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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
GRECO RI NT, Relatore
PRIMICERIO GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 649/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SI - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11976202500001800000 BOLLO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920190014423691000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920180018827161000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920210002693731000, TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920210006554140501 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920220009545685000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920230018280691000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920240012271662000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 (anche il Ricorrente) impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11976202500001800000 di complessivi euro 55.238,07 notificata il 30/7/2025 dall'Agenzia delle Entrate-
SI (anche l'Ufficio), relativa a n. 9 cartelle di pagamento per BOLLO AUTO anni 2015-2020 (su ruolo Regione Veneto) e IRPEF anni 2017-2018 (su ruolo Agenzia delle Entrate-Territorio di Venezia).
Non vengono impugnati gli avvisi di addebito compresi nell'atto in quanto emessi da INPS e quindi di competenza del Giudice del Lavoro.
Il ricorrente, che afferma di essere venuto a conoscenza degli atti sottesi solo in occasione della notifica della comunicazione in data 30/7/2025, impugna per i seguenti motivi:
1. Incompetenza territoriale di ADER;
2. omessa/irrituale notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento sottese);
3. decadenza dell'Ufficio dall'azione di riscossione e prescrizione del credito azionato;
4. omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Chiede l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Si costituisce la Regione Veneto che eccepisce la inammissibilità del ricorso in quanto proposto tardivamente, in violazione degli artt. 19, commi 1 e 3, e 21, comma 1, del D.lgs. 546/1992, con conseguente inammissibilità di ogni eccezione riferita agli avvisi di accertamento regolarmente emessi e notificati dall'ente impositore, in quanto gli stessi sono divenuti definitivi per mancato pagamento del tributo e per difetto di impugnazione entro i prescritti termini di legge. Rileva altresì l'inammissibilità nei confronti della Regione delle censure ex adverso dedotte con riferimento alla regolarità delle attività di competenza di ADER, risultando priva della relativa legittimazione passiva.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-SI di Venezia che deposita le proprie controdeduzioni che confermano la legittimità del proprio operato e ciede il rietto del ricorso con vittoria di spese.
Evidenzia che la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria è stata notificata il 30/7/2025 -notifica non contestata-, ai sensi dell'art. 139 cpc, nell'abitazione del ricorrente a Scorzè in Indirizzo_1, dove lo stesso risulta residente dal 28/5/2014 (come da atto anagrafe depositato all. 5), mediante consegna dell'atto a terzo dichiaratosi familiare, cui ha fatto seguito l'avviso al destinatario con la prevista raccomandata informativa.
Le sottese cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate nell'abitazione del ricorrente allo stesso indirizzo, come risulta dalla documentazione depositata agli atti. In particolare:
- in data 6/3/2019 è stata notificata la cartella di pagamento 1) n.11920180018827161000 dal messo notificatore, ai sensi degli artt. 26 DPR 602/1973 e 60 DPR 600/1973, mediante consegna, in assenza del destinatario, in busta chiusa e sigillata al familiare convivente Nominativo_1 che ha sottoscritto la relata;
in data 14/3/2019 è stata inviata la raccomandata a.r. informativa degli eseguiti adempimenti (doc. 7: documentazione notifica cartella);
- in data 29/6/2022 è stata notificata, ai sensi degli artt. 26 DPR 602/1973, 60 DPR 600/1973 e 140 cpc, la cartella di pagamento 2) n. 11920190014423691000 dal messo notificatore che, constatata la temporanea assenza del destinatario e di altre persone ex art. 139 cpc all'indirizzo di residenza, ha provveduto mediante deposito alla casa Comunale, affissione alla porta dell'abitazione del destinatario dell'avviso di deposito e invio di raccomandata a.r. della informativa degli adempimenti eseguiti;
la raccomandata è stata firmata per ricevuta in data 29/6/2022 (doc. 8 documentazione notifica);
- in data 4/6/2022 è stata notificata la cartella di pagamento 3) n.11920210002693630000 mediante raccomandata a.r. (doc. 9 documentazione notifica);
- in data 30/5/2022 è stata notificata la cartella di pagamento 4) n.11920210002693731000 mediante raccomandata a.r. (doc. 10 documentazione notifica);
- in data 9/12/2024 è stata notificata la cartella di pagamento 5) n.11920210006554140501 mediante raccomandata a.r. (doc. 11 documentazione notifica);
- in data 4/11/2022 è stata notificata la cartella di pagamento 6) n.11920220009545685000 mediante raccomandata a.r. (doc. 12 documentazione notifica);
- in data 30/11/2022 è stata notificata la cartella di pagamento 7) n. 11920220014874989000 mediante raccomandata a.r. (doc. 13 documentazione notifica); - in data 5/7/2024 è stata notificata la cartella di pagamento 8) n.11920230018280691000 mediante raccomandata a.r. (doc. 14 documentazione notifica);
- in data 9/12/2024 è stata notificata la cartella di pagamento 9) n.11920240012271662000 mediante raccomandata a.r. (doc. 15 documentazione notifica).
