Decreto cautelare 28 novembre 2022
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 06/03/2026, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01610/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05559/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5559 del 2022, proposto da
AN AS S.a.s. di OL CO & C, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Succivo, non costituito in giudizio;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
B.R.P. s.a.s. di CO IC e CO SA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console 3;
per l'annullamento
a. dell'ordinanza U.T.C. n. 7 del 14.11.2022, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Succivo, arch. Giuseppe De Rosa, recante ordine di “ immediata chiusura e cessazione dell'attività entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici), onde consentire lo smaltimento del carburante residuo, eventualmente presente nei serbatoi”;
b. del provvedimento prot. 21391 del 16.11.2022, a firma del Dirigente dell'Ufficio delle Dogane di Caserta (Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli), recante “revoca della licenza IT00CEY01439W inerente l'attività, ai fini fiscali, di impianto di distribuzione stradale di carburanti (GPL) sito in località Sagliano snc - 81030 Succivo (CE )”;
c. di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, consequenziale e/o propedeutico a quelli impugnati,
nonché
per la condanna delle Amministrazioni resistenti
al risarcimento dei danni, subiti e subendi, patrimoniali e non patrimoniali, in conseguenza dei provvedimenti che interdicono l'attività commerciale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Brp S.a.s. di CO IC e CO SA & C. e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa AG OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente deduce di aver realizzato un impianto per la distribuzione di G.P.L. per autotrazione nel comune di Succivo.
La struttura è stata costruita in virtù dei seguenti titoli edilizi:
1) concessione Edilizia n. 3/2002 per la realizzazione dei locali ufficio, della pensilina, del box cassa, del prefabbricato adibito a deposito attrezzi e quadro elettrico, del locale GE e della tettoia per ricovero attrezzi;
2) permesso di costruire n. 30/2013, per l’installazione del nuovo serbatoio GPL da 30 mc, interrato con impianto di movimentazione del gas, strumentazione di misura e tettoia di protezione; per l’installazione di un wc prefabbricato, di un disoleatore e della rete di adduzione del GPL alla colonnina, impianti elettrici e antincendio.
Il permesso di costruire n. 30/2013 è stato annullato con la sentenza n. 5418/15, del 23.11.2015, del T.A.R. Campania, confermata in appello (con sentenza del Consiglio di Stato n. 1269/20).
Con istanza prot. n. 5219 del 22.05.2018 (prat. 18/2018) la ricorrente ha chiesto il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 e la relativa concessione petrolifera per il Distributore di GPL per autotrazione, ritenendo che per le suddette opere sussistesse il presupposto della “doppia conformità ”.
Spirato il termine di 60 gg. di cui all’art. 36, comma 3, d.P.R. 380/01, consolidatosi il “silenzio significativo ”, la stessa ricorrente ha adìto questo T.A.R. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-diniego.
Con sentenza n. 2375/20 del 15.06.2020 il ricorso è stato accolto.
In data 27.11.2020 il Comune ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. 9/2020, approfondendo l’istruttoria in relazione ai profili indicati nella sentenza.
È seguita l’Autorizzazione Petrolifera n. 1/2021 del 15.01.2021, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L.R. 8/2013.
Con S.C.I.A. del 19.11.2021 presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, la AN AS ha avviato l’attività commerciale di “deposito e rivendita di gas g.p.l. in bombole fino a 500 kg”.
I suddetti titoli abilitativi, l’attività di collaudo per la messa in esercizio e la certificazione antincendio, sono stati impugnati dalla B.R.P. sas innanzi a questo T.A.R., che, con sentenza n. 2413/22 dell’08.04.2022 (confermata in appello con sentenza n. 9597/22 del 03.11.2022) ha annullato il permesso di costruire in sanatoria del 27.11.2020 e l’Autorizzazione Petrolifera n. 1/21, oltre alle attività propedeutica alla messa in funzione dell’impianto.
Ritenendo l’annullamento giurisdizionale dei titoli abilitativi fondato esclusivamente su vizi procedimentali (e in particolare sulla mancata acquisizione del parere preventivo alla sicurezza stradale e sull’irregolarità del verbale di collaudo), con istanza prot. n. 14283 del 20 novembre 2022, non ancora evasa al momento della proposizione del ricorso, la ricorrente ha chiesto al Comune il rilascio di un ulteriore titolo edilizio in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/01.
Il Comune, tuttavia, con l’ordinanza n. 7 del 14.11.2022, oggetto del presente giudizio, ha disposto l’ “immediata chiusura e cessazione dell’attività entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici), onde consentire lo smaltimento del carburante residuo, eventualmente presente nei serbatoi” (…) “esecuzione delle sentenze del Giudice Amministrativo”.
All’inibitoria comunale ha fatto seguito il provvedimento prot. 21391 del 16.11.2022 dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - Ufficio delle Dogane di Caserta con cui è stata disposta “la revoca della licenza IT00CEY01439W inerente l’attività, ai fini fiscali, di impianto di distribuzione stradale di carburanti (GPL) sito in località Sagliano snc – 81030 Succivo (CE)”.
