.2021 (542 giorni), con inibizione di tutte le attività riscossive, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive, includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli.
Avendo congelato in modo diffuso tutte le azioni di riscossione, si è reso altresì necessario un equilibrio normativo mediante precisi meccanismi di proroga.
Infatti, l'art. 68 cit. prevede che:
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
11 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a
3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'introdotto comma 4-bis prevede:
Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
In particolare, come statuito di recente dal Supremo Collegio in materia di sospensione e proroga dei termini di prescrizione durante l'emergenza Covid-19, in forza degli artt. 68, comma 1, D.L. n. 18/20 e
12 D.L.vo n. 159/15, occorre distinguere, sul versante dei termini di prescrizione e decadenza relativamente al compimento delle attività amministrative (riscossiva compresa), tra gli atti che non avrebbero dovuto necessariamente (perché non in scadenza) e quelli che invece avrebbero dovuto essere necessariamente (perché in scadenza) notificati tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021.
Sicché, gli atti esecutivi, tra cui le ingiunzioni di pagamento, non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate “ex se” di 542 giorni, mentre quelli in scadenza in tale periodo – come nel caso di specie, atteso il previsto termine di prescrizione del 3.11.2021 - beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 (cfr., Cass. 28.12.2025 n. 34329). Invero, il richiamo dell'art. 68, comma 1, D.L. n. 18/20 all'art. 12 D.lgs. n. 159/15 è integrale, comprendendo anche il suo comma 2°, di talché gli atti della riscossione che, in quanto in scadenza, avrebbero dovuto essere notificati entro il 31 dicembre 2021 soggiacciono alla proroga al 31 dicembre 2023, corrispondente al secondo anno successivo alla scadenza della sospensione.
12 Secondo il comma 2 dell'art. 12 D.lgs. n. 159/15 viene in rilievo la scadenza dei termini di prescrizione e decadenza degli atti amministrativi “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”.
Sicché, ciò è idoneo a far scattare la “proroga”, espressamente “in deroga” all'art. 3, comma 3, Statuto del Contribuente “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”, tenuto sempre conto che la sospensione ex comma 1 dell'art. 68 D.L. n. 18/20 copre il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Dunque, il regime di sospensione della prescrizione, così come prorogato fino al 31.12.2023, indica che al momento della notifica in data 16.4.2025 dell'atto impugnato non era ancora maturata la prescrizione.
Infatti, essendo trascorso alla data del 8.3.2020 il periodo di anni 3 mesi 4 e giorni 5, il corso della prescrizione ricominciava a decorrere dal 1.1.2024 con interruzione dopo anni 1 mesi 3 e giorni 16
(16.4.2025), e dunque complessivamente dopo il periodo pari ad anni 4 mesi 7 e giorni 21.
Dunque, relativamente alle sanzioni e interessi il ricorso va respinto. Stante la reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra tutte le parti in causa.
P. Q. M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, dichiarando prescritti, e quindi non dovuti, i crediti per la tassa automobilistica relativa agli anni 2007, 2008 e 2009. Rigetta nel resto.
Spese compensate.
Così deciso in Novara, il 20 gennaio 2026
Il Giudice
NC NE
13
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PEZONE GIANFRANCO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 121/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Novara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Piemonte - Piazza Piemonte 1 10127 Torino TO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320259001392358000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320259001392358000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07320259001392358000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150006504823000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320150006504823000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07320160000616181000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE
“1. Accertare e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento n. 07320259001392358000 per mancata notifica degli atti presupposti.
2. per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 07320259001392358000 e i relativi atti presupposti per intervenuta prescrizione delle pretese vantate con gli stessi, dichiarando che il ricorrente nulla deve per la causali di cui agli atti medesimi;
3. in via gradata, rideterminare le somme dovute dichiarando non dovuti o, ricalcolando gli interessi di mora e le ulteriori spese;
4. condanna parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio. Con sentenza esecutiva come per legge. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c..”
