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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7140/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania) il 13/05/1991, residente in Parete (CE), alla Via E. Toti, elettivamente domiciliato in Aversa (CE), al Viale Olimpico n. 100, presso lo studio dell'Avv. d'Aniello Ferdinando (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ATTORE
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._3
03/03/1966, ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Aversa (CE), alla Via dei Glicini n. 14, presso lo studio dell'Avv. Gentile
Giuseppe (C.F. ), che lo rappresenta e difende in virtù C.F._4 di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/12/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto
C. 1 Parte_1 CP_1
N R G G M. OT LUIGI APREA dall'art. 58, comma 2, L. cit.
1.2. Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di , CP_1
esponeva che: Pt_1 Parte_1
- l'attore conferiva regolare mandato alle liti all'Avv. CP_1
affinché lo rappresentasse nella controversia instaurata nei confronti di con n.R.G. 1295/15 dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_2
Napoli Nord, nella quale il chiedeva il risarcimento delle lesioni Pt_1 subite in occasione del sinistro verificatosi in data 15/03/2014, in Parete;
- con sentenza n. 8268/18, depositata il 13/12/2018, il Giudice rigettava la domanda, compensando le spese e ponendo la CTU a carico dell'attore;
- l'Avv. ometteva di comunicare al l'esito della causa, CP_1 Pt_1 nonostante i solleciti del cliente, che si recava personalmente presso gli
Uffici del Giudice di Pace di Napoli Nord, ove gli veniva comunicato il rigetto della domanda;
- l'istante si recava presso lo studio del difensore, il quale lo rassicurava circa la possibilità di proporre impugnazione, conferendogli mandato per la proposizione dell'appello ed anticipando le spese per il contributo unificato;
- l'Avvocato si rendeva irreperibile per vari mesi, finché l'attore non si recava nuovamente presso il suo studio, apprendendo che, per dimenticanza, l'appello non era stato proposto ed il termine era inutilmente decorso;
- considerate le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, è altamente probabile che l'appello avrebbe avuto esito positivo, essendo stato anche accertato dal CTU il nesso causale tra lesioni ed evento;
- la responsabilità del difensore si sostanzia nella violazione degli obblighi di informazione e sollecitazione del proprio assistito, nonché nell'aver lasciato decorrere inutilmente il termine per la proposizione dell'impugnazione, ipotesi di responsabilità in re ipsa.
C. CO QU 2 Parte_1
N R G G M. OT. LUIGI APREA Tanto premesso, chiedeva all'adito Giudice di: accertare la responsabilità professionale dell'Avv. condannandolo al risarcimento del CP_1 danno così come quantificato e provato in corso di causa;
condannare il convenuto al pagamento di spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Con comparsa del 10/07/2021 si costituiva tardivamente nel giudizio
[...]
deducendo che: CP_1
- l'intempestiva costituzione è dovuta a problemi tecnici del sistema informatico dello studio legale, per cui è opportuno disporre rimessione in termini al fine di consentire la chiamata in causa della UnipolSai S.p.A., con cui è stata stipulata polizza a tutela dei rischi professionali;
- la citazione è nulla per mancanza o insufficiente specificazione degli elementi dell'editio actionis;
- è indimostrato che sia stato conferito mandato per la proposizione dell'atto di appello, così come non è provato che sia stato stipulato un contratto di patrocinio scritto o una specifica procura ad litem;
- non è stato documentato il versamento dell'importo del contributo unificato che l'attore asserisce di aver anticipato;
- l'Avv. , dopo l'emissione della sentenza n. 8268/18, tentò di CP_1
rintracciare il proprio assistito per informarlo dell'esito della causa, rivolgendosi al praticante Avv. RU QU (con il quale il Pt_1 si era interfacciato durante la pendenza della causa);
- il cliente era irreperibile, per cui entrambi gli Avvocati si recavano personalmente presso il domicilio dichiarato all'atto del conferimento del mandato inerente il procedimento di primo grado, ma il risultava Pt_1 sconosciuto a tale indirizzo;
- da successive indagini anagrafiche si apprendeva che lo stesso non era mai stato censito tra i residenti del Comune di parete, come da certificato rilasciato dall'Ente comunale;
- ad un mese dal sopralluogo, l'attore incontrava l'Avv. RU nel Bar ”, ubicato in Parete e gestito dallo stesso RU QU CP_4 insieme al fratello;
- in tale circostanza l'Avv. RU riferiva al che la causa era Pt_1
terminata con esito a lui sfavorevole, invitandolo a conferire con l'Avv.
