Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 24/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2718/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. DEANGELIS-SAMMARCO SIMONA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente – dopo aver premesso che “1. L'istante, ha svolto, fra le varie, attività di bracciante agricolo a tempo determinato.
2. Nell'anno 2017 ha prestato attività lavorativa in agricoltura alle dipendenze dell'Azienda Agricola EO NT corrente in Brindisi alla Via Calore n° 18. 3. In particolare nel 2017 ha lavorato alle dipendenze della predetta azienda, con assunzione dal 16.
09.2017 al 31. 12. 2017 per 80 giornate (lavorando nello specifico nei mesi di settembre 13 gg.; ottobre 24 gg, novembre 24 gg e dicembre 19 gg).
4. In particolare, il ricorrente, per conto dell'Azienda Agricola EO NT è stata impiegata, negli anni, in agro Brindisi alla C. da Villanova per la cura e la raccolta di ortaggi, verdure, carciofi.
5. A fronte di una prestazione lavorativa quotidiana di circa 6.00, ha percepito una retribuzione giornaliera di € 50,00 che gli veniva corrisposta dal Sig. EO NT, sotto le cui direttive lavorava, sul campo, ogni sette giorni;
6. CP_ L' con nota datata 24.08.2022, ricevuta dal ricorrente in data 16.11.2022, comunicava il disconoscimento delle giornate lavorate nell'anno 2017 alle dipendenze di Azienda Agricola EO
NT.” – ha chiesto di “Accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività come bracciante agricolo, con le modalità in premessa specificate, sub 2), 3); 4), 5); quindi, dichiarare che ha diritto ad essere iscritto, per l'anno 2017 per le 80 gg in premessa specificate negli Elenchi
Nominativi dei Lavoratori Agricoli relativi al suo Comune di residenza-; per l'effetto, ordinare CP_ all' di iscrivere il ricorrente nei predetti per l'anno e le giornate innanzi indicati, con Per_1 consequenziale annullamento di qualsivoglia provvedimento di recupero e/o restituzione di quanto, nelle more, eventualmente trattenuto in forza dei summenzionati disconoscimenti”.
L' è rimasto contumace. CP_1
1
All'udienza del 16.05.2024, il teste EO NT ha dichiarato: “A.D.R. sono il titolare dell'azienda
EO NT e il ricorrente ha lavorato alle mie dipendenze per un anno, se non erro nel 2017 da settembre a dicembre;
i terreni su cui ha lavorato erano in agro di Brindisi in contrada Villanova, erano coltivati a verdure e ortaggi (tra cui cicorie, finocchi, zucchine, melanzane, carciofi); il ricorrente si occupava di zappare il terreno, raccolta, incassettamento e di mettere il sale.
A.D.R. il ricorrente lavorava 6 ore e mezza al giorno per una paga giornaliera di 50 o 54 euro;
ero io ad impartire le direttive e a corrispondere la paga ogni sabato in contanti sui terreni”.
Sentito alla stessa udienza, il teste ha dichiarato: Testimone_1
A.D.R. io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme per l'azienda EO NT per un anno, se non erro nel 2017, io ho lavorato da maggio a dicembre, non ricordo per quanti mesi ha lavorato il ricorrente, se non sbaglio c'era già quando ho iniziato io;
i terreni su cui abbiamo lavorato erano a
Brindisi in contrada Villanova, erano coltivati a finocchi, melanzane, carciofi, pomodori), noi facevamo la raccolta e l'incassettamento, poi c'erano pure le manichette per mettere il sale.
A.D.R. Si lavorava 6 ore e mezza al giorno per una paga giornaliera di 50 euro;
era NT EO a fare le squadre e ad impartirci le direttive, ci mandava sui campi;
era sempre lui a corrispondere la paga ogni sabato in contanti sui terreni, una volta finita l'attività lavorativa.
All'udienza del 12.09.2024, ha dichiarato: “A.D.R. io e il ricorrente abbiamo lavorato Parte_2 insieme nel 2017 per l'azienda agricola di NT EO;
io ho iniziato a luglio, mentre ha Pt_1 iniziato a settembre;
abbiamo finito di lavorare a dicembre io ho fatto 102 giornate, non so quante ne abbia fatte lui. A.D.R. I terreni erano a Brindisi in Contrada Villanova, erano coltivati ad ortaggi, finocchi, carciofi, cicorie, cavolfiori, noi li raccoglievamo e li mettevamo nelle cassette;
lavoravamo sei ore e mezzo al giorno, la retribuzione era di 50 euro al giorno, ci pagavano il sabato in contanti sui terreni;
era EO a dirci cosa dovevamo fare e a pagarci, stava sempre con noi”.
Alla stessa udienza, ha dichiarato: Testimone_2
A.D.R. io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme nel 2017 per l'azienda di NT EO di Brindisi;
io iniziai ad agosto, mentre il signor iniziò a settembre;
abbiamo finito entrambi di lavorare Per_2
a dicembre, io ho fatto 100 giornate, credo che il ricorrente abbia fatto circa 80 giornate.
A.D.R. I terreni erano alla Contrada Villanova di Brindisi, erano coltivati ad ortaggi, verdure, carciofi, abbiamo fatto piantagione, raccolta, mettevamo il sale per concimare, aggiustavamo l'impianto di irrigazione;
l'orario di lavoro era dalle 06:00 per sei ore e mezza, la retribuzione era di
50 euro al giorno, ci veniva data dal datore di lavoro in contanti in campagna al sabato;
era EO a darci le direttive, lo incontravamo ogni mattina in campagna e ci diceva cosa dovevamo fare.
Non vi sono motivi per dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni testimoniali, che trovano riscontro nelle buste paga in atti e non sono state smentite da prove contrarie.
L' è infatti rimasto contumace, con conseguente decadenza dalla prova ex art. 416 c.p.c.. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell , come da dispositivo. CP_1
2 Nella liquidazione, si è tenuto conto del fatto che – pur essendo vero che “La controversia relativa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli deve essere considerata di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione dello scaglione per la liquidazione delle spese processuali, con un valore minimo di Euro 26.000,00 e massimo di Euro 260.000,00” - la S.C. ha stabilito che, in ogni caso, “il giudice può applicare uno scaglione inferiore quando specifiche particolarità del caso lo giustifichino, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955).
Nello stesso senso, si veda Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/01/2025, n. 955, che ha fatto espressamente salva “la possibilità per il giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore per le particolarità della specifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia”.
Infatti, la S.C. ha stabilito che “Il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri di regola predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni della decisione (Cass. 11887/2019) e che lo scaglione tariffario per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità può essere quello compreso tra Euro 5201,00-26000,00 (cfr. Cass. 29821/2019; Cass. 11887/2019; Cass. 968/2022).
Nel caso di specie, vi sono ragioni per derogare alle previsioni contenuta nell'art. 5 co.
5-6 DM
55/2014 (“5. Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.
6. Le cause di valore indeterminabile si considerano a questi fini di valore non inferiore a € 26.000,00 e non superiore a € 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”) ed applicare lo scaglione immediatamente inferiore, ciò anche in applicazione dei precedenti commi 1 e 2 (in base ai quali “… In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.
2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”).
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 03/03/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere iscritto negli elenchi dei braccianti agricoli del 2017 per 80 gg. e ordina all' di adottare i provvedimenti conseguenti. CP_1
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2700,00 per compensi oltre CP_1 rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 25/06/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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