Art. 10.
Per effetto del nuovo ordinamento giuridico del personale ferroviario, i sistemi di avanzamento per merito comparativo, per merito assoluto e mediante concorsi interni per esami previsti dallo stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dal sistema del passaggio di categoria mediante accertamento professionale. Di conseguenza sono abolite tutte le disposizioni del precedente ordinamento che collegano determinati effetti ai sistemi di avanzamento sostituiti dal presente comma.
L'accertamento professionale di cui al precedente comma puo' consistere in esami di idoneita', abilitazioni, concorsi interni per esami - questi ultimi per i profili professionali di ispettore e ispettore principale - ed in altre forme di valutazione ritenute idonee e fissate nel decreto ministeriale che bandisce il concorso di avanzamento. Il passaggio dal profilo professionale di manovale ad uno qualsiasi della seconda categoria, con esclusione del profilo professionale di carbonaio, avviene al compimento del periodo di anzianita' minima prevista. La destinazione del dipendente ad uno dei profili professionali della seconda categoria avviene, senza alcun ulteriore accertamento professionale, sulla base delle esigenze aziendali discrezionalmente valutate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, tenute presenti le caratteristiche di utilizzazione nel profilo professionale di manovale. Il passaggio dal profilo professionale di carbonaio a quello di ingrassatore, da quello di ispettore a quello di ispettore principale avviene, senza alcun ulteriore accertamento professionale, all'atto del compimento dell'anzianita' minima prevista. I contenuti e le modalita' relativi all'accertamento professionale, in relazione a ciascun profilo saranno definiti con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Il passaggio da una categoria professionale inferiore ad altra superiore e' ammesso nel limite dei posti disponibili in ciascun profilo professionale della stessa categoria superiore secondo le indicazioni contenute nel quadro n. 5 annesso alla presente legge, subordinatamente al possesso dell'anzianita' minima prevista, all'accertamento professionale, al conseguimento di eventuali, previste abilitazioni e al possesso dei requisiti fisici prescritti. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 OTTOBRE 1981, N. 564))
Nei casi di passaggio di categoria senza accertamento professionale non potra' essere attribuita decorrenza giuridica anteriore al 1 ottobre 1978. Nei casi di passaggio di categoria conseguente ad accertamento professionale, sara' attribuita la decorrenza giuridica coincidente con l'effettiva immissione nelle funzioni del profilo professionale conferito.
Esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'anzianita' prevista per l'ammissione all'accertamento professionale per il passaggio ad uno qualsiasi dei profili della terza categoria, e' valutata a tutti i dipendenti inquadrati, per effetto della presente legge, in uno dei profili professionali della seconda categoria, l'anzianita' maturata nella qualifica posseduta anteriormente all'inquadramento.
Agli stessi fini, al personale che in sede di primo inquadramento si avvale della facolta' di opzione di cui al terzo e al quinto comma dell'articolo 1 della presente legge, l'anzianita' maturata nella qualifica precedente al 30 settembre 1978 e' riconosciuta come maturata nella qualifica per la quale si esercita la facolta' di opzione.
Non e' consentito il passaggio dalla 4ª categoria alla 5ª nei profili professionali del personale delle navi traghetto.
In fase di prima applicazione i requisiti e le condizioni per i passaggi da un profilo professionale ad uno di categoria superiore sono regolati dalle disposizioni contenute nel presente articolo e dalle indicazioni riportate nel predetto quadro n. 5.
Successivamente, in relazione a quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno essere stabilite le modalita' per il passaggio da un profilo professionale ad uno di diverso settore di categoria superiore, fermi restando i limiti di anzianita' minima previsti per i passaggi da categoria inferiore a categoria superiore indicati nel quadro n. 5 annesso alla presente legge.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno determinati i criteri e le modalita' per l'effettuazione dei passaggi da un profilo ad un altro nell'ambito della medesima categoria. In ogni caso i profili di ispettore - ispettore principale possono essere conseguiti esclusivamente mediante accertamento professionale consistente in concorso interno per esame, con esclusione del passaggio dal profilo professionale di ispettore a quello di ispettore principale, che avverra' secondo le indicazioni contenute nel quadro 5 annesso alla presente legge.
La qualifica di capo squadra manovali e' conservata come profilo professionale ad esaurimento ai fini dell'inquadramento. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tale profilo professionale ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale al quale possono partecipare prescindendo dal requisito dell'anzianita' minima prevista, il profilo professionale di operaio.
La qualifica di assistente viaggiante e' conservata come profilo professionale ad esaurimento ai fini dell'inquadramento. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tale profilo professionale ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale, al quale possono partecipare prescindendo dall'anzianita' minima prevista, il profilo professionale di conduttore.
