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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9880 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 29143/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
GiudiceDott. Nicola Latour
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 02/08/2023 da nato a [...] il [...]) Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]5 20014 NERVIANO ITALIA con l'Avv. AIRAGHI SILVIA
ATTORE
e nata a [...] il [...]) CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]5 24060 GANDOSSO ITALIA con l'Avv. MORBI PIERALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA CRODAROLO, 9 24067
SARNICO presso il difensore avv. MORBI PIERALBERTO
CONVENUTO
Controparte_2 , elettivamenteAVV LAURA MARIA PIETRASANTA CURAPORE domiciliato in Via Giotto 28 20145 MILANO presso il difensore avv. PIETRASANTA LAURA
MARIA
INTERVENUTO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 22.9.2023
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Piaccia all'On. Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, previo ogni altro più opportuno accertamento e declaratoria, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 6681/2021, così giudicare:
Nel merito in via principale: in via esclusiva al padre sig.
1. Affidare i minori PE_1 e PEsona_2 Parte_1 ; presso il padre sig. Parte_12. Confermare il collocamento di PE_1 e nella PEsona_2 residenza di quest'ultimo in Nerviano, via PElasca 5;
3. Confermare gli incarichi conferiti ai Servizi Sociali del Comune di Nerviano in collaborazione con i Servizi territoriali competenti dell'ATS nonché con i Servizi Sociali di BA ( CP_3 ) affinché proseguano nella regolamentazione della frequentazione madre-figli in spazio neutro;
Co 4. A titolo di mantenimento ordinario dei figli PE_1 e PEsona_2 disporre che la signora و
corrisponda al signor PE_2 la somma complessiva di euro 500 (cinquecento/00 250,00 Euro per ciascun figlio) mensili, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia comprensiva delle spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
In subordine:
Parte_1 nella- Confermare il collocamento di PE_1 e PEsona 2 presso il padre sig. residenza di quest'ultimo in Nerviano, via PElasca 5 e disporre l'affidamento condiviso di PE_1 e
PEsona_2 ad entrambi i genitori;
- a titolo di mantenimento ordinario dei figli PE_1 e Persona_2 confermare e disporre che la Co signora corrisponda al signor Parte_1 la somma complessiva di euro 400,00
(quattrocento/00 - 200,00 per ciascun figlio) mensili, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Milano
In via istruttoria.
- Ordinare ai Servizi del Consultorio Famigliare Territoriale di Rho, anche tramite i Servizi Sociali incaricati, in riferimento al percorso avviato ai fini del sostegno alla genitorialità a favore del sig.
PE 2 di depositare una relazione aggiornata circa la regolare frequentazione del Sig.
[...]
Pt_1 al suddetto servizio.
- Ammettersi la prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione "Vero che" nonché di essere ammessi a prova contraria, sui capitoli di prova di parte avversaria nell'ipotesi di ammissione.
1) PE 1 e PE_2 a partire dal febbraio del 2020 sono collocati presso la residenza del padre sig. in via PElasca num 5. Parte_1
2) PE 1 e PE_2 hanno passato tutta l'estate del 2020, 2021 e 2022 con il padre e con la moglie di quest'ultimo sig.ra Parte_2 partecipa alle iniziative scolastiche ed ai colloqui con le insegnanti di PE_1
3) il sig. Parte_1 e PE_2.
4) il sig. PE 2 si è attivato per seguire le indicazioni delle insegnanti circa la necessità di seguire un corso di logopedia per PE_2 Parte_1 si è attivato per inoltrare le richieste alla ASL di competenza per consentire 5) il sig.
PE 2 di ottenere il Piano Educativo Individualizzato. a
6) il sig. Parte_1 si occupa di portare e riprendere i bambini da scuola, nell'aiuto del compiti, nel portarli a praticare sport. 7) nelle attività di cui sopra è coadiuvato dai nonni paterni sigg.ri CP_4 e CP_5
,e dalla moglie sig.ra Parte_2
[...]
8) Vero che PE_1 si rifiuta di andare dalla mamma e se il sig. PE_2 cerca di convincerlo si mette a piangere Co
9) Vero che la sig.ra è inserita nella chat di classe dove vengono indicate le attività quali feste scolastiche, recite, partecipazioni alle feste di classe Co Parte_2 di sapere che PE_1 voleva vivere con
10) Vero che la sig.ra riferiva alla sig.ra il padre. Co
11) Vero che la sig.ra era a conoscenza del fatto che PE_1 svolgeva delle sedute di logopedia.
12) Vero che le insegnanti di PE_1 e PE 2 si rapportano direttamente con i genitori dei minori attraverso richieste via mail e richieste di colloqui.
Si indicano quali testimoni.
- Sig. CP_4 via Longarone 7, Baranzate (MI) "
- Sig.ra Parte_2 via PElasca 5, Nerviano.
- Sigg.ri CP 6 e Testimone_1 via Canegrate 48 ST OL
-Insegnati di PEsona_2 PEsona 3 PEsona_4 PEsona_5 PEsona_6
PEsona_7 : c/o Scuola Primaria via Di Vittorio - Nerviano.
[...]
- Insegnanti di TI ZO: Email_1 Email_2 LV PE 8 c/o Scuola Primaria via Di Vittorio - Nerviano.
In ogni caso
Con piena vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
In via principale
- Rigettare tutte le domande proposte dalla controparte, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
- Confermare tutte le condizioni assunte con la sentenza n. 6681/2021 del Tribunale di
Milano, salvo la sola modifica relativa al luogo di collocamento dei figli minori, PE_1 e che dovrà essere stabilito nella nuova residenza della madre in CP_3 PE_2 '
[...] Via Zanoli, n. 5.
- Con vittoria di spese del e competenze del presente procedimento.
In via subordinata.
Nel denegato caso di accoglimento delle domande avversarie:
-mantenere e proseguire gli incarichi attivati, compresi gli incontri in spazio neutro madre/figli, per i quali si chiede sia stabilito già un calendario in modo tale da aiutare le parti a rispettarlo e per evitare che gli incontri siano rinviati per impegni di lavoro o quant'altro.
- ordinare al signor Parte_1 di attenersi a quanto disposto dai Servizi e di assicurare la presenza dei minori agli incontri in spazio neutro madre/figli.
In via istruttoria a) Ammettere prova per testi (anche a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi), con riserva di migliore successiva articolazione, sulle seguenti circostanze:
Capitolo 1) Vero che PE_1 e PE_2 si sono trasferiti nella casa paterna nell'agosto 2021?
Capitolo 2) Vero che, fino al trasferimento a Nerviano, PE_1 era seguito dalla l'U.O. di
Neuropsichiatria Infantile dell'AUSL di Piacenza e accompagnato alle visite dalla madre?
Capitolo 3) Vero che fino al giugno 2021 PE_1 e PE 2 hanno frequentato le scuole a Piacenza? Capitolo 4) Vero che la signora si confronta costantemente con gli insegnanti di PE_1 e Co
PE_2 ? Co
Capitolo 5) Vero che la signora si confronta costantemente con i medici, gli psicoterapeuti e i logopedisti che hanno in cura PE_1 e PE_2 ? Capitolo 6) Vero che durante il primo anno di scuola Co primaria, gli insegnanti di PE_2 hanno richiesto al signor PE_2 di contattare la signora per avere un incontro, in quanto il bambino manifestava sofferenza per la mancanza della madre?