Le cartelle descritte ai punti 3), 4),5), 6), 7), 8) e 9) sono state notificate ai sensi dell'art. 26, c. 1 del DPR
602/1973 tramite posta raccomandata a.r..
Successivamente alle cartelle di pagamento, precisa l'Ufficio di aver notificato al contribuente ulteriori atti, in particolare:
a) in data 27/9/2019 è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n.11980201900005963000, riguardante la cartella 1) dal messo notificatore che, in assenza del destinatario, ha consegnato l'atto, in busta chiusa e sigillata, al familiare convivente che ha sottoscritto la relata.; in data 7/1/2019 è stata inviata raccomandata informativa degli adempimenti eseguiti (docc. 16 e 17 documentazione di notifica);
b) in data 14/9/2022 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.11920229002103962000 riguardante la cartella di pagamento 1) dal messo notificatore che, in assenza del destinatario, ha consegnato l'atto in busta chiusa e sigillata al familiare convivente Nominativo_1 qualificatasi per madre che ha sottoscritto la relata;
in data 3/10/2022 è stata inviata la raccomandata informativa degli eseguiti adempimenti (docc.
18 e 19 documentazione di notifica);
c) in data 3/8/2023 è stato notificato il pignoramento di crediti presso il terzo, Banca_1
, n. 11984202300004364001 riguardante le cartelle di pagamento 1), 6), 7), mediante raccomandata a.r. consegnata a persona qualificatasi di famiglia che ha firmato per ricevuta (docc. 20 e 21: documentazione di notifica);
d) in data 9/9/2023 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
11976202300000351000 riguardante le cartelle di pagamento 1), 2), 3), 4), 6) e 7) dal messo notificatore che, in assenza del destinatario, ha consegnato l'atto in busta chiusa e sigillata al familiare convivente
Nominativo_1, qualificatasi madre, che ha sottoscritto la relata;
in data 13/9/2023 è stata inviata la comunicazione informativa degli adempimenti eseguiti (docc. 22 e 23 documentazione di notifica);
e) in data 19/10/2023 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 11920239009486933000 riguardante le cartelle di pagamento 1), 2), 3),4), 6) e 7), mediante raccomandata a.r. consegnata a persona qualificatasi di famiglia che ha firmato per ricevuta (docc. 24 e 25 documentazione di notifica);
f) in data 27/10/2023 è stato notificato il pignoramento dei crediti verso il terzo, Centromarca Banca Banca_1 di Treviso e Venezia, n.11984202300007237001 riguardante le cartelle di pagamento 6) e 7) mediante raccomandata a.r. consegnata a persona qualificatasi di famiglia che ha firmato per ricevuta (docc.
