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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/11/2025, n. 4826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4826 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11982/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. NT TT IA Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 11982/2024 promossa da: elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VILLARBOITO Parte_1
BE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SPINNATO Controparte_1
OR che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da verbale d'udienza del 14/10/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 3384/2020 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 03/07/2024 chiedeva la modifica delle condizioni di cui Parte_1 alla citata sentenza di divorzio. Si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'udienza del 02/04/2025, innanzi al GOP delegato, le parti si accordavano. Veniva quindi revocata l'udienza fissata avanti al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte.
Le parti depositavano note scritte, dando atto tuttavia di non essere addivenute a un accordo. Veniva fissata nuova udienza per la convocazione delle parti.
Nelle more, il ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 14/10/2025, il Giudice sentiva le parti e formulava proposta conciliativa. Le parti chiedevano che fosse recepito l'accordo. La causa, quindi, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c.,
In modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Torino.
PRENDE ATTO che il padre acconsente all'iscrizione di lla scuola calcio con costi ripartiti Per_1 fra le parti al 50% cadauno.
CONFERMA, nel resto, la sentenza n. 3384/2020 pubbl. il 28/09/2020.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. NT TT IA Dr. Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. NT TT IA Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 11982/2024 promossa da: elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VILLARBOITO Parte_1
BE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SPINNATO Controparte_1
OR che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da verbale d'udienza del 14/10/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 3384/2020 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 03/07/2024 chiedeva la modifica delle condizioni di cui Parte_1 alla citata sentenza di divorzio. Si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'udienza del 02/04/2025, innanzi al GOP delegato, le parti si accordavano. Veniva quindi revocata l'udienza fissata avanti al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte.
Le parti depositavano note scritte, dando atto tuttavia di non essere addivenute a un accordo. Veniva fissata nuova udienza per la convocazione delle parti.
Nelle more, il ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 14/10/2025, il Giudice sentiva le parti e formulava proposta conciliativa. Le parti chiedevano che fosse recepito l'accordo. La causa, quindi, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c.,
In modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che corrisponda a , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal
S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Torino.
PRENDE ATTO che il padre acconsente all'iscrizione di lla scuola calcio con costi ripartiti Per_1 fra le parti al 50% cadauno.
CONFERMA, nel resto, la sentenza n. 3384/2020 pubbl. il 28/09/2020.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. NT TT IA Dr. Alberto Tetamo