Si indicano come testimoni:
- signor Testimone_2 di CP_3
- signora Tes_3 di CP_3
- Dott.ssa PEsona_9 e Dott.ssa di PEsona_10 Controparte_7
- Dott.ssa PEsona_11 e Dott.ssa di CP_8
[...] PEsona_12
Insegnanti: PEsona_4 PEsona_3 PEsona_5 PEsona_6
-
PEsona_7 , PE_13 PEsona_14 PEsona_15 "
b) Nell'ipotesi in cui il Tribunale lo ritenga necessario, disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare le circostanze migliori di vita e benessere psicologico, morale e materiale di PE_1 e Persona_2 nonché al fine di descrivere le ragioni e le responsabilità dell'alienazione parentale avvenuta in sfavore della madre.
Si sono prodotti n. 15) documenti.
CONCLUSIONI PER IL CURATORE SPECIALE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte così
GIUDICARE
PE 2 ad entrambi i genitori;
1.Confermare l'affidamento condiviso di PE_1 e
2.Confermare il collocamento di PE_1 e PE_2 presso il papà;
3.Confermare gli incarichi demandati ai Servizi Sociali del comune di Nerviano, in collaborazione con i Servizi Sociali di BA ed i Servizi Specialistici dell'ATS competente, di mantenere attivo un attento monitoraggio sul nucleo famigliare e sui percorsi in essere per i genitori e sul percorso in spazio neutro, con delega ad attivare qualsiasi ulteriore intervento venisse ritenuto opportuno per la ripresa dei rapporti tra i minori e la mamma (quali ad esempio: un percorso di educativa domiciliare presso la casa del papà e un percorso psicoterapeutico per i minori ed un percorso di mediazione che consenta ai genitori di superare l'alto conflitto ancora esistente);
4.Disporre la limitazione delle responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alla regolamentazione delle frequentazioni tra i minori e la mamma che resta delegata ai SS del Comune di Nerviano, oggi ancora in spazio neutro ma con facoltà di ampliare, restringere o liberalizzare le frequentazioni tenuto conto dell'esclusivo benessere psico fisico dei minori, delle loro esigenze e dei loro bisogni;
5.Confermare i provvedimenti economici emessi nell'ordinanza a seguito della riserva assunta all'udienza del 6.2.25;
6.Con vittoria di spese, diritti e onorari.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 e CP_1 hanno contratto matrimonio a Crotone il 12.8.2011
Da matrimonio sono nati i figli PE_1 (28.9.2012) e PE_2 (9.2.2015). I coniugi sono divorziati in forza di sentenza n. 6681/2021 del Tribunale di Milano, con le quali gli stessi hanno concordato
"I figli minori, PE_2 e PE_1,. Siano affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre in Predore, Via Giuseppe Verdi, 1.;
Il padre terrà con sé i figli minori, un weekend alternato dal sabato alle 08:30 alla domenica entro le 18:30 per il periodo estivo i minori potranno trascorrere 15 giorni con il padre durante il mese di agosto. Solamente entro il territorio dello Stato, almeno sino a che i minori non avranno compiuto gli anni 14, salvo diverso accordo tra i genitori;
il padre dovrà dare contezza del periodo scelto entro il 31 maggio dell'anno di riferimento;
PE le festività natalizie i minori trascorreranno il periodo che decorre dal 23 12 al 30 12 con un genitore e l'anno successivo dal 31 12 al 6 1. con l'altro, alternativamente.;
PE il periodo pasquale i genitori si accorderanno preventivamente in base ai propri turni lavorativi;
, il marito corrisponderà alla moglie in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma omnicomprensiva di euro 200 per ogni minore rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie.
Parte_1Con ricorso iscritto a ruolo in data 02/08/2023 ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio chiedendo che, fermo l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, gli stessi venissero stabilmente collocati presso il padre dove di fatto si trovavano dal 2021, che venissero regolamentati gli incontri tra madre e figli, che fosse determinato in € 500,00 mensili Co l'assegno che la sig.ra doveva ritenersi obbligata a corrispondergli a titolo di contributo per il loro mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie ai medesimi riferibili. Assumeva parte attrice che successivamente alla sentenza di divorzio Co la si trasferiva dal Comune di Predore, dove viveva assieme ai figli, a Piacenza assieme al compagno;
che egli, pur risiedendo a Nerviano, vedeva regolarmente i figli i propri figli recandosi nel weekend di propria competenza nell'abitazione materna, ove provvedeva a riportarli alla madre;
durante il periodo del “lockdown", di comune accordo, i figli si trasferivano a
Nerviano presso il padre, in quanto dovevano rimanere a casa e la madre, che lavorava, non se ne sarebbe potuta occupare. Parte attrice, aveva continuato in ogni caso a corrispondere il contributo di mantenimento per i figli;
Co durante le vacanze estive del 2020 la sig.ra aveva comunicato che i figli sarebbero Eo rimasti dal padre, non potendo tenerli;
sempre dietro richiesta della i figli si trasferivano dal padre a Nerviano dove erano iscritti all'anagrafe e alla scuola primaria: per tutto il 2020 ed il 2021 i figli risiedevano dal padre a Nerviano, periodo si prolungava su richiesta della madre fino al mese di settembre 2022; solo a partire dal mese di agosto 2022 le parti decidevano che il PE_2 non avrebbe Co più corrisposto il contributo di mantenimento alla Co nel settembre 2022 la sig.ra chiedeva che i figli ritornassero presso di sé, richiesta cui il sig. PE_2 si opponeva;
di avere sempre favorito il diritto della madre a vedere i figli ma che, a partire dal dicembre 2022, PE_1 si rifiutava di andare dalla madre, assumendo che quest'ultima lo coinvolgeva in questioni che avrebbero dovuto riguardare i genitori, soprattutto questioni economiche. Co si era traferita a Bergamo dai genitori la ritualmente costituitasi in giudizio si è opposta alla modifica chiesta dal CP_1 Co e contestando anche la ricostruzione storica della vicenda come proposta da parte attrice, sig.
