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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Specializzata per le controversie
agrarie, composta dai Sigg.:
Dott. EL ED Presidente
Dott. UC EL Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. Giuseppe Kron Morelli Esperto
Dott. Giampaolo Plebani Esperto
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 529/25 R.G. promossa d a
, , Parte_1 Parte_2
OGGETTO:
, , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_3 Parte_4
Azione di condanna al
, elettivamente domiciliati in VIA FLORIANO Parte_5 pagamento di somme FERRAMOLA 20 25121 BRESCIA presso il difensore avv. Parte_5 dovute per legge o per RICCARDO contratto
APPELLANTI
pagina 1 di 13 c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. CLEMENTINI Controparte_1
LO e dall'avv. VILLA CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA
MOLINO 14 21047 SARONNO presso il difensore avv. CLEMENTINI
LO
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia- sezione specializzata per le controversie agrarie- pubblicata in data 13.5 2025 con il n. 1959/25.
CONCLUSIONI
Degli appellanti:
Dichiararsi per tutti i motivi dedotti nella narrativa del presente atto l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 4407/2023 del 01/12/2023 (R.G.
13022/2023), emesso dal Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata Agraria,
Dott. L. Ambrosoli;
accertato e/o dichiarato che la rinnovazione dell'iscrizione a ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo da parte degli odierni ricorrenti, effettuata in data 27/02/2025 è meritevole di rimessione in termini, perchè frutto di un errore “fatale” non imputabile a negligenza o inerzia colpevole della difesa degli odierni appellanti, e che, pertanto l'iscrizione a ruolo della causa, già
avvenuta nei termini in data 06/02/2025 e poi rinnovata in data 27/02/2025,
deve pertanto essere ritenuta tempestiva così da accertare e/o dichiarare la piena ritualità e tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata pagina 2 di 13 dagli odierni appellanti;
in riforma della sentenza n. 1959/2025 del Tribunale Ordinario di Brescia
Sezione Agraria nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al numero di RG 2354/2024, pronunciata il 12 maggio 2025, depositata il 13
maggio 2025 e notificata in data 21 maggio 2025, così come impugnata nelle parti sopra espressamente indicate, per i motivi tutti dedotti in narrativa,
accertata e/o dichiarata l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria azionata dal signor con il decreto ingiuntivo opposto, per Controparte_1
mancato assolvimento dell'onere probatorio insistente a proprio carico, ed in accoglimento della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo, disporre la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto n. 4407/2023 del
01/12/2023 (R.G. 13022/2023) emesso dal Tribunale di Brescia, Sezione
Specializzata Agraria, Dott. L. Ambrosoli, e conseguentemente accertare e/o dichiarare che nulla è dovuto dalla e/o dai soci Parte_1
, e nei confronti del signor Parte_2 Parte_3 Parte_4
, per le causali di cui al decreto opposto, con contestuale Controparte_1
rigetto di tutte le domande formulate da parte avversa nei confronti degli odierni appellanti, siccome infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellato:
Rigettare l'appello proposto da Parte_1 Parte_4
siccome infondato in fatto e diritto per i Parte_2 Parte_3 pagina 3 di 13 motivi espositi in narrativa.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite da liquidarsi con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014
per l'utilizzo di tecniche informatiche che hanno agevolato la consultazione e la fruizione di atti ed allegati nell'ambito del PCT, oltre a consentire la rapida ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 5.2.2024 ed i soci Parte_1
e proponevano opposizione Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da per un credito di Controparte_1
euro 134.536,73, a titolo di canoni di affitto di fondi agricoli siti in Leno (BS),
dovuti sino alla convalida della licenza per finita locazione (10.11.2020) e di indennità di occupazione per il periodo intercorso sino al rilascio, avvenuto soltanto il 7.12.2022.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie, con sentenza n. 1959/25 dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione, condannava gli opponenti, in solido, al rimborso delle spese processuali, adottando la seguente motivazione.
Era infondata l'eccezione sollevata dagli opponenti di sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo conseguente al mancato perfezionamento della notifica entro il termine di quaranta giorni alla sua emissione previsto dall'art. 644 pagina 4 di 13 c.p.c.
