Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/12/2025, n. 8544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8544 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08544/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03644/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3644 del 2025, proposto da
Md IF IS, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Montagnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del silenzio inadempimento/rifiuto, relativo all’istanza per l’ottenimento della convocazione delle parti da parte della Prefettura di Napoli SUI che ha concesso il nulla osta nella pratica n. P-NA/L/Q2022/101841 alla ditta La Reginella di AS NI e C per finalizzare il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa LA NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rappresenta il ricorrente che a seguito di rilascio del nulla osta per la sua assunzione, entrava in Italia con visto per lavoro e in data 19 giugno 2023 presentava all'Amministrazione richiesta di convocazione primo ingresso tramite kit postale
Lo sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Napoli invitava il datore di lavoro e il lavoratore a presentarsi il 24 maggio 2024 per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Il 23 maggio 2024 il datore di lavoro tramite il proprio legale presentava via pec istanza di rinvio della convocazione per impossibilità a presenziare del datore di lavoro.
La Prefettura di Napoli invitava dunque le parti per il giorno 4.07.2024 sennonché per lo stesso giorno la Questura di Napoli convocava il lavoratore a presentarsi presso gli uffici della stessa per il rilascio di un permesso di soggiorno.
L'Amministrazione tuttavia inoltrava comunicazione del 4 luglio 2024 di avvio al procedimento di revoca del nulla osta per mancata presenza presso lo Sportello Unico Immigrazione dei soggetti interessati.
A seguito di solleciti volti ad ottenere una nuova convocazione, le parti venivano convocate per la data del 12 novembre 2024.
Il difensore delle parti produceva tramite pec del 10.12.2024 alla Prefettura documentazione relativa alla pratica sollecitando un riscontro.
La richiesta di convocazione veniva reiterata in data 30 gennaio e 30 aprile 2025.
Deduce il ricorrente che l’amministrazione è rimasta inerte e di qui la proposizione del ricorso in esame proposto per violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990.
Si è costituita l’amministrazione che ha depositato il provvedimento del 16 agosto 2014 di revoca del nulla osta.
Tale revoca, quale atto conclusivo del procedimento, determina la cessata materia del contendere.
Come già rilevato dalla Sezione, invero, la revoca del nulla osta “ costituisce ex se manifestazione di volontà provvedimentale tale da “chiudere” la fattispecie procedimentale…costituendo implicito atto ostativo alla definizione positiva del procedimento (con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ovvero con il rilascio di un permesso per attesa occupazione) ” (cfr. in tale senso Tar Napoli, sent. 3492 del 2025).
Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO LL, Presidente
LA NA, Consigliere, Estensore
CC Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA NA | NO LL |
IL SEGRETARIO