,
evidenziava che i figli erano andati a vivere dal padre solo nel 2021 avendo i medesimi in precedenza abitato presso di lei. Chiedeva quindi in rigetto della domanda di modifica come proposta e insisteva per la conferma dei provvedimenti adottati con la sentenza di divorzio Le parti comparivano e venivano sentite dal Giudice Delegato all'udienza ex art. 473 bis. 21
c.p.c. del 6 febbraio 2024 in esito alla quale il Giudice Delegato confermato l'affidamento
-
condiviso disponeva che PE 1 e PE_2 fossero collocati a Nerviano presso l'abitazione del padre
Incaricava i Servizi Sociali di Nerviano in collaborazione con quelli di CP_3
[...] in collaborazione con i Servizi specialistici dell'Ats territorialmente competenti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di prendere in carico il nucleo familiare di svolgere un'indagine psicosociale sul nucleo familiare, (anche allargato in relazione alle persone conviventi con i genitori) sulla attuale situazione dei minori e sul rapporto con ciascun genitore, e di regolamentare la frequentazione della madre con i minori;
Incaricava i servizi sociali e i servizi specialistici ciascuno per la parte di propria
•
competenza di garantire ai genitori, previa disponibilità degli stessi, gli interventi di sostegno alla genitorialità loro necessari, anche attivando un percorso di mediazione che consenta alle parti di affrontare e superare la conflittualità attualmente esistente;
Incaricava i Servizi Sociali e in eventuale collaborazione con i Servizi specialistici
•
dell'Asl territorialmente competenti, di avviare gli interventi di sostegno per i minori che dovessero nel prosieguo risultare necessari, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei minori;
Nominava Curatore speciale dei minori l'avvocato Laura Maria Pietrasanta
•
Prevedeva che sino alla attivazione degli incarichi ai servizi la madre potesse vedere i figli secondo i seguenti tempi: il fine settimana dal venerdì alla uscita della scuola, fino alla domenica sera;
un giorno infrasettimanale per la settimana diversa da quella di competenza dall' uscita della scuola fino alla mattina successiva.
Poneva a carico della convenuta l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante corresponsione della somma di euro 400 a decorrere dalla data di deposito del ricorso somma rivalutabile annualmente (prima rivalutazione agosto 2024);
Disponeva che l'assegno unico per la famiglia fosse percepito in via esclusiva dal
•
ricorrente;
Respingeva le richieste istruttorie delle parti;
assegnati ai servizi sociali e ai servizi specialisti i termini per il deposito delle relazioni con provvedimento assunto nel corso dell'udienza del 20.11.2024 il Giudice Delegato disponeva che i
Servizi Sociali di Nerviano e di CP_3 CP_9 proseguissero negli incarichi attivati ma che attesa l'impossibilità di dare attuazione alle disposizioni dettate con riferimento alle modalità
-
di frequentazione tra madre e figli- i Servizi Sociali di Nerviano attivassero lo spazio neutro per garantire le frequentazioni tra madre /figli e attivassero altresì un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre. In tale udienza la difesa dell'attore chiedeva la modifica del regime di affidamento dei minori chiedendo che gli stessi fossero al medesimo affidato in via esclusiva ( domanda reiterata anche con le conclusioni in via definitiva assunte)
-Acquisiste le relazioni di aggiornamento, la causa veniva rinviata all'udienza del 29.10.2025 udienza sostituita con il deposito di note di trattazione scritta- per la rimessione della causa in decisione previa assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ( ex art. 473bis.28 c.p.c.)
Rimessa la causa al Collegio, la stessa veniva decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già in atti.
Il materiale probatorio è infatti adeguato a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, fondamentalmente incentrata sulle questioni relative ed all'esercizio della responsabilità genitoriale, per decidere le quali il Collegio ha a disposizione le relazioni di aggiornamento dei servizi sociali dell'ente affidatario, sufficienti anche in considerazione del merito delle conclusioni rassegnate .
Quanto alle questioni economiche connesse al mantenimento dei minori, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n.
23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016
n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
L'ascolto del minori da Giudice Delegato è stato ritenuto superfluo dai procuratori delle parti e dal
Curatore speciale ( udienza del 20.11.2025) essendo gli stessi stati sentiti dai servizi e dal Curatore
Speciale.
Sulla responsabilità genitoriale
Alla luce della relazioni in atti e delle emergenze probatorie acquistw, ritiene il Collegio che la domanda di parte attrice volta ad ottenere in modifica del regime di affidamento vigente-
l'affidamento esclusivo dei figli minori non sia fondata e non possa trovare accoglimento. Deve in proposito osservarsi che la disamina complessiva delle relazioni depositate non evidenzia profili di criticità per quanto alla figura genitoriale materna e nello specifico carenze genitoriali di tale gravità da giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso che, allo stato, deve quindi Co essere confermato risultando la sig.ra una madre adeguata pur non negandosi le attuali difficoltà, dettate anche dal rifiuto dei minori ad incontrarla e dalla perdurante difficoltà di relazione con il
PE 2 di un concreto esercizio del proprio ruolo di madre. Non risulta peraltro che la stessa abbia posto o possa porre in essere comportamenti pregiudizievoli all'interesse dei figli con i quali, anzi, dimostra di voler ricostruire una stabile relazione preoccupata che l'assenza di incontri anche in spazio neutro possa essere percepito dai figli come una propria scelta abbandonica. Considerazioni in parte differenti debbono invece essere svolte con riferimento al collegamento dei minori di cui il sig. PE_2 chiede- come da ricorso- la modifica con conferma del collocamento dei ragazzi presso di sé come già disposto con i provvedimenti temporanei e urgenti, Co mentre la sig.ra insiste per il ripristino del collocamento presso la madre nell'attuale residenza di CP_3
Orbene dall'istruttoria svolta è pacificamente emerso che PE_1 e PE_2 vivono stabilmente presso il padre dal 2021. A prescindere da ogni considerazioni in ordine al fatto che gli stessi minori non vogliano - ed anzi quasi temono- uno loro ricollocamento presso la madre - peraltro in una località dove gli stessi non hanno mai vissuto- la domanda della convenuta ( rigetto della modifica e c ricollocamento di PE_1 e PE 2 presso di sé) appare non sono inattuabile ma altresì contraria all'interesse dei minori.
Va quindi confermato il loro collocamento presso il padre che risulta il regime di collocamento che meglio risponde alla esigenze, anche di stabilità abitativa e relazionale, dei minori.
Debbono parimenti essere confermati tutti gli interventi già disposti volti sia al sostegno genitorialità del sig. PE_2 che deve indubitabilmente essere supportato nel proprio ruolo anche al fine di superare l'atteggiamento passivizzante di cui le relazioni danno conto assumendo un ruolo attivo anche finalizzato a fattivamente sostenere la ripresa della relazione tra la madre e i minori, sia di un Co percorso individuale per il medesimo sia per la signora che deve essere sostenuta per superarei sentimenti di frustrazione e di tristezza causati dall'attuale impossibilità di avere una relazione con i figli visti i fermi rifiuti degli stessi. La prosecuzione del sostegno appare peraltro necessaria anche Co per aiutare la sig.ra a individuare con l'aiuto dei servizi- modalità di attivazione dei contratti con
i figli che non sia disturbanti per i minori e al contempo rientrando in un progetto strutturato siano supportati da un lavoro di rete e quindi possa essere maggiormente efficaci.
Deve altresì mantenersi l'incarico già conferito ai servizi sociali del Comune di Nerviano affinchè, anche in collaborazione con i servizi specialistici, supportino fattivamente i minori con un apposito percorso psicologico finalizzato alla elaborazione dei vissuti e dei sentimenti che gli stessi provano nei confronti della madre nonché per sostenere il percorso di riavvicinamento con la stessa e la ripresa dele relazioni. Co L'assenza di efficace comunicazione tra il sig., PE_2 e la signora impone anche di provvede alla conferma del, provvedimento con cui è stata data indicazione per l'attivazione di un percorso di mediazione che consenta alle parti di affrontare e superare la conflittualità attualmente esistente, Co percorso a cui la sig.ra ha dichiarato di voler aderire e che appare al Collegio di fondamentale importanza.