Il Tribunale verificava che la notifica alla era Parte_1
stata tentata una prima volta presso l'indirizzo pec ( it) Email_1
risultante dalla visura camerale, ma non era andata a buon fine per “casella inibita alla ricezione”, una seconda a mezzo posta presso la sede della società
in Leno, Cascina Scovola n.11, ove la società destinataria era risultata irreperibile.
Era stata correttamente eseguita la notifica al socio amministratore mediante invio del plico al suo indirizzo, seguito dal Parte_2
deposito presso l'ufficio postale, ove si era perfezionata in data 8.1.2024 per compiuta giacenza.
Considerava che l'art. 145 comma II c.p.c. prevede che la notificazione degli atti alle società prive di personalità giuridica si effettua presso la sede, o, in alternativa, direttamente alla persona che la rappresenta purchè siano indicati qualità, residenza, domicilio e dimora abituale, da interpretarsi nel senso che dette indicazioni devono essere contenute nell'atto da notificare.
Il Tribunale verificava che né il ricorso per decreto ingiuntivo né il decreto ingiuntivo contenevano le indicazioni richieste dall'art. 145 comma II c.p.c.
sicchè la notifica eseguita al legale rappresentante era nulla nei confronti della società.
Tuttavia la nullità era stata sanata ex art. 160 c.p.c. per il raggiungimento dello pagina 5 di 13 scopo di portare a conoscenza della destinataria il contenuto del decreto ingiuntivo, atteso che la società aveva promosso l'opposizione ed era stata posta in condizioni di difendersi nel merito.
Era invece fondata l'eccezione sollevata dall'opposto di inammissibilità
dell'opposizione proposta dalla società e dai soci. Parte_1
A fronte della notifica del decreto ingiuntivo perfezionatasi in data 8.2.2024, il termine per proporre opposizione scadeva il 17.2.2024 (sabato) ed era prorogato sino al lunedì 19.2.2024.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, soggetta al rito delle controversie agrarie ex art. 11 del D. leg,vo 150/11, che richiamava le norme del processo locatizio doveva essere proposta con ricorso, da depositarsi in cancelleria entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto.
Se l'opposizione era proposta con citazione, ai fini della tempestività, rilevava la data dell'iscrizione a ruolo.
Gli opponenti avevano documentato che il loro difensore aveva inviato la busta per l'iscrizione a ruolo in via telematica il 6.2.2024 alle ore 11.55.29,
che alle ore 12.05,56 il sistema aveva segnalato un “errore imprevisto”,
seguito da altro messaggio, alle ore 14,03 di “rifiuto” del sistema.
Seguiva una nuova procedura di iscrizione a ruolo conclusa con esito positivo in data 27.2.2024.
pagina 6 di 13 Il Tribunale, dopo aver verificato che era certa l'avvenuta ricezione della mail che rappresentava l'esito negativo dell'iscrizione a ruolo (con la dicitura errore imprevisto) sulla casella di posta dello studio legale che aveva inviato la nota per l'iscrizione, concludeva che era onere del professionista concludere la procedura con esito positivo, entro il termine del 19.2.2024; pertanto l'iscrizione a ruolo compiutasi il 24.2.2024 era tardiva.
Infine, per mera completezza di esposizione, il Tribunale rigettava l'unico motivo , con il quale gli opponenti avevano contestato il credito vantato dall'affittuario asserendo che non aveva provato di aver subito un danno conseguenziale alla mancata disponibilità del fondo.
L'assunto era contrario al disposto dell'art. 1591 c.c., secondo il quale il quale il conduttore, in mora nel rilascio, è tenuto al versamento del corrispettivo pattuito sino alla riconsegna.
La sentenza era gravata da ed i soci Parte_1 Parte_2
e
[...] Parte_3 Parte_4
Si costituiva resistendo all'impugnazione. Controparte_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa dai procuratori delle parti e decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti deducono che il Tribunale è incorso in pagina 7 di 13 errore nel ritenere che la notifica del decreto ingiuntivo si era perfezionata nei confronti della , perché la notifica eseguita presso Parte_1
il socio doveva ritenersi inesistente nei confronti della Parte_2
società, unico soggetto colpito dall'ingiunzione di pagamento.
