Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00577/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01806/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1806 del 2025, proposto da RE Lacedonia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Sani e Daniele Salvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
E- Distribuzione Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tortora, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cicerone 49;
per l'accertamento e la conseguente declaratoria del diritto di RE Lacedonia S.r.l. di prendere visione ed estrarre copia integrale degli atti e dei documenti dalla stessa richiesti ad e-distribuzione S.p.A. in quanto titolare dell'impianto di produzione da fonte eolica con codice POD IT001E129228644, da realizzare nel Comune di Lacedonia (AV);
nonché per l'annullamento del provvedimento di diniego rilasciato mediante prot. n. ED-17/10/2025-O0006031 del 17.10.2025, con cui e-distribuzione S.p.A. ha espresso il rigetto dell'istanza dell'odierna Ricorrente di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di E- Distribuzione Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. FA Di ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la società RE Lacedonia S.r.l. ha adito codesto T.A.R. al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto di prendere visione ed estrarre copia integrale degli atti e dei documenti richiesti, nonché per ottenere l’annullamento del provvedimento di diniego rilasciato mediante prot. n. ED.17/10/2025-O0006031 del 17.10.2025 con cui la parte resistente, E-distribuzione S.p.A. ha rigettato l’istanza di accesso agli atti.
La parte ricorrente, società che opera nel settore della progettazione, della realizzazione e della gestione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, afferma che:
- essa è titolare del progetto di realizzazione di un impianto di produzione da fonte eolica da realizzarsi nel Comune di Lacedonia, con potenza di immissione richiesta di 1.000 kW, che sarà collegato alla rete di distribuzione nazionale in Media Tensione (MT) gestita da e-distribuzione S.p.A. al punto di connessione contraddistinto dal codice POD IT001E129228644;
- al momento della presentazione del ricorso, l’impianto verte in stato avanzato di autorizzazione, avendo la Società inoltrato al Comune di Lacedonia l’istanza di Procedura Abilitativa Semplificata per l’autorizzazione e la realizzazione dell’impianto ed essendo stati rilasciati diversi atti di assenso e nulla osta da parte degli Enti competenti, oltre che il provvedimento di esenzione dalla Valutazione di Impatto Ambientale, emesso dalla Regione Campania con Decreto n. 15 del 19.01.2024;
- nonostante il procedimento autorizzativo del Progetto sia stato basato su una Soluzione di Connessione contenuta all’interno di un primo Preventivo di Connessione rilasciato da e-distribuzione S.p.A., in data 15.09.2021, mediante prot. n. P1433061 (codice di rintracciabilità 288437558), per una potenza di immissione richiesta di 1.000 kW, debitamente accettato dalla Società ricorrente, successivamente (in data 12.06.2025), la società resistente ha inoltrato alla ricorrente la comunicazione di decadenza dalla pratica di connessione n. 288437558, in ragione della mancata presentazione al medesimo Gestore di Rete, nei termini indicati da quest’ultimo, della dichiarazione di inizio lavori di realizzazione dell’Impianto;
- al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile la Soluzione di Connessione relativa al decaduto Preventivo n. 288437558 e, dunque, al fine di veder garantita la prosecuzione della propria iniziativa economica relativa al Progetto, il giorno immediatamente successivo alla comunicazione di decadenza, in data 13.06.2025, la Società ricorrente ha inoltrato alla resistente un’ulteriore Richiesta di Connessione alla Rete, per una medesima potenza di immissione di 1.000 kW;
- a seguito di tale domanda, in data 8.08.2025, il Gestore di rete ha rilasciato la nuova Soluzione di Connessione richiesta, mediante prot. n. P8174698, precisando tuttavia una potenza di immissione pari a soli 100 kW, a causa di un fenomeno di saturazione virtuale della Rete, legato sia alla presenza di ulteriori Domande di Connessione già presenti nella porzione di Rete interessata, sia alle condizioni di esercizio della stessa;
- in data 9.09.2025, la Società ricorrente ha trasmesso alla resistente una richiesta di accesso ex art. 22 e ss. L. 241/1990 in relazione ad alcuni documenti inerenti alla medesima porzione di Rete relativa alla Soluzione di Connessione dell’Impianto e, segnatamente, le ulteriori Richieste di Connessione presentate da altri soggetti proponenti successivamente alla iniziale Domanda di Connessione della Società del 19.07.2021, corredate dai rispettivi codici identificativi e, più in generale, ogni Preventivo di Connessione e le relative Soluzione di Connessione rilasciate da e-distribuzione S.p.A. ed ancora formalmente in essere, riferite al Comune di Lacedonia;
- il gestore e-distribuzione S.p.A. in un primo momento non forniva alcuna risposta e poi, formatosi il diniego, decorsi più di 30 giorni dall’invio dell’istanza, mediante prot. n. ED-17/01/2025-O0006031, respingeva espressamente la richiesta di accesso agli atti, affermando che “ non è possibile fornire le informazioni richieste in quanto relative a soggetti terzi ” e aggiungendo che “ la motivazione della riduzione di Potenza concessa in immissione sul punto indicato da 1000 kW a 100 kW […] è dipesa unicamente dalla variazione dell’assetto di rete prima dell’emissione del preventivo relativo alla pratica di connessione 498151867 pubblicato in data 8/08/2025 […] ”.
