Sentenza 15 maggio 2007
Massime • 1
In sede di impugnazione di misure cautelari reali è preclusa, dopo la citazione a giudizio, ogni valutazione concernente il "fumus commissi delicti".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2007, n. 29884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29884 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 15/05/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1102
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 5912/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI PA, n. a Pesaro il 20.6.1952;
avverso la ordinanza in data 19 luglio 2 006 del Tribunale di Pesaro;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Monetti Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Coli Francesco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Pesaro, adito ex art.322 bis c.p.p., giudicando a seguito di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza in data 16 novembre 2005 della Corte di Cassazione di precedente ordinanza del medesimo Tribunale, dichiarava inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse. l'appello proposto da PA TI avverso l'ordinanza in data 19 febbraio 2005 del Giudice per le indagini preliminari in sede, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto dal medesimo G.i.p. in data 5 marzo 2004 relativamente all'area costituente il cantiere edile sito in Pesaro, località Strada Panoramica S. Bartolo, in relazione ai reati di cui agli artt. 374, 633, 639 bis, 480, 481 e 734 c.p., e di violazione della legislazione urbanistico-edilizia (in Pesaro, fino al 30 ottobre 2003).
Con la medesima ordinanza, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, annullava la distinta ordinanza in data 23 (recte, 24) novembre 2005 del Tribunale di Pesaro (giudice monocratico del dibattimento), con la quale era stata disposta la revoca del sequestro preventivo relativo alla predetta area, e conseguentemente disponeva nuovamente il sequestro preventivo dell'area, ritenendo sussistere il fumus commissi delicti e il periculum in mora. Precisava il Tribunale che il AT, nelle more, era stato rinviato a giudizio insieme ad altri soggetti per rispondere, in relazione ai lavori eseguiti nella predetta area, di vari reati (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c); L. n. 394 del 1991, art. 6 e art. 30, commi 1 e 8; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146, commi 1 e 2, e art. 181, comma 1; artt. 633 e 639 bis c.p.; art. 734 c.p.; L. n. 69 del 1974, artt. 17, 18 e 20; artt. 48, 56 e 480 c.p.;
art. 481 c.p.; art. 374 c.p.). Il Tribunale rilevava che l'appello del AT era divenuto inammissibile per carenza di interesse, dato che il sequestro preventivo era nel frattempo cessato a seguito dell'ordinanza emessa in sede dibattimentale in data 24 novembre 2005 del Tribunale di Pesaro.
Andava invece accolto l'appello del Pubblico Ministero, posto che la condonabilità delle opere abusive, costituente il presupposto su cui si fondava la riferita ordinanza del Tribunale in sede dibattimentale, era da escludere in base al disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 27, lett. d), trattandosi di immobili soggetti a vincoli a tutela di interessi idrogeologici e delle falde acquifere, di beni ambientali e paesaggistici, ricadenti in aree comprese in parchi e aree protette nazionali e territoriali. Ricorre per Cassazione il AT, a mezzo del difensore, avv. Francesco Coli, il quale deduce:
1. Assoluto difetto di motivazione in punto di ritenuta inammissibilità dell'appello, essendosi il Tribunale sottratto al giudicato della Corte di Cassazione che, con la sentenza di annullamento con rinvio, gli aveva demandato di esaminare nuovamente l'appello dell'imputato, tanto più che con la stessa ordinanza il Tribunale, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso la decisione del giudice del dibattimento con la quale, sulla base di presupposti del tutto diversi da quelli su cui si fondava l'appello del AT, era stata disposta la restituzione dell'area sequestrata, ha ripristinato il sequestro preventivo.
2. Violazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 26, con riferimento all'accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, essendosi erroneamente ritenute non condonabili le opere addebitate al AT, che si risolvevano in una mera ristrutturazione di un immobile preesistente da lunghissimo tempo e che erano perfettamente condonabili sulla base di un parere favorevole dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo gravante sull'area; parere di compatibilità paesaggistica che è nel frattempo intervenuto, come da nota in data 25 novembre 2006 della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Marche in data 25 novembre 2006, allegata al ricorso.
3. Violazione dell'art. 322 bis c.p.p., posto che anche accogliendo l'appello del Pubblico Ministero il Tribunale del riesame non aveva il potere di emettere un nuovo provvedimento di sequestro, essendo la sua decisione suscettibile solo di far rivivere l'originario decreto di sequestro.
Il difensore del ricorrente ha poi depositato memoria, con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
Osserva la Corte che il ricorso, che non investe profili attinenti al periculum in mora, si rivela inammissibile con riferimento ad entrambi i provvedimenti impugnati, in quanto propone in sede di cautela reale questioni di fatto strettamente inerenti alle imputazioni per le quali il AT è stato rinviato a giudizio, su cui è in corso un dibattimento a carico dell'imputato. Infatti, le questioni che concernono il fumus delicti sono superate dalla citazione a giudizio, diversamente da quanto deve dirsi per le misure cautelari personali, che si fondano sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (v. Cass., sez. 6^, 9 luglio 1993, Batteselle).
Alla inammissibilità del ricorso consegue a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 300,00 (trecento).
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2007