Chiedono che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, dichiari l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto la notifica inesistente,
contrariamente a quella nulla, non è sanabile.
Con il secondo motivo confutano le argomentazioni addotte dal Tribunale per accogliere l'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo della causa di opposizione.
Deducono che non era stata provata la ricezione della “quarta pec”, che segnalava il rifiuto definitivo da parte del sistema informatico della busta inviata;
che la terza pec, con la dicitura “errore imprevisto-necessarie verifiche tecniche” legittimava l'aspettativa di un riscontro definitivo dell'esito della procedura di iscrizione a ruolo, mai pervenuta dalla cancelleria.
Allegando di aver appreso che la nota non era andata a buon fine soltanto da un controllo casuale presso la cancelleria, seguito da una subitanea iscrizione a ruolo a distanza di soli 20 giorni dalla prima, concludono che la tardiva iscrizione era dipesa da una condotta non imputabile a negligenza o inerzia della parte, che preclude la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
Con il terzo motivo sostengono che il credito oggetto del decreto ingiuntivo, pagina 8 di 13 costituito da un danno subito dal proprietario per occupazione illegittima di un immobile, non è in re ipsa ma deve essere allegato e provato, poiché in caso contrario non vi era differenzia tra il danno-evento ed il il danno-
conseguenza, configurandosi così un“danno punitivo” in contrasto con l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Considerato che il proprietario del fondo nulla aveva allegato in merito alla sua concreta intenzione di mettere l'immobile a frutto, resa inattuabile dalla ritenzione del fondo da parte dell'affittuaria, oltre al fatto incontestato che l'immobile era stato restituito in ottime condizioni, l'appellato non aveva conseguito alcun danno.
-.-
Il primo motivo va rigettato.
Il Tribunale, con argomentazioni condivise da questa Corte, ha ritenuto che la notifica del decreto ingiuntivo nei confronti della società Parte_1
si era perfezionata in forza del combinato disposto degli art. 145 e 160 c.p.c.,
fondato sulla sanatoria della nullità della notifica eseguita in capo al socio e legale rappresentante Parte_2
Non ha pregio la doglianza degli appellanti secondo i quali questa notifica,
nei confronti della società, è inesistente.
E' stato accertato che il ricorso ed il decreto ingiuntivo non contenevano la specificazione richiesta dall'art. 145 c.p.c. che veniva eseguita in capo al socio pagina 9 di 13 in qualità di legale rappresentante della società ingiunta, idonee a dimostrare che l'effettivo destinatario era la società e non la persona fisica del socio.
Per configurare il grave vizio dell'inesistenza della notificazione è però
necessario che notificazione sia avvenuta con modalità tali da renderla non riconoscibile quale attività notificatoria;
nel caso in cui non siano stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa la notifica è nulla, pertanto sanabile per raggiungimento dello scopo.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Si verte in tema di deposito di atti giudiziari in via telematica, disciplinato dall'art. 16-bis comma 7 d.leg.vo 8.10.2012 n. 179 convertito nella legge
221/12, secondo il quale “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia”.
Il deposito telematico è a formazione progressiva, articolata in quattro fasi alle quali corrisponde il rilascio di quattro pec da parte del sistema informatico,
segnatamente: I) la prima pec, “ricevuta di accettazione deposito”, che attesta la presa in carico della busta inviata dal mittente;
2) la seconda pec, ricevuta di “ avvenuta consegna (RdAC), con la quale il gestore p.e.c. del Ministero
della Giustizia attesta che l'atto è stato ricevuto nella sua casella;
3) la terza pec “esito controlli automatici deposito” che il sistema compie pagina 10 di 13 automaticamente sulla busta, che può segnalare delle anomalie;
4) la quarta pec “accettazione deposito”, che contiene l'eventuale rifiuto, previo controllo delle anomalie eventualmente riscontrate.
Il deposito dell'atto inviato con busta telematica non è perfezionato sino a che non vi sia stata l'accettazione da parte della Cancelleria, comprovata dalla ricezione della quarta pec.