26 e 27documentazione di notifica);
g) in data 22/5/2025 è stato notificato il pignoramento dei crediti verso il terzo, Società_1 Spa, n. 11984202400004669001 riguardante le cartelle di pagamento 1), 2), 3), 4), 6) e 7) mediante raccomandata a.r. consegnata al destinatario che ha firmato per ricevuta (docc. 28 e 29 documentazione di notifica);
h) in data 28/6/2025 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.11920259002614292000 riguardante le cartelle di pagamento 1), 2), 3), 4), 6) e 7) dal messo notificatore mediante consegna, in assenza del destinatario, in busta chiusa e sigillata, al familiare Nominativo_1 qualificatasi madre che ha sottoscritto la relata;
detta notifica era stata preceduta in data 5/4/2025 da invio di raccomandata a.r. restituita per compiuta giacenza (docc. 30 e 31 documentazione di notifica); i) in data 30/7/2025 è stata notificata la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
11976202500001800000 oggi opposta.
Infine, sulla eccezione relativa alla incompetenza territoriale, l'Ufficio precisa, in conformità alla richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione, che è il rapporto tra l'ente impositore ed il contribuente a rilevare ai fini del radicamento della competenza, la quale è e resta fissata, nei termini e modi indicati dalla disciplina di riferimento (art. 12 DPR 602/1973), sulla base del domicilio fiscale del contribuente all'atto della sua iscrizione a ruolo, essendo “l'organo della riscossione” estraneo a tale rapporto. Precisa altresì che nessun termine decadenziale si è maturato né la eccepita prescrizione tenuto conto della normativa emanata per l'emergenza sanitaria COVID.
Conclude l'Ufficio ritenendo pienamente esaurito l'onere probatorio gravante sull'Agente della SI, eccependo che tutte le eccezioni di parte avrebbero dovuto essere opposte entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell'atto immediatamente successivo al verificarsi dell'evento, e che pertanto il ricorrente è decaduto dal diritto all'impugnazione, ai sensi degli articoli 19 e 21 D.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In ordine ai motivi relativi alla eccepita illegittimità per omessa notifica degli atti prodromici, il Collegio prende atto che l'Ufficio ha provveduto a depositare la documentazione dalla quale emerge con certezza che gli atti sono stati notificati correttamente e ricevuti presso la residenza del ricorrente, come risulta da valida certificazione depositata, dallo stesso ricorrente ovvero da persona dichiaratasi “familiare convivente” con successiva raccomandata informativa (Cass. sentenza n. 6436/2025).
Gli stessi atti avrebbero dovuto essere impugnati entro i termini di legge, vale a dire di sessanta giorni dalla loro notifica, risultando pertanto tardivo il ricorso odierno nei loro confronti.
Ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 547/1992, successivamente alla notifica delle cartelle, il Ricorrente avrebbe dovuto impugnare il primo atto successivo notificato o quanto meno l'intimazione di pagamento notificata il 14/9/2022, il 19/10/2023 e il 28/6/2025, precedenti l'atto oggi impugnato.
La Suprema Corte di cassazione (da ultimo sez. V 11/3/2025 n. 6436 successivamente a SSUU n.
26817/2024) è intervenuta riconoscendo che l'intimazione di pagamento è un atto tributario tipico da impugnare obbligatoriamente, se si vogliono contestare vizi precedenti, come la prescrizione o la omessa notifica delle cartelle, e la mancata impugnazione nei termini la rende definitiva "cristallizzando" il debito fiscale e precludendo ogni eccezione futura nei confronti di un nuovo atto, divenuto inattaccabile nei suoi presupposti per tale motivo. La Suprema Corte, evidenziata la natura giuridica dell'intimazione di pagamento
(ex articolo 50, comma 2, del D.P.R. n.602/1973), rileva che il contribuente ha un vero e proprio onere e non solo una facoltà, di impugnare.
Sulla base del principio della "cristallizzazione”, se il contribuente non impugna l'intimazione di pagamento nei termini previsti, quella pretesa tributaria va considerata cristallizzata, e diventa definitiva per mancata impugnazione l'intimazione di pagamento, non si possono più sollevare contestazioni relative a vizi o a eventi estintivi (come la prescrizione) verificatisi prima o contestualmente alla notifica dell'atto. Pertanto, nel condividere il principio di cui sopra, nel caso in cui le cartelle di pagamento non siano state regolarmente notificate (e quindi il credito non sia più esigibile o sia già prescritto al momento della notifica delle cartelle), oppure nel caso in cui, nel periodo tra la notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento, la prescrizione sia maturata, il contribuente deve far valere queste eccezioni impugnando l'intimazione di pagamento. Diversamente, l'intimazione diventa definitiva e il contribuente non potrà più eccepire neanche la prescrizione che si sia maturata in un momento successivo alla notifica delle cartelle.
