Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/04/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1180/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico Dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1180 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – appello avverso la sentenza n. 5107/2007, del Giudice di Pace di Caserta, pubblicata in data 03/08/2007, tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dagli Avv.ti Biagio Grasso e Parte_1
Gaetano Treppiccione e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori;
appellante in riassunzione
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dagli Avv.ti Fabio Benigni e Parte_2
Silvestro Mercone e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori;
appellata in riassunzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 18.11.2024 di precisazione delle conclusioni e successive comparse ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in riassunzione per il giudizio di rinvio in appello a seguito
il sig. proponeva gravame avverso la sentenza n. 5107/2007 Parte_1
pronunciata dal Giudice di Pace di Caserta.
La sig.ra nell'atto di riassunzione adduceva:
1. che con atto Parte_2
di citazione del 29.12.2003 la sig.ra , premettendo di essere proprietaria Pt_2
e di abitare l'appartamento sito in Caserta alla Via Ferrarecce 13 terzo piano, conveniva in giudizio il sig. lamentando immissioni rumorose Parte_1
di vario genere durante tutto l'arco della giornata anche in orario notturno;
2. che tali immissioni provenivano dall'appartamento soprastante abitato dal convenuto e che tali rumori erano diventati intollerabili a seguito della ristrutturazione dell'appartamento non preceduta da alcun avviso al condominio;
3. che le immissioni rumorose superavano la normale tollerabilità integrando la violazione dell'art. 844 c.c. e si manifestavano in particolare nella sua camera da letto tubando il riposo pomeridiano e notturno e consistevano in spostamento di mobili, porta scorrevole, telefono, elettrodomestici, calpestio, scarichi, conversazioni tra i familiari;
4. che i tentativi rivolti a mezzo racc. a/r di risolvere bonariamente la questione erano risultati vani e per questo si rivolgeva al Giudice per accertare e dichiarare che le immissioni integravano la violazione dell'art. 844 cpc e condannare il convenuto a porre fine alle immissioni mediante l'adozione di rimedi ritenuti opportuni;
5. che il GdP di
Caserta accoglieva la domanda ordinando al convenuto di cessare le immissioni oltre il limite di 60 db in orario diurno e di 50 db in orario notturno rimediando attraverso la posa in opera sotto il pavimento e sulle pareti di una guaina fonoassorbente, oltre al pagamento delle spese di lite;
6. che con atto di citazione del 20.11.07 il sig. proponeva appello avverso la suddetta sentenza e il Pt_1
giudizio veniva iscritto al n. 701357/2007 R.G. lamentando l'illegittimità dell'operato del collaboratore del CTU alle rilevazioni fonometriche, la mancata taratura dell'apparecchio, l'errato parametro di riferimento, l'errata rilevazione fonometrica e l'illegittimità della sentenza nella parte in cui recepisce l'analisi del CTU e si discosta in ordine alle soluzioni da adottare per l'eliminazione delle immissioni;
7. che il Tribunale disponeva altra CTU in rinnovazione e con sentenza n. 3300 pubblicata in data 06.10.2015 rigettava l'appello confermando la sentenza di primo grado e condannando alle spese di lite;
8. che avverso tale sentenza il sig. proponeva ricorso per Cassazione eccependo la Pt_1
violazione e falsa applicazione dell'art. 844 c.c. con riferimento agli artt. 115 e
116 cpc, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc;
9. che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28201 depositata in data
5.11.2018, accoglieva il ricorso cassando la sentenza impugnata rinviando al
Giudice d'appello per la decisione nel merito;
10. che nella pronuncia la Corte rilevava la violazione di cui agli artt. 844 c.c., 115 e 116 cpc poiché “il limite della tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale della zona”; 11. che in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, prendendo in considerazione il livello di rumorosità di fondo calcolato in base alle normali modalità di utilizzo degli immobili ed al livello di rumorosità della zona, la modifica della struttura interna conseguente alla ristrutturazione dell'appartamento del sig. , ha Pt_1
comportato una situazione di concreto superamento di quelli che sono i rumori normalmente tollerabili all'interno di una civile abitazione;
12. che la prova testimoniale espletata nel primo grado del giudizio ha confermato che le immissioni acustiche superano la soglia della normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.