per saldare il compenso e decidere se impugnare la sentenza;
CP_1
- incontrato più volte l'attore presso il predetto Bar, il RU sollecitava più volte il a recarsi presso lo studio dell'Avv. , anche in vista Pt_1 CP_1 della possibile decorrenza del termine decadenziale per proporre appello;
- il cliente non si è mai presentato allo studio, né ha comunicato in altri modi le sue decisioni, lasciando decorrere il termine per impugnare;
- tale inerzia dimostra la carenza di interesse ad una riforma della sentenza;
- l'Avv. , in assenza di specifico e formale incarico professionale, non CP_1 aveva dunque nessun potere di agire in sede di gravame.
Ciò posto, chiedeva all'adito Tribunale di: dichiarare preliminarmente la nullità della domanda per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; in subordine, rimettere in termini il convenuto ed autorizzarlo alla chiamata in causa di UnipolSai S.p.A., chiamata a tenere indenne il convenuto in ipotesi di soccombenza;
rigettare la domanda perché inammissibile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto;
condannare l'attore al pagamento di spese diritti ed onorari di causa.
Istruita la controversia, escusso un teste di parte convenuta, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Si premette, in punto di diritto, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il cliente che sostiene di aver subìto un danno per inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato ha l'onere di provare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale, valutata alla luce del diverso esito che avrebbe potuto avere una diversa prestazione e della difficoltà ed opinabilità della questione trattata;
b) l'esistenza del danno, e
C. 4 Parte_1 CP_1
N R G G M. OT LUIGI APREA cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum; c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
L'indagine sulla responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività compresa nel suo mandato difensivo deve realizzarsi sulla base di un giudizio prognostico sul possibile esito dell'attività non compiuta, a ciò conseguendo che la mancanza di elementi probatori atti a giustificare una tale valutazione prognostica induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale.
Secondo questo orientamento, che può dirsi pacifico in giurisprudenza,
l'affermazione di responsabilità dell'esercente la professione forense – la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato (così, ex multis, Cass., n. 11906/2016
e Cass., n. 10289/2015; cfr. anche Cass., n. 5928/2002 e Cass., n. 6967/2006; si v., sul punto, Cass., n. 30169/2018) – e quindi l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine – positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire – circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (così Cass., n.
16846/2005). In altri termini, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare in primo luogo se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale;
in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
in terzo luogo se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva
C. 5 Parte_1 CP_1
N R G G M. OT LUIGI APREA od omissiva che sia, ed il risultato derivatone (così, di recente, Cass. civ., sez. II,
08/02/2023, n. 3822 nonché Cass., n. 22606/2016 e, nei medesimi termini,
Cass. n. 19147/2018). Ne consegue che, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr.,
Cass., n. 9917/2010 nonché, più di recente, Cass., n. 2638/2013 e Cass. n.
19147/2018).
In definitiva, non può predicarsi la responsabilità dell'esercente la professione forense per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, dovendo il giudice verificare – con un giudizio prognostico da compiersi ex ante, facendo applicazione della regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” vigente in tema di responsabilità civile (cfr. Cass., n. 25112/2017; Cass., n. 16342/2018) – se qualora l'avvocato avesse adottato la condotta per cui si era obbligato, gli assistiti avrebbero conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (da ultimo, Cass. civ., sez. III,
25/05/2023, n. 14583 e Cass. civ., n. 8516/2020). Sicché, anche laddove risulti provata l'inadeguatezza della strategia difensiva perseguita dal professionista, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo nel caso in cui, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sperato dal cliente sarebbe stato utilmente conseguito (nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, sez. I, 10/06/2018, n.
5548; App. Napoli sez. III, 06/05/2019, n. 2407; nella giurisprudenza di legittimità, di recente, Cass., n. 21982/2019)
In altre parole, il cliente che chieda al proprio difensore il ristoro dei danni subiti per l'inesatto adempimento del mandato non può limitarsi a dedurre l'astratta possibilità che la condotta omessa avrebbe garantito un esito diverso ed a sé favorevole del giudizio, ma deve altresì dimostrare che, senza quell'omissione, il risultato sperato dal cliente sarebbe stato utilmente conseguito, “occorrendo
C. 6 Parte_1 CP_1
N R G G M. OT LUIGI APREA verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone” (così Cass., n.