I provvedimenti sopra menzionati, meglio specificati in epigrafe, sono stati impugnati per i seguenti motivi:
1. violazione della normativa in materia di “semplificazione dell’azione amministrativa ” e di “liberalizzazione dell’attività economica privata ” - abnormità dell’azione amministrativa – contraddittorietà.
L’unica carenza endoprocedimentale accertata dal giudicato in relazione al permesso di costruire in sanatoria n. 9/2020 sarebbe la mancata acquisizione del parere sulla sicurezza stradale dell’ente proprietario (il Comune) di cui all’art. 125 L.R. 7/20, mentre non sarebbe stato riscontrato alcun profilo di illegittimità sotto il profilo urbanistico-edilizio. La carenza sarebbe meramente procedimentale e non sostanziale, tanto che, con parere del 30.05.2022, prot. 6385, la Polizia Municipale si sarebbe favorevolmente espressa escludendo ogni rischio per la sicurezza stradale. L’inibitoria del 14.11.2022, adottata in “esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo ”, sarebbe sproporzionata. Il Comune di Succivo avrebbe dovuto preventivamente verificare se il permesso di costruire 9/2020 fosse convalidabile ai sensi dell’art. 21- nonies , comma 2, L. 241/90, acquisendo d’ufficio i pareri endoprocedimentali richiesti dalla normativa vigente.
2. L’interdizione di un’attività commerciale motivata con riguardo a violazioni edilizie che non siano state oggetto di provvedimenti repressivi sarebbe illegittima.
Anche il provvedimento dell’Ufficio delle Dogane di Caserta, adottato in mera “esecuzione ” della sentenza Tar Campania n. 2413/22 e di quella del Consiglio di Stato n. 9597/22, sarebbe illegittimo, poiché non terrebbe conto: a) che dalle sentenze sopra menzionate non deriverebbe alcun effetto caducante della licenza d’esercizio; b) che è rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione procedente valutare nel caso concreto l’opportunità di procedere al ritiro in autotutela della stessa, tenuto conto che essa ha rilievo solo fiscale, c) che la licenza d’esercizio IT00CEY01439W non è stata oggetto del contenzioso, d) che la revoca disposta il 16.11.2022 avrebbe dovuto tener conto dei presupposti di cui all’art. 21-quinques L. 241/90, e) che non sarebbe sufficiente l’annullamento giurisdizionale dell’autorizzazione petrolifera n. 1/21 per giustificare anche la revoca della licenza d’esercizio. Non ricorrerebbero le condizioni legali di cui all’art. 21-quinques L. 241/90.
4. I provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi perché adottati in violazione dell’art. 7 L. 241/90, in mancanza di ragioni d’urgenza.
La ricorrente ha, altresì, proposto domanda di risarcimento dei danni per la chiusura dell’attività di distribuzione GPL, che riserva di quantificare in corso di causa, secondo i criteri di cui agli artt. 2043 e 1226 codice civile.
Si sono costituite l’Agenzia delle Dogane e la società controinteressata BRP s.a.s. di CO IC e CO SA & C. controdeducendo alle avverse censure.
La domanda cautelare proposta in seno al ricorso è stata respinta con ordinanza n. 25/2023 del 11.1.2023, con la seguente motivazione: “Rilevato che il provvedimento impugnato si pone in doverosa esecuzione della sentenza di questa sezione n. 2413/2022 passata in giudicato giusta reiezione dell’appello di cui alla sentenza del CdS n. 9597/2022;
Ritenuto in particolare che le verifiche pretermesse non attengono solo al parere sulla sicurezza della circolazione stradale (di cui appare dubbia la possibilità di acquisizione in via postuma rispetto sia alla conclusione del procedimento che alla cesura rappresentata dal giudicato di annullamento), ma anche al certificato di prevenzione incendi , alla autorizzazione unica ambientale, alla sicurezza fiscale, nonché al collaudo dell’impianto di GPL , carenze tutte che hanno minato in radice la configurabilità di un valido provvedimento autorizzatorio, come accertato nella citata sentenza ormai definitiva;”.
All’esito dell’udienza straordinaria del 11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. I provvedimenti impugnati costituiscono esito doveroso dell’annullamento giurisdizionale dei permessi di costruire in sanatoria nn. 30/2013 e 1/2013 e dell’autorizzazione petrolifera 1/2021, atti presupposti all’esercizio dell’attività di distribuzione di GPL e della licenza d’esercizio prevista a fini fiscali.
Per costante giurisprudenza, infatti: “la conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui svolge l'attività produttiva o commerciale costituisce un presupposto per il rilascio dell'autorizzazione stessa, che deve sussistere sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l'intera durata del suo svolgimento, pertanto il provvedimento oggetto di impugnazione deve ritenersi legittimamente adottato" (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 1767/2016). In altri termini, la regolarità urbanistica dell'opera condiziona l'esercizio dell'attività commerciale, con l'ovvia conseguenza che il diniego di esercizio di attività di commercio deve ritenersi legittimo ove fondato sul difetto di conformità urbanistica dei locali nei quali l'attività commerciale viene svolta. Ed invero, la stretta connessione tra materie del commercio e dell'urbanistica ha indotto il legislatore a indicare il medesimo fatto quale presupposto per l'esercizio di poteri propri sia della materia dell'urbanistica, sia di quella del commercio, con la conseguente inibizione, per l'autorità amministrativa, di assentire l'attività nel caso di non conformità della stessa alla disciplina urbanistico - edilizia (Cons. di St., sez. V, 17 ottobre 2002, n. 5656)... " (TAR Campania - Napoli, Sez. III, 6 dicembre 2022, n. 1226).