Nel caso di specie, il Ricorrente non ha impugnato gli atti -avvisi di accertamento bollo auto, cartelle di pagamento, pignoramenti presso terzi, preavvisi di fermo, intimazioni di pagamento- che hanno preceduto l'odierno ricorso, e pertanto il suo diritto di opporsi deve ritenersi esaurito essendo la pretesa divenuta incontestabile. Le uniche eccezioni possibili da sollevare, come ammesso anche dalla Suprema Corte, sono quelle relative a vizi propri dell'atto impugnato. Nel caso di specie il Ricorrente, in merito ai vizi dell'atto impugnato, si è limitato a eccepire, oltre la decadenza dell'azione di riscossione, la intervenuta prescrizione, senza peraltro indicare specificamente la decorrenza dei termini in relazione al credito azionato. Spetta invece al ricorrente, secondo costante orientamento giurisprudenziale, provare documentalmente la intervenuta decadenza o prescrizione ovvero fornire comunque al giudice la documentazione idonea a permettergli di valutare la fondatezza dell'eccezione formulata, non verificatosi nel caso in esame. Quanto sopra, fermo restando la sospensione relativa all'emergenza COVID.
Quanto sopra esposto assorbe ogni ulteriore questione, e il ricorso va rigettato, con conferma dell'atto impugnato.
Le spese sono determinate ai sensi dell'articolo 15 D.lgs. 546/1992, con riduzione del 20% per difesa tramite funzionario interno e maggiorazione del 15% per spese generali non documentate, e liquidate come da dispositivo, a favore dell' Agenzia delle Entrate-SI di Venezia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore dell'Agenzia delle Entrate- SI in euro
5.000,00 onnicomprensivi.
Venezia, 20 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IA NT GR TI TO
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
GRECO RI NT, Relatore
PRIMICERIO GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 649/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Veneto
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SI - Roma
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11976202500001800000 BOLLO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920190014423691000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920180018827161000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920210002693731000, TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920210006554140501 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920220009545685000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920230018280691000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920240012271662000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 (anche il Ricorrente) impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11976202500001800000 di complessivi euro 55.238,07 notificata il 30/7/2025 dall'Agenzia delle Entrate-
SI (anche l'Ufficio), relativa a n. 9 cartelle di pagamento per BOLLO AUTO anni 2015-2020 (su ruolo Regione Veneto) e IRPEF anni 2017-2018 (su ruolo Agenzia delle Entrate-Territorio di Venezia).
Non vengono impugnati gli avvisi di addebito compresi nell'atto in quanto emessi da INPS e quindi di competenza del Giudice del Lavoro.
Il ricorrente, che afferma di essere venuto a conoscenza degli atti sottesi solo in occasione della notifica della comunicazione in data 30/7/2025, impugna per i seguenti motivi:
1. Incompetenza territoriale di ADER;
2. omessa/irrituale notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento sottese);
3. decadenza dell'Ufficio dall'azione di riscossione e prescrizione del credito azionato;
4. omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Chiede l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Si costituisce la Regione Veneto che eccepisce la inammissibilità del ricorso in quanto proposto tardivamente, in violazione degli artt. 19, commi 1 e 3, e 21, comma 1, del D.lgs. 546/1992, con conseguente inammissibilità di ogni eccezione riferita agli avvisi di accertamento regolarmente emessi e notificati dall'ente impositore, in quanto gli stessi sono divenuti definitivi per mancato pagamento del tributo e per difetto di impugnazione entro i prescritti termini di legge. Rileva altresì l'inammissibilità nei confronti della Regione delle censure ex adverso dedotte con riferimento alla regolarità delle attività di competenza di ADER, risultando priva della relativa legittimazione passiva.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-SI di Venezia che deposita le proprie controdeduzioni che confermano la legittimità del proprio operato e ciede il rietto del ricorso con vittoria di spese.