22376/2012 e Cass., n. 9917/2010; più di recente, cfr. Cass., n. 2638/2013;
Cass., n. 25807/2017), con valutazione del giudice di merito sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass., n. 3355/2014; più di recente, Cass., n.
6862/2018). Per cui, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio asseritamente subito dal cliente (Cass., n. 30169/2018).
2.2. Ciò posto, nella fattispecie de qua si imputa all'Avv. la mancata CP_1 comunicazione all'odierno attore della conclusione del giudizio di primo grado, del cui esito negativo l'attore avrebbe appreso soltanto recandosi personalmente presso gli uffici del Giudice di Pace di Napoli Nord. Ancora, al difensore veniva contestata l'omessa impugnazione della sentenza, nonostante l'attore gli avesse conferito “rituale mandato per la proposizione dell'appello, anticipando altresì le spese per il contributo unificato necessario per l'impugnazione”; secondo la ricostruzione attorea,
“decorsi vari mesi dal colloquio, durante i quali l'avv. si rendeva irreperibile, l'istante si CP_1 recava nuovamente presso lo studio del professionista, dal quale apprendeva che, per mera dimenticanza, l'appello non era mai stato proposto e che il termine era ormai inutilmente decorso” (cfr. p. 2 della citazione).
Quanto dedotto in merito al presunto colloquio tra l'attore e il convenuto circa la scelta di impugnare la sentenza del Giudice di Pace di Napoli Nord, tuttavia, non ha trovato alcun conforto nelle risultanze probatorie emerse in seguito all'espletata istruttoria, non rinvenendosi agli atti alcun elemento concreto che consenta di ritenere che tale incontro sia avvenuto.
In primo luogo, difatti, non è stato versato in atti il mandato che in tale sede sarebbe stato sottoscritto, circostanza che è stata peraltro oggetto di specifica contestazione da parte dell'odierno convenuto, il quale ha eccepito l'inesistenza di un “contratto d'opera professionale tra le parti in causa avente ad oggetto la proposizione del gravame avverso la sentenza di primo grado” (cfr. p. 6 della comparsa di costituzione).
Analogamente deve dirsi a proposito dell'asserita corresponsione in favore dell'Avvocato delle somme necessarie per il pagamento del contributo unificato, il cui versamento non è stato mai dimostrato documentalmente né a mezzo testimoni.
D'altro canto, in netta contraddizione con quanto esposto nell'atto introduttivo,
l'attore ha in sede di comparsa conclusionale sostenuto che avrebbe appreso dell'esito sfavorevole del giudizio nonché dell'avvenuto decorso dei termini per proporre appello nel momento in cui si è recato preso gli uffici del Giudice di
Pace, affermando che il aveva rilasciato al convenuto “regolare mandato alle Pt_1 liti “in ogni fase e grado” del giudizio, conferendogli lo ius postulandi, quindi, anche per il giudizio d'appello” (cfr. p. 5 della comparsa conclusionale). È immediatamente evidente che tale ricostruzione dei fatti si ponga in insanabile contraddizione con quanto invece dedotto in citazione circa i successivi incontri tra assistito e difensore, nei quali dapprima sarebbe stato conferito ulteriore mandato e anticipato il costo delle spese e, successivamente, l'Avv. avrebbe CP_1 comunicato l'infruttuoso decorso dei termini per l'impugnazione a causa di una mera dimenticanza.
In sede di escussione testimoniale, poi, RU QU, praticante Avvocato che lavorava presso lo studio del convenuto, ha confermato che, in realtà, il tentava più volte di rintracciare il per comunicargli l'esito del CP_1 Pt_1 giudizio e concordare la successiva strategia difensiva. Il teste, della cui attendibilità non è sorto motivo di dubitare, riferiva in proposito: “il numero di telefono che avevo di questo ragazzo risultava sempre staccato;
mi recai con l'Avv. a via CP_1
Toti, dove il abitava, ma appurammo che aveva cambiato anche residenza, nonostante Pt_1 dalla ricerca anagrafica risultasse ancora residente alla Via Toti;
mi adoperai in tutti i modi per cercare fisicamente il e, dopo diverso tempo, incontrai un suo conoscente-parente, cui Pt_1 chiesi di mettermi in contatto con il ragazzo per notiziarlo sull'esito del giudizio;
dopo due-tre
C. CO QU 8 Parte_1
N R G G M. OT. LUIGI APREA giorni il è venuto al bar” - di cui era socio il RU - “quando l'ho incontrato Pt_1 gli ho riferito che doveva recarsi quanto prima possibile allo studio dell'Avv. per essere CP_1 informato sull'esito del giudizio, per decidere in merito alla possibilità di proporre appello;
non
l'ho informato io personalmente dell'esito perché la pratica era dell'Avv. gli dissi che CP_1 doveva andare allo studio dell'Avv. il prima possibile poiché un ritardo avrebbe CP_1 determinato un pregiudizio (per) un eventuale gravame” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 30/10/2024).