Stante il vincolo di presupposizione tra la conformità urbanistico-edilizia dei locali e degli impianti attraverso cui si svolge l'attività commerciale e l’autorizzazione al suo esercizio, il venir meno della prima refluisce sulla seconda in modo automatico ed immediato, senza possibilità di valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione.
Parimenti è a dirsi per la licenza di esercizio prevista dall’art. 26- bis D.Lgs. 504/95, rilevante ai fini fiscali, che è correlata all’esercizio dell’attività di distribuzione di G.P.L. presso l’impianto di proprietà della ricorrente sito nel Comune di Succivo e che non poteva che essere ritirata a seguito dell’annullamento giurisdizionale degli atti presupposti che legittimavano l’esercizio dell’attività di erogazione di gas.
3. Il Comune e l’Agenzia delle dogane erano tenute ad adottare i provvedimenti impugnati, non residuando spazi per una valutazione di proporzionalità. Peraltro, dalla lettura delle sentenze in esecuzione delle quali gli atti impugnati sono stati adottati, non emerge – come afferma parte ricorrente - che l’unico vizio del permesso in sanatoria accertato riguarderebbe la sola mancata acquisizione del parere di sicurezza stradale. Invero le carenze erano ben più ampie, riguardando il certificato di prevenzione incendi, l’autorizzazione unica ambientale, la sicurezza fiscale, nonché il collaudo dell’impianto di GPL. Pertanto, anche sotto tale profilo, la censura formulata dal ricorrente si presenta infondata, poiché basata su un presupposto insussistente.
4. Per le medesime ragioni del tutto privo di fondamento è il rilievo secondo cui il Comune, prima di inibire l’esercizio dell’attività avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti per la convalida dei titoli abilitativi annullati. Invero la gravità delle carenze istruttorie rilevate nella sede giurisdizionale (afferenti finanche all’aspetto della prevenzione incendi) consente di escludere che potesse sussistere un interesse pubblico a mantenere in esercizio un impianto di distribuzione di G.P.L.
5. Né rileva che, dopo l’annullamento dei titoli abilitativi il Comune non avesse ancora adottato provvedimenti sanzionatori sul piano edilizio, atteso che è sufficiente ad impedire il legittimo esercizio dell’attività commerciale l’assenza di conformità urbanistico-edilizia dei luoghi e degli impianti attraverso cui si svolge. L’irrogazione di sanzioni per la violazione della normativa urbanistico-edilizia costituisce, infatti, conseguenza della non conformità dell’impianto alla normativa urbanistico-edilizia autonoma e distinta rispetto all’inibitoria all’esercizio dell’attività commerciale.
6. Per le ragioni sopra richiamate (rapporto di presupposizione tra conformità urbanistico-edilizia e legittimo esercizio dell’attività di distribuzione di G.P.L.) non rilevano, nel caso di specie, i requisiti previsti dall’art. 21- quinquies L. 241/90 per l’esercizio del potere di revoca in autotutela dei provvedimenti amministrativi, la cui carenza parte ricorrente invoca nell’impugnare il provvedimento prot. 21391 del 16.11.2022 dell’Agenzia delle dogane (recante “la revoca della licenza IT00CEY01439W inerente l’attività, ai fini fiscali, di impianto di distribuzione stradale di carburanti (GPL) sito in località Sagliano snc - 81030 Succivo ”).
Nonostante l’identità di nomen iuris , il provvedimento adottato dall’Agenzia delle dogane non costituisce espressione di un potere di autotutela, non avendo a proprio fondamento una rivalutazione dell’interesse pubblico sotteso al rilascio della licenza di cui all’art. 26- bis D.Lgs. 504/95, ma un mero atto di ritiro, derivante, come si è detto, dalla caducazione degli atti presupposti alla licenza.
7. Infine, non può condurre all’annullamento dei provvedimenti impugnati, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, L. 241/90, in considerazione della natura vincolata dei medesimi ed essendo palese che gli stessi non avrebbero potuto avere contenuto diverso da quello concretamente assunto dall’Amministrazione.
8. La domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, pertanto, è infondata.
9. L’infondatezza della domanda di annullamento, comporta la reiezione anche della domanda risarcitoria, non potendo ritenersi ingiusto il danno lamentato per effetto dell’adozione dei provvedimenti impugnati, danno, peraltro, non quantificato, né provato in corso di causa.
10. Il ricorso, in conclusione, è infondato.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di ciascuna delle parti resistenti, nella misura di € 1.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A. (complessivi € 3.000,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL ER, Presidente
AG OR, Primo Referendario, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG OR | OL ER |
IL SEGRETARIO