Ciò posto, l'appellata in riassunzione chiedeva: 1) accertare e dichiarare che le immissioni descritte nella premessa del presente atto integrano violazione dell'art. 844 c.p.c. superando la normale tollerabilità; 2) condannare il convenuto a porre fine alle dette immissioni attraverso la cessazione di ogni immissione sonora oltre il limite di 60db in orario diurno (6.00 – 22.00) e di
50db in quello notturno, e comunque oltre la normale tollerabilità secondo la normativa vigente, rimediando attraverso la posa in opera sotto il pavimento e le cucine (nell'appartamento di proprietà dello stesso ), di una guaina Pt_1
fonoassorbente, e attraverso la installazione (sempre nell'appartamento di proprietà ) di materiale fonoassorbente sulle pareti della cucina ad Pt_1
un'altezza minima di metri due, assegnando un termine massimo per la realizzazione delle suddette opere di mesi tre;
3) Condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite e di c.t.u. di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il presente giudizio di rinvio;
4) ove necessario disporsi consulenza tecnica di ufficio.
Si costituiva in giudizio il sig. adducendo:
1. la nullità del presente Pt_2
giudizio per incompetenza del giudice adito atteso che la Cassazione individua il giudice del rinvio nella Corte di Appello di Napoli e non di S. Maria Capua
Vetere;
2. che il Giudice di rinvio dovrà attenersi al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte e, nel riesaminare il materiale istruttorio acquisito in atti, dovrà considerare che la CTU ha accertato che alcuna rilevanza, rispetto alla valutazione della tollerabilità delle immissioni, deve attribuirsi ai lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento di e, in particolare, Parte_1
alla diversa distribuzione degli ambienti tra i due piani limitrofi;
3. che sulla base delle altre prove acquisite, deve tenersi conto della condizione dei luoghi e precisamente: a) che gli immobili interessati sono costituiti da appartamenti per civile abitazione;
b) che gli stessi sono siti in un fabbricato ubicato in zona urbana residenziale particolarmente silenziosa;
c) che la struttura del fabbricato fu realizzata secondo tecniche costruttive tali da consentire una particolare trasmissione acustica dei rumori che si producono negli appartamenti;
d) che le immissioni rumorose lamentate dalla Sig.ra sono Parte_2
riconducibili alle normali attività domestiche che si producono in nucleo familiare;
e) che la sensazione di disturbo è iniziata allorquando l'appartamento
è stato abitato dopo un lungo periodo (circa sette anni) in cui era stato Pt_1 vuoto (e non è conseguente al cambio di destinazione d'uso dell'attuale cucina);
4. che le immissioni lamentate dalla , non essendo riconducibili ad Pt_2
attività abnormi o vietate dal regolamento condominiale, bensì alla normale attività di vita domestica senza aggravio dovuto alle trasformazioni nel soprastante appartamento, dovevano attribuirsi ad una spiccata sensibilità di quest'ultima abituatasi per anni a vivere in un clima sonoro attutito dalla mancanza di abitanti nell'appartamento oggi abitato dal;
5. che le CTU Pt_1
espletate in primo e secondo grado, contengono lacune, errori metodologici e violano le norme tecnico-scientifiche che sovrintendono i rilievi in materia di immissioni rumorose oggetto di specifiche contestazioni formulate dal Pt_1
e pertanto non potranno essere posta a base della decisione del giudizio di rinvio;
6. che la causa petendi prospettata da parte attrice è intimamente collegata al preteso profilo di illiceità della condotta del Sig. per Parte_1
effetto dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento: circostanza, questa, esclusa in maniera netta, inequivocabile, da parte del CTU;
7. che la decisione, onde evitare di incorrere nel vizio di ultra petizione ex art. 112 c.p.c., non potrà essere fondata su elementi diversi (quale la valutazione di intollerabilità delle immissioni derivanti da un uso normale dell'immobile) rispetto alla prospettazione contenuta in citazione (intollerabilità delle immissioni per effetto delle trasformazioni dell'immobile);
8. che per effetto dell'annullamento della decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n° 3300/2015, ha diritto ad ottenere la restituzione di quanto corrisposto per spese e competenze legali nella misura complessiva di € 3.751,58, le spese e le competenze di CTU liquidate con i decreti del 22/6/2009 e 19/7/2013, rispettivamente pari a € 2.086,00 e € 1.000,00, per un importo complessivo di €
3.086,00, nonché alla restituzione di quanto percepito dalla per spese Pt_2
(incluse quelle di CTU) e competenze liquidate dal Giudice di Pace nella sentenza n° 5106/2007, pari a complessive € 4.090,00; 9. che il Giudice di rinvio dovrà regolare anche le spese giudiziali rinnovandone integralmente la regolamentazione per tutti i gradi del processo.
