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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERRELLI MARINA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15513/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Aurelia 886 00165 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22 1T 001121 000 P003 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22 1T 001121 000 P003 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22 1T 001121 000 P003 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 22/1T/001121/000/P003, notificato il 24.7.2024, con il quale l'Agenzia delle entrate ha contestato alla ricorrente l'applicazione della agevolazione di cui all'art. 64 del d.l. n. 73/2021 in occasione dell'atto di compravendita prima casa, a rogito del notaio Nominativo_1 rep Numero_1, registrato a Roma al n. Numero_2, sul presupposto che il suo valore ISEE fosse superiore, per l'anno di riferimento, al limite di euro 40.000 previsto dalla citata normativa.
1.2. La ricorrente deduce l'erroneità della pretesa azionata perché per l'anno in esame ha dichiarato un valore ISEE al di sotto del limite previsto ad euro 12.187,00, come risulta dalla attestazione datata 6.9.2021.
2. La Direzione Provinciale I di Roma si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto del ricorso perché la sig.ra TR non avrebbe fornito prova del requisito alla data del rogito notarile 12 gennaio 2022, mediante presentazione di idonea attestazione ISEE. Infatti l'attestazione ISEE, depositata unitamente al ricorso, era valida fino al 31/12/2021, come emerge dal documento: “La Dichiarazione Sostitutiva Unica INPS-ISEE- Numero_3 è stata presentata in data 06/09/2021. La presente attestazione è stata rilasciata in data 08.09.2021. La Dichiarazione Sostitutiva Unica è valida fino alla data 31/12/2021.”
3. Con memoria, depositata il 23.7.2025, la ricorrente ha evidenziato che il possesso del requisito è stato attestato in sede di stipula dell'atto pubblico di vendita, ricevuto dal notaio Nominativo_1 del 12.1.2022 rep. 925/784 che, a pag. 7, ai sensi del d.P.R. 445/2000, ha dichiarato che “il valore dell'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente non è superiore ad € 40.000” e che tale dichiarazione sarebbe idonea, ex art. 64, comma 6, del d.l. 73/2021, per usufruire del diritto all'esenzione dall'imposta di registro previsto.
4. All'udienza dell'1.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
6. Dalla documentazione prodotta si evince che la ricorrente aveva un'ISEE inferiore a 40.000,00 euro come dichiarato espressamente in sede di atto notarile ai sensi del d.P.R. 445/2000 e come si evince anche dal certificato ISEE relativo all'anno 2022 con un indicatore ISEE di € 21.016,80.
La dichiarazione in sede di atto notarile appare idonea, ai sensi dell'art. 64, comma 6, del d.l. 73/2021 a far usufruire il diritto all'esenzione dall'imposta di registro previsto, né d'altro canto ha attivato alcun contraddittorio preventivo che avrebbe consentito alla contribuente di possedere i requisiti per beneficiare dell'agevolazione de qua.
7. Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
8. La peculiarità della fattispecie induce a ritenere esistenti i giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PERRELLI MARINA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15513/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Aurelia 886 00165 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22 1T 001121 000 P003 REGISTRO 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22 1T 001121 000 P003 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 22 1T 001121 000 P003 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 22/1T/001121/000/P003, notificato il 24.7.2024, con il quale l'Agenzia delle entrate ha contestato alla ricorrente l'applicazione della agevolazione di cui all'art. 64 del d.l. n. 73/2021 in occasione dell'atto di compravendita prima casa, a rogito del notaio Nominativo_1 rep Numero_1, registrato a Roma al n. Numero_2, sul presupposto che il suo valore ISEE fosse superiore, per l'anno di riferimento, al limite di euro 40.000 previsto dalla citata normativa.
1.2. La ricorrente deduce l'erroneità della pretesa azionata perché per l'anno in esame ha dichiarato un valore ISEE al di sotto del limite previsto ad euro 12.187,00, come risulta dalla attestazione datata 6.9.2021.
2. La Direzione Provinciale I di Roma si è costituita in giudizio ed ha concluso per il rigetto del ricorso perché la sig.ra TR non avrebbe fornito prova del requisito alla data del rogito notarile 12 gennaio 2022, mediante presentazione di idonea attestazione ISEE. Infatti l'attestazione ISEE, depositata unitamente al ricorso, era valida fino al 31/12/2021, come emerge dal documento: “La Dichiarazione Sostitutiva Unica INPS-ISEE- Numero_3 è stata presentata in data 06/09/2021. La presente attestazione è stata rilasciata in data 08.09.2021. La Dichiarazione Sostitutiva Unica è valida fino alla data 31/12/2021.”
3. Con memoria, depositata il 23.7.2025, la ricorrente ha evidenziato che il possesso del requisito è stato attestato in sede di stipula dell'atto pubblico di vendita, ricevuto dal notaio Nominativo_1 del 12.1.2022 rep. 925/784 che, a pag. 7, ai sensi del d.P.R. 445/2000, ha dichiarato che “il valore dell'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente non è superiore ad € 40.000” e che tale dichiarazione sarebbe idonea, ex art. 64, comma 6, del d.l. 73/2021, per usufruire del diritto all'esenzione dall'imposta di registro previsto.
4. All'udienza dell'1.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
6. Dalla documentazione prodotta si evince che la ricorrente aveva un'ISEE inferiore a 40.000,00 euro come dichiarato espressamente in sede di atto notarile ai sensi del d.P.R. 445/2000 e come si evince anche dal certificato ISEE relativo all'anno 2022 con un indicatore ISEE di € 21.016,80.
La dichiarazione in sede di atto notarile appare idonea, ai sensi dell'art. 64, comma 6, del d.l. 73/2021 a far usufruire il diritto all'esenzione dall'imposta di registro previsto, né d'altro canto ha attivato alcun contraddittorio preventivo che avrebbe consentito alla contribuente di possedere i requisiti per beneficiare dell'agevolazione de qua.
7. Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
8. La peculiarità della fattispecie induce a ritenere esistenti i giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.