Quanto appena evidenziato conferma che in realtà alcun inadempimento sembra potersi addebitare all'Avv. , il quale, pur tentando più volte, non CP_1 riusciva a mettersi in contatto con il suo assistito, la cui irreperibilità risulta d'altronde ulteriormente attestata anche dal certificato rilasciato dall'anagrafe del
Comune di Parete, con il quale si rilevava che “il signor nato a [...]
OR (Romania) il 13/05/1991 non è mai stato anagrafato in questo Comune”. (cfr. certificato del 01/07/2021).
2.3. Ad ogni modo, anche a voler ritenere che l'Avv. abbia colpevolmente CP_1 omesso di proporre impugnazione, va comunque evidenziato che per poter addebitare una responsabilità nei suoi confronti è necessario che emerga la prova del nesso di causalità tra il mancato compimento dell'attività richiesta ed il danno subìto dall'attrice, occorrendo verificare se, con un giudizio prognostico da compiersi ex ante, facendo applicazione della regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” vigente in tema di responsabilità civile, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Tale prova non è stata raggiunta nel presente giudizio, posto che, a tutto voler concedere, pur tenendo conto del dovere di diligenza che grava in capo al professionista, il non ha comunque dimostrato che il giudizio di appello, Pt_1 qualora fosse stato tempestivamente proposto, si sarebbe probabilmente concluso con l'accoglimento della domanda attorea.
A ben vedere, infatti, dagli atti del giudizio di primo grado prodotti anche nel presente procedimento emergono incontrovertibili carenze dell'impianto probatorio, il quale si poggiava interamente sulle dichiarazioni di un solo testimone, che riferiva in maniera generica ed imprecisa sulla Testimone_1 dinamica dei fatti. A tal riguardo, infatti, va rilevato come la teste abbia omesso di indicare con chiarezza dove si trovasse rispetto ai veicoli coinvolti e quali fossero i punti d'urti tra gli stessi, non ricordando neppure quale fosse la posizione del velocipede sulla carreggiata. Ancora, dalle dichiarazioni nulla si evince neppure rispetto alla dinamica della caduta, avendo la solo Tes_1 genericamente affermato che “il ragazzo cadeva a terra unitamente alla bicicletta, anzi sul marciapiede”, senza neanche indicare con quale parte del corpo il ciclista avesse impattato contro il manto stradale.
Anche in sentenza, difatti, il Giudice di Pace aveva dato atto del fatto che “vaga ed imprecisa è stata la testimonianza resa dalla teste escussa, tale , la cui Testimone_1 descrizione dei fatti di causa è apparsa generica ed anche poco attendibile” (cfr. p. 2 della sentenza).
Le circostanze finora esposte, congiuntamente considerate, inducono il
Tribunale a ritenere infondata la domanda risarcitoria per responsabilità professionale in questa sede proposta.
3. Le spese di lite vanno poste a carico della parte opponente, in osservanza del principio di soccombenza, e liquidate in favore della parte opposta come da dispositivo, mediante la previsione di un importo forfettario a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (entrato in vigore il 03/04/2014 ed applicabile ai procedimenti in corso: cfr. Cass. n. 16581/12; Cass. n. 17406/12; C. Cost. n.
261/13), avendo riguardo al valore della controversia, ragguagliato nella specie al petitum, e con il compenso calcolato ai valori medi per tutte le fasi espletate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 7140/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente tra
[...]
e , ogni contraria istanza disattesa così Parte_1 CP_1 provvede:
DE LV UT C. CO QU 10
N.R.G. 7140/2020 - G.M. OT. LUIGI APREA 1. rigetta la domanda proposta da e Parte_1
per l'effetto:
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
Così deciso in Aversa, il 26/02/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
UT C. 11 Parte_1 CP_1
N R G 20 - G.M. OT LUIGI APREA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Pt_1 Controparte_3
N R G G M OT LUIGI APREA
7 Pt_1 Controparte_3
N R G G M OT LUIGI APREA
9 Controparte_5 CP_1
N R G G M OT LUIGI APREA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7140/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania) il 13/05/1991, residente in Parete (CE), alla Via E. Toti, elettivamente domiciliato in Aversa (CE), al Viale Olimpico n. 100, presso lo studio dell'Avv. d'Aniello Ferdinando (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
ATTORE
E
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._3
03/03/1966, ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Aversa (CE), alla Via dei Glicini n. 14, presso lo studio dell'Avv. Gentile
Giuseppe (C.F. ), che lo rappresenta e difende in virtù C.F._4 di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/12/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto
C. 1 Parte_1 CP_1
N R G G M. OT LUIGI APREA dall'art. 58, comma 2, L. cit.