Ciò posto, l'appellante in riassunzione rassegnava le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare rimettere le parti innanzi la Corte di Appello di Napoli funzionalmente e inderogabilmente competente a decidere il presente giudizio di rinvio. 2) Nel merito accogliere l'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e per l'effetto, a riforma della sentenza del Parte_2
Giudice di Pace di Caserta n° 5106/2007 (rg. 650/2004), rigettare 16 tutte le domande proposte da nei confronti di;
3) Parte_2 Parte_1
Condannare gli Avv.ti Silvestro Mercone e Fabio Benigni alla restituzione della somma di € 3.751,58 in favore del Sig. , oltre agli interessi legali Parte_1 con decorrenza dalla data dell'avvenuto pagamento;
4) Condannare la Sig.ra
al pagamento delle spese e competenze corrisposte dal Sig. Parte_2 al CTU per un importo complessivo di € 7.176,00, oltre Parte_1
interessi legali con decorrenza dai rispettivi pagamenti;
5) condannare la
Sig.ra al pagamento delle spese dei giudizi innanzi al Parte_2
Giudice di Pace e di appello innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con attribuzione all'avv. Treppiccione;
e la condanna della stessa al pagamento delle spese e competenze del giudizio innanzi la Suprema Corte di Cassazione
e del presente giudizio di rinvio con attribuzione all'Avv. Biagio Grasso.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di incompetenza funzionale del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore della Corte d'Appello di
Napoli, indicata dalla Suprema Corte di Cassazione quale Giudice del rinvio, essendo tale disposizione affetta da errore materiale, peraltro, corretta con ordinanza depositata dalla stessa Corte di Cassazione in data 30/9/2019 e prodotta in atti.
Il principio di incontestabilità della designazione del giudice del rinvio effettuato dalla Suprema Corte è pressoché pacifico in giurisprudenza (ex multis
Cass., 30 novembre 2016, n. 24477; Cass., 26 giugno 2014, n. 14563; Cass., 9 febbraio 2004, n. 2407; Cass., 25 marzo 1985, n. 2119; Cass., 9 agosto 2007, n.
17457). Tale conclusione poggia su due concorrenti ragioni: da un lato, la designazione ex art. 383 c.p.c. determina una competenza di tipo funzionale ed inderogabile;
dall'altro, su tale questione di rito si forma immediatamente il giudicato formale, posto il principio di inoppugnabilità delle pronunce della
Corte di Cassazione (eccetto le peculiari ipotesi di revocazione ex artt. 391 bis e ter c.p.c.). L'incontestabilità della designazione viene meno solo nei casi di errore materiale – quale è appunto il caso di specie - purché sia evidente la svista che abbia determinato la non coincidenza tra la determinazione del giudice del rinvio e la manifestazione esteriore di tale individuazione. In queste ipotesi la parte potrà dunque giovarsi della disciplina dettata all'art. 391 bis c.p.c. (sul punto Cass., 28 agosto 2015, n. 17274; Cass., 10 novembre 2014, n. 23977;
Cass., 16 maggio 2013, n. 11889; Cass., 20 luglio 2012, n. 12746).
L'eccezione di incompetenza deve, quindi, essere rigettata.
Sempre in via preliminare, deve dirsi fondata la domanda proposta da Pt_1
di restituzione di quanto pagato in conseguenza della sentenza n°
[...] 3300/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed annullata dalla Corte di Cassazione. Al riguardo si osserva che tale domanda restitutoria, formulata ai sensi dell'art 389 c.p.c., è autonoma rispetto alla causa principale e ha come unico presupposto la cassazione della sentenza, senza necessità, quindi, di dimostrare l'ingiustizia del pagamento o del trasferimento sul piano sostanziale
(Cass. 3800/1998; Cass. 14779/2009), la medesima può, inoltre, pacificamente avere ad oggetto la ripetizione di somme pagate (Cass. 9229/2005).