L'esame dei documenti prodotti dagli appellanti conferma che l''iscrizione a ruolo della citazione in opposizione proposta dagli appellanti non aveva avuto esito positivo, come attestato dalla quarta pec che conteneva il rifiuto, ma sin dalla ricezione della terza pec era stata segnalata la presenza di un errore che poteva influire sul perfezionamento della procedura informatica.
Era onere della parte, anche qualora non avesse ricevuto la quarta pec,
ripresentare la nota per l'iscrizione a ruolo al fine di concludere il deposito.
Gli appellanti pertanto non possono giovarsi della rimessione in termini essendo incorsi in decadenza imputabile ad una condotta negligente.
Il terzo motivo pone rilievi del tutto infondati nonché pretestuosi, ai limiti della temerarietà.
L'obbligo del conduttore di versare il corrispettivo dovuto al locatore sino alla riconsegna dell'immobile è sancito dall'art. 1591 c.c. , mentre le questioni sollevate dagli appellanti possono riguardare al più la domanda di risarcimento del maggior danno subito in dipendenza del ritardo nella restituzione, che pagina 11 di 13 l'appellato non ha richiesto.
Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellato, che la Corte liquida secondo i parametri tabellari del D.M. 55/14 in base allo scaglione di valore dichiarato, valori minimi, in ragione della natura della controversia e dell'importanza delle questioni trattate, in € 4.997 ( di cui € 1.489 per la fase di studio, € 956 per la fase introduttiva, € 2.552 per la fase decisionale),
maggiorati del 30% ex art. 4 comma 1 bis per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione di atti e allagati nell'ambito del
PCT, per complessivi € 1.499,10; oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CPA.
Sussistono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere del pagamento di un importo pari al contributo unificato già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Sezione Specializzata per le Controversie
Agrarie Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1959/25 del Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata per le
Controversie Agrarie Civile così provvede:
rigetta l'appello;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellato, liquidate come in parte motiva;
pagina 12 di 13 dà atto che sussistono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere del pagamento di un importo pari al contributo unificato già corrisposto.
Brescia , 3 ottobre 2025
La Consigliere est. La Presidente
UC EL EL ED
pagina 13 di 13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Specializzata per le controversie
agrarie, composta dai Sigg.:
Dott. EL ED Presidente
Dott. UC EL Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. Giuseppe Kron Morelli Esperto
Dott. Giampaolo Plebani Esperto
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 529/25 R.G. promossa d a
, , Parte_1 Parte_2
OGGETTO:
, , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_3 Parte_4
Azione di condanna al
, elettivamente domiciliati in VIA FLORIANO Parte_5 pagamento di somme FERRAMOLA 20 25121 BRESCIA presso il difensore avv. Parte_5 dovute per legge o per RICCARDO contratto
APPELLANTI
pagina 1 di 13 c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. CLEMENTINI Controparte_1
LO e dall'avv. VILLA CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA
MOLINO 14 21047 SARONNO presso il difensore avv. CLEMENTINI
LO
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia- sezione specializzata per le controversie agrarie- pubblicata in data 13.5 2025 con il n. 1959/25.
CONCLUSIONI
Degli appellanti:
Dichiararsi per tutti i motivi dedotti nella narrativa del presente atto l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 4407/2023 del 01/12/2023 (R.G.