1.2. Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di , CP_1
esponeva che: Pt_1 Parte_1
- l'attore conferiva regolare mandato alle liti all'Avv. CP_1
affinché lo rappresentasse nella controversia instaurata nei confronti di con n.R.G. 1295/15 dinanzi al Giudice di Pace di Controparte_2
Napoli Nord, nella quale il chiedeva il risarcimento delle lesioni Pt_1 subite in occasione del sinistro verificatosi in data 15/03/2014, in Parete;
- con sentenza n. 8268/18, depositata il 13/12/2018, il Giudice rigettava la domanda, compensando le spese e ponendo la CTU a carico dell'attore;
- l'Avv. ometteva di comunicare al l'esito della causa, CP_1 Pt_1 nonostante i solleciti del cliente, che si recava personalmente presso gli
Uffici del Giudice di Pace di Napoli Nord, ove gli veniva comunicato il rigetto della domanda;
- l'istante si recava presso lo studio del difensore, il quale lo rassicurava circa la possibilità di proporre impugnazione, conferendogli mandato per la proposizione dell'appello ed anticipando le spese per il contributo unificato;
- l'Avvocato si rendeva irreperibile per vari mesi, finché l'attore non si recava nuovamente presso il suo studio, apprendendo che, per dimenticanza, l'appello non era stato proposto ed il termine era inutilmente decorso;
- considerate le risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, è altamente probabile che l'appello avrebbe avuto esito positivo, essendo stato anche accertato dal CTU il nesso causale tra lesioni ed evento;
- la responsabilità del difensore si sostanzia nella violazione degli obblighi di informazione e sollecitazione del proprio assistito, nonché nell'aver lasciato decorrere inutilmente il termine per la proposizione dell'impugnazione, ipotesi di responsabilità in re ipsa.
C. CO QU 2 Parte_1
N R G G M. OT. LUIGI APREA Tanto premesso, chiedeva all'adito Giudice di: accertare la responsabilità professionale dell'Avv. condannandolo al risarcimento del CP_1 danno così come quantificato e provato in corso di causa;
condannare il convenuto al pagamento di spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Con comparsa del 10/07/2021 si costituiva tardivamente nel giudizio
[...]
deducendo che: CP_1
- l'intempestiva costituzione è dovuta a problemi tecnici del sistema informatico dello studio legale, per cui è opportuno disporre rimessione in termini al fine di consentire la chiamata in causa della UnipolSai S.p.A., con cui è stata stipulata polizza a tutela dei rischi professionali;
- la citazione è nulla per mancanza o insufficiente specificazione degli elementi dell'editio actionis;
- è indimostrato che sia stato conferito mandato per la proposizione dell'atto di appello, così come non è provato che sia stato stipulato un contratto di patrocinio scritto o una specifica procura ad litem;
- non è stato documentato il versamento dell'importo del contributo unificato che l'attore asserisce di aver anticipato;
- l'Avv. , dopo l'emissione della sentenza n. 8268/18, tentò di CP_1
rintracciare il proprio assistito per informarlo dell'esito della causa, rivolgendosi al praticante Avv. RU QU (con il quale il Pt_1 si era interfacciato durante la pendenza della causa);
- il cliente era irreperibile, per cui entrambi gli Avvocati si recavano personalmente presso il domicilio dichiarato all'atto del conferimento del mandato inerente il procedimento di primo grado, ma il risultava Pt_1 sconosciuto a tale indirizzo;
- da successive indagini anagrafiche si apprendeva che lo stesso non era mai stato censito tra i residenti del Comune di parete, come da certificato rilasciato dall'Ente comunale;
- ad un mese dal sopralluogo, l'attore incontrava l'Avv. RU nel Bar ”, ubicato in Parete e gestito dallo stesso RU QU CP_4 insieme al fratello;
- in tale circostanza l'Avv. RU riferiva al che la causa era Pt_1
terminata con esito a lui sfavorevole, invitandolo a conferire con l'Avv.
