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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 5030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5030 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4622/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4622/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Di Parte_1 C.F._1
NO IO, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Bottiglieri Vincenzina, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09.12.2025.
1 Proc. R.G. n. 4622/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23.06.2025 [nata a [...] Parte_1
(SA) il 29.08.1979 (C.F. )] ha chiesto dichiararsi la C.F._1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con [nato Controparte_1
a Salerno il 10.03.1978 (C.F. )] in data 14.09.2002 in C.F._2
NO UG (SA), dal quale erano nati i figli (16.12.2003) e Per_1
(21.06.2008), esponendo che la comunione spirituale e materiale con il Per_2 coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con decreto di omologa n. 7926/2020 pubbl. il 23.12.2020.
La ricorrente chiedeva la conferma delle condizioni statuite in sede di separazione consensuale. si costituiva con comparsa del 04.12.2025 aderendo alle Controparte_1 domande avanzate dalla ricorrente.
Le parti, all'udienza del 09.12.2025, formalizzavano l'accordo raggiunto e chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) il figlio minor (21.6.2008) resta congiuntamente affidato ad entrambi i Per_2 genitori con residenza privilegiata presso la madre;
2) il sig concorderà direttamente con il figli i tempi e le Controparte_1 Per_2 modalità dei loro incontri nel rispetto degli impegni e degli interessi del minore;
3) il sig verserà un assegno di complessivi euro 400,00 (200,00 Controparte_1 per figlio) oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat per il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficient e per il figlio minor entro Per_1 Per_2 il 9 di ogni mese in favore della sig.r Parte_1
4) L'assegno unico per il figlio minor verrà percepito nella misura del 100% Per_2 dalla sig.r Parte_1
5) Le spese straordinarie – per le quali le parti richiamano e fanno proprie il protocollo del CNF - per il figlio maggiorenne non autosufficiente e per il Per_1 figlio minor verranno divise al 50% tra i genitori;
Per_2
6) le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti”.
2 Proc. R.G. n. 4622/2025
Alla stessa udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con decreto di omologa n. 7926/2020 emesso dal Tribunale
Ordinario di Salerno in data 23.12.2020, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve). Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne. Pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
[nata a [...] il [...] (C.F. )] e Pt_1 C.F._1
[nato a [...] il [...] (C.F. )] in Controparte_1 C.F._2 data 14.09.2002 in NO UG (SA), regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2002, Atto n. 9 Parte
II Serie A;
- recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 09.12.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NO UG (SA)
3 Proc. R.G. n. 4622/2025
per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 09.12.2025.
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4622/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Di Parte_1 C.F._1
NO IO, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Bottiglieri Vincenzina, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09.12.2025.
1 Proc. R.G. n. 4622/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23.06.2025 [nata a [...] Parte_1
(SA) il 29.08.1979 (C.F. )] ha chiesto dichiararsi la C.F._1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con [nato Controparte_1
a Salerno il 10.03.1978 (C.F. )] in data 14.09.2002 in C.F._2
NO UG (SA), dal quale erano nati i figli (16.12.2003) e Per_1
(21.06.2008), esponendo che la comunione spirituale e materiale con il Per_2 coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con decreto di omologa n. 7926/2020 pubbl. il 23.12.2020.
La ricorrente chiedeva la conferma delle condizioni statuite in sede di separazione consensuale. si costituiva con comparsa del 04.12.2025 aderendo alle Controparte_1 domande avanzate dalla ricorrente.
Le parti, all'udienza del 09.12.2025, formalizzavano l'accordo raggiunto e chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) il figlio minor (21.6.2008) resta congiuntamente affidato ad entrambi i Per_2 genitori con residenza privilegiata presso la madre;
2) il sig concorderà direttamente con il figli i tempi e le Controparte_1 Per_2 modalità dei loro incontri nel rispetto degli impegni e degli interessi del minore;
3) il sig verserà un assegno di complessivi euro 400,00 (200,00 Controparte_1 per figlio) oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat per il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficient e per il figlio minor entro Per_1 Per_2 il 9 di ogni mese in favore della sig.r Parte_1
4) L'assegno unico per il figlio minor verrà percepito nella misura del 100% Per_2 dalla sig.r Parte_1
5) Le spese straordinarie – per le quali le parti richiamano e fanno proprie il protocollo del CNF - per il figlio maggiorenne non autosufficiente e per il Per_1 figlio minor verranno divise al 50% tra i genitori;
Per_2
6) le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti”.
2 Proc. R.G. n. 4622/2025
Alla stessa udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con decreto di omologa n. 7926/2020 emesso dal Tribunale
Ordinario di Salerno in data 23.12.2020, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve). Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne. Pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
[nata a [...] il [...] (C.F. )] e Pt_1 C.F._1
[nato a [...] il [...] (C.F. )] in Controparte_1 C.F._2 data 14.09.2002 in NO UG (SA), regolarmente trascritto nel
Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2002, Atto n. 9 Parte
II Serie A;
- recepisce le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 09.12.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NO UG (SA)
3 Proc. R.G. n. 4622/2025
per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238
(Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 09.12.2025.
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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