Ordinanza cautelare 15 aprile 2021
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00810/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00449/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2021, proposto da
Comune di San BE Ullano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Donata Tortorici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale, in Catanzaro, alla Cittadella Regionale, viale Europa;
nei confronti
Comune di Cotronei, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura della Regione Calabria del 21 dicembre 2020, n. 14118, avente ad oggetto: “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000/2006. Avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria. Accertamento, impegno somme e approvazione della graduatoria definitiva” , e dei relativi elenchi allegati contenenti la graduatoria secondo la quale il Comune ricorrente in posizione 309 è ammesso ma non agevolabile per carenze di risorse;
- del decreto dirigenziale del 16 gennaio 2020, n. 226, avente ad oggetto “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000/2006. Avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria. Accertamento. Impegno somme e approvazione della graduatoria provvisoria” e dei relativi elenchi allegati;
- dei verbali della Commissione di Valutazione del 14 marzo 2019, n. 1, del 18 marzo 2019, n. 2; del 19 marzo 2019, n. 3; del 21 marzo 2019, n. 4; del 25 marzo 2019, n. 5; dell’8 aprile 2019, n. 6; del 28 giugno 2019, n. 7; del 22 luglio 2019, n. 8;
- di tutti gli atti presupposti e conseguenti, in particolare della graduatoria definitiva allegata al decreto dirigenziale n. 14118 del 2020 e di eventuali decreti di finanziamento emessi e convenzioni stipulati successivamente all’approvazione della graduatoria definitiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. AN RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
AT e DI
1. – Si controverte degli esiti dell’avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria, indetto con decreto del dirigente del Dipartimento Turismo, Beni Culturali e Spettacolo della Regione Calabria del 29 giugno 2018, n. 6918.
Il Comune di San BE Ullano, infatti, ha partecipato alla procedura con il progetto integrato denominato San BE OR .
Il progetto è stato classificato come ammesso ma non finanziabile per difetto di risorse.
2. – Il citato Comune si è quindi rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendo l’annullamento del decreto nella parte di interesse.
2.1. – In primo luogo, ha dedotto che dai verbali relativi all’attività della commissione valutatrice dei progetti non emergerebbero «i reali criteri in base ai quali sono state valutate le proposte progettuali, al punto da non poter verificare se effettivamente la Commissione stessa abbia rispettato l’analitica indicazione del bando» .
Vi sarebbe, quindi, una motivazione fortemente viziata o addirittura assente, essendosi l’amministrazione limitata ad attribuire un voto numerico.
2.2. – In secondo luogo, il Comune ha sottolineato come, dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria, la Regione avesse dato il via a un’opera di concertazione con gli Enti locali interessati.
Ed infatti, il direttore generale del Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali della Regione Calabria aveva convocato alcuni Comuni, tra cui quello di San BE Ullano, perché partecipassero a una riunione presso la sede dell’amministrazione regionale in data 21 novembre 2019, al fine di discutere dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria.
In tale sede era stato stipulato un verbale d’intesa che, preso atto della partecipazione dell’Ente locale alla procedura supra descritta, così prevedeva:
« 1. La Regione da atto che il Comune non ha ottenuto finanziamenti;
2. Il Comune dichiara, sotto la propria responsabilità, la non sovrapposizione dei finanziamenti con gli interventi proposti nella SCHEDA/FORMULARIO trasmessa/o, mediante la suddetta procedura telematica;
3. Il Comune, tenuto conto degli interventi proposti, si impegna a presentare nel termine di 15 gg. dalla data di sottoscrizione del presente verbale, cronoprogramma aggiornato degli interventi e progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica di cui all'art. 23 del D.lgs. 50/2016 (ex progetto preliminare) nell'importo massimo di € 350.000,00;
4. Le Parti danno atto che resta ferma la valutazione della Commissione relativamente alla SCHEDA/FORMULARIO prima richiamata relativamente ad ulteriori successivi finanziamenti che potranno essere impegnati nella nuova programmazione che la regione dovrà definire per l'utilizzazione di risorse Comunitarie e/o nazionali;
5. La Regione si impegna, al ricevimento della progettazione, ad emettere il relativo decreto di finanziamento e sottoscrivere
successivamente la relativa convenzione;
6. Il Comune, con la sottoscrizione del presente verbale rinuncia ad ogni contestazione in sede giudiziaria sugli atti amministrativi che di conseguenza adotterà la Regione» .
In ragione di tale accordo, il Comune di San BE Ullano aveva quindi provveduto a rimodulare il progetto presentato nel contesto dell’avviso pubblico. Nondimeno, questo era stato ammesso a finanziamento allorché era stata pubblicata la graduatoria definitiva della procedura, né aveva ricevuto altrimenti il finanziamento necessario alla sua attuazione.
Il decreto di approvazione delle graduatorie elaborate in relazione all’avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria, che non fa alcun cenno al verbale di intesa, sarebbe perciò illegittimo e, come tale, andrebbe annullato da questo Tribunale Amministrativo Regionale.
Così facendo, l’amministrazione avrebbe violato i principi di correttezza e buona fede, violando gli obblighi che aveva assunto con un accordo tra amministrazioni vincolante ai sensi dell’art. 15 l. 7 agosto 1990, n. 241.