per saldare il compenso e decidere se impugnare la sentenza;
CP_1
- incontrato più volte l'attore presso il predetto Bar, il RU sollecitava più volte il a recarsi presso lo studio dell'Avv. , anche in vista Pt_1 CP_1 della possibile decorrenza del termine decadenziale per proporre appello;
- il cliente non si è mai presentato allo studio, né ha comunicato in altri modi le sue decisioni, lasciando decorrere il termine per impugnare;
- tale inerzia dimostra la carenza di interesse ad una riforma della sentenza;
- l'Avv. , in assenza di specifico e formale incarico professionale, non CP_1 aveva dunque nessun potere di agire in sede di gravame.
Ciò posto, chiedeva all'adito Tribunale di: dichiarare preliminarmente la nullità della domanda per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.; in subordine, rimettere in termini il convenuto ed autorizzarlo alla chiamata in causa di UnipolSai S.p.A., chiamata a tenere indenne il convenuto in ipotesi di soccombenza;
rigettare la domanda perché inammissibile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto;
condannare l'attore al pagamento di spese diritti ed onorari di causa.
Istruita la controversia, escusso un teste di parte convenuta, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Si premette, in punto di diritto, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il cliente che sostiene di aver subìto un danno per inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato ha l'onere di provare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale, valutata alla luce del diverso esito che avrebbe potuto avere una diversa prestazione e della difficoltà ed opinabilità della questione trattata;
b) l'esistenza del danno, e
C. 4 Parte_1 CP_1
N R G G M. OT LUIGI APREA cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum; c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
L'indagine sulla responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività compresa nel suo mandato difensivo deve realizzarsi sulla base di un giudizio prognostico sul possibile esito dell'attività non compiuta, a ciò conseguendo che la mancanza di elementi probatori atti a giustificare una tale valutazione prognostica induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale.
Secondo questo orientamento, che può dirsi pacifico in giurisprudenza,
l'affermazione di responsabilità dell'esercente la professione forense – la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato (così, ex multis, Cass., n. 11906/2016
e Cass., n. 10289/2015; cfr. anche Cass., n. 5928/2002 e Cass., n. 6967/2006; si v., sul punto, Cass., n. 30169/2018) – e quindi l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine – positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire – circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (così Cass., n.
16846/2005). In altri termini, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare in primo luogo se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale;
in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
in terzo luogo se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva
C. 5 Parte_1 CP_1
N R G G M. OT LUIGI APREA od omissiva che sia, ed il risultato derivatone (così, di recente, Cass. civ., sez. II,
08/02/2023, n. 3822 nonché Cass., n. 22606/2016 e, nei medesimi termini,
Cass. n. 19147/2018). Ne consegue che, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr.,
Cass., n. 9917/2010 nonché, più di recente, Cass., n. 2638/2013 e Cass. n.
19147/2018).
In definitiva, non può predicarsi la responsabilità dell'esercente la professione forense per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, dovendo il giudice verificare – con un giudizio prognostico da compiersi ex ante, facendo applicazione della regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” vigente in tema di responsabilità civile (cfr. Cass., n. 25112/2017; Cass., n. 16342/2018) – se qualora l'avvocato avesse adottato la condotta per cui si era obbligato, gli assistiti avrebbero conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (da ultimo, Cass. civ., sez. III,
25/05/2023, n. 14583 e Cass. civ., n. 8516/2020). Sicché, anche laddove risulti provata l'inadeguatezza della strategia difensiva perseguita dal professionista, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo nel caso in cui, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sperato dal cliente sarebbe stato utilmente conseguito (nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, sez. I, 10/06/2018, n.
5548; App. Napoli sez. III, 06/05/2019, n. 2407; nella giurisprudenza di legittimità, di recente, Cass., n. 21982/2019)
In altre parole, il cliente che chieda al proprio difensore il ristoro dei danni subiti per l'inesatto adempimento del mandato non può limitarsi a dedurre l'astratta possibilità che la condotta omessa avrebbe garantito un esito diverso ed a sé favorevole del giudizio, ma deve altresì dimostrare che, senza quell'omissione, il risultato sperato dal cliente sarebbe stato utilmente conseguito, “occorrendo
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N R G G M. OT LUIGI APREA verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone” (così Cass., n.