13022/2023), emesso dal Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata Agraria,
Dott. L. Ambrosoli;
accertato e/o dichiarato che la rinnovazione dell'iscrizione a ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo da parte degli odierni ricorrenti, effettuata in data 27/02/2025 è meritevole di rimessione in termini, perchè frutto di un errore “fatale” non imputabile a negligenza o inerzia colpevole della difesa degli odierni appellanti, e che, pertanto l'iscrizione a ruolo della causa, già
avvenuta nei termini in data 06/02/2025 e poi rinnovata in data 27/02/2025,
deve pertanto essere ritenuta tempestiva così da accertare e/o dichiarare la piena ritualità e tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata pagina 2 di 13 dagli odierni appellanti;
in riforma della sentenza n. 1959/2025 del Tribunale Ordinario di Brescia
Sezione Agraria nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al numero di RG 2354/2024, pronunciata il 12 maggio 2025, depositata il 13
maggio 2025 e notificata in data 21 maggio 2025, così come impugnata nelle parti sopra espressamente indicate, per i motivi tutti dedotti in narrativa,
accertata e/o dichiarata l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria azionata dal signor con il decreto ingiuntivo opposto, per Controparte_1
mancato assolvimento dell'onere probatorio insistente a proprio carico, ed in accoglimento della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo, disporre la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto n. 4407/2023 del
01/12/2023 (R.G. 13022/2023) emesso dal Tribunale di Brescia, Sezione
Specializzata Agraria, Dott. L. Ambrosoli, e conseguentemente accertare e/o dichiarare che nulla è dovuto dalla e/o dai soci Parte_1
, e nei confronti del signor Parte_2 Parte_3 Parte_4
, per le causali di cui al decreto opposto, con contestuale Controparte_1
rigetto di tutte le domande formulate da parte avversa nei confronti degli odierni appellanti, siccome infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellato:
Rigettare l'appello proposto da Parte_1 Parte_4
siccome infondato in fatto e diritto per i Parte_2 Parte_3 pagina 3 di 13 motivi espositi in narrativa.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite da liquidarsi con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014
per l'utilizzo di tecniche informatiche che hanno agevolato la consultazione e la fruizione di atti ed allegati nell'ambito del PCT, oltre a consentire la rapida ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 5.2.2024 ed i soci Parte_1
e proponevano opposizione Parte_2 Parte_3 Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da per un credito di Controparte_1
euro 134.536,73, a titolo di canoni di affitto di fondi agricoli siti in Leno (BS),
dovuti sino alla convalida della licenza per finita locazione (10.11.2020) e di indennità di occupazione per il periodo intercorso sino al rilascio, avvenuto soltanto il 7.12.2022.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie, con sentenza n. 1959/25 dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione, condannava gli opponenti, in solido, al rimborso delle spese processuali, adottando la seguente motivazione.
Era infondata l'eccezione sollevata dagli opponenti di sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo conseguente al mancato perfezionamento della notifica entro il termine di quaranta giorni alla sua emissione previsto dall'art. 644 pagina 4 di 13 c.p.c.
Il Tribunale verificava che la notifica alla era Parte_1
stata tentata una prima volta presso l'indirizzo pec ( it) Email_1
risultante dalla visura camerale, ma non era andata a buon fine per “casella inibita alla ricezione”, una seconda a mezzo posta presso la sede della società
in Leno, Cascina Scovola n.11, ove la società destinataria era risultata irreperibile.
Era stata correttamente eseguita la notifica al socio amministratore mediante invio del plico al suo indirizzo, seguito dal Parte_2
deposito presso l'ufficio postale, ove si era perfezionata in data 8.1.2024 per compiuta giacenza.
Considerava che l'art. 145 comma II c.p.c. prevede che la notificazione degli atti alle società prive di personalità giuridica si effettua presso la sede, o, in alternativa, direttamente alla persona che la rappresenta purchè siano indicati qualità, residenza, domicilio e dimora abituale, da interpretarsi nel senso che dette indicazioni devono essere contenute nell'atto da notificare.
Il Tribunale verificava che né il ricorso per decreto ingiuntivo né il decreto ingiuntivo contenevano le indicazioni richieste dall'art. 145 comma II c.p.c.
sicchè la notifica eseguita al legale rappresentante era nulla nei confronti della società.
Tuttavia la nullità era stata sanata ex art. 160 c.p.c. per il raggiungimento dello pagina 5 di 13 scopo di portare a conoscenza della destinataria il contenuto del decreto ingiuntivo, atteso che la società aveva promosso l'opposizione ed era stata posta in condizioni di difendersi nel merito.
Era invece fondata l'eccezione sollevata dall'opposto di inammissibilità
dell'opposizione proposta dalla società e dai soci. Parte_1
A fronte della notifica del decreto ingiuntivo perfezionatasi in data 8.2.2024, il termine per proporre opposizione scadeva il 17.2.2024 (sabato) ed era prorogato sino al lunedì 19.2.2024.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, soggetta al rito delle controversie agrarie ex art. 11 del D. leg,vo 150/11, che richiamava le norme del processo locatizio doveva essere proposta con ricorso, da depositarsi in cancelleria entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto.
