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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 02/09/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adele Pipitone, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ha depositato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento avente n. di ruolo 842 dell'anno 2024 e pendente
TRA
la con sede in Alcamo nella via G. Gozzano, 22, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, , (partita Parte_2
iva n. ) e , nata in [...] il [...] e P.IVA_1 Parte_3
residente in [...]del Golfo nella contrada Duchessa n. 100/A, (c.f.
, entrambi elettivamente domiciliati in Alcamo (TP) nella C.F._1
via Guido Gozzano, 24, presso lo studio dell'Avv. Marcello Signorino (c.f.
) che li rappresenta e difende, unitamente e C.F._2
disgiuntamente con l'Avv. Rosario Papania (c.f. ) giusta C.F._3
procura in atti
attrice- ricorrente
E
, già denominata , società con unico Controparte_1 Controparte_2
socio soggetta a direzione e coordinamento di , con sede legale in CP_2
Roma Via Domenico Cimarosa n. 4 , (codice fiscale e iscrizione nel Registro
Imprese di Roma nr. ), in persona del suo legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore , elettivamente domiciliata in Catania Via G. D'Annunzio, 62 presso lo studio dell'Avv. Alfio Lo Vecchio, come da procura in atti convenuta-resistente
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La controversia ha origine dalla domanda di spostamento e/o rimozione della linea elettrica (palo-cavo-filo), sita in contrada Fraginesi del Comune di Castellammare del Golfo
(fg. 35, p.lle nn. 875, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890 e
891), di proprietà della predetta convenuta.
Si deduceva, in particolare, che detto appezzamento era interessato da un piano di lottizzazione ad iniziativa privata, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 116 del 18/10/021, divenuta esecutiva, e successiva variante approvata in data 17/11/2022.
Il piano di lottizzazione era stato predisposto dalla società parte Parte_1 ricorrente;
nell'ambito del progetto, era stata prevista la realizzazione di un complesso residenziale, a comporsi di n. 8 corpi di fabbrica da destinarsi a civile abitazione, oltre le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
la ricorrente aveva Parte_3 trasferito, quindi, alla il menzionato appezzamento di terreno fatta Parte_1 eccezione per le p.lle 883 e 884 del fg. 35.
In qualità di proprietaria dei terreni indicati, in data 19/07/2023, la società ricorrente inoltrava formale richiesta ad per lo spostamento della linea Controparte_1 elettrica (palo-luce-cavo) esistente sui luoghi;
a fronte di tale richiesta, la società trasmetteva preventivo di spesa per l'esecuzione delle opere riferendo, quindi, che sarebbero state avviate le procedure per lo spostamento della linea e che si sarebbero concluse entro 30gg. lavorativi, come da Delibera 566/19 Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA); ciò previa accettazione del preventivo di spesa trasmesso all'istante, per l'importo quantificato di €. 17.389,11. Il procuratore di parte istante chiedeva, allora, provvedersi alla realizzazione delle opere senza alcun onere a carico della proprietà.
Si costituiva in giudizio la società , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_3 in assenza dei presupposti di legge, pur confermando che fosse in itinere il procedimento per il chiesto spostamento;
deduceva, comunque, la mancata indicazione, ad onere di parte istante, di un sito alternativo a quello esistente su cui grava l'impianto, costituendo, tale circostanza, causa ostativa al completamento della procedura;
si opponeva, comunque, alla richiesta di esecuzione delle opere con costo a carico della società.
La causa veniva istruita con prove documentali;
all'udienza del 02.07.2024 le parti precisavano le conclusioni come in memorie già in atti e la causa veniva posta in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
La domanda è fondata e come tale va accolta.
Occorre rilevare come la materia debba essere ricondotta alla disciplina dettata agli articoli 91 e 92 del d.lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche, d'ora in avanti C.c.e.), che ha recepito la disciplina contenuta nel precedente Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici (r.d. n. 1775 del 1933).