Le qualifiche di assistente capo, gestore capo, gestore di la classe, limitatamente ai titolari di impianto, sono conservate come profilo professionale ad esaurimento, ai fini dell'inquadramento nella quarta categoria istituita con la presente legge. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tali profili professionali ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale, al quale possono partecipare prescindendo dal requisito dell'anzianita' minima richiesta, i profili professionali di capo gestione e di capo stazione.
Le qualifiche di applicato capo e infermiere capo sono conservate come profili professionali ad esaurimento ai fini dell'inquadramento nella quarta categoria istituita con la presente legge. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tali profili professionali ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale al quale possono partecipare prescindendo dal requisito dell'anzianita' minima richiesta, il profilo professionale di segretario.
In via transitoria, nelle graduatorie di avanzamento formate per i posti disponibili dal 10 luglio 1978 al 30 settembre 1978, in base alle norme della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni, verranno inseriti, mediante formazione di apposita graduatoria, i dipendenti ferroviari in possesso dei prescritti requisiti al 31 dicembre 1978, ai quali nel caso di conseguimento di promozione verranno attribuite decorrenza giuridica ed economica 1 gennaio 1979. In deroga a quanto previsto dal presente comma resta valido il disposto di cui all' articolo 12 della legge 1 giugno 1977, n. 276 .
In via transitoria i vincitori e gli idonei dei concorsi interni, banditi entro il 30 settembre 1978 e non ancora definiti a tale data, per numero limitato di posti o con graduatoria ad esaurimento, vengono inquadrati nelle categorie e nei profili professionali corrispondenti alle qualifiche per le quali hanno concorso secondo il quadro di equiparazione della presente legge.
Ai fini del calcolo dell'anzianita' restano in vigore le norme di cui al penultimo comma dell' articolo 77 della legge 26 marzo 1958, n.
425 , e successive modificazioni ed integrazioni, ed all' articolo 8 della legge 17 agosto 1974, n. 396 .
Agli effetti dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, operano le promozioni a qualsiasi qualifica ferroviaria aventi decorrenze giuridiche comprese entro il 1 ottobre 1978.
Per la formazione ed il miglioramento professionale dei dipendenti, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' tenuta ad osservare il disposto dell' articolo 55 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine non trovano applicazione le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Per effetto del nuovo ordinamento giuridico del personale ferroviario, i sistemi di avanzamento per merito comparativo, per merito assoluto e mediante concorsi interni per esami previsti dallo stato giuridico del personale ferroviario, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dal sistema del passaggio di categoria mediante accertamento professionale. Di conseguenza sono abolite tutte le disposizioni del precedente ordinamento che collegano determinati effetti ai sistemi di avanzamento sostituiti dal presente comma.
L'accertamento professionale di cui al precedente comma puo' consistere in esami di idoneita', abilitazioni, concorsi interni per esami - questi ultimi per i profili professionali di ispettore e ispettore principale - ed in altre forme di valutazione ritenute idonee e fissate nel decreto ministeriale che bandisce il concorso di avanzamento. Il passaggio dal profilo professionale di manovale ad uno qualsiasi della seconda categoria, con esclusione del profilo professionale di carbonaio, avviene al compimento del periodo di anzianita' minima prevista. La destinazione del dipendente ad uno dei profili professionali della seconda categoria avviene, senza alcun ulteriore accertamento professionale, sulla base delle esigenze aziendali discrezionalmente valutate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, tenute presenti le caratteristiche di utilizzazione nel profilo professionale di manovale. Il passaggio dal profilo professionale di carbonaio a quello di ingrassatore, da quello di ispettore a quello di ispettore principale avviene, senza alcun ulteriore accertamento professionale, all'atto del compimento dell'anzianita' minima prevista. I contenuti e le modalita' relativi all'accertamento professionale, in relazione a ciascun profilo saranno definiti con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Il passaggio da una categoria professionale inferiore ad altra superiore e' ammesso nel limite dei posti disponibili in ciascun profilo professionale della stessa categoria superiore secondo le indicazioni contenute nel quadro n. 5 annesso alla presente legge, subordinatamente al possesso dell'anzianita' minima prevista, all'accertamento professionale, al conseguimento di eventuali, previste abilitazioni e al possesso dei requisiti fisici prescritti. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 OTTOBRE 1981, N. 564))
Nei casi di passaggio di categoria senza accertamento professionale non potra' essere attribuita decorrenza giuridica anteriore al 1 ottobre 1978. Nei casi di passaggio di categoria conseguente ad accertamento professionale, sara' attribuita la decorrenza giuridica coincidente con l'effettiva immissione nelle funzioni del profilo professionale conferito.
Esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'anzianita' prevista per l'ammissione all'accertamento professionale per il passaggio ad uno qualsiasi dei profili della terza categoria, e' valutata a tutti i dipendenti inquadrati, per effetto della presente legge, in uno dei profili professionali della seconda categoria, l'anzianita' maturata nella qualifica posseduta anteriormente all'inquadramento.
Agli stessi fini, al personale che in sede di primo inquadramento si avvale della facolta' di opzione di cui al terzo e al quinto comma dell'articolo 1 della presente legge, l'anzianita' maturata nella qualifica precedente al 30 settembre 1978 e' riconosciuta come maturata nella qualifica per la quale si esercita la facolta' di opzione.
Non e' consentito il passaggio dalla 4ª categoria alla 5ª nei profili professionali del personale delle navi traghetto.
In fase di prima applicazione i requisiti e le condizioni per i passaggi da un profilo professionale ad uno di categoria superiore sono regolati dalle disposizioni contenute nel presente articolo e dalle indicazioni riportate nel predetto quadro n. 5.
Successivamente, in relazione a quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, potranno essere stabilite le modalita' per il passaggio da un profilo professionale ad uno di diverso settore di categoria superiore, fermi restando i limiti di anzianita' minima previsti per i passaggi da categoria inferiore a categoria superiore indicati nel quadro n. 5 annesso alla presente legge.
Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno determinati i criteri e le modalita' per l'effettuazione dei passaggi da un profilo ad un altro nell'ambito della medesima categoria. In ogni caso i profili di ispettore - ispettore principale possono essere conseguiti esclusivamente mediante accertamento professionale consistente in concorso interno per esame, con esclusione del passaggio dal profilo professionale di ispettore a quello di ispettore principale, che avverra' secondo le indicazioni contenute nel quadro 5 annesso alla presente legge.
La qualifica di capo squadra manovali e' conservata come profilo professionale ad esaurimento ai fini dell'inquadramento. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tale profilo professionale ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale al quale possono partecipare prescindendo dal requisito dell'anzianita' minima prevista, il profilo professionale di operaio.
La qualifica di assistente viaggiante e' conservata come profilo professionale ad esaurimento ai fini dell'inquadramento. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tale profilo professionale ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale, al quale possono partecipare prescindendo dall'anzianita' minima prevista, il profilo professionale di conduttore.
Le qualifiche di assistente capo, gestore capo, gestore di la classe, limitatamente ai titolari di impianto, sono conservate come profilo professionale ad esaurimento, ai fini dell'inquadramento nella quarta categoria istituita con la presente legge. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tali profili professionali ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale, al quale possono partecipare prescindendo dal requisito dell'anzianita' minima richiesta, i profili professionali di capo gestione e di capo stazione.
Le qualifiche di applicato capo e infermiere capo sono conservate come profili professionali ad esaurimento ai fini dell'inquadramento nella quarta categoria istituita con la presente legge. Ai fini dei successivi passaggi di categoria i soggetti inquadrati in tali profili professionali ad esaurimento possono acquisire, previo accertamento professionale al quale possono partecipare prescindendo dal requisito dell'anzianita' minima richiesta, il profilo professionale di segretario.
In via transitoria, nelle graduatorie di avanzamento formate per i posti disponibili dal 10 luglio 1978 al 30 settembre 1978, in base alle norme della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni, verranno inseriti, mediante formazione di apposita graduatoria, i dipendenti ferroviari in possesso dei prescritti requisiti al 31 dicembre 1978, ai quali nel caso di conseguimento di promozione verranno attribuite decorrenza giuridica ed economica 1 gennaio 1979. In deroga a quanto previsto dal presente comma resta valido il disposto di cui all' articolo 12 della legge 1 giugno 1977, n. 276 .
In via transitoria i vincitori e gli idonei dei concorsi interni, banditi entro il 30 settembre 1978 e non ancora definiti a tale data, per numero limitato di posti o con graduatoria ad esaurimento, vengono inquadrati nelle categorie e nei profili professionali corrispondenti alle qualifiche per le quali hanno concorso secondo il quadro di equiparazione della presente legge.
Ai fini del calcolo dell'anzianita' restano in vigore le norme di cui al penultimo comma dell' articolo 77 della legge 26 marzo 1958, n.
425 , e successive modificazioni ed integrazioni, ed all' articolo 8 della legge 17 agosto 1974, n. 396 .
Agli effetti dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, operano le promozioni a qualsiasi qualifica ferroviaria aventi decorrenze giuridiche comprese entro il 1 ottobre 1978.
Per la formazione ed il miglioramento professionale dei dipendenti, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' tenuta ad osservare il disposto dell' articolo 55 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine non trovano applicazione le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472 , e successive modificazioni ed integrazioni.