Pertanto, stante l'annullamento della sentenza n° 3300/2015 pronunciata dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, va accolta ai sensi dell'art 389 c.p.c. la domanda di restituzione di quanto corrisposto da in esecuzione Parte_1
della stessa per spese e competenze legali in favore dei difensori antistatari
Avv.ti Silvestro Mercone e Fabio Benigni, nella misura complessiva di €
3.751,58, così come risulta dal bonifico in atti datato 22/7/2016, e di quanto corrisposto ai consulenti d'ufficio nominati dal Giudice di pace e dal Tribunale, pari a complessivamente Euro 7.176,00 ( Euro 3.086,00, per ing. ed Per_1
Euro 4.090,00 per ing. come da documentazione in atti). Per_2
Nel merito l'appello è fondato.
Nella controversia sottoposta all'esame della Corte di Cassazione ed oggi in discussione, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale “il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante della zona, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi
(c.d. criterio comparativo), per cui la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata (Cass.
17051/2011; Cass. 3438/2010). Occorre a tal fine considerare il complesso di suoni, di origine varia spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona sui quali si innestano di volta in volta rumori più intensi (prodotti da voci, veicoli, eccetera), tutti elementi che devono essere valutati in modo obiettivo in relazione alla reattività dell'uomo medio, prescindendo da considerazioni attinenti alle singole persone interessate dalle immissioni (condizioni fisiche o psichiche, assuefazione o meno alla rumorosità; cfr., Cass. 38/1976). Non poteva quindi giungersi a ritenere intollerabili le immissioni sulla base del livello di rumorosità di fondo calcolato nel solo ambiente sottostante alla proprietà del ricorrente e in condizioni di assoluto silenzio, prescindendo dalle normali modalità di utilizzo degli immobili e dal livello di rumorosità della zona, correttamente rilevata”.
Facendo applicazione del suesposto principio di diritto al caso che ci occupa, la domanda proposta dalla sig.ra non è fondata. Pt_2
Invero, nella determinazione della tollerabilità dei rumori, occorre prendere atto che la prevalente giurisprudenza, piuttosto che un criterio assoluto, che tiene conto dell'intensità delle immissioni sonore di per sé, predilige un criterio comparativo che tiene conto non solo del livello sonoro rilevato ma lo compara con il cosiddetto "rumore di fondo", costituito dal complesso di rumori continuo e caratteristico di una certa zona. Si reputa, cioè, necessaria l'assunzione di un punto di riferimento, dato dal rumore di fondo riscontrato in una determinata zona, inteso come risultante di tutti gli effetti acustici determinati dalle sorgenti sonore esistenti, ad eccezione di quella in discussione. Ove, poi, sia invocata tutela per una porzione definita dell'arco della giornata, la comparazione va condotta con il rumore di fondo che specificamente è rilevabile nella porzione temporale in questione. Al fine di stabilire se l'immissione sia intollerabile, è, altresì, fissato un limite oltre il quale la differenza tra il rumore di fondo ed il livello sonoro determinato dalle immissioni assume tale connotazione;
in particolare, la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità ha ritenuto eccedenti il limite normale di tollerabilità quelle immissioni che superino di 3 decibel la rumorosità di fondo.