Le norme riguardano gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, e quelli ad uso privato quando, per motivi di pubblico interesse, siano dichiarati di pubblica utilità con apposito decreto del Ministero delle comunicazioni (art. 115 r.d. n. 1775/33).
Le norme citate prevedono, a carico del titolare del fondo, una serie di limitazioni al godimento del suo diritto di proprietà.
Da un lato, infatti, l'art. 91 del C.c.e. stabilisce che:
- non e' necessario il consenso del proprietario per consentire il passaggio di fili o cavi senza appoggio al di sopra di proprietà private o dinnanzi ai lati degli edifici dove non ci siano finestre o aperture praticabili a prospetto;
- il proprietario o il condomino non può opporsi all'appoggio di antenne, sostegni, il passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o condomini;
- il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile del personale dell'esercente, quando sia necessario per installare, riparare o effettuare interventi di mantenimento degli impianti di comunicazione elettronica.
In questi casi, il titolare del fondo– e ciò diversamente da quanto accade in tema di servitù- non ha diritto ad alcuna indennità, ma per non comprimere eccessivamente il suo diritto di proprietà, che è comunque pieno ed assoluto, è previsto l'obbligo, per i gestori, alla collocazione degli impianti in modo da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
L'art. 92 C.c.e., stabilisce, invece, che al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, il diritto dell'esercente al passaggio sul suolo, nel sottosuolo o sulle aree soprastanti la proprietà, quando vi sia appoggio di cavi, fili ed impianti connessi alle reti di comunicazione elettronica,
e' imposto dalla legge anche senza il consenso del proprietario (qualificandosi tale fattispecie come servitù coattiva, art. 1032 e 1056 c.c.).
Al proprietario, infatti, deve comunque essere sempre riconosciuta la facoltà di definire i contenuti della servitù e la sua durata tramite un contratto (servitù che dovrà essere trascritta ai sensi dell'art. 2643 c.c.) o per testamento.
In caso di impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico o ad uso privato, dichiarati di pubblica utilità, tuttavia, la servitù non necessita dell'accordo del proprietario
(si veda anche art. 119 e ss. r.d. 1775/33).
Tuttavia occorre ugualmente un atto costitutivo, rappresentato da un atto dell'autorità' amministrativa, sia questo autorizzativo all'installazione dell'impianto o un decreto espropriativo (d.p.r. 327/01, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
Se il gestore del servizio di comunicazione elettronica risulta essere in possesso del titolo autorizzativo (di natura volontaria, o coattiva), può esercitare sulle proprietà private le facoltà elencate all'art. 121 del r.d. n. 1775/33.
Anche l'art. 92 C.c.e., però, al comma 6 prevede un temperamento alla limitazione imposta al proprietario del fondo, posto che "la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine".
Rimane ferma, inoltre, la possibilità per il proprietario "di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù" (art. 92 comma 7 C.c.e.).
Questa disposizione va integrata con quanto stabilito dall'art. 122 del r.d. n. 1775/33, mantenuta in vigore dal Codice delle comunicazioni elettroniche. L'articolo ribadisce che, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.
Il contenuto delle due norme sopra citate porta ad affermare, allora, che i costi per lo spostamento dei cavi o degli impianti di reti di comunicazioni elettroniche sono sempre a carico dell'esercente, a meno che il provvedimento amministrativo o la servitù volontaria non prevedano diversamente (ad esempio questi potrebbero prevedere l'inamovibilità' dell'impianto, o la perpetuità della servitù).
Tale impostazione è confermata dalla giurisprudenza di merito (cfr. di recente Tribunale
Lecce 271/2013), allorquando si rileva che la regola generale, posta dall'art. 122 del T.U. n.
1775 del 1933, è che la servitù per la installazione di linee elettriche sia di carattere amovibile, e cioè comporti il diritto potestativo per il proprietario del fondo di ottenere, a carico dell'esercente dell'elettrodotto, lo spostamento della linea, purché il proprietario stesso offra a tal scopo un altro luogo adatto all'esercizio della servitù (cfr. T.A.R. Napoli -
Campania, sent. n. 2763/04).
