Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 1196
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali per posta

    La Corte ritiene che la notifica delle cartelle esattoriali per posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento sia legittima, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha prodotto prova delle notifiche e degli atti interruttivi della prescrizione.

  • Altro
    Difetto di giurisdizione per multe stradali e contributi previdenziali

    La Corte dichiara la propria parziale carenza di giurisdizione in relazione a specifiche cartelle riguardanti sanzioni per violazione al codice della strada e un avviso di addebito per mancato pagamento di crediti previdenziali.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione passiva per tributi di competenza della CCIAA

    La domanda di chiamata in causa della CCIAA non è accolta in quanto l'Agente della Riscossione si è difeso nel merito e, inoltre, il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario della riscossione, senza che sia configurabile un litisconsorzio necessario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 1196
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1196
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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