CONCLUSIONI PER LA RE TE
“Chiede che codesta on.le Corte voglia, contrariis reiectis, dichiarare in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 d.lgs. 56/92 e s.m.i. e nel merito dichiarare l'atto impugnato legittimo sia sotto il profilo sostanziale che sotto il profilo formale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari che l'Amministrazione regionale si riserva di quantificare con separata istanza.”
CONCLUSIONI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE di NOVARA
“L'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita voglia, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via pregiudiziale ed assorbente: dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D.lgs. 546/1992;
- nel merito: dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Commissione riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.lgs. n. 546/1992.”
2 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso tempestivamente notificato per via telematica, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento notificatagli in data 16.4.2025 avente ad oggetto due cartelle di pagamento volte al recupero della tassa automobilista per gli anni 2007, 2008 e 2009. Il contribuente lamentava l'omessa notifica delle predette cartelle di pagamento, nonché degli avvisi prodromici correlati all'intimazione impugnata.
Il ricorrente evidenziava che, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale.
Pertanto, instava affinché fosse disposta l'esibizione in originale delle relate di notifica sia delle cartelle esattoriali, che degli avvisi di accertamento, e, richiamato il termine triennale di prescrizione ex art. 5 comma 51, D.L. n. 953/82, eccepiva la decadenza e la prescrizione del diritto dell'ente impositore a richiedere il pagamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio la Regione Piemonte che, controdeducendo sui motivi del ricorso, esponeva che gli avvisi di accertamento afferenti all'intimazione di pagamento impugnata erano stati notificati dall'ente impositore a mani proprie dell'interessato in data 9.7.2011 e 2.8.2012, come da documentazione allegata, con conseguente inammissibilità del ricorso sul punto.
In ordine alla mancata notifica delle cartelle di pagamento, trattandosi di fase della riscossione, eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'ente impositore. Quanto alla eccepita decadenza, la Legge regionale n. 5/2023 ha stabilito (art. 3) per l'accertamento e il rimborso della tassa automobilistica il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del prescritto versamento, ma trattandosi di norma non retroattiva, rimane fermo il termine quinquennale fissato dall'art. 5 L.R. n. 20/02, come anche riconosciuto dalla citata giurisprudenza di merito e di legittimità.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
3 Si costituiva altresì in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Novara che, dato atto di aver provveduto a notificare ex artt. 26, comma 4, DPR n. 602/73 e 60, comma 1, DPR n. 600/73 le cartella impugnate in data 19.2.2016 e 31.5.2016, deduceva anzi tutto l'inammissibilità di ogni censura su tali atti in quanto tardiva. In ordine alla eccepita prescrizione, richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità e di merito, deduceva l'applicazione del termine decennale per i crediti erariali, da estendersi anche a sanzioni e interessi in base al principio giurisprudenziale di unitarietà dell'obbligazione tributaria principale e accessoria. Nel caso di specie, tale termine è stato pienamente rispettato, tenuto conto degli atti interruttivi emessi consistiti nel pignoramento crediti verso terzi del 3.11.2016, dell'avviso di intimazione di pagamento notificato in data 26.10.2018, della successiva intimazione di pagamento notificata in data 25.4.2023 e poi della notifica dell'atto impugnato, vieppiù in considerazione dei periodi di sospensione del corso della prescrizione stabiliti dalla normativa emergenziale per il COVID-19.
In ogni caso, richiamandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, eccepiva la tardività delle contestazioni del contribuente inerenti la prescrizione.
Sicché, l'Agenzia della Entrate - Riscossione di Novara chiedeva dichiararsi il rigetto del ricorso, con rifusione delle spese di lite. Con memoria del 27.12.2025, il ricorrente replicava alle eccezioni di controparte, contestando l'intera produzione documentale allegata alle deduzioni di ADER.
In particolare, eccepiva la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n.
Società_107320189002342406/000 del 26.10.2018 siccome all'epoca la società , quale società privata incaricata dell'incombente, non era in possesso della licenza individuale di tipo A, nonché l'irrilevanza a fini interruttivi della prescrizione dell'intimazione di pagamento n. 07320229002614959000 perché, essendo stata prodotta solo la relata di notifica, non era possibile verificare che il predetto atto notificato contenesse anche le cartelle oggetto dell'impugnazione.
