Art. 10.
Nella prima attuazione della presente legge la meta' dei posti aumentati nell'organico del personale degli aiutanti ufficiali giudiziari e' attribuito mediante concorso riservato agli amanuensi in servizio alla data del 31 maggio 1974 che possiedono i requisiti di cui agli articoli 4 e 160 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, fatta eccezione per i limiti di eta'.
Nella prima attuazione della presente legge la meta' dei posti aumentati nell'organico del personale degli aiutanti ufficiali giudiziari e' attribuito mediante concorso riservato agli amanuensi in servizio alla data del 31 maggio 1974 che possiedono i requisiti di cui agli articoli 4 e 160 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, fatta eccezione per i limiti di eta'.