Evidenzia che la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria è stata notificata il 30/7/2025 -notifica non contestata-, ai sensi dell'art. 139 cpc, nell'abitazione del ricorrente a Scorzè in Indirizzo_1, dove lo stesso risulta residente dal 28/5/2014 (come da atto anagrafe depositato all. 5), mediante consegna dell'atto a terzo dichiaratosi familiare, cui ha fatto seguito l'avviso al destinatario con la prevista raccomandata informativa.
Le sottese cartelle di pagamento sono state ritualmente notificate nell'abitazione del ricorrente allo stesso indirizzo, come risulta dalla documentazione depositata agli atti. In particolare:
- in data 6/3/2019 è stata notificata la cartella di pagamento 1) n.11920180018827161000 dal messo notificatore, ai sensi degli artt. 26 DPR 602/1973 e 60 DPR 600/1973, mediante consegna, in assenza del destinatario, in busta chiusa e sigillata al familiare convivente Nominativo_1 che ha sottoscritto la relata;
in data 14/3/2019 è stata inviata la raccomandata a.r. informativa degli eseguiti adempimenti (doc. 7: documentazione notifica cartella);
- in data 29/6/2022 è stata notificata, ai sensi degli artt. 26 DPR 602/1973, 60 DPR 600/1973 e 140 cpc, la cartella di pagamento 2) n. 11920190014423691000 dal messo notificatore che, constatata la temporanea assenza del destinatario e di altre persone ex art. 139 cpc all'indirizzo di residenza, ha provveduto mediante deposito alla casa Comunale, affissione alla porta dell'abitazione del destinatario dell'avviso di deposito e invio di raccomandata a.r. della informativa degli adempimenti eseguiti;
la raccomandata è stata firmata per ricevuta in data 29/6/2022 (doc. 8 documentazione notifica);
- in data 4/6/2022 è stata notificata la cartella di pagamento 3) n.11920210002693630000 mediante raccomandata a.r. (doc. 9 documentazione notifica);
- in data 30/5/2022 è stata notificata la cartella di pagamento 4) n.11920210002693731000 mediante raccomandata a.r. (doc. 10 documentazione notifica);
- in data 9/12/2024 è stata notificata la cartella di pagamento 5) n.11920210006554140501 mediante raccomandata a.r. (doc. 11 documentazione notifica);
- in data 4/11/2022 è stata notificata la cartella di pagamento 6) n.11920220009545685000 mediante raccomandata a.r. (doc. 12 documentazione notifica);
- in data 30/11/2022 è stata notificata la cartella di pagamento 7) n. 11920220014874989000 mediante raccomandata a.r. (doc. 13 documentazione notifica); - in data 5/7/2024 è stata notificata la cartella di pagamento 8) n.11920230018280691000 mediante raccomandata a.r. (doc. 14 documentazione notifica);
- in data 9/12/2024 è stata notificata la cartella di pagamento 9) n.11920240012271662000 mediante raccomandata a.r. (doc. 15 documentazione notifica).
Le cartelle descritte ai punti 3), 4),5), 6), 7), 8) e 9) sono state notificate ai sensi dell'art. 26, c. 1 del DPR
602/1973 tramite posta raccomandata a.r..
Successivamente alle cartelle di pagamento, precisa l'Ufficio di aver notificato al contribuente ulteriori atti, in particolare:
a) in data 27/9/2019 è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n.11980201900005963000, riguardante la cartella 1) dal messo notificatore che, in assenza del destinatario, ha consegnato l'atto, in busta chiusa e sigillata, al familiare convivente che ha sottoscritto la relata.; in data 7/1/2019 è stata inviata raccomandata informativa degli adempimenti eseguiti (docc. 16 e 17 documentazione di notifica);
b) in data 14/9/2022 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.11920229002103962000 riguardante la cartella di pagamento 1) dal messo notificatore che, in assenza del destinatario, ha consegnato l'atto in busta chiusa e sigillata al familiare convivente Nominativo_1 qualificatasi per madre che ha sottoscritto la relata;
in data 3/10/2022 è stata inviata la raccomandata informativa degli eseguiti adempimenti (docc.