Quanto alle frequentazioni con la madre, osserva i Tribunale che sebbene sia chiara la volontà manifestata dai minori di non vederla (chiare sono le dichiarazioni rese si servizi sociali e al
Curatore), nondimeno deve confermarsi il provvedimento che prevede che la madre possa vedere i figli in Spazio Neutro alla presenza di un educatore secondo tempistiche che si rimette al servizio di stabilire anche eventualmente prevedendo incontri separati dei minori con la madre al fine di consentire a PE 2 la possibilità di una maggiore autonomia nella relazione con la madre scevra dalle interferenze e influenze di PE_1 . I servizi potranno poi modulare detti incontri nelle modalità
e nella durata e anche liberalizzarli in relazione all'andamento dei percorsi e al loro consolidamento.
L'età dei ragazzi ( rispettivamente 13 e 10 anni), la necessità di mantenere e supportare sia i genitori e i minori nel concreto superamento degli ostacoli personologici individuali che oggi si frappongono alla ripresa delle relazione tra madre e figli, la necessità di mantenere l'attenzione sulla condizione dei minori con segnalazione di ogni situazione di possibile pregiudizio per gli stessi, rende opportuna l'apertura del procedimento di vigilanza presso il Giudice Tutelare competente al fine non solo di vigilare sul mantenimento di tutti gli interventi supportivi qui disposti in favore della parti e dei minori ma anche per lavorare al fine della reale ripresa delle relazioni tra madre e figli essendo concreto il timore che, chiuso il presente procedimento, si entri in un clima di accettazione della situazione data e di stallo della reazione certamente non rispondente agli interessi dei minori.
Sulle domande a contenuto economico
Quanto ai profili economici ritiene il Collegio di dover confermare i provvedimenti già emessi in via temporanea e urgenze con il provvedimento del 20.11.2024 e quindi confermare l'obbligo per la Co signora di contribuire al mantenimento dei figli minori corrispondendo al sig. PE_2 l'importo mensile di € 400,00 - importo da versarsi in via anticipata con decorrenza dalla data della domanda ed entro il 10 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo indici istat dall'agosto 2024 ( base di calcolo agosto 2023) oltre al 50% delle spese extra assegno come da linnee guida del
Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 ( criteri che verranno applicati per le spese straordinarie decorrenti dal dicembre 2025 rimanendo applicabili per i periodi precedenti le 66
vecchie" linee guida approvate nel 2017): detto importo risulta congruo ed adeguato a soddisfare le esigenze di vita dei minori in ragione dell'età considerando altresì che la sig.ra Pt 3 - che ad oggi non vede i figli non contribuisce neppure in minima misura al loro mantenimenti diretto. Detto importo risulta peraltro congruo in relazione alle condizioni economiche delle parti considerando che Co
• La Sig.ra ha dichiarato di guadagnare uno stipendio mensile di euro 1550 per tredici mensilità, essendo assunta con contratto a tempo determinato, laddove, nell'anno 2021 il reddito netto mensile da lavoro dipendente risultava pari ad euro 1381; il sig. PE_2 che è assunto con contratto a tempo indeterminato, ha dichiarato di percepire
1500 euro per 14 mensilità, di percepire l'assegno unico per la famiglia pari ad euro 400. Vive in un immobile di proprietà della moglie ( che attualmente lavora). Dal CUD dell'anno 2021 risulta un reddito mensile di euro 1800.
L'assegno unico universale, a fronte del collocamento prevalente dei minori presso il padre e dell'assenza di frequentazioni con la madre sarà percepito in via integrale dal padre
Sulle spese di lite.
Visto l'esito del giudizio, considerata la reciproca e paritetica soccombenza delle parti con riferimento alle domande svolte ( il ricorrente risulta soccombente rispetto alla domanda di affidamento esclusivo e la convenuta rispetto a quello di conferma del ricollocamento dei minori presso di sé) le spese processuali devono essere tra le stesse integralmente compensate.
Le spese del Curatore Speciale- nella misura che verrà liquidata con separato decreto, debbono essere poste a carico di ciascuna parte per la quota del 50% con condanna delle stesse alla rifusione in favore dell'Erario
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
29143 del 2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede in modifica della condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 6681/2021 del Tribunale di Milano:
1. RIGETTA la richiesta di Parte_1 di affidamento esclusivo dei minori PE_1 e
PE_2
2. CONFERMA l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori;
3. DISPONE che PE_1 e PE 2 siano collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso in padre a Nerviano;
4. CONFERMA tutti gli incarichi già conferiti i servizi sociali del Controparte_11 e di affinché anche in collaborazione con i servizi specialistici del territorio mantengano CP_3 attivo il percorso volto al sostegno genitorialità del sig. PE_2
5. DISPONE che i servizi sociali del Comune di Nerviano e di CP_3 anche collaborazione con i servizi specialistici mantengano attivi i percorsi di supporto psicologico individuale in Co favor del sig. PE_2 e della signora
6. DISPONE che i servizi sociali del Comune di Nerviano, anche in collaborazione con i servizi specialistici, supportino fattivamente i minori con un apposito percorso psicologico finalizzato alla elaborazione dei vissuti e dei sentimenti che gli stessi provano nei confronti della madre nonché per sostenere il percorso di riavvicinamento con la stessa e la ripresa dele relazioni. Co Controparte_11 avvino i sig. PE_2 e ad un percorso di mediazione
7. DISPONE che che consenta agli stessi di affrontare e superare la conflittualità attualmente esistente
8. DISPONE che gli incontri tra madre e figli avvengano in Spazio Neutro alla presenza di un educatore secondo tempistiche che si rimette al servizio di stabilire anche eventualmente prevedendo incontri separati dei minori con la madre al fine di consentire a Per_2 la possibilità di una maggiore autonomia nella relazione con la madre scevra dalle interferenze e influenze di PE_1 . I servizi potranno poi modulare detti incontri nelle modalità e nella durata e anche liberalizzarli in relazione all'andamento dei percorsi e al loro consolidamento.
9. DISPONE che corrisponda a Parte_1 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei minori€ 400,00 - importo da versarsi in via anticipata con decorrenza dalla data della domanda ed entro il 10 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo indici istat dall'agosto 2024 (base di calcolo agosto 2023) oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 (criteri che verranno applicati per le spese straordinarie decorrenti dal dicembre 2025 rimanendo applicabili per i periodi precedenti le "vecchie" linee guida approvate nel 2017) qui ritrascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
10. DISPONE che l'assegno unico universale sia integralmente percepiti da Parte_1
11. DISPONE la trasmissione del presente sentenza al Giudice Tutela di Milano per quanto di competenza in relazione all'apertura del procedimento di vigilanza
12. COMPENSA tra le parti le spese di lite
13. CONDANNA CP_1 e CP_12 alla rifusione in favore dell'Erario del 50% delle spese processuali che saranno liquidate al Curatore Speciale come da separato decreto
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza
Alle parti
• Al Curatore Speciale
Ai servizi sociali di Nerviano
· Ai servizi sociali di CP_3 • Al Giudice Tutelare di Milano
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12.11.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
GiudiceDott. Nicola Latour
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 02/08/2023 da nato a [...] il [...]) Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]5 20014 NERVIANO ITALIA con l'Avv. AIRAGHI SILVIA
ATTORE
e nata a [...] il [...]) CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]5 24060 GANDOSSO ITALIA con l'Avv. MORBI PIERALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA CRODAROLO, 9 24067
SARNICO presso il difensore avv. MORBI PIERALBERTO
CONVENUTO
Controparte_2 , elettivamenteAVV LAURA MARIA PIETRASANTA CURAPORE domiciliato in Via Giotto 28 20145 MILANO presso il difensore avv. PIETRASANTA LAURA
MARIA
INTERVENUTO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 22.9.2023
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Piaccia all'On. Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, previo ogni altro più opportuno accertamento e declaratoria, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 6681/2021, così giudicare:
Nel merito in via principale: in via esclusiva al padre sig.
