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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1040/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003738272000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003738272000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anni 2020 e 2022, deducendo la mancata notifica degli atti prodromici, il difetto di motivazione, l'illegittima applicazione retroattiva della L.R 56/23, l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio della Regione Calabria che evidenziava, quanto alla tassa auto anno 2020,
l'adozione di un provvedimento di discarico (depositato in copia agli atti del giudizio); con riferimento a tale periodo di imposta sollecitava una declaratoria di CMC e, per il resto, invocava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 23.12.2025 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali precisava e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
Eccepiva l'inutilizzabilità dei documenti depositati dalle controparti per mancanza di attestazione di conformità delle copie agli originali e, infine, l'illegittima applicazione retroattiva della L.R. 56723.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente vale rilevare come la cartella di pagamento abbia ad oggetto la richiesta di pagamento di tasse auto relative ai periodi di imposta 2020 e 2022.
In relazione al periodo di imposta 2020 la Regione Calabria, costituendosi in giudizio, depositava copia di un provvedimento di discarico della pretesa;
deve, pertanto, ritenersi cessata, con riferimento alla tassa auto
2020, la materia del contendere.
Con riferimento al periodo di imposta 2022, invece, il ricorso va rigettato.
Come evidenziato dalla Regione Calabria nelle controdeduzioni, nel caso in esame non esiste alcun atto prodromico sotteso alla cartella di pagamento impugnata, che è il primo atto con il quale viene richiesto il pagamento della tassa automobilistica in contestazione,
L'atto impugnato veniva adottato sulla base dell'art. 6 L.R. 56/2023 che, rubricato “Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale”, recita testualmente “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
La cartella di pagamento impugnata, per come si legge nello stesso ricorso, veniva notificata in data 23.4.2025
e, pertanto, nel rispetto del termine prescrizionale triennale previsto per i crediti in contestazione.
Anche il contestato difetto di motivazione non sussiste richiamando la cartella di pagamento la L.R. 56/2023
e contenendo l'esplicita indicazione del periodo di imposta di riferimento, dell'importo da pagare, della vettura in relazione alla quale viene richiesto il pagamento (tg Targa_1).
Anche la questione dell'illegittima applicazione retroattiva della norma regionale in contestazione non coglie nel segno.
L'atto impugnato, come detto, veniva adottato sulla base dell'art. 6 L.R. 56/2023.
L'unico limite previsto dalla norma è quello della notifica nel termine prescrizionale previsto per la tassa auto in contestazione;
la cartella di pagamento impugnata veniva notificata in data 23.4.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine prescrizionale triennale previsto per i crediti in contestazione (periodo 2022).
Alla stregua di quanto sopra il ricorso, sul punto, va rigettato;
le spese, stante la soccombenza reciproca, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte:
· dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento al periodo di imposta 2020;
· rigetta nel resto, con rideterminazione degli importi richiesti in pagamento con la cartella di pagamento impugnata (deve escludersi la somma richiesta a titolo di tassa auto anno 2020);
· spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di VI Valentia – Sez.
2 dell'8 gennaio 2026.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1040/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003738272000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003738272000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anni 2020 e 2022, deducendo la mancata notifica degli atti prodromici, il difetto di motivazione, l'illegittima applicazione retroattiva della L.R 56/23, l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio della Regione Calabria che evidenziava, quanto alla tassa auto anno 2020,
l'adozione di un provvedimento di discarico (depositato in copia agli atti del giudizio); con riferimento a tale periodo di imposta sollecitava una declaratoria di CMC e, per il resto, invocava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 23.12.2025 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali precisava e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
Eccepiva l'inutilizzabilità dei documenti depositati dalle controparti per mancanza di attestazione di conformità delle copie agli originali e, infine, l'illegittima applicazione retroattiva della L.R. 56723.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente vale rilevare come la cartella di pagamento abbia ad oggetto la richiesta di pagamento di tasse auto relative ai periodi di imposta 2020 e 2022.
In relazione al periodo di imposta 2020 la Regione Calabria, costituendosi in giudizio, depositava copia di un provvedimento di discarico della pretesa;
deve, pertanto, ritenersi cessata, con riferimento alla tassa auto
2020, la materia del contendere.
Con riferimento al periodo di imposta 2022, invece, il ricorso va rigettato.
Come evidenziato dalla Regione Calabria nelle controdeduzioni, nel caso in esame non esiste alcun atto prodromico sotteso alla cartella di pagamento impugnata, che è il primo atto con il quale viene richiesto il pagamento della tassa automobilistica in contestazione,
L'atto impugnato veniva adottato sulla base dell'art. 6 L.R. 56/2023 che, rubricato “Disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale”, recita testualmente “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
La cartella di pagamento impugnata, per come si legge nello stesso ricorso, veniva notificata in data 23.4.2025
e, pertanto, nel rispetto del termine prescrizionale triennale previsto per i crediti in contestazione.
Anche il contestato difetto di motivazione non sussiste richiamando la cartella di pagamento la L.R. 56/2023
e contenendo l'esplicita indicazione del periodo di imposta di riferimento, dell'importo da pagare, della vettura in relazione alla quale viene richiesto il pagamento (tg Targa_1).
Anche la questione dell'illegittima applicazione retroattiva della norma regionale in contestazione non coglie nel segno.
L'atto impugnato, come detto, veniva adottato sulla base dell'art. 6 L.R. 56/2023.
L'unico limite previsto dalla norma è quello della notifica nel termine prescrizionale previsto per la tassa auto in contestazione;
la cartella di pagamento impugnata veniva notificata in data 23.4.2025 e, pertanto, nel rispetto del termine prescrizionale triennale previsto per i crediti in contestazione (periodo 2022).
Alla stregua di quanto sopra il ricorso, sul punto, va rigettato;
le spese, stante la soccombenza reciproca, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte:
· dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento al periodo di imposta 2020;
· rigetta nel resto, con rideterminazione degli importi richiesti in pagamento con la cartella di pagamento impugnata (deve escludersi la somma richiesta a titolo di tassa auto anno 2020);
· spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di VI Valentia – Sez.
2 dell'8 gennaio 2026.