Peraltro, è stato confermato che l'art. 122 comma 4 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, che conferisce al proprietario del fondo gravato il diritto di ottenere lo spostamento dell'elettrodotto con obbligo per l'esercente di sopportarne le spese, si applica anche nell'ipotesi in cui la coattività della servitù, che ne costituisce il presupposto, derivi, anziché da un atto impositivo, da un contratto cui il proprietario del fondo addivenga per evitare che l'imposizione della servitù di realizzi comunque imperativamente" (così
Tribunale Ivrea 18 settembre 2000 n. 300; Trib. Paola 06 giugno 2019).
Per quanto rileva in questa sede, infatti, in virtù dell'art. 122, comma 4, R.D. n. 1775/1933, nessun indennizzo spetta all'esercente dell'elettrodotto per lo spostamento o rimozione degli impianti, nel caso in cui il proprietario del fondo debba eseguire innovazioni, costruzioni o impianti.
La norma risulta pienamente applicabile al caso in esame e non valgono al riguardo le obiezioni sollevate da secondo cui nelle ipotesi di servitù di Controparte_2 elettrodotto costituite per usucapione tornerebbe ad operare l'art. 1068 c.c. Ed invero,
“nell'ordinamento vigente non è configurabile una servitù di elettrodotto diversa da quella
(tipica) disciplinata dal T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, cui rinvia l'art. 1506 cod. civ., sicché l'usucapione, che si aggiunge agli altri suoi titoli di acquisto (convenzione, sentenza, espropriazione per pubblica utilità) previsti da tale disciplina speciale, non può dar luogo ad un rapporto diverso da quello da questa contemplato;
con l'ulteriore conseguenza che la disciplina dell'art. 122 del T.U. citato - il quale, diversamente dall'art. 1068 cod. civ.
(applicabile sia alle servitù volontarie che a quelle coattive), conferisce al proprietario del fondo servente il diritto di ottenere lo spostamento della servitù di elettrodotto a spese dell'esercente della stessa, salvo diverso accordo tra le parti - non è influenzata dal modo di costituzione della servitù e rimane ugualmente applicabile non solo quando il diritto sia stato costituito in forza di uno dei titoli (sopra indicati) previsti dalla legge speciale, ma anche quando sia stato acquistato per usucapione” (cfr. Cass. n. 3148/1984; confermata da
App. Firenze 29.4.2009 e App. Catanzaro 28.6.2018). Dunque, non è possibile configurare una diversa servitù di elettrodotto al di fuori di quella tipica disciplinata dal R.D. n.
1775/1933, estranea quindi alla regola di cui all'art. 1068 c.
Fatte le necessarie premesse in punto di diritto, nel caso di specie, sarà sufficiente rivelare come non risulta agli atti alcuna servitù coattiva, in favore della convenuta, tale da legittimare, ab origine, l'imposizione del peso o onere che – lo si ripete – deve comunque trovare in un atto impositivo formale (contratto o atto dell'autorità amministrativa) la sua fonte;
peraltro, il solo dato temporale circa la pretesa esistenza dell'impianto – in assenza di un dato documentale – non è di certo idonea a comprovare la situazione di diritto.
È peraltro dimostrato – anche in ragione della sostanziale non contestazione- che, nelle condizioni attuali, si verifica una notevole ed ingiustificata compressione del diritto di proprietà sussistente in capo al ricorrente, rendendo, per quanto detto, fondato il chiesto spostamento.
Ed al riguardo, richiamando la giurisprudenza di merito in argomento, va condiviso l'orientamento che impone soltanto sull'esercente l'onere economico di provvedere allo spostamento, allorché venga dimostrato – come nel caso di specie – l'incompatibilità della presenza dell'impianto, in assenza di alcun valido titolo;
la mancata indicazione di un sito alternativo – peraltro nemmeno richiesto dalla società resistente – non costituisce condizione ostativa all'esecuzione delle opere, posto che la stessa società ha dichiarato volersi dare atto dell'avvio del procedimento per l'esecuzione delle opere stesse.