22376/2012 e Cass., n. 9917/2010; più di recente, cfr. Cass., n. 2638/2013;
Cass., n. 25807/2017), con valutazione del giudice di merito sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Cass., n. 3355/2014; più di recente, Cass., n.
6862/2018). Per cui, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio asseritamente subito dal cliente (Cass., n. 30169/2018).
2.2. Ciò posto, nella fattispecie de qua si imputa all'Avv. la mancata CP_1 comunicazione all'odierno attore della conclusione del giudizio di primo grado, del cui esito negativo l'attore avrebbe appreso soltanto recandosi personalmente presso gli uffici del Giudice di Pace di Napoli Nord. Ancora, al difensore veniva contestata l'omessa impugnazione della sentenza, nonostante l'attore gli avesse conferito “rituale mandato per la proposizione dell'appello, anticipando altresì le spese per il contributo unificato necessario per l'impugnazione”; secondo la ricostruzione attorea,
“decorsi vari mesi dal colloquio, durante i quali l'avv. si rendeva irreperibile, l'istante si CP_1 recava nuovamente presso lo studio del professionista, dal quale apprendeva che, per mera dimenticanza, l'appello non era mai stato proposto e che il termine era ormai inutilmente decorso” (cfr. p. 2 della citazione).
Quanto dedotto in merito al presunto colloquio tra l'attore e il convenuto circa la scelta di impugnare la sentenza del Giudice di Pace di Napoli Nord, tuttavia, non ha trovato alcun conforto nelle risultanze probatorie emerse in seguito all'espletata istruttoria, non rinvenendosi agli atti alcun elemento concreto che consenta di ritenere che tale incontro sia avvenuto.
In primo luogo, difatti, non è stato versato in atti il mandato che in tale sede sarebbe stato sottoscritto, circostanza che è stata peraltro oggetto di specifica contestazione da parte dell'odierno convenuto, il quale ha eccepito l'inesistenza di un “contratto d'opera professionale tra le parti in causa avente ad oggetto la proposizione del gravame avverso la sentenza di primo grado” (cfr. p. 6 della comparsa di costituzione).
Analogamente deve dirsi a proposito dell'asserita corresponsione in favore dell'Avvocato delle somme necessarie per il pagamento del contributo unificato, il cui versamento non è stato mai dimostrato documentalmente né a mezzo testimoni.
D'altro canto, in netta contraddizione con quanto esposto nell'atto introduttivo,
l'attore ha in sede di comparsa conclusionale sostenuto che avrebbe appreso dell'esito sfavorevole del giudizio nonché dell'avvenuto decorso dei termini per proporre appello nel momento in cui si è recato preso gli uffici del Giudice di
Pace, affermando che il aveva rilasciato al convenuto “regolare mandato alle Pt_1 liti “in ogni fase e grado” del giudizio, conferendogli lo ius postulandi, quindi, anche per il giudizio d'appello” (cfr. p. 5 della comparsa conclusionale). È immediatamente evidente che tale ricostruzione dei fatti si ponga in insanabile contraddizione con quanto invece dedotto in citazione circa i successivi incontri tra assistito e difensore, nei quali dapprima sarebbe stato conferito ulteriore mandato e anticipato il costo delle spese e, successivamente, l'Avv. avrebbe CP_1 comunicato l'infruttuoso decorso dei termini per l'impugnazione a causa di una mera dimenticanza.
In sede di escussione testimoniale, poi, RU QU, praticante Avvocato che lavorava presso lo studio del convenuto, ha confermato che, in realtà, il tentava più volte di rintracciare il per comunicargli l'esito del CP_1 Pt_1 giudizio e concordare la successiva strategia difensiva. Il teste, della cui attendibilità non è sorto motivo di dubitare, riferiva in proposito: “il numero di telefono che avevo di questo ragazzo risultava sempre staccato;
mi recai con l'Avv. a via CP_1
Toti, dove il abitava, ma appurammo che aveva cambiato anche residenza, nonostante Pt_1 dalla ricerca anagrafica risultasse ancora residente alla Via Toti;
mi adoperai in tutti i modi per cercare fisicamente il e, dopo diverso tempo, incontrai un suo conoscente-parente, cui Pt_1 chiesi di mettermi in contatto con il ragazzo per notiziarlo sull'esito del giudizio;
dopo due-tre
C. CO QU 8 Parte_1
N R G G M. OT. LUIGI APREA giorni il è venuto al bar” - di cui era socio il RU - “quando l'ho incontrato Pt_1 gli ho riferito che doveva recarsi quanto prima possibile allo studio dell'Avv. per essere CP_1 informato sull'esito del giudizio, per decidere in merito alla possibilità di proporre appello;
non
l'ho informato io personalmente dell'esito perché la pratica era dell'Avv. gli dissi che CP_1 doveva andare allo studio dell'Avv. il prima possibile poiché un ritardo avrebbe CP_1 determinato un pregiudizio (per) un eventuale gravame” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 30/10/2024).