Se l'opposizione era proposta con citazione, ai fini della tempestività, rilevava la data dell'iscrizione a ruolo.
Gli opponenti avevano documentato che il loro difensore aveva inviato la busta per l'iscrizione a ruolo in via telematica il 6.2.2024 alle ore 11.55.29,
che alle ore 12.05,56 il sistema aveva segnalato un “errore imprevisto”,
seguito da altro messaggio, alle ore 14,03 di “rifiuto” del sistema.
Seguiva una nuova procedura di iscrizione a ruolo conclusa con esito positivo in data 27.2.2024.
pagina 6 di 13 Il Tribunale, dopo aver verificato che era certa l'avvenuta ricezione della mail che rappresentava l'esito negativo dell'iscrizione a ruolo (con la dicitura errore imprevisto) sulla casella di posta dello studio legale che aveva inviato la nota per l'iscrizione, concludeva che era onere del professionista concludere la procedura con esito positivo, entro il termine del 19.2.2024; pertanto l'iscrizione a ruolo compiutasi il 24.2.2024 era tardiva.
Infine, per mera completezza di esposizione, il Tribunale rigettava l'unico motivo , con il quale gli opponenti avevano contestato il credito vantato dall'affittuario asserendo che non aveva provato di aver subito un danno conseguenziale alla mancata disponibilità del fondo.
L'assunto era contrario al disposto dell'art. 1591 c.c., secondo il quale il quale il conduttore, in mora nel rilascio, è tenuto al versamento del corrispettivo pattuito sino alla riconsegna.
La sentenza era gravata da ed i soci Parte_1 Parte_2
e
[...] Parte_3 Parte_4
Si costituiva resistendo all'impugnazione. Controparte_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa dai procuratori delle parti e decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo gli appellanti deducono che il Tribunale è incorso in pagina 7 di 13 errore nel ritenere che la notifica del decreto ingiuntivo si era perfezionata nei confronti della , perché la notifica eseguita presso Parte_1
il socio doveva ritenersi inesistente nei confronti della Parte_2
società, unico soggetto colpito dall'ingiunzione di pagamento.
Chiedono che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, dichiari l'inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto la notifica inesistente,
contrariamente a quella nulla, non è sanabile.
Con il secondo motivo confutano le argomentazioni addotte dal Tribunale per accogliere l'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo della causa di opposizione.
Deducono che non era stata provata la ricezione della “quarta pec”, che segnalava il rifiuto definitivo da parte del sistema informatico della busta inviata;
che la terza pec, con la dicitura “errore imprevisto-necessarie verifiche tecniche” legittimava l'aspettativa di un riscontro definitivo dell'esito della procedura di iscrizione a ruolo, mai pervenuta dalla cancelleria.
Allegando di aver appreso che la nota non era andata a buon fine soltanto da un controllo casuale presso la cancelleria, seguito da una subitanea iscrizione a ruolo a distanza di soli 20 giorni dalla prima, concludono che la tardiva iscrizione era dipesa da una condotta non imputabile a negligenza o inerzia della parte, che preclude la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
Con il terzo motivo sostengono che il credito oggetto del decreto ingiuntivo, pagina 8 di 13 costituito da un danno subito dal proprietario per occupazione illegittima di un immobile, non è in re ipsa ma deve essere allegato e provato, poiché in caso contrario non vi era differenzia tra il danno-evento ed il il danno-
conseguenza, configurandosi così un“danno punitivo” in contrasto con l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Considerato che il proprietario del fondo nulla aveva allegato in merito alla sua concreta intenzione di mettere l'immobile a frutto, resa inattuabile dalla ritenzione del fondo da parte dell'affittuaria, oltre al fatto incontestato che l'immobile era stato restituito in ottime condizioni, l'appellato non aveva conseguito alcun danno.
-.-
Il primo motivo va rigettato.
Il Tribunale, con argomentazioni condivise da questa Corte, ha ritenuto che la notifica del decreto ingiuntivo nei confronti della società Parte_1
si era perfezionata in forza del combinato disposto degli art. 145 e 160 c.p.c.,
fondato sulla sanatoria della nullità della notifica eseguita in capo al socio e legale rappresentante Parte_2
Non ha pregio la doglianza degli appellanti secondo i quali questa notifica,
nei confronti della società, è inesistente.