1. Affidare i minori PE_1 e PEsona_2 Parte_1 ; presso il padre sig. Parte_12. Confermare il collocamento di PE_1 e nella PEsona_2 residenza di quest'ultimo in Nerviano, via PElasca 5;
3. Confermare gli incarichi conferiti ai Servizi Sociali del Comune di Nerviano in collaborazione con i Servizi territoriali competenti dell'ATS nonché con i Servizi Sociali di BA ( CP_3 ) affinché proseguano nella regolamentazione della frequentazione madre-figli in spazio neutro;
Co 4. A titolo di mantenimento ordinario dei figli PE_1 e PEsona_2 disporre che la signora و
corrisponda al signor PE_2 la somma complessiva di euro 500 (cinquecento/00 250,00 Euro per ciascun figlio) mensili, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia comprensiva delle spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
In subordine:
Parte_1 nella- Confermare il collocamento di PE_1 e PEsona 2 presso il padre sig. residenza di quest'ultimo in Nerviano, via PElasca 5 e disporre l'affidamento condiviso di PE_1 e
PEsona_2 ad entrambi i genitori;
- a titolo di mantenimento ordinario dei figli PE_1 e Persona_2 confermare e disporre che la Co signora corrisponda al signor Parte_1 la somma complessiva di euro 400,00
(quattrocento/00 - 200,00 per ciascun figlio) mensili, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di Milano
In via istruttoria.
- Ordinare ai Servizi del Consultorio Famigliare Territoriale di Rho, anche tramite i Servizi Sociali incaricati, in riferimento al percorso avviato ai fini del sostegno alla genitorialità a favore del sig.
PE 2 di depositare una relazione aggiornata circa la regolare frequentazione del Sig.
[...]
Pt_1 al suddetto servizio.
- Ammettersi la prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione "Vero che" nonché di essere ammessi a prova contraria, sui capitoli di prova di parte avversaria nell'ipotesi di ammissione.
1) PE 1 e PE_2 a partire dal febbraio del 2020 sono collocati presso la residenza del padre sig. in via PElasca num 5. Parte_1
2) PE 1 e PE_2 hanno passato tutta l'estate del 2020, 2021 e 2022 con il padre e con la moglie di quest'ultimo sig.ra Parte_2 partecipa alle iniziative scolastiche ed ai colloqui con le insegnanti di PE_1
3) il sig. Parte_1 e PE_2.
4) il sig. PE 2 si è attivato per seguire le indicazioni delle insegnanti circa la necessità di seguire un corso di logopedia per PE_2 Parte_1 si è attivato per inoltrare le richieste alla ASL di competenza per consentire 5) il sig.
PE 2 di ottenere il Piano Educativo Individualizzato. a
6) il sig. Parte_1 si occupa di portare e riprendere i bambini da scuola, nell'aiuto del compiti, nel portarli a praticare sport. 7) nelle attività di cui sopra è coadiuvato dai nonni paterni sigg.ri CP_4 e CP_5
,e dalla moglie sig.ra Parte_2
[...]
8) Vero che PE_1 si rifiuta di andare dalla mamma e se il sig. PE_2 cerca di convincerlo si mette a piangere Co
9) Vero che la sig.ra è inserita nella chat di classe dove vengono indicate le attività quali feste scolastiche, recite, partecipazioni alle feste di classe Co Parte_2 di sapere che PE_1 voleva vivere con
10) Vero che la sig.ra riferiva alla sig.ra il padre. Co
11) Vero che la sig.ra era a conoscenza del fatto che PE_1 svolgeva delle sedute di logopedia.
12) Vero che le insegnanti di PE_1 e PE 2 si rapportano direttamente con i genitori dei minori attraverso richieste via mail e richieste di colloqui.
Si indicano quali testimoni.
- Sig. CP_4 via Longarone 7, Baranzate (MI) "
- Sig.ra Parte_2 via PElasca 5, Nerviano.
- Sigg.ri CP 6 e Testimone_1 via Canegrate 48 ST OL
-Insegnati di PEsona_2 PEsona 3 PEsona_4 PEsona_5 PEsona_6
PEsona_7 : c/o Scuola Primaria via Di Vittorio - Nerviano.
[...]
- Insegnanti di TI ZO: Email_1 Email_2 LV PE 8 c/o Scuola Primaria via Di Vittorio - Nerviano.
In ogni caso
Con piena vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
In via principale
- Rigettare tutte le domande proposte dalla controparte, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.
- Confermare tutte le condizioni assunte con la sentenza n. 6681/2021 del Tribunale di
Milano, salvo la sola modifica relativa al luogo di collocamento dei figli minori, PE_1 e che dovrà essere stabilito nella nuova residenza della madre in CP_3 PE_2 '
[...] Via Zanoli, n. 5.
- Con vittoria di spese del e competenze del presente procedimento.
In via subordinata.
Nel denegato caso di accoglimento delle domande avversarie:
-mantenere e proseguire gli incarichi attivati, compresi gli incontri in spazio neutro madre/figli, per i quali si chiede sia stabilito già un calendario in modo tale da aiutare le parti a rispettarlo e per evitare che gli incontri siano rinviati per impegni di lavoro o quant'altro.
- ordinare al signor Parte_1 di attenersi a quanto disposto dai Servizi e di assicurare la presenza dei minori agli incontri in spazio neutro madre/figli.
In via istruttoria a) Ammettere prova per testi (anche a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi), con riserva di migliore successiva articolazione, sulle seguenti circostanze:
Capitolo 1) Vero che PE_1 e PE_2 si sono trasferiti nella casa paterna nell'agosto 2021?
Capitolo 2) Vero che, fino al trasferimento a Nerviano, PE_1 era seguito dalla l'U.O. di
Neuropsichiatria Infantile dell'AUSL di Piacenza e accompagnato alle visite dalla madre?
Capitolo 3) Vero che fino al giugno 2021 PE_1 e PE 2 hanno frequentato le scuole a Piacenza? Capitolo 4) Vero che la signora si confronta costantemente con gli insegnanti di PE_1 e Co
PE_2 ? Co
Capitolo 5) Vero che la signora si confronta costantemente con i medici, gli psicoterapeuti e i logopedisti che hanno in cura PE_1 e PE_2 ? Capitolo 6) Vero che durante il primo anno di scuola Co primaria, gli insegnanti di PE_2 hanno richiesto al signor PE_2 di contattare la signora per avere un incontro, in quanto il bambino manifestava sofferenza per la mancanza della madre?