Nel caso in esame, dalle rilevazioni fonometriche della CTU espletata dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è emerso che le immissioni da rumore sono risultate tali da non superare né il criterio comparativo (ovvero il superamento di 3 Db del rumore residuo) di elaborazione giurisprudenziale applicato alle controversie fra privati, né il limite previsto dalla normativa pubblicistica (art.4 comma 2 D.P.C.M. 14/11/1997). Specificamente nella prima relazione elaborata dall'Ing. , Persona_3
datata 10 giugno 2009, è dato leggere alla pagina n. 26 che in applicazione del criterio comparativo, analogamente a quanto avverrebbe con l'applicazione del criterio differenziale, le immissioni sarebbero intollerabili unicamente in conseguenza del funzionamento di una scopa elettrica: “tale analisi evidenzia, analogamente a quanto riscontrato nell'applicazione del criterio differenziale, che solo l'attivazione della scopa elettrica comporta valori nettamente eccedenti quelli normalmente rilevabili in assenza di attività dell'appartamento
”. Pt_1
Tale conclusione è stata però poi precisata dal medesimo CTU in sede di chiarimenti richiesti dal Tribunale con ordinanza del 28 marzo 2012 e forniti con nota datata 22 maggio 2013 in cui il l'ing. riferisce in Persona_3
risposta alle osservazioni formulate dall'ing. , CTP dell'appellato Per_4
, di condividere in parte le argomentazioni da questo spese circa Pt_1
l'applicazione di un coefficiente riduttivo del rumore della scopa elettrica in ragione del limitato uso temporale della stessa, con la conseguenza che in nessun caso le immissioni superano la soglia di tollerabilità e che non sono necessari lavori di mitigazione acustica: “ il risultato più rilevante di tale valutazione è stata la condivisione, con entrambi i CTP dell'osservazione dell'Ing. circa la durata del funzionamento della scopa elettrica che è Per_4
stata quindi considerata compresa tra 15 min e 1h. Da tale osservazione deriva
l'applicazione del coefficiente correttivo di 3 db dei livelli di rumore ambientale rilevati e quindi che il criterio differenziale non risulta violato neanche nel funzionamento della scopa elettrica. Se ne è concluso che le emissioni provenienti dalla cucina non eccedono i limiti di ammissibilità in Pt_1 nessun caso. E' quindi parere del sottoscritto CTU che le propagazioni rumorose rilevabili nell'appartamento dell'appellata e provenienti dalla cucina dell'appellante non superano i limiti della normale tollerabilità. Le altre osservazioni dell'ing. , ribadite nelle note conclusive di parte e Per_4
commentate nelle pagine precedenti, in alcuni casi sono condivisibili ed evidenziano aspetti già affrontati nell'elaborato peritale ma non modificano ulteriormente le conclusioni del sottoscritto. Si riportano di seguito le risposte relative agli ulteriori quesiti, ribadendo che, secondo il parere del sottoscritto, non sono necessari lavori di mitigazione acustica”, pagg. 5 e 6.
Alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico è, quindi, possibile affermare che tanto secondo il criterio differenziale, quanto secondo il criterio comparativo, le immissioni rumorose provenienti dall'appartamento non superano i libelli di tollerabilità, né sono necessari interventi di Pt_1
mitigazione acustica.
L'appello merita, quindi, accoglimento, con conseguente riforma della sentenza n. 5107/2007, del Giudice di Pace di Caserta, pubblicata in data 03/08/2007.
In ordine alle spese di lite, il mutato quadro normativo alla luce dell'introduzione della L. 13/2009 nel corso dei giudizi e della pronuncia della
Suprema Corte sul principio di diritto relativo al criterio di valutazione applicabile alla materia, integrano gli estremi per la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio svolti.
Le spese di consulenza tecnica si pongono, infine, a carico dell'appellante secondo il principio della soccombenza. Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Condanna i difensori antistatari di Avv.ti Silvestro Parte_3
Mercone e Fabio Benigni, alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza n° 3300/2015 pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere con n. 1357/2007 R.G., pari a complessivi Euro 3.751,58, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data dell'avvenuto pagamento;
Condanna alla restituzione di quanto corrisposto da Parte_3 CP_1
ai consulenti nominati dal giudice di pace e dal Tribunale di Santa Maria
[...]
Capua Vetere, pari a complessivi Euro 7.176,00 oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data dell'avvenuto pagamento;
Accoglie l'appello e in riforma della sentenza n. 5107/2007, del Giudice di Pace di Caserta, pubblicata in data 03/08/2007, rigetta la domanda proposta da
[...]
Parte_3
Dichiara compensate le spese di lite di tutti i gradi di giudizio. Pone definitivamente a carico di Parte_3
tecniche svolte;
Santa Maria Capua Vetere, 29.04.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
le spese delle consulenze