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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1196/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente e Relatore
PORRECA PAOLO, Giudice
STARITA VINCENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18964/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249075998190000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249075998190000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110296219007000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140064382177000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140294375730000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140294375730000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160059139064000 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160097647435000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160114095903000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170021273689000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170068482113000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170142633134000 CONTRAVVENZIONI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170167037142000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170264243065000 CONTRAVVENZIONI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180027895272000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180126495900000 CONTRAVVENZIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190025023878000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190093951943000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190157278744000 CONTRAVVENZIONI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190157278875000 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200089188306000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210076838790000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220024738658000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230044262876000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230044262876000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO ADDEBITO n. 39720120007279091000 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 09720249075998190000, emessa per euro
57.733,74, notificata in data 04/10/2024 e le cartelle ad essa presupposte.
Eccepisce la nullità delle notifiche delle dette cartelle esattoriali, che sarebbero state notificate per posta, ovvero senza relata, con conseguente prescrizione del diritto esattivo.
Resiste l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo:
- il difetto parziale di giurisdizione del giudice adito, atteso che alcune delle cartelle sottese all'atto impugnato riguarderebbero multe stradali e contributi previdenziali;
- in parte qua, la carenza di legittimazione passiva, atteso che alcune cartelle de quibus sarebbero relative a tributi di compentenza della CCIIAA, che chiede di chiamare in giudizio;
. che le cartelle sottese sono state tutte regolarmente notificate, con conseguente necessaria declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.19 d.lgs.546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la scrivente Corte non ha giurisdizione sulle seguenti cartelle: 1) n. 09720160059139064000;
2) n. 09720170142633134000; 3) n. 09720170264243065000; 4) n. 09720180126495900000; 5) n.
0972019015727877400; 6) n. 09720190157278875000; 7) n. 09720190205352805000, che hano ad oggetto sanzioni per violazione al codice della strada e che l'avviso di addebito n. 39720120007279091000 è relativo al mancato pagamento di crediti previdenziali, con carenza di giurisdizione in capo alla scrivente, come correttamente osservato da parte resistente, la domanda di chiamata in causa della CCIIAA non merita accoglimento, sia perché l'ER si è comunque difesa nel merito, sia perché essa stessa avrebbe ben potuto provvedere a riguardo;
peraltro è opportuno evidenziare che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 7514/2022, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, ha affermato che nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario.
Sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo non impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la chiamata in causa dell'ente impositore (Cass. n. 14991/2020; Cass. n. 21220/2012); tale principio è applicabila al caso de quo.
Ciò premesso, la notifica delle cartelle esattoriali per posta risulta legittima, atteso che: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma
1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'Banca_1, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'Banca_1 a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.” (Cass. 6395/14).
Ed ancora: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.” (Cass. 11708/11).
A ciò si aggiunga che parte resistente ha versato in atti le prove delle intervenute notifiche delle cartelle sottese e degli atti interruttivi della prescrizione.
Alla soccombenza consegue la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara la propria parziale carenza di giurisdizione e, per il resto, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite, che quantifica in €. 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Roma, 27-1-2026
Il Presidente Relatore
AN RS
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente e Relatore
PORRECA PAOLO, Giudice
STARITA VINCENZO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18964/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249075998190000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249075998190000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110296219007000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140064382177000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140294375730000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140294375730000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160059139064000 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160097647435000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160114095903000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170021273689000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170068482113000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170142633134000 CONTRAVVENZIONI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170167037142000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170264243065000 CONTRAVVENZIONI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180027895272000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180126495900000 CONTRAVVENZIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190025023878000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190093951943000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190157278744000 CONTRAVVENZIONI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190157278875000 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200089188306000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210076838790000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220024738658000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230044262876000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230044262876000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO ADDEBITO n. 39720120007279091000 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 09720249075998190000, emessa per euro
57.733,74, notificata in data 04/10/2024 e le cartelle ad essa presupposte.
Eccepisce la nullità delle notifiche delle dette cartelle esattoriali, che sarebbero state notificate per posta, ovvero senza relata, con conseguente prescrizione del diritto esattivo.
Resiste l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo:
- il difetto parziale di giurisdizione del giudice adito, atteso che alcune delle cartelle sottese all'atto impugnato riguarderebbero multe stradali e contributi previdenziali;
- in parte qua, la carenza di legittimazione passiva, atteso che alcune cartelle de quibus sarebbero relative a tributi di compentenza della CCIIAA, che chiede di chiamare in giudizio;
. che le cartelle sottese sono state tutte regolarmente notificate, con conseguente necessaria declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.19 d.lgs.546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la scrivente Corte non ha giurisdizione sulle seguenti cartelle: 1) n. 09720160059139064000;
2) n. 09720170142633134000; 3) n. 09720170264243065000; 4) n. 09720180126495900000; 5) n.
0972019015727877400; 6) n. 09720190157278875000; 7) n. 09720190205352805000, che hano ad oggetto sanzioni per violazione al codice della strada e che l'avviso di addebito n. 39720120007279091000 è relativo al mancato pagamento di crediti previdenziali, con carenza di giurisdizione in capo alla scrivente, come correttamente osservato da parte resistente, la domanda di chiamata in causa della CCIIAA non merita accoglimento, sia perché l'ER si è comunque difesa nel merito, sia perché essa stessa avrebbe ben potuto provvedere a riguardo;
peraltro è opportuno evidenziare che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 7514/2022, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, ha affermato che nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario.
Sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo non impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la chiamata in causa dell'ente impositore (Cass. n. 14991/2020; Cass. n. 21220/2012); tale principio è applicabila al caso de quo.
Ciò premesso, la notifica delle cartelle esattoriali per posta risulta legittima, atteso che: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma
1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'Banca_1, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'Banca_1 a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.” (Cass. 6395/14).
Ed ancora: “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.” (Cass. 11708/11).
A ciò si aggiunga che parte resistente ha versato in atti le prove delle intervenute notifiche delle cartelle sottese e degli atti interruttivi della prescrizione.
Alla soccombenza consegue la condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara la propria parziale carenza di giurisdizione e, per il resto, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite, che quantifica in €. 3.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Roma, 27-1-2026
Il Presidente Relatore
AN RS