18 e 19 documentazione di notifica);
c) in data 3/8/2023 è stato notificato il pignoramento di crediti presso il terzo, Banca_1
, n. 11984202300004364001 riguardante le cartelle di pagamento 1), 6), 7), mediante raccomandata a.r. consegnata a persona qualificatasi di famiglia che ha firmato per ricevuta (docc. 20 e 21: documentazione di notifica);
d) in data 9/9/2023 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
11976202300000351000 riguardante le cartelle di pagamento 1), 2), 3), 4), 6) e 7) dal messo notificatore che, in assenza del destinatario, ha consegnato l'atto in busta chiusa e sigillata al familiare convivente
Nominativo_1, qualificatasi madre, che ha sottoscritto la relata;
in data 13/9/2023 è stata inviata la comunicazione informativa degli adempimenti eseguiti (docc. 22 e 23 documentazione di notifica);
e) in data 19/10/2023 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 11920239009486933000 riguardante le cartelle di pagamento 1), 2), 3),4), 6) e 7), mediante raccomandata a.r. consegnata a persona qualificatasi di famiglia che ha firmato per ricevuta (docc. 24 e 25 documentazione di notifica);
f) in data 27/10/2023 è stato notificato il pignoramento dei crediti verso il terzo, Centromarca Banca Banca_1 di Treviso e Venezia, n.11984202300007237001 riguardante le cartelle di pagamento 6) e 7) mediante raccomandata a.r. consegnata a persona qualificatasi di famiglia che ha firmato per ricevuta (docc.
26 e 27documentazione di notifica);
g) in data 22/5/2025 è stato notificato il pignoramento dei crediti verso il terzo, Società_1 Spa, n. 11984202400004669001 riguardante le cartelle di pagamento 1), 2), 3), 4), 6) e 7) mediante raccomandata a.r. consegnata al destinatario che ha firmato per ricevuta (docc. 28 e 29 documentazione di notifica);
h) in data 28/6/2025 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.11920259002614292000 riguardante le cartelle di pagamento 1), 2), 3), 4), 6) e 7) dal messo notificatore mediante consegna, in assenza del destinatario, in busta chiusa e sigillata, al familiare Nominativo_1 qualificatasi madre che ha sottoscritto la relata;
detta notifica era stata preceduta in data 5/4/2025 da invio di raccomandata a.r. restituita per compiuta giacenza (docc. 30 e 31 documentazione di notifica); i) in data 30/7/2025 è stata notificata la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
11976202500001800000 oggi opposta.
Infine, sulla eccezione relativa alla incompetenza territoriale, l'Ufficio precisa, in conformità alla richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione, che è il rapporto tra l'ente impositore ed il contribuente a rilevare ai fini del radicamento della competenza, la quale è e resta fissata, nei termini e modi indicati dalla disciplina di riferimento (art. 12 DPR 602/1973), sulla base del domicilio fiscale del contribuente all'atto della sua iscrizione a ruolo, essendo “l'organo della riscossione” estraneo a tale rapporto. Precisa altresì che nessun termine decadenziale si è maturato né la eccepita prescrizione tenuto conto della normativa emanata per l'emergenza sanitaria COVID.
Conclude l'Ufficio ritenendo pienamente esaurito l'onere probatorio gravante sull'Agente della SI, eccependo che tutte le eccezioni di parte avrebbero dovuto essere opposte entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell'atto immediatamente successivo al verificarsi dell'evento, e che pertanto il ricorrente è decaduto dal diritto all'impugnazione, ai sensi degli articoli 19 e 21 D.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In ordine ai motivi relativi alla eccepita illegittimità per omessa notifica degli atti prodromici, il Collegio prende atto che l'Ufficio ha provveduto a depositare la documentazione dalla quale emerge con certezza che gli atti sono stati notificati correttamente e ricevuti presso la residenza del ricorrente, come risulta da valida certificazione depositata, dallo stesso ricorrente ovvero da persona dichiaratasi “familiare convivente” con successiva raccomandata informativa (Cass. sentenza n. 6436/2025).