All'odierna udienza camerale, sulla base delle conclusioni sopra trascritte, la causa è stata decisa come da dispositivo letto immediatamente in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato per cui va accolto per quanto di ragione. 4 Preliminarmente, come debitamente documentato dagli Uffici resistenti in ordine agli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, va evidenziato che:
- gli avvisi di accertamento venivano regolarmente notificati al ricorrente a mezzo servizio postale, con invio di raccomandate i cui avvisi di ricevimento venivano sottoscritti, rispettivamente, per gli anni 2007 e 2008 dal destinatario in data 9.7.2011, mentre per l'anno
2009 dall'incaricato del destinatario in data 8.8.2012 (cfr., allegato 1 all'atto di costituzione della Regione Piemonte);
- a seguito di tali atti, l'Agente della riscossione notificava le cartelle di pagamento con le modalità prescritte per i soggetti irreperibili ai sensi degli artt. 26, co. 4, DPR n. 602/73 e 60, comma 1, DPR n. 600/73, stante il mancato reperimento del destinatario alla sua residenza e trasferimento in luogo sconosciuto (cfr., Cass.
1.10.2020 n. 20949), rispettivamente, per le annualità 2007 e 2008 in data 19.2.2016, e per l'annualità 2009 in data 31.5.2016 (cfr., doc. allegata).
Quanto alla generica richiesta del ricorrente di esibizione delle relate di notifica in originale, va osservato che nel processo tributario sono senz'altro ammissibili come prova documentale i documenti prodotti in copia fotostatica.
Invero, ai sensi dell'art. 2719 c.c. “Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”, mentre l'art. 2712 c.c. stabilisce che “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Ne discende che la copia fotostatica di un documento ha lo stesso valore dell'originale e la sua stessa efficacia probatoria ove la sua conformità all'originale non viene contestata in modo chiaro ed univoco dalla parte contro cui è prodotta secondo il principio fissato dall'art. 2712 c.c..
Né è possibile ipotizzare la formale contestazione degli atti prodotti dagli Uffici resistenti.
Invero, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello
5 prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile, né generiche asserzioni (cfr., Cass. Civ., Sez. V, 20.6.2019 n. 16557; Cass. civ., Sez. I, 27.2.2017 n.
4912).
La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr., Cass.
3.4.2014 n. 7775; Cass. 13.12.2017 n. 29993).
Sicché, perché possa aversi il disconoscimento idoneo, è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che - pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari - evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr., Cass. 30.12.2009 n. 28096).
Dunque, rimane priva di rilievo la mera ingiustificata richiesta di esibizione in originale delle relate di notifica. Orbene, avendo il contribuente eccepito la “prescrizione” di tutti i diritti azionati (tassa automobilistica, sanzioni e interessi) deve rilevarsi che, in tema di tasse automobilistiche, l'iscrizione a ruolo e la successiva notificazione della cartella per la riscossione coattiva sono sottoposte al termine previsto dall'art. 5 D.L. n. 953/83, conv. con mod. dalla legge n. 53/83, e la prescrizione triennale del credito inizia a decorrere dalla scadenza dei 60 giorni per la formazione della definitività dell'atto presupposto in ossequio al principio generale per il quale il decorso della prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c. (cfr., ex multis, Cass. sez. Trib., 1.7.2024 n. 18006; Cass. sez. Trib. 20.11.2024 n. 29854).
Avendo l'art. 5 LR 5.8.2002 n. 20 prorogato il termine legale di prescrizione in materia portandolo a 5 anni, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 26.9.2003 n. 296 la predetta norma è stata dichiarata illegittima, siccome esula dalla potestà legislativa regionale il potere di modificare i termini di prescrizione, rientrando la materia nella competenza esclusiva dello Stato.
6 Sennonché, in forza dell'art. 2, commi 22 e 23, legge 24.12.2003 n. 350, è stato previsto che “nelle Regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica ... in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera,
a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1 gennaio 2007, sulla base delle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo.