Si indicano come testimoni:
- signor Testimone_2 di CP_3
- signora Tes_3 di CP_3
- Dott.ssa PEsona_9 e Dott.ssa di PEsona_10 Controparte_7
- Dott.ssa PEsona_11 e Dott.ssa di CP_8
[...] PEsona_12
Insegnanti: PEsona_4 PEsona_3 PEsona_5 PEsona_6
-
PEsona_7 , PE_13 PEsona_14 PEsona_15 "
b) Nell'ipotesi in cui il Tribunale lo ritenga necessario, disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare le circostanze migliori di vita e benessere psicologico, morale e materiale di PE_1 e Persona_2 nonché al fine di descrivere le ragioni e le responsabilità dell'alienazione parentale avvenuta in sfavore della madre.
Si sono prodotti n. 15) documenti.
CONCLUSIONI PER IL CURATORE SPECIALE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte così
GIUDICARE
PE 2 ad entrambi i genitori;
1.Confermare l'affidamento condiviso di PE_1 e
2.Confermare il collocamento di PE_1 e PE_2 presso il papà;
3.Confermare gli incarichi demandati ai Servizi Sociali del comune di Nerviano, in collaborazione con i Servizi Sociali di BA ed i Servizi Specialistici dell'ATS competente, di mantenere attivo un attento monitoraggio sul nucleo famigliare e sui percorsi in essere per i genitori e sul percorso in spazio neutro, con delega ad attivare qualsiasi ulteriore intervento venisse ritenuto opportuno per la ripresa dei rapporti tra i minori e la mamma (quali ad esempio: un percorso di educativa domiciliare presso la casa del papà e un percorso psicoterapeutico per i minori ed un percorso di mediazione che consenta ai genitori di superare l'alto conflitto ancora esistente);
4.Disporre la limitazione delle responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alla regolamentazione delle frequentazioni tra i minori e la mamma che resta delegata ai SS del Comune di Nerviano, oggi ancora in spazio neutro ma con facoltà di ampliare, restringere o liberalizzare le frequentazioni tenuto conto dell'esclusivo benessere psico fisico dei minori, delle loro esigenze e dei loro bisogni;
5.Confermare i provvedimenti economici emessi nell'ordinanza a seguito della riserva assunta all'udienza del 6.2.25;
6.Con vittoria di spese, diritti e onorari.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 e CP_1 hanno contratto matrimonio a Crotone il 12.8.2011
Da matrimonio sono nati i figli PE_1 (28.9.2012) e PE_2 (9.2.2015). I coniugi sono divorziati in forza di sentenza n. 6681/2021 del Tribunale di Milano, con le quali gli stessi hanno concordato
"I figli minori, PE_2 e PE_1,. Siano affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre in Predore, Via Giuseppe Verdi, 1.;
Il padre terrà con sé i figli minori, un weekend alternato dal sabato alle 08:30 alla domenica entro le 18:30 per il periodo estivo i minori potranno trascorrere 15 giorni con il padre durante il mese di agosto. Solamente entro il territorio dello Stato, almeno sino a che i minori non avranno compiuto gli anni 14, salvo diverso accordo tra i genitori;
il padre dovrà dare contezza del periodo scelto entro il 31 maggio dell'anno di riferimento;
PE le festività natalizie i minori trascorreranno il periodo che decorre dal 23 12 al 30 12 con un genitore e l'anno successivo dal 31 12 al 6 1. con l'altro, alternativamente.;
PE il periodo pasquale i genitori si accorderanno preventivamente in base ai propri turni lavorativi;
, il marito corrisponderà alla moglie in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma omnicomprensiva di euro 200 per ogni minore rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat a titolo di contributo al mantenimento dei figli oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie.
Parte_1Con ricorso iscritto a ruolo in data 02/08/2023 ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio chiedendo che, fermo l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, gli stessi venissero stabilmente collocati presso il padre dove di fatto si trovavano dal 2021, che venissero regolamentati gli incontri tra madre e figli, che fosse determinato in € 500,00 mensili Co l'assegno che la sig.ra doveva ritenersi obbligata a corrispondergli a titolo di contributo per il loro mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie ai medesimi riferibili. Assumeva parte attrice che successivamente alla sentenza di divorzio Co la si trasferiva dal Comune di Predore, dove viveva assieme ai figli, a Piacenza assieme al compagno;
che egli, pur risiedendo a Nerviano, vedeva regolarmente i figli i propri figli recandosi nel weekend di propria competenza nell'abitazione materna, ove provvedeva a riportarli alla madre;
durante il periodo del “lockdown", di comune accordo, i figli si trasferivano a
Nerviano presso il padre, in quanto dovevano rimanere a casa e la madre, che lavorava, non se ne sarebbe potuta occupare. Parte attrice, aveva continuato in ogni caso a corrispondere il contributo di mantenimento per i figli;
Co durante le vacanze estive del 2020 la sig.ra aveva comunicato che i figli sarebbero Eo rimasti dal padre, non potendo tenerli;
sempre dietro richiesta della i figli si trasferivano dal padre a Nerviano dove erano iscritti all'anagrafe e alla scuola primaria: per tutto il 2020 ed il 2021 i figli risiedevano dal padre a Nerviano, periodo si prolungava su richiesta della madre fino al mese di settembre 2022; solo a partire dal mese di agosto 2022 le parti decidevano che il PE_2 non avrebbe Co più corrisposto il contributo di mantenimento alla Co nel settembre 2022 la sig.ra chiedeva che i figli ritornassero presso di sé, richiesta cui il sig. PE_2 si opponeva;
di avere sempre favorito il diritto della madre a vedere i figli ma che, a partire dal dicembre 2022, PE_1 si rifiutava di andare dalla madre, assumendo che quest'ultima lo coinvolgeva in questioni che avrebbero dovuto riguardare i genitori, soprattutto questioni economiche. Co si era traferita a Bergamo dai genitori la ritualmente costituitasi in giudizio si è opposta alla modifica chiesta dal CP_1 Co e contestando anche la ricostruzione storica della vicenda come proposta da parte attrice, sig.