Con il ricorso, la parte ricorrente lamenta la “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, 23, 24, comma 7, 25 della L. n. 241 del 1990, degli artt. 6 e 10 del D.P.R. 184/2006 e dell’art. 40.8 del TICA – violazione dell’interesse concreto, attuale e concreto all’accesso ai documenti amministrativi; eccesso di poter per ingiustizia manifesta; violazione degli artt. 41, 97 e 117 della Costituzione ”. In particolare, la ricorrente sottolinea la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all’acquisizione della documentazione, data la necessità di tali documenti per la tutela dell’iniziativa economica, e di un nesso di strumentalità tra l’accesso e la situazione finale che si intende curare o tutelare, oltre che la puntuale indicazione di specifici documenti amministrativi, volti a dimostrare un comportamento di collaborazione con la Pubblica Amministrazione posto in essere un buona fede.
Inoltre, la parte ricorrente lamenta la “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24, comma 6, lettera d) e 3 della L. 241/1990, dell’art. 9, comma 1 del D.P.R. 184/2006 – eccesso di poter per difetto di motivazione e ingiustizia manifesta, irragionevolezza della motivazione del provvedimento di diniego; violazione degli articoli 41, 97 e 117 della Costituzione ”. In particolare, la ricorrente contesta che, nella tardiva comunicazione di diniego, il Gestore di Rete abbia affermato che “ non è possibile fornire le informazioni richieste in quanto relative a soggetti terzi ” e che “ la motivazione della riduzione di Potenza concessa in immissione sul punto indicato da 1000 kW a 100 kW […] è dipesa unicamente dalla variazione dell’assetto di rete prima dell’emissione del preventivo relativo alla pratica di connessione 498151867 pubblicato in data 8/08/2025 ”, in quanto la tutela della riservatezza di soggetti terzi determina l’esclusione del diritto di accesso soltanto in presenza dei dati sensibili espressamente previsti dall’art. 24, comma 6, lettera d) della L. 241/1990.
2. Si è costituita la E-distribuzione S.p.A. eccependo che il diniego della richiesta di accesso sarebbe giustificato dalla presenza, all’interno della documentazione richiesta, di informazioni avente carattere commerciale, relative alla consistenza aziendale ed alle strategie produttive di soggetti terzi, che la società era dovuta a preservare nell’interesse di tali soggetti. Oltre ciò, la parte resistente eccepiva la “ Infondatezza del ricorso per insussistenza delle ragioni difensive poste a fondamento della richiesta di accesso agli atti – violazione dell’art. 24, comma 7, della L. 241/1990 – correttezza e legittimità del diniego opposto da e-distribuzione S.p.A. ”, sostenendo che la richiesta di accesso presentata dalla parte ricorrente si risolvesse in uno strumento di controllo generalizzato sull’attività posta in essere dal Gestore della Rete, l’assenza di una concreta utilità ottenibile attraverso l’accesso e l’assenza di un nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione soggettiva tutelabile, dal momento in cui le ragioni che avevano determinato un abbassamento della potenza di immissione nel nuovo preventivo sarebbero dipese esclusivamente dalla variazione dell’assetto di rete, dovuta ad esigenze del gestore per l’ottimizzazione della conduzione della rete, e non da altre soluzioni di connessione alla rete autorizzate medio tempore.
3. Avverso tali affermazioni, con successiva memoria di replica, la parte ricorrente contestava, in primo luogo, che l’invocazione della tutela della riservatezza dei terzi non potesse essere genericamente motivata ma richiedesse la dimostrazione che i documenti richiesti contenessero effettivamente informazioni sensibili e, in secondo luogo, che la domanda di accesso non si risolvesse in uno strumento di controllo generalizzato, essendo stata l’istanza limitata a determinati documenti e, in modo particolare, a quelli necessari per la tutela della propria posizione giuridica.
4. Il Collegio ritiene che la motivazione riferita alla generica necessità di tutelare l’interesse dei terzi, posta dalla parte resistente alla base del diniego, sia insufficiente, rendendosi necessaria la dimostrazione che si ricada nelle ipotesi di esclusione, configurabili solo in presenza dell’esigenza di tutelare la riservatezza di soggetti terzi, previste dall’articolo 24, comma 6, lettera d) della L. 241/1990. Difatti, anche in materia di accesso agli atti, è previsto che la Pubblica Amministrazione sia tenuta a motivare in modo rigoroso e puntuale le ragioni sottese al diniego di accesso, non essendo dunque sufficiente un generico riferimento alla impossibilità di fornire le informazioni richieste “ in quanto relative a soggetti terzi ”. Dalla motivazione del provvedimento impugnato non è dato comprendere se soggetti terzi abbiano presentato opposizione all’ostensione, e non è dato capire quale sia il profilo di riservatezza o di segretezza che ha impedito l’accesso. Inoltre, il Collegio ritiene che non possa essere accolta la censura di parte resistente circa l’impiego dell’accesso come strumento volto a realizzare un controllo generalizzato, avendo la parte ricorrente specificamente indicato gli atti e i documenti oggetto della richiesta di accesso, non gravando la parte resistente di alcuna attività di elaborazione dati.
Il Collegio quindi annulla il diniego dell’amministrazione sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente e, per l’effetto, condanna la medesima all’ostensione di tutti i documenti richiesti con tale istanza, impregiudicata la facoltà dell’amministrazione di oscurare motivatamente dati riservati e sensibili.
5. In ragione della particolarità delle questioni scrutinate sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di diniego della E-distribuzione S.p.A. ed ordina a quest’ultima l’esibizione degli atti e dei documenti richiesti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER US, Presidente
FA Di ZO, Primo Referendario, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA Di ZO | ER US |
IL SEGRETARIO