E' stato accertato che il ricorso ed il decreto ingiuntivo non contenevano la specificazione richiesta dall'art. 145 c.p.c. che veniva eseguita in capo al socio pagina 9 di 13 in qualità di legale rappresentante della società ingiunta, idonee a dimostrare che l'effettivo destinatario era la società e non la persona fisica del socio.
Per configurare il grave vizio dell'inesistenza della notificazione è però
necessario che notificazione sia avvenuta con modalità tali da renderla non riconoscibile quale attività notificatoria;
nel caso in cui non siano stati rispettati i requisiti previsti dalla normativa la notifica è nulla, pertanto sanabile per raggiungimento dello scopo.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Si verte in tema di deposito di atti giudiziari in via telematica, disciplinato dall'art. 16-bis comma 7 d.leg.vo 8.10.2012 n. 179 convertito nella legge
221/12, secondo il quale “il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia”.
Il deposito telematico è a formazione progressiva, articolata in quattro fasi alle quali corrisponde il rilascio di quattro pec da parte del sistema informatico,
segnatamente: I) la prima pec, “ricevuta di accettazione deposito”, che attesta la presa in carico della busta inviata dal mittente;
2) la seconda pec, ricevuta di “ avvenuta consegna (RdAC), con la quale il gestore p.e.c. del Ministero
della Giustizia attesta che l'atto è stato ricevuto nella sua casella;
3) la terza pec “esito controlli automatici deposito” che il sistema compie pagina 10 di 13 automaticamente sulla busta, che può segnalare delle anomalie;
4) la quarta pec “accettazione deposito”, che contiene l'eventuale rifiuto, previo controllo delle anomalie eventualmente riscontrate.
Il deposito dell'atto inviato con busta telematica non è perfezionato sino a che non vi sia stata l'accettazione da parte della Cancelleria, comprovata dalla ricezione della quarta pec.
L'esame dei documenti prodotti dagli appellanti conferma che l''iscrizione a ruolo della citazione in opposizione proposta dagli appellanti non aveva avuto esito positivo, come attestato dalla quarta pec che conteneva il rifiuto, ma sin dalla ricezione della terza pec era stata segnalata la presenza di un errore che poteva influire sul perfezionamento della procedura informatica.
Era onere della parte, anche qualora non avesse ricevuto la quarta pec,
ripresentare la nota per l'iscrizione a ruolo al fine di concludere il deposito.
Gli appellanti pertanto non possono giovarsi della rimessione in termini essendo incorsi in decadenza imputabile ad una condotta negligente.
Il terzo motivo pone rilievi del tutto infondati nonché pretestuosi, ai limiti della temerarietà.
L'obbligo del conduttore di versare il corrispettivo dovuto al locatore sino alla riconsegna dell'immobile è sancito dall'art. 1591 c.c. , mentre le questioni sollevate dagli appellanti possono riguardare al più la domanda di risarcimento del maggior danno subito in dipendenza del ritardo nella restituzione, che pagina 11 di 13 l'appellato non ha richiesto.
Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellato, che la Corte liquida secondo i parametri tabellari del D.M. 55/14 in base allo scaglione di valore dichiarato, valori minimi, in ragione della natura della controversia e dell'importanza delle questioni trattate, in € 4.997 ( di cui € 1.489 per la fase di studio, € 956 per la fase introduttiva, € 2.552 per la fase decisionale),
maggiorati del 30% ex art. 4 comma 1 bis per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione di atti e allagati nell'ambito del
PCT, per complessivi € 1.499,10; oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CPA.
Sussistono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere del pagamento di un importo pari al contributo unificato già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Sezione Specializzata per le Controversie
Agrarie Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1959/25 del Tribunale di Brescia, Sezione Specializzata per le
Controversie Agrarie Civile così provvede:
rigetta l'appello;
condanna gli appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dall'appellato, liquidate come in parte motiva;
pagina 12 di 13 dà atto che sussistono le condizioni per porre a carico degli appellanti l'onere del pagamento di un importo pari al contributo unificato già corrisposto.
Brescia , 3 ottobre 2025
La Consigliere est. La Presidente
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