Gli stessi atti avrebbero dovuto essere impugnati entro i termini di legge, vale a dire di sessanta giorni dalla loro notifica, risultando pertanto tardivo il ricorso odierno nei loro confronti.
Ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 547/1992, successivamente alla notifica delle cartelle, il Ricorrente avrebbe dovuto impugnare il primo atto successivo notificato o quanto meno l'intimazione di pagamento notificata il 14/9/2022, il 19/10/2023 e il 28/6/2025, precedenti l'atto oggi impugnato.
La Suprema Corte di cassazione (da ultimo sez. V 11/3/2025 n. 6436 successivamente a SSUU n.
26817/2024) è intervenuta riconoscendo che l'intimazione di pagamento è un atto tributario tipico da impugnare obbligatoriamente, se si vogliono contestare vizi precedenti, come la prescrizione o la omessa notifica delle cartelle, e la mancata impugnazione nei termini la rende definitiva "cristallizzando" il debito fiscale e precludendo ogni eccezione futura nei confronti di un nuovo atto, divenuto inattaccabile nei suoi presupposti per tale motivo. La Suprema Corte, evidenziata la natura giuridica dell'intimazione di pagamento
(ex articolo 50, comma 2, del D.P.R. n.602/1973), rileva che il contribuente ha un vero e proprio onere e non solo una facoltà, di impugnare.
Sulla base del principio della "cristallizzazione”, se il contribuente non impugna l'intimazione di pagamento nei termini previsti, quella pretesa tributaria va considerata cristallizzata, e diventa definitiva per mancata impugnazione l'intimazione di pagamento, non si possono più sollevare contestazioni relative a vizi o a eventi estintivi (come la prescrizione) verificatisi prima o contestualmente alla notifica dell'atto. Pertanto, nel condividere il principio di cui sopra, nel caso in cui le cartelle di pagamento non siano state regolarmente notificate (e quindi il credito non sia più esigibile o sia già prescritto al momento della notifica delle cartelle), oppure nel caso in cui, nel periodo tra la notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento, la prescrizione sia maturata, il contribuente deve far valere queste eccezioni impugnando l'intimazione di pagamento. Diversamente, l'intimazione diventa definitiva e il contribuente non potrà più eccepire neanche la prescrizione che si sia maturata in un momento successivo alla notifica delle cartelle.
Nel caso di specie, il Ricorrente non ha impugnato gli atti -avvisi di accertamento bollo auto, cartelle di pagamento, pignoramenti presso terzi, preavvisi di fermo, intimazioni di pagamento- che hanno preceduto l'odierno ricorso, e pertanto il suo diritto di opporsi deve ritenersi esaurito essendo la pretesa divenuta incontestabile. Le uniche eccezioni possibili da sollevare, come ammesso anche dalla Suprema Corte, sono quelle relative a vizi propri dell'atto impugnato. Nel caso di specie il Ricorrente, in merito ai vizi dell'atto impugnato, si è limitato a eccepire, oltre la decadenza dell'azione di riscossione, la intervenuta prescrizione, senza peraltro indicare specificamente la decorrenza dei termini in relazione al credito azionato. Spetta invece al ricorrente, secondo costante orientamento giurisprudenziale, provare documentalmente la intervenuta decadenza o prescrizione ovvero fornire comunque al giudice la documentazione idonea a permettergli di valutare la fondatezza dell'eccezione formulata, non verificatosi nel caso in esame. Quanto sopra, fermo restando la sospensione relativa all'emergenza COVID.
Quanto sopra esposto assorbe ogni ulteriore questione, e il ricorso va rigettato, con conferma dell'atto impugnato.
Le spese sono determinate ai sensi dell'articolo 15 D.lgs. 546/1992, con riduzione del 20% per difesa tramite funzionario interno e maggiorazione del 15% per spese generali non documentate, e liquidate come da dispositivo, a favore dell' Agenzia delle Entrate-SI di Venezia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore dell'Agenzia delle Entrate- SI in euro
5.000,00 onnicomprensivi.
Venezia, 20 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
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