Entro il periodo di imposta decorrente dall' 1 gennaio 2007, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia”.
Successivamente, tale termine è stato prorogato fino al 2011 (cfr., legge n. 244/07, D.L. n. 207/08 e
D.L. n. 225/10), di talché tale regime speciale è cessato dal 1.1.2012, con conseguente applicazione del termine prescrizionale generale di anni tre come previsto dalla normativa statale.
Invero, il termine di prescrizione per l'azione di recupero è disciplinato dalla normativa statale di cui all'art. 5, comma 51, D.L. n. 953/82, conv. con mod. dalla L. n. 53/83, come mod. dall'art. 3 D.L. n. 2/86, che stabilisce la prescrizione triennale dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, e non dalla disciplina regionale che prevede termini quinquennali, in quanto le
Regioni a statuto ordinario non possono modificare la disciplina statale relativa ai presupposti sostanziali del tributo in questione, non costituendo la tassa automobilistica un tributo proprio della
Regione ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, comma 4, e 119, comma 2, Cost. (cfr., CTP
Torino 14.7.2021 n. 628; CTP Torino 19.10.2020 n. 616, sul termine triennale anche in sede di riscossione). Nel caso di specie, per le annualità 2008 e 2009 gli avvisi di accertamento venivano notificati in ogni caso entro il termine triennale, mentre per l'annualità 2007 entro il termine di 5 anni vigente ratione temporis, così come sopraindicato. Ne discende che non si è verificata alcuna decadenza.
Quanto alla eccepita prescrizione successiva all'accertamento della tassa, occorre osservare che, come affermato dalle Sezione Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 17.11.2016 n. 23397, la c.d. actio iudicati ex art. 2953 c.c. – che implica l'applicazione del nuovo temine ordinario decennale per i diritti per i quali è stabilita una prescrizione più breve – non opera in caso di definitività di
7 accertamento tributario derivante da un atto diverso rispetto ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
Pertanto, la definitività della cartella di pagamento o di un atto di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito tributario, ma non implica l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c., di talché, qualora per i crediti azionati sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria di 10 anni, tale termine più breve continua ad avere applicazione in assenza di diverso titolo giudiziale definitivo. Dunque, ai fini prescrizionali, occorre fare riferimento alla disciplina specifica del tributo per cui è stato emesso l'atto impugnato, a nulla rilevando il regime generale ex art. 2953 c.c..
Secondo il condivisile e oramai consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. Un. 30.4.2024 n. 11676; Cass. civ., Sez. Un. 25.3.2021 n. 8500; Cass. 19.7.2021 n.
20638; Cass. 23.3.2021 n. 8120; Cass. 26.6.2020 n. 12740; Cass. 15.4.2019 n. 10547) i tributi erariali
(IRPEF, IRAP, IVA, contributo sanitario nazionale …) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (art. 2946 c.c.).
Infatti, a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le c.d. “prestazioni periodiche”, posto che i crediti erariali derivano anno per anno da una nuova e autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi.
Poiché i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca quindi la
“causa debendi continuativa” che caratterizza le prestazioni periodiche, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale in mancanza di altra disposizione speciale.
Per converso, le tasse automobilistiche – oggetto delle cartelle afferenti all'intimazione di pagamento impugnata - si prescrivono in tre anni (cfr., ex multis, Cass.
5.9.2022 n. 26062; Cass. civ., Sez. V, 16.4.2024 n. 10166), mentre per sanzioni e interessi si applica il termine quinquennale.
Invero, per le sanzioni tributarie e gli interessi, che derivano da una cartella di pagamento diventata definitiva per mancata impugnazione, rimane applicabile il termine specifico di prescrizione di anni cinque ex artt. 2948 n. 4) c.c. e 20 co. 3° D.L.vo n. 472/97, non dovendosi considerare la disciplina del
8 credito principale cui afferiscono, salvo – come si è detto - l'actio iudicati (cfr., Cass. Sez. Trib., 24.1.2023 n. 2044; Cass. Sez. Trib., 25.1.2023, n. 2359; Cass. Trib. 20.6.2016 n. 12715).