In accoglimento della domanda attorea, deve essere ordinato alla società e- distribuzione s.p.a. di provvedere allo spostamento e/o rimozione della linea elettrica(palo-cavo-filo), esistente in contrada Fraginesi del Comune di Castellammare del
Golfo (fg. 35, p.lle nn. 875, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889,
890 e 891), su proprietà di parte istante, a proprio onere;
appare conforme ad equità statuire, inoltre, che, nel caso di mancato spontaneo adempimento, venga corrisposto, a titolo di penale, la somma di €.100,00, equitativamente determinata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione rispetto al termine fissato come in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale svolta, della condotta non conciliativa tenuta dalla parte convenuta, della manifesta fondatezza della domanda (art.4 comma 8) e delle questioni giuridiche oggetto di esame, ex D.M.55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza e/o eccezione assorbita o disattesa, così decide:
[...
- Accoglie la domanda proposta dai ricorrenti e per l'effetto condanna
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_4 procedere allo spostamento, a proprie spese, o alla rimozione, della linea elettrica (palo-cavo-filo), esistente in contrada Fraginesi del Comune di
Castellammare del Golfo (fg. 35, p.lle nn. 875, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883,
884, 885, 886, 887, 888, 889, 890 e 891), su proprietà del ricorrente e ciò entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
- Dispone che, nel caso di mancato tempestivo adempimento, venga corrisposta, in via equitativa, la somma di €.100,00 per ogni giorno di ritardo;
- Condanna la società soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €.300,00 per spese vive ed €.4.950,00 per compenso di procuratore, oltre rimb.forf.al15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in Trapani il 02.09.2025
la Giudice
Dott.ssa Adele Pipitone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adele Pipitone, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ha depositato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento avente n. di ruolo 842 dell'anno 2024 e pendente
TRA
la con sede in Alcamo nella via G. Gozzano, 22, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, , (partita Parte_2
iva n. ) e , nata in [...] il [...] e P.IVA_1 Parte_3
residente in [...]del Golfo nella contrada Duchessa n. 100/A, (c.f.
, entrambi elettivamente domiciliati in Alcamo (TP) nella C.F._1
via Guido Gozzano, 24, presso lo studio dell'Avv. Marcello Signorino (c.f.
) che li rappresenta e difende, unitamente e C.F._2
disgiuntamente con l'Avv. Rosario Papania (c.f. ) giusta C.F._3
procura in atti
attrice- ricorrente
E
, già denominata , società con unico Controparte_1 Controparte_2
socio soggetta a direzione e coordinamento di , con sede legale in CP_2
Roma Via Domenico Cimarosa n. 4 , (codice fiscale e iscrizione nel Registro
Imprese di Roma nr. ), in persona del suo legale rappresentante P.IVA_2 pro tempore , elettivamente domiciliata in Catania Via G. D'Annunzio, 62 presso lo studio dell'Avv. Alfio Lo Vecchio, come da procura in atti convenuta-resistente
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La controversia ha origine dalla domanda di spostamento e/o rimozione della linea elettrica (palo-cavo-filo), sita in contrada Fraginesi del Comune di Castellammare del Golfo
(fg. 35, p.lle nn. 875, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890 e
891), di proprietà della predetta convenuta.
Si deduceva, in particolare, che detto appezzamento era interessato da un piano di lottizzazione ad iniziativa privata, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 116 del 18/10/021, divenuta esecutiva, e successiva variante approvata in data 17/11/2022.