Quanto appena evidenziato conferma che in realtà alcun inadempimento sembra potersi addebitare all'Avv. , il quale, pur tentando più volte, non CP_1 riusciva a mettersi in contatto con il suo assistito, la cui irreperibilità risulta d'altronde ulteriormente attestata anche dal certificato rilasciato dall'anagrafe del
Comune di Parete, con il quale si rilevava che “il signor nato a [...]
OR (Romania) il 13/05/1991 non è mai stato anagrafato in questo Comune”. (cfr. certificato del 01/07/2021).
2.3. Ad ogni modo, anche a voler ritenere che l'Avv. abbia colpevolmente CP_1 omesso di proporre impugnazione, va comunque evidenziato che per poter addebitare una responsabilità nei suoi confronti è necessario che emerga la prova del nesso di causalità tra il mancato compimento dell'attività richiesta ed il danno subìto dall'attrice, occorrendo verificare se, con un giudizio prognostico da compiersi ex ante, facendo applicazione della regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” vigente in tema di responsabilità civile, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Tale prova non è stata raggiunta nel presente giudizio, posto che, a tutto voler concedere, pur tenendo conto del dovere di diligenza che grava in capo al professionista, il non ha comunque dimostrato che il giudizio di appello, Pt_1 qualora fosse stato tempestivamente proposto, si sarebbe probabilmente concluso con l'accoglimento della domanda attorea.
A ben vedere, infatti, dagli atti del giudizio di primo grado prodotti anche nel presente procedimento emergono incontrovertibili carenze dell'impianto probatorio, il quale si poggiava interamente sulle dichiarazioni di un solo testimone, che riferiva in maniera generica ed imprecisa sulla Testimone_1 dinamica dei fatti. A tal riguardo, infatti, va rilevato come la teste abbia omesso di indicare con chiarezza dove si trovasse rispetto ai veicoli coinvolti e quali fossero i punti d'urti tra gli stessi, non ricordando neppure quale fosse la posizione del velocipede sulla carreggiata. Ancora, dalle dichiarazioni nulla si evince neppure rispetto alla dinamica della caduta, avendo la solo Tes_1 genericamente affermato che “il ragazzo cadeva a terra unitamente alla bicicletta, anzi sul marciapiede”, senza neanche indicare con quale parte del corpo il ciclista avesse impattato contro il manto stradale.
Anche in sentenza, difatti, il Giudice di Pace aveva dato atto del fatto che “vaga ed imprecisa è stata la testimonianza resa dalla teste escussa, tale , la cui Testimone_1 descrizione dei fatti di causa è apparsa generica ed anche poco attendibile” (cfr. p. 2 della sentenza).
Le circostanze finora esposte, congiuntamente considerate, inducono il
Tribunale a ritenere infondata la domanda risarcitoria per responsabilità professionale in questa sede proposta.
3. Le spese di lite vanno poste a carico della parte opponente, in osservanza del principio di soccombenza, e liquidate in favore della parte opposta come da dispositivo, mediante la previsione di un importo forfettario a titolo di compenso per l'attività professionale svolta, calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (entrato in vigore il 03/04/2014 ed applicabile ai procedimenti in corso: cfr. Cass. n. 16581/12; Cass. n. 17406/12; C. Cost. n.
261/13), avendo riguardo al valore della controversia, ragguagliato nella specie al petitum, e con il compenso calcolato ai valori medi per tutte le fasi espletate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 7140/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente tra
[...]
e , ogni contraria istanza disattesa così Parte_1 CP_1 provvede:
DE LV UT C. CO QU 10
N.R.G. 7140/2020 - G.M. OT. LUIGI APREA 1. rigetta la domanda proposta da e Parte_1
per l'effetto:
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
Così deciso in Aversa, il 26/02/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
UT C. 11 Parte_1 CP_1
N R G 20 - G.M. OT LUIGI APREA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Pt_1 Controparte_3
N R G G M OT LUIGI APREA
7 Pt_1 Controparte_3
N R G G M OT LUIGI APREA
9 Controparte_5 CP_1
N R G G M OT LUIGI APREA