Art. 4.
Per i primi referendari e per i referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo previsto dall'art. 4 del testo unico della legge sul Consiglio di Stato, sostituito dall'art. 4 del regio decreto-legge 5 febbraio 1939, u. 478, e' ridotto a tre anni.
I posti di consigliere disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge o che si rendano successivamente vacanti sono riservati nel numero necessario per le nomine da conferire ai predetti primi referendari e referendari al compimento del periodo stabilito dal precedente comma.
Per i primi referendari e per i referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo previsto dall'art. 4 del testo unico della legge sul Consiglio di Stato, sostituito dall'art. 4 del regio decreto-legge 5 febbraio 1939, u. 478, e' ridotto a tre anni.
I posti di consigliere disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge o che si rendano successivamente vacanti sono riservati nel numero necessario per le nomine da conferire ai predetti primi referendari e referendari al compimento del periodo stabilito dal precedente comma.