L'art. 20, co. 3, D.L.vo n. 472/97 prevede che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”.
Come affermato in giurisprudenza e in dottrina “l'art. 20 d. lgs. n. 472/1997 costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l'impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni (già disciplinata dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 17, comma 1, che prevedeva la prescrizione quinquennale della riscossione delle “pene pecuniarie”), assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario”.
Al contrario, l'art. 24 D.L.vo n. 472/97 non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 20, co. 3°, D.lgs. n. 472/97 (cfr., Cass. civ., Sez. Un. 17.11.2016 n. 23397; Cass. Sez. Trib., 24.1.2023 n. 2044; Cass. Sez. Trib., 25.1.2023, n. 2359; Cass., 8.3.2022, n. 7486;
Cass., 22.7.2011, n. 16099).
Tale disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie è conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova “fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)” (Cass., Sez. Un., 10.12.2009, n. 25790; Cass., Sez. V,
9.8.2016, n. 16730).
9 Inoltre, la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.
Peraltro, anche secondo l'interpretazione fornita dall'Ufficio nella Circolare del Ministero delle
Finanze del 10 luglio 1998 n. 180, il diritto alla riscossione delle sanzioni, quali che siano gli atti di contestazione o di irrogazione, si prescrive nel termine di cinque anni (“il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”). Il regime prescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimento sanzionatorio, non può, pertanto, essere limitato alle sole sanzioni non contestuali all'atto impositivo e costituisce principio generale dell'ordinamento.
A differenza delle sanzioni relative a violazioni tributarie per le quali esiste una disciplina speciale, la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie è regolata – secondo la dominante giurisprudenza di legittimità – dalla norma di diritto comune di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (cfr.,
Cass., Sez. VI, 14.9.2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28.4.2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8.3.2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, 24.1.2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3.10.2021, n. 31283; Cass., Sez. V,
15.10.2020, n. 22351; Cass., Sez. V, 10.7.2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27.11.2019, n. 30901).
Tanto premesso, nel caso di specie ADER ha documentato, oltre alla regolare notifica delle cartelle di pagamento rispettivamente in data 9.7.2011 e 8.8.2012, la notifica a mezzo posta dell'atto di pignoramento presso terzi con racc.ta ricevuta a mani proprie in data 3.11.2016.
Per converso, non possono ritenersi provate le notifiche, a mezzo posta, delle intimazioni di pagamento eseguite, rispettivamente, con racc.ta ritirata dal delegato del destinatario in data 26.10.2018, e col rito degli irreperibili in data 25.4.2023.
Infatti, come sostenuto e documentato dal ricorrente – e non smentito dall'Ufficio – la notifica della
Società_1prima intimazione di pagamento veniva eseguita a mezzo della società , quale operatore incaricato di posta privata, che, al momento dell'adempimento, non era munita della necessaria licenza individuale speciale prescritta dalla legge n. 124/17, siccome conseguita solo nel corso 2019.
Sicché, in assenza di poteri certificativi, la notifica va considerata nulla e, conseguentemente, inidonea a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione.
10 Parimenti va ritenuta inidonea la notifica dell'intimazione di pagamento in data 25.4.2023, posto che ADER nulla ha provato in ordine al contenuto di tale atto, non potendosi quindi stabilire se la predetta intimazione di pagamento faccia riferimento ai diritti oggetto delle cartelle impugnate.
Ne consegue che, dopo l'atto di pignoramento notificato in data 3.11.2016, l'unico valido atto interruttivo della prescrizione è costituito dall'intimazione di pagamento notificata il 16.4.2025.
Orbene, facendo applicazione dei citati principi esegetici, ne consegue che, avuto riguardo ai termini di notifica delle cartelle e dei successivi atti idonei ad interrompere il corso della prescrizione, nonché allo specifico regime prescrizionale triennale, non c'è dubbio che si è verificata la prescrizione delle tasse automobilistiche (anni 2007, 2008 e 2009) in quanto, rispetto all'atto di pignoramento notificato in data 3.11.2016, è scaduto il termine triennale in data 3.11.2019.
