Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9880
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Richiesta di affidamento esclusivo dei figli minori

    La disamina complessiva delle relazioni depositate non evidenzia profili di criticità per quanto alla figura genitoriale materna e nello specifico carenze genitoriali di tale gravità da giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso che, allo stato, deve quindi essere confermato risultando la sig.ra una madre adeguata pur non negandosi le attuali difficoltà, dettate anche dal rifiuto dei minori ad incontrarla e dalla perdurante difficoltà di relazione con il PE 2 di un concreto esercizio del proprio ruolo di madre.

  • Accolto
    Conferma del collocamento presso il padre

    Dall'istruttoria svolta è pacificamente emerso che PE_1 e PE_2 vivono stabilmente presso il padre dal 2021. A prescindere da ogni considerazioni in ordine al fatto che gli stessi minori non vogliano - ed anzi quasi temono- uno loro ricollocamento presso la madre - peraltro in una località dove gli stessi non hanno mai vissuto- la domanda della convenuta ( rigetto della modifica e ricollocamento di PE_1 e PE 2 presso di sé) appare non solo inattuabile ma altresì contraria all'interesse dei minori. Va quindi confermato il loro collocamento presso il padre che risulta il regime di collocamento che meglio risponde alle esigenze, anche di stabilità abitativa e relazionale, dei minori.

  • Rigettato
    Rigetto della modifica e ripristino del collocamento presso la madre

    La domanda della convenuta ( rigetto della modifica e ricollocamento di PE_1 e PE 2 presso di sé) appare non solo inattuabile ma altresì contraria all'interesse dei minori. Va quindi confermato il loro collocamento presso il padre che risulta il regime di collocamento che meglio risponde alle esigenze, anche di stabilità abitativa e relazionale, dei minori.

  • Accolto
    Determinazione del contributo di mantenimento

    Quanto ai profili economici ritiene il Collegio di dover confermare i provvedimenti già emessi in via temporanea e urgenze con il provvedimento del 20.11.2024 e quindi confermare l'obbligo per la Co signora di contribuire al mantenimento dei figli minori corrispondendo al sig. PE_2 l'importo mensile di € 400,00 - importo da versarsi in via anticipata con decorrenza dalla data della domanda ed entro il 10 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo indici istat dall'agosto 2024 ( base di calcolo agosto 2023) oltre al 50% delle spese extra assegno come da linnee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025.

  • Rigettato
    Conferma del mantenimento

    Quanto ai profili economici ritiene il Collegio di dover confermare i provvedimenti già emessi in via temporanea e urgenze con il provvedimento del 20.11.2024 e quindi confermare l'obbligo per la Co signora di contribuire al mantenimento dei figli minori corrispondendo al sig. PE_2 l'importo mensile di € 400,00 - importo da versarsi in via anticipata con decorrenza dalla data della domanda ed entro il 10 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo indici istat dall'agosto 2024 ( base di calcolo agosto 2023) oltre al 50% delle spese extra assegno come da linnee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 9880
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 9880
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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