Il piano di lottizzazione era stato predisposto dalla società parte Parte_1 ricorrente;
nell'ambito del progetto, era stata prevista la realizzazione di un complesso residenziale, a comporsi di n. 8 corpi di fabbrica da destinarsi a civile abitazione, oltre le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
la ricorrente aveva Parte_3 trasferito, quindi, alla il menzionato appezzamento di terreno fatta Parte_1 eccezione per le p.lle 883 e 884 del fg. 35.
In qualità di proprietaria dei terreni indicati, in data 19/07/2023, la società ricorrente inoltrava formale richiesta ad per lo spostamento della linea Controparte_1 elettrica (palo-luce-cavo) esistente sui luoghi;
a fronte di tale richiesta, la società trasmetteva preventivo di spesa per l'esecuzione delle opere riferendo, quindi, che sarebbero state avviate le procedure per lo spostamento della linea e che si sarebbero concluse entro 30gg. lavorativi, come da Delibera 566/19 Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA); ciò previa accettazione del preventivo di spesa trasmesso all'istante, per l'importo quantificato di €. 17.389,11. Il procuratore di parte istante chiedeva, allora, provvedersi alla realizzazione delle opere senza alcun onere a carico della proprietà.
Si costituiva in giudizio la società , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_3 in assenza dei presupposti di legge, pur confermando che fosse in itinere il procedimento per il chiesto spostamento;
deduceva, comunque, la mancata indicazione, ad onere di parte istante, di un sito alternativo a quello esistente su cui grava l'impianto, costituendo, tale circostanza, causa ostativa al completamento della procedura;
si opponeva, comunque, alla richiesta di esecuzione delle opere con costo a carico della società.
La causa veniva istruita con prove documentali;
all'udienza del 02.07.2024 le parti precisavano le conclusioni come in memorie già in atti e la causa veniva posta in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
La domanda è fondata e come tale va accolta.
Occorre rilevare come la materia debba essere ricondotta alla disciplina dettata agli articoli 91 e 92 del d.lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche, d'ora in avanti C.c.e.), che ha recepito la disciplina contenuta nel precedente Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici (r.d. n. 1775 del 1933).
Le norme riguardano gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, e quelli ad uso privato quando, per motivi di pubblico interesse, siano dichiarati di pubblica utilità con apposito decreto del Ministero delle comunicazioni (art. 115 r.d. n. 1775/33).
Le norme citate prevedono, a carico del titolare del fondo, una serie di limitazioni al godimento del suo diritto di proprietà.
Da un lato, infatti, l'art. 91 del C.c.e. stabilisce che:
- non e' necessario il consenso del proprietario per consentire il passaggio di fili o cavi senza appoggio al di sopra di proprietà private o dinnanzi ai lati degli edifici dove non ci siano finestre o aperture praticabili a prospetto;
- il proprietario o il condomino non può opporsi all'appoggio di antenne, sostegni, il passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o condomini;
- il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile del personale dell'esercente, quando sia necessario per installare, riparare o effettuare interventi di mantenimento degli impianti di comunicazione elettronica.
In questi casi, il titolare del fondo– e ciò diversamente da quanto accade in tema di servitù- non ha diritto ad alcuna indennità, ma per non comprimere eccessivamente il suo diritto di proprietà, che è comunque pieno ed assoluto, è previsto l'obbligo, per i gestori, alla collocazione degli impianti in modo da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
L'art. 92 C.c.e., stabilisce, invece, che al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, il diritto dell'esercente al passaggio sul suolo, nel sottosuolo o sulle aree soprastanti la proprietà, quando vi sia appoggio di cavi, fili ed impianti connessi alle reti di comunicazione elettronica,
e' imposto dalla legge anche senza il consenso del proprietario (qualificandosi tale fattispecie come servitù coattiva, art. 1032 e 1056 c.c.).
Al proprietario, infatti, deve comunque essere sempre riconosciuta la facoltà di definire i contenuti della servitù e la sua durata tramite un contratto (servitù che dovrà essere trascritta ai sensi dell'art. 2643 c.c.) o per testamento.