Pertanto, sul punto il ricorso va accolto. A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento ai relativi accessori soggetti a termine di prescrizione quinquennale.
Infatti, deve rilevarsi che, a decorrere dal 8.3.2020 (quindi prima del compimento del termine di 5 anni scadente il 3.11.2021), per la disciplina emergenziale dovuta alla diffusione del COVID-19, entrava in vigore un lungo periodo di sospensione (e poi di proroga) dei termini prescrizionali.
In particolare, l'art. 68 D.L. n. 18/20 (c.d. decreto cura Italia) ha disposto la sospensione della riscossione coattiva dall'8.3.2020 al 31.8.2021 (542 giorni), con inibizione di tutte le attività riscossive, a partire dalla notifica di cartelle e ingiunzioni fino a proseguire con tutte le fasi successive, includendo anche le rateazioni rilasciate sui medesimi titoli.
Avendo congelato in modo diffuso tutte le azioni di riscossione, si è reso altresì necessario un equilibrio normativo mediante precisi meccanismi di proroga.
Infatti, l'art. 68 cit. prevede che:
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
11 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a
3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'introdotto comma 4-bis prevede:
Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
In particolare, come statuito di recente dal Supremo Collegio in materia di sospensione e proroga dei termini di prescrizione durante l'emergenza Covid-19, in forza degli artt. 68, comma 1, D.L. n. 18/20 e
12 D.L.vo n. 159/15, occorre distinguere, sul versante dei termini di prescrizione e decadenza relativamente al compimento delle attività amministrative (riscossiva compresa), tra gli atti che non avrebbero dovuto necessariamente (perché non in scadenza) e quelli che invece avrebbero dovuto essere necessariamente (perché in scadenza) notificati tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021.
Sicché, gli atti esecutivi, tra cui le ingiunzioni di pagamento, non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate “ex se” di 542 giorni, mentre quelli in scadenza in tale periodo – come nel caso di specie, atteso il previsto termine di prescrizione del 3.11.2021 - beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 (cfr., Cass. 28.12.2025 n. 34329). Invero, il richiamo dell'art. 68, comma 1, D.L. n. 18/20 all'art. 12 D.lgs. n. 159/15 è integrale, comprendendo anche il suo comma 2°, di talché gli atti della riscossione che, in quanto in scadenza, avrebbero dovuto essere notificati entro il 31 dicembre 2021 soggiacciono alla proroga al 31 dicembre 2023, corrispondente al secondo anno successivo alla scadenza della sospensione.
12 Secondo il comma 2 dell'art. 12 D.lgs. n. 159/15 viene in rilievo la scadenza dei termini di prescrizione e decadenza degli atti amministrativi “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”.
Sicché, ciò è idoneo a far scattare la “proroga”, espressamente “in deroga” all'art. 3, comma 3, Statuto del Contribuente “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”, tenuto sempre conto che la sospensione ex comma 1 dell'art. 68 D.L. n. 18/20 copre il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Dunque, il regime di sospensione della prescrizione, così come prorogato fino al 31.12.2023, indica che al momento della notifica in data 16.4.2025 dell'atto impugnato non era ancora maturata la prescrizione.
Infatti, essendo trascorso alla data del 8.3.2020 il periodo di anni 3 mesi 4 e giorni 5, il corso della prescrizione ricominciava a decorrere dal 1.1.2024 con interruzione dopo anni 1 mesi 3 e giorni 16
(16.4.2025), e dunque complessivamente dopo il periodo pari ad anni 4 mesi 7 e giorni 21.
Dunque, relativamente alle sanzioni e interessi il ricorso va respinto. Stante la reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra tutte le parti in causa.
P. Q. M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, dichiarando prescritti, e quindi non dovuti, i crediti per la tassa automobilistica relativa agli anni 2007, 2008 e 2009. Rigetta nel resto.
Spese compensate.
Così deciso in Novara, il 20 gennaio 2026
Il Giudice
NC NE
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