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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 20/02/2026, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1485/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
OL ON, OR
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4264/2023 depositato il 26/09/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 645/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 03/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017/1T/006856/000/D/001 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice accoglieva il ricorso del contribuente e annullava l'avviso di liquidazione e sanzioni, notificato il 17.2.2021, che revocava l'agevolazione c.d. “prima casa”.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate e non si è costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va premesso che con atto di compravendita del 6.6.2017, registrato il 27.6.2017, il contribuente ha acquistato un immobile sito in Siracusa, Indirizzo_1 (in catasto al foglio n. Dati_Catastali_1 cat. A/3, vani 7,5 R.C. € 697,22).
Il contribuente al fine di ottenere le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della c.d. prima casa, dichiarava, tra l'altro, di essere proprietario dell'appartamento limitrofo all'immobile oggetto del presente procedimento, acquistato con le agevolazioni previste per l'acquisto della cosiddetta prima casa e si obbligava ad unificare i detti appartamenti al fine di costituire un'unica unità abitativa, volta a soddisfare le esigenze abitative proprie e della di lui famiglia.
Dal controllo effettuato dall'Agenzia delle Entrate risultava, tuttavia, che il contribuente non aveva provveduto ad unificare i due appartamenti entro il termine di tre anni decorrente dalla stipula dell'atto di acquisto
(6.6.2017), ma solo dopo la notifica dell'avviso di liquidazione oggetto del presente procedimento (17.2.2021).
La circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 ha chiarito che l'agevolazione “prima casa” non può essere differita sine die e che il contribuente deve dimostrare l'ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell'atto.
Osserva, inoltre, il collegio che il termine triennale entro il quale un soggetto deve ultimare i lavori di ristrutturazione su immobili contigui acquistati con l'intenzione di realizzare un'unica unità abitativa non rientra tra i termini sospesi ai sensi dell'articolo 24 del dl n. 23/2020 (decreto liquidità), a seguito dell'emergenza c.d. “Covid-19”.
Ciò comporta, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'originario ricorso del contribuente, il quale, non essendosi costituito nel secondo grado del giudizio, non ha riproposto, come avrebbe dovuto in base all'art. 56 del d.lgs. n. 546/92, le eccezioni rimaste assorbite dalla pronuncia della TP (v. Cass. civ. n. 14534 del 6.6.2018, rv. 649002).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la CGT di Secondo Grado della Sicilia, in accoglimento dell'appello, rigetta l'originario ricorso del contribuente e lo condanna al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 500,00, per il primo grado ed euro
750,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Palermo 2.2.2026.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE A. Tricoli A. Montalto
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
OL ON, OR
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4264/2023 depositato il 26/09/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 645/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 03/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2017/1T/006856/000/D/001 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice accoglieva il ricorso del contribuente e annullava l'avviso di liquidazione e sanzioni, notificato il 17.2.2021, che revocava l'agevolazione c.d. “prima casa”.
Ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate e non si è costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va premesso che con atto di compravendita del 6.6.2017, registrato il 27.6.2017, il contribuente ha acquistato un immobile sito in Siracusa, Indirizzo_1 (in catasto al foglio n. Dati_Catastali_1 cat. A/3, vani 7,5 R.C. € 697,22).
Il contribuente al fine di ottenere le agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della c.d. prima casa, dichiarava, tra l'altro, di essere proprietario dell'appartamento limitrofo all'immobile oggetto del presente procedimento, acquistato con le agevolazioni previste per l'acquisto della cosiddetta prima casa e si obbligava ad unificare i detti appartamenti al fine di costituire un'unica unità abitativa, volta a soddisfare le esigenze abitative proprie e della di lui famiglia.
Dal controllo effettuato dall'Agenzia delle Entrate risultava, tuttavia, che il contribuente non aveva provveduto ad unificare i due appartamenti entro il termine di tre anni decorrente dalla stipula dell'atto di acquisto
(6.6.2017), ma solo dopo la notifica dell'avviso di liquidazione oggetto del presente procedimento (17.2.2021).
La circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 ha chiarito che l'agevolazione “prima casa” non può essere differita sine die e che il contribuente deve dimostrare l'ultimazione dei lavori entro tre anni dalla registrazione dell'atto.
Osserva, inoltre, il collegio che il termine triennale entro il quale un soggetto deve ultimare i lavori di ristrutturazione su immobili contigui acquistati con l'intenzione di realizzare un'unica unità abitativa non rientra tra i termini sospesi ai sensi dell'articolo 24 del dl n. 23/2020 (decreto liquidità), a seguito dell'emergenza c.d. “Covid-19”.
Ciò comporta, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'originario ricorso del contribuente, il quale, non essendosi costituito nel secondo grado del giudizio, non ha riproposto, come avrebbe dovuto in base all'art. 56 del d.lgs. n. 546/92, le eccezioni rimaste assorbite dalla pronuncia della TP (v. Cass. civ. n. 14534 del 6.6.2018, rv. 649002).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la CGT di Secondo Grado della Sicilia, in accoglimento dell'appello, rigetta l'originario ricorso del contribuente e lo condanna al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 500,00, per il primo grado ed euro
750,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Palermo 2.2.2026.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE A. Tricoli A. Montalto