In caso di impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico o ad uso privato, dichiarati di pubblica utilità, tuttavia, la servitù non necessita dell'accordo del proprietario
(si veda anche art. 119 e ss. r.d. 1775/33).
Tuttavia occorre ugualmente un atto costitutivo, rappresentato da un atto dell'autorità' amministrativa, sia questo autorizzativo all'installazione dell'impianto o un decreto espropriativo (d.p.r. 327/01, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
Se il gestore del servizio di comunicazione elettronica risulta essere in possesso del titolo autorizzativo (di natura volontaria, o coattiva), può esercitare sulle proprietà private le facoltà elencate all'art. 121 del r.d. n. 1775/33.
Anche l'art. 92 C.c.e., però, al comma 6 prevede un temperamento alla limitazione imposta al proprietario del fondo, posto che "la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine".
Rimane ferma, inoltre, la possibilità per il proprietario "di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù" (art. 92 comma 7 C.c.e.).
Questa disposizione va integrata con quanto stabilito dall'art. 122 del r.d. n. 1775/33, mantenuta in vigore dal Codice delle comunicazioni elettroniche. L'articolo ribadisce che, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo.
Il contenuto delle due norme sopra citate porta ad affermare, allora, che i costi per lo spostamento dei cavi o degli impianti di reti di comunicazioni elettroniche sono sempre a carico dell'esercente, a meno che il provvedimento amministrativo o la servitù volontaria non prevedano diversamente (ad esempio questi potrebbero prevedere l'inamovibilità' dell'impianto, o la perpetuità della servitù).
Tale impostazione è confermata dalla giurisprudenza di merito (cfr. di recente Tribunale
Lecce 271/2013), allorquando si rileva che la regola generale, posta dall'art. 122 del T.U. n.
1775 del 1933, è che la servitù per la installazione di linee elettriche sia di carattere amovibile, e cioè comporti il diritto potestativo per il proprietario del fondo di ottenere, a carico dell'esercente dell'elettrodotto, lo spostamento della linea, purché il proprietario stesso offra a tal scopo un altro luogo adatto all'esercizio della servitù (cfr. T.A.R. Napoli -
Campania, sent. n. 2763/04).
Peraltro, è stato confermato che l'art. 122 comma 4 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, che conferisce al proprietario del fondo gravato il diritto di ottenere lo spostamento dell'elettrodotto con obbligo per l'esercente di sopportarne le spese, si applica anche nell'ipotesi in cui la coattività della servitù, che ne costituisce il presupposto, derivi, anziché da un atto impositivo, da un contratto cui il proprietario del fondo addivenga per evitare che l'imposizione della servitù di realizzi comunque imperativamente" (così
Tribunale Ivrea 18 settembre 2000 n. 300; Trib. Paola 06 giugno 2019).
Per quanto rileva in questa sede, infatti, in virtù dell'art. 122, comma 4, R.D. n. 1775/1933, nessun indennizzo spetta all'esercente dell'elettrodotto per lo spostamento o rimozione degli impianti, nel caso in cui il proprietario del fondo debba eseguire innovazioni, costruzioni o impianti.
La norma risulta pienamente applicabile al caso in esame e non valgono al riguardo le obiezioni sollevate da secondo cui nelle ipotesi di servitù di Controparte_2 elettrodotto costituite per usucapione tornerebbe ad operare l'art. 1068 c.c. Ed invero,
“nell'ordinamento vigente non è configurabile una servitù di elettrodotto diversa da quella
(tipica) disciplinata dal T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, cui rinvia l'art. 1506 cod. civ., sicché l'usucapione, che si aggiunge agli altri suoi titoli di acquisto (convenzione, sentenza, espropriazione per pubblica utilità) previsti da tale disciplina speciale, non può dar luogo ad un rapporto diverso da quello da questa contemplato;
con l'ulteriore conseguenza che la disciplina dell'art. 122 del T.U. citato - il quale, diversamente dall'art. 1068 cod. civ.