,
evidenziava che i figli erano andati a vivere dal padre solo nel 2021 avendo i medesimi in precedenza abitato presso di lei. Chiedeva quindi in rigetto della domanda di modifica come proposta e insisteva per la conferma dei provvedimenti adottati con la sentenza di divorzio Le parti comparivano e venivano sentite dal Giudice Delegato all'udienza ex art. 473 bis. 21
c.p.c. del 6 febbraio 2024 in esito alla quale il Giudice Delegato confermato l'affidamento
-
condiviso disponeva che PE 1 e PE_2 fossero collocati a Nerviano presso l'abitazione del padre
Incaricava i Servizi Sociali di Nerviano in collaborazione con quelli di CP_3
[...] in collaborazione con i Servizi specialistici dell'Ats territorialmente competenti, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di prendere in carico il nucleo familiare di svolgere un'indagine psicosociale sul nucleo familiare, (anche allargato in relazione alle persone conviventi con i genitori) sulla attuale situazione dei minori e sul rapporto con ciascun genitore, e di regolamentare la frequentazione della madre con i minori;
Incaricava i servizi sociali e i servizi specialistici ciascuno per la parte di propria
•
competenza di garantire ai genitori, previa disponibilità degli stessi, gli interventi di sostegno alla genitorialità loro necessari, anche attivando un percorso di mediazione che consenta alle parti di affrontare e superare la conflittualità attualmente esistente;
Incaricava i Servizi Sociali e in eventuale collaborazione con i Servizi specialistici
•
dell'Asl territorialmente competenti, di avviare gli interventi di sostegno per i minori che dovessero nel prosieguo risultare necessari, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse dei minori;
Nominava Curatore speciale dei minori l'avvocato Laura Maria Pietrasanta
•
Prevedeva che sino alla attivazione degli incarichi ai servizi la madre potesse vedere i figli secondo i seguenti tempi: il fine settimana dal venerdì alla uscita della scuola, fino alla domenica sera;
un giorno infrasettimanale per la settimana diversa da quella di competenza dall' uscita della scuola fino alla mattina successiva.
Poneva a carico della convenuta l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante corresponsione della somma di euro 400 a decorrere dalla data di deposito del ricorso somma rivalutabile annualmente (prima rivalutazione agosto 2024);
Disponeva che l'assegno unico per la famiglia fosse percepito in via esclusiva dal
•
ricorrente;
Respingeva le richieste istruttorie delle parti;
assegnati ai servizi sociali e ai servizi specialisti i termini per il deposito delle relazioni con provvedimento assunto nel corso dell'udienza del 20.11.2024 il Giudice Delegato disponeva che i
Servizi Sociali di Nerviano e di CP_3 CP_9 proseguissero negli incarichi attivati ma che attesa l'impossibilità di dare attuazione alle disposizioni dettate con riferimento alle modalità
-
di frequentazione tra madre e figli- i Servizi Sociali di Nerviano attivassero lo spazio neutro per garantire le frequentazioni tra madre /figli e attivassero altresì un percorso di sostegno alla genitorialità per il padre. In tale udienza la difesa dell'attore chiedeva la modifica del regime di affidamento dei minori chiedendo che gli stessi fossero al medesimo affidato in via esclusiva ( domanda reiterata anche con le conclusioni in via definitiva assunte)
-Acquisiste le relazioni di aggiornamento, la causa veniva rinviata all'udienza del 29.10.2025 udienza sostituita con il deposito di note di trattazione scritta- per la rimessione della causa in decisione previa assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ( ex art. 473bis.28 c.p.c.)
Rimessa la causa al Collegio, la stessa veniva decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già in atti.
Il materiale probatorio è infatti adeguato a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, fondamentalmente incentrata sulle questioni relative ed all'esercizio della responsabilità genitoriale, per decidere le quali il Collegio ha a disposizione le relazioni di aggiornamento dei servizi sociali dell'ente affidatario, sufficienti anche in considerazione del merito delle conclusioni rassegnate .
Quanto alle questioni economiche connesse al mantenimento dei minori, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n.
23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016
n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
L'ascolto del minori da Giudice Delegato è stato ritenuto superfluo dai procuratori delle parti e dal
Curatore speciale ( udienza del 20.11.2025) essendo gli stessi stati sentiti dai servizi e dal Curatore
Speciale.
Sulla responsabilità genitoriale
Alla luce della relazioni in atti e delle emergenze probatorie acquistw, ritiene il Collegio che la domanda di parte attrice volta ad ottenere in modifica del regime di affidamento vigente-
l'affidamento esclusivo dei figli minori non sia fondata e non possa trovare accoglimento. Deve in proposito osservarsi che la disamina complessiva delle relazioni depositate non evidenzia profili di criticità per quanto alla figura genitoriale materna e nello specifico carenze genitoriali di tale gravità da giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso che, allo stato, deve quindi Co essere confermato risultando la sig.ra una madre adeguata pur non negandosi le attuali difficoltà, dettate anche dal rifiuto dei minori ad incontrarla e dalla perdurante difficoltà di relazione con il
PE 2 di un concreto esercizio del proprio ruolo di madre. Non risulta peraltro che la stessa abbia posto o possa porre in essere comportamenti pregiudizievoli all'interesse dei figli con i quali, anzi, dimostra di voler ricostruire una stabile relazione preoccupata che l'assenza di incontri anche in spazio neutro possa essere percepito dai figli come una propria scelta abbandonica. Considerazioni in parte differenti debbono invece essere svolte con riferimento al collegamento dei minori di cui il sig. PE_2 chiede- come da ricorso- la modifica con conferma del collocamento dei ragazzi presso di sé come già disposto con i provvedimenti temporanei e urgenti, Co mentre la sig.ra insiste per il ripristino del collocamento presso la madre nell'attuale residenza di CP_3
Orbene dall'istruttoria svolta è pacificamente emerso che PE_1 e PE_2 vivono stabilmente presso il padre dal 2021. A prescindere da ogni considerazioni in ordine al fatto che gli stessi minori non vogliano - ed anzi quasi temono- uno loro ricollocamento presso la madre - peraltro in una località dove gli stessi non hanno mai vissuto- la domanda della convenuta ( rigetto della modifica e c ricollocamento di PE_1 e PE 2 presso di sé) appare non sono inattuabile ma altresì contraria all'interesse dei minori.
Va quindi confermato il loro collocamento presso il padre che risulta il regime di collocamento che meglio risponde alla esigenze, anche di stabilità abitativa e relazionale, dei minori.
Debbono parimenti essere confermati tutti gli interventi già disposti volti sia al sostegno genitorialità del sig. PE_2 che deve indubitabilmente essere supportato nel proprio ruolo anche al fine di superare l'atteggiamento passivizzante di cui le relazioni danno conto assumendo un ruolo attivo anche finalizzato a fattivamente sostenere la ripresa della relazione tra la madre e i minori, sia di un Co percorso individuale per il medesimo sia per la signora che deve essere sostenuta per superarei sentimenti di frustrazione e di tristezza causati dall'attuale impossibilità di avere una relazione con i figli visti i fermi rifiuti degli stessi. La prosecuzione del sostegno appare peraltro necessaria anche Co per aiutare la sig.ra a individuare con l'aiuto dei servizi- modalità di attivazione dei contratti con
i figli che non sia disturbanti per i minori e al contempo rientrando in un progetto strutturato siano supportati da un lavoro di rete e quindi possa essere maggiormente efficaci.
Deve altresì mantenersi l'incarico già conferito ai servizi sociali del Comune di Nerviano affinchè, anche in collaborazione con i servizi specialistici, supportino fattivamente i minori con un apposito percorso psicologico finalizzato alla elaborazione dei vissuti e dei sentimenti che gli stessi provano nei confronti della madre nonché per sostenere il percorso di riavvicinamento con la stessa e la ripresa dele relazioni. Co L'assenza di efficace comunicazione tra il sig., PE_2 e la signora impone anche di provvede alla conferma del, provvedimento con cui è stata data indicazione per l'attivazione di un percorso di mediazione che consenta alle parti di affrontare e superare la conflittualità attualmente esistente, Co percorso a cui la sig.ra ha dichiarato di voler aderire e che appare al Collegio di fondamentale importanza.