3. – Si è costituita la Regione Calabria, eccependo l’inammissibilità del ricorso. La graduatoria era già stata approvata con decreto del 16 gennaio 2020, n. 226, e quella più recente, del 21 dicembre 2020, n. 14118, oggetto di impugnativa, si era limitata a decidere sulle opposizioni degli Enti che avevano segnalato eventuali vizi o errori. Quindi, essa non era la fonte di eventuali lesioni degli interessi dell’Ente ricorrente.
In ogni caso, la difesa regionale ha affermato che il punteggio numerico è sufficiente a motiivare le valutazioni dell’amministrazione e sottolineato come l’amministrazione fosse vincolata a sviluppare la graduatoria secondo le regole fissate nell’avviso pubblico.
Il verbale d’intesa agitato dal Comune ricorrente sarebbe sprovvisto dei requisiti minimi per valere come atto amministrativo e, ove considerato tale, sarebbe radicalmente nullo e privo di effetti, anche rispetto alla procedura ad evidenza pubblica, i cui tempi e modi sono disciplinati nella legge speciale.
D’altra parte, il verbale d’intesa non sarebbe stato sottoscritto, come necessario a pena di nullità, con firma digitale.
Infine, non vi sarebbe alcun affidamento legittimo che sia stato leso.
4. – Il ricorso è stato trattato e spedito in decisione all’udienza straordinaria del 20 marzo 2026.
5. – Preliminarmente, va affermata l’ammissibilità del ricorso.
Infatti, è solo con la graduatoria definitiva, oggetto specifico dell’impugnativa, che si è cristallizzata la lesione lamentata dal Comune di Carolei. La precedente approvazione di una graduatoria esplicitamente definita come provvisoria, e destinata a possibili modifiche a seguito delle istanze di riesame ( «(stabilisce) in 30 gg dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il termine utile entro il quale dovranno pervenire gli eventuali ricorsi, oltre i quali sarà approvata la graduatoria definitiva con i soggetti beneficiari », si legge nel decreto), va invece intesa come momento endoprocedimentale.
6. – Ciò posto, e sempre in via preliminare, il Tribunale rileva che non vi è ragione per disporre l’integrazione del contraddittorio con tutti i Comuni i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento con il decreto impugnato.
Infatti, come si vedrà subito, il ricorso è palesemente infondato.
7. – Quanto al primo motivo di ricorso, il Tribunale rileva che il punteggio numerico è da considerarsi di per sé sufficiente a giustificare le valutazioni effettuate da una commissione allorquando i criteri prefissati di valutazione siano estremamente dettagliati, potendo quindi anche il solo punteggio numerico, di cui sono prestabiliti il minimo e il massimo, essere idoneo a dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico, sempreché i criteri di attribuzione dei voti risultano da un'adeguata griglia di valutazione, stabilita a priori. Ne deriva che il punteggio numerico vale quale motivazione ai sensi dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241.
Nel caso di specie, l’avviso pubblico ha provveduto a dettagliare all’art. 12 i criteri di valutazione dei progetti, mentre la commissione valutatrice, nel corso della prima seduta ha determinato i criteri di attribuzione del punteggio.
Quindi, l’operato dell’amministrazione sfugge alla critica mossagli.
8. – Va poi rilevato che, indetta una procedura concorrenziale per individuare i progetti, presentati dai Comuni, finalizzati alla valorizzazione dei borghi calabresi, da finanziare con risorse provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2000 2006, è sorto un autovincolo per l’amministrazione regionale di rispetto della procedura delineata con l’avviso pubblico, in particolare laddove, all’art. 12, determina le modalità di svolgimento dell’istruttoria delle domande di agevolazione e i criteri di valutazione dei progetti presentati.
Rispetto al procedimento ad evidenza pubblica avviato con l’avviso pubblico, è la stipula del verbale d’intesa a rappresentare un’anomalia procedimentale, inidonea ad incidere sulle modalità di individuazione dei progetti da finanziare.
9. – In aderenza a quanto statuito da questo Tribunale nella fase cautelare di analoghi ricorsi (ordinanze dell’11 marzo 2021, nn. 151, 152, 154, 155; del 25 marzo 2021, n. 198; del 15 aprile 2021, nn. 238, 239, 240, 241, 243, 244; del 9 luglio 2021, n. 431), l’approvazione della graduatoria definitiva costituisce il provvedimento finale di ogni procedimento ad evidenza pubblica, nella specie relativo all’erogazione di contributi economici agli enti locali per i progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria. Rispetto ad esso il verbale di intesa sottoscritto tra le parti non può determinare a monte alcun vincolo ovvero interferenza con la procedura selettiva, pena un’illegittima compressione degli apprezzamenti discrezionali della commissione di valutazione e una violazione dei precetti della lex specialis e del principio di imparzialità cui la medesima è informata.
L’asserita intesa tra Regione e Comune non è comunque qualificabile alla stregua di accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. n. 241 del 1990 preordinato all’erogazione del finanziamento, proprio nella misura in cui quest’ultimo può essere riconosciuto ed concesso solo in esito allo svolgimento della procedura selettiva in conformità alle previsione di legge e alla disciplina evincibile dalla lex specialis .
10. –Il ricorso viene rigettato, potendosi compensare tra le parti le spese e le competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL TE, Presidente
AN RO, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AN RO | OL TE |
IL SEGRETARIO