(applicabile sia alle servitù volontarie che a quelle coattive), conferisce al proprietario del fondo servente il diritto di ottenere lo spostamento della servitù di elettrodotto a spese dell'esercente della stessa, salvo diverso accordo tra le parti - non è influenzata dal modo di costituzione della servitù e rimane ugualmente applicabile non solo quando il diritto sia stato costituito in forza di uno dei titoli (sopra indicati) previsti dalla legge speciale, ma anche quando sia stato acquistato per usucapione” (cfr. Cass. n. 3148/1984; confermata da
App. Firenze 29.4.2009 e App. Catanzaro 28.6.2018). Dunque, non è possibile configurare una diversa servitù di elettrodotto al di fuori di quella tipica disciplinata dal R.D. n.
1775/1933, estranea quindi alla regola di cui all'art. 1068 c.
Fatte le necessarie premesse in punto di diritto, nel caso di specie, sarà sufficiente rivelare come non risulta agli atti alcuna servitù coattiva, in favore della convenuta, tale da legittimare, ab origine, l'imposizione del peso o onere che – lo si ripete – deve comunque trovare in un atto impositivo formale (contratto o atto dell'autorità amministrativa) la sua fonte;
peraltro, il solo dato temporale circa la pretesa esistenza dell'impianto – in assenza di un dato documentale – non è di certo idonea a comprovare la situazione di diritto.
È peraltro dimostrato – anche in ragione della sostanziale non contestazione- che, nelle condizioni attuali, si verifica una notevole ed ingiustificata compressione del diritto di proprietà sussistente in capo al ricorrente, rendendo, per quanto detto, fondato il chiesto spostamento.
Ed al riguardo, richiamando la giurisprudenza di merito in argomento, va condiviso l'orientamento che impone soltanto sull'esercente l'onere economico di provvedere allo spostamento, allorché venga dimostrato – come nel caso di specie – l'incompatibilità della presenza dell'impianto, in assenza di alcun valido titolo;
la mancata indicazione di un sito alternativo – peraltro nemmeno richiesto dalla società resistente – non costituisce condizione ostativa all'esecuzione delle opere, posto che la stessa società ha dichiarato volersi dare atto dell'avvio del procedimento per l'esecuzione delle opere stesse.
In accoglimento della domanda attorea, deve essere ordinato alla società e- distribuzione s.p.a. di provvedere allo spostamento e/o rimozione della linea elettrica(palo-cavo-filo), esistente in contrada Fraginesi del Comune di Castellammare del
Golfo (fg. 35, p.lle nn. 875, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889,
890 e 891), su proprietà di parte istante, a proprio onere;
appare conforme ad equità statuire, inoltre, che, nel caso di mancato spontaneo adempimento, venga corrisposto, a titolo di penale, la somma di €.100,00, equitativamente determinata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione rispetto al termine fissato come in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale svolta, della condotta non conciliativa tenuta dalla parte convenuta, della manifesta fondatezza della domanda (art.4 comma 8) e delle questioni giuridiche oggetto di esame, ex D.M.55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza e/o eccezione assorbita o disattesa, così decide:
[...
- Accoglie la domanda proposta dai ricorrenti e per l'effetto condanna
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_4 procedere allo spostamento, a proprie spese, o alla rimozione, della linea elettrica (palo-cavo-filo), esistente in contrada Fraginesi del Comune di
Castellammare del Golfo (fg. 35, p.lle nn. 875, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883,
884, 885, 886, 887, 888, 889, 890 e 891), su proprietà del ricorrente e ciò entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
- Dispone che, nel caso di mancato tempestivo adempimento, venga corrisposta, in via equitativa, la somma di €.100,00 per ogni giorno di ritardo;
- Condanna la società soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €.300,00 per spese vive ed €.4.950,00 per compenso di procuratore, oltre rimb.forf.al15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in Trapani il 02.09.2025
la Giudice
Dott.ssa Adele Pipitone