Quanto alle frequentazioni con la madre, osserva i Tribunale che sebbene sia chiara la volontà manifestata dai minori di non vederla (chiare sono le dichiarazioni rese si servizi sociali e al
Curatore), nondimeno deve confermarsi il provvedimento che prevede che la madre possa vedere i figli in Spazio Neutro alla presenza di un educatore secondo tempistiche che si rimette al servizio di stabilire anche eventualmente prevedendo incontri separati dei minori con la madre al fine di consentire a PE 2 la possibilità di una maggiore autonomia nella relazione con la madre scevra dalle interferenze e influenze di PE_1 . I servizi potranno poi modulare detti incontri nelle modalità
e nella durata e anche liberalizzarli in relazione all'andamento dei percorsi e al loro consolidamento.
L'età dei ragazzi ( rispettivamente 13 e 10 anni), la necessità di mantenere e supportare sia i genitori e i minori nel concreto superamento degli ostacoli personologici individuali che oggi si frappongono alla ripresa delle relazione tra madre e figli, la necessità di mantenere l'attenzione sulla condizione dei minori con segnalazione di ogni situazione di possibile pregiudizio per gli stessi, rende opportuna l'apertura del procedimento di vigilanza presso il Giudice Tutelare competente al fine non solo di vigilare sul mantenimento di tutti gli interventi supportivi qui disposti in favore della parti e dei minori ma anche per lavorare al fine della reale ripresa delle relazioni tra madre e figli essendo concreto il timore che, chiuso il presente procedimento, si entri in un clima di accettazione della situazione data e di stallo della reazione certamente non rispondente agli interessi dei minori.
Sulle domande a contenuto economico
Quanto ai profili economici ritiene il Collegio di dover confermare i provvedimenti già emessi in via temporanea e urgenze con il provvedimento del 20.11.2024 e quindi confermare l'obbligo per la Co signora di contribuire al mantenimento dei figli minori corrispondendo al sig. PE_2 l'importo mensile di € 400,00 - importo da versarsi in via anticipata con decorrenza dalla data della domanda ed entro il 10 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo indici istat dall'agosto 2024 ( base di calcolo agosto 2023) oltre al 50% delle spese extra assegno come da linnee guida del
Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 ( criteri che verranno applicati per le spese straordinarie decorrenti dal dicembre 2025 rimanendo applicabili per i periodi precedenti le 66
vecchie" linee guida approvate nel 2017): detto importo risulta congruo ed adeguato a soddisfare le esigenze di vita dei minori in ragione dell'età considerando altresì che la sig.ra Pt 3 - che ad oggi non vede i figli non contribuisce neppure in minima misura al loro mantenimenti diretto. Detto importo risulta peraltro congruo in relazione alle condizioni economiche delle parti considerando che Co
• La Sig.ra ha dichiarato di guadagnare uno stipendio mensile di euro 1550 per tredici mensilità, essendo assunta con contratto a tempo determinato, laddove, nell'anno 2021 il reddito netto mensile da lavoro dipendente risultava pari ad euro 1381; il sig. PE_2 che è assunto con contratto a tempo indeterminato, ha dichiarato di percepire
1500 euro per 14 mensilità, di percepire l'assegno unico per la famiglia pari ad euro 400. Vive in un immobile di proprietà della moglie ( che attualmente lavora). Dal CUD dell'anno 2021 risulta un reddito mensile di euro 1800.
L'assegno unico universale, a fronte del collocamento prevalente dei minori presso il padre e dell'assenza di frequentazioni con la madre sarà percepito in via integrale dal padre
Sulle spese di lite.
Visto l'esito del giudizio, considerata la reciproca e paritetica soccombenza delle parti con riferimento alle domande svolte ( il ricorrente risulta soccombente rispetto alla domanda di affidamento esclusivo e la convenuta rispetto a quello di conferma del ricollocamento dei minori presso di sé) le spese processuali devono essere tra le stesse integralmente compensate.
Le spese del Curatore Speciale- nella misura che verrà liquidata con separato decreto, debbono essere poste a carico di ciascuna parte per la quota del 50% con condanna delle stesse alla rifusione in favore dell'Erario
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
29143 del 2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede in modifica della condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 6681/2021 del Tribunale di Milano:
1. RIGETTA la richiesta di Parte_1 di affidamento esclusivo dei minori PE_1 e
PE_2
2. CONFERMA l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori;
3. DISPONE che PE_1 e PE 2 siano collocati anche ai fini della residenza anagrafica presso in padre a Nerviano;
4. CONFERMA tutti gli incarichi già conferiti i servizi sociali del Controparte_11 e di affinché anche in collaborazione con i servizi specialistici del territorio mantengano CP_3 attivo il percorso volto al sostegno genitorialità del sig. PE_2
5. DISPONE che i servizi sociali del Comune di Nerviano e di CP_3 anche collaborazione con i servizi specialistici mantengano attivi i percorsi di supporto psicologico individuale in Co favor del sig. PE_2 e della signora
6. DISPONE che i servizi sociali del Comune di Nerviano, anche in collaborazione con i servizi specialistici, supportino fattivamente i minori con un apposito percorso psicologico finalizzato alla elaborazione dei vissuti e dei sentimenti che gli stessi provano nei confronti della madre nonché per sostenere il percorso di riavvicinamento con la stessa e la ripresa dele relazioni. Co Controparte_11 avvino i sig. PE_2 e ad un percorso di mediazione
7. DISPONE che che consenta agli stessi di affrontare e superare la conflittualità attualmente esistente
8. DISPONE che gli incontri tra madre e figli avvengano in Spazio Neutro alla presenza di un educatore secondo tempistiche che si rimette al servizio di stabilire anche eventualmente prevedendo incontri separati dei minori con la madre al fine di consentire a Per_2 la possibilità di una maggiore autonomia nella relazione con la madre scevra dalle interferenze e influenze di PE_1 . I servizi potranno poi modulare detti incontri nelle modalità e nella durata e anche liberalizzarli in relazione all'andamento dei percorsi e al loro consolidamento.
9. DISPONE che corrisponda a Parte_1 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei minori€ 400,00 - importo da versarsi in via anticipata con decorrenza dalla data della domanda ed entro il 10 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo indici istat dall'agosto 2024 (base di calcolo agosto 2023) oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 (criteri che verranno applicati per le spese straordinarie decorrenti dal dicembre 2025 rimanendo applicabili per i periodi precedenti le "vecchie" linee guida approvate nel 2017) qui ritrascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
10. DISPONE che l'assegno unico universale sia integralmente percepiti da Parte_1
11. DISPONE la trasmissione del presente sentenza al Giudice Tutela di Milano per quanto di competenza in relazione all'apertura del procedimento di vigilanza
12. COMPENSA tra le parti le spese di lite
13. CONDANNA CP_1 e CP_12 alla rifusione in favore dell'Erario del 50% delle spese processuali che saranno liquidate al Curatore Speciale come da separato decreto
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza
Alle parti
• Al Curatore Speciale
Ai servizi sociali di Nerviano
· Ai servizi sociali di CP_3 • Al Giudice Tutelare di Milano
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12.11.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai