Sentenza 13 novembre 2019
Massime • 1
In tema di peculato commesso mediante l'indebito utilizzo di carte di credito assegnate al pubblico ufficiale per spese di rappresentanza, le spese ontologicamente incompatibili con le finalità istituzionali dell'ente integrano di per sè una distrazione punibile, mentre le spese di natura ambivalente, astrattamente compatibili sia con dette finalità, sia con il soddisfacimento di un interesse esclusivamente personale dell'agente, integrano il reato solo ove la pubblica accusa dimostri che le stesse siano state effettuate non già in correlazione con eventi di promozione dell'ente, bensì per il soddisfacimento di un interesse meramente privatistico.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2019, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2019 |
Testo completo
02226-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - 1669 Giorgio Fidelbo Sent. n. sez. Ercole Aprile Alessandra Bassi - Relatore - -UP 13/11/2019 Antonio Costantini R.G.N. 24887/2019 Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da حمد- Procuratore Generale presso la Corte d'appeLL di Firenze - Università degli Studi di Firenze, in persona del Rettore pro tempore (parte civile) nel procedimento nei confronti di - AL VO, nato a [...] il [...] - AN AI, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/12/2018 della Corte d'appeLL di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberta Maria Barberini, che ha concluso chiedendo che, nei confronti di VO, la sentenza sia annullata ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile limitatamente al capo 8), capoversi 6), 7) e 8), e che il ricorso del P.G. sia dichiarato inammissibile quanto al capo 8), capoverso 4); che il ricorso della parte civile nei confronti della AN sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore della parte civile Università degli Studi di Firenze, avv. Cinzia Di Marco in sostituzione dell'avv. Davide De Grazia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
1 CAB uditi i difensori degli imputati, avv. Enrico Zurli e avv. Alfonso Stile per AL VO e avv. Stefano Lenzi per AI AN, i quali hanno concluso per il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Occorre premettere come il procedimento nei confronti di AL VO e AI AN abbia ad oggetto diverse contestazioni di abuso d'ufficio, peculato e truffa aggravata, commessi nelle rispettive qualità - il primo - di direttore dell'Istituto Studi Umanistici, del Consorzio Interuniversitario e, poi, - di dell'Istituto Italiano di Scienze Umane (di qui in avanti SUM) e la seconda responsabile amministrativa dei citati Consorzio e SUM.
1.1. Con la sentenza pronunciata in data 22 dicembre 2016, il Tribunale di Firenze ha condannato AL VO per gli episodi di peculato a lui ascritti al capo 8), limitatamente ai capoversi 6), 7) ed 8), riuniti sotto il vincolo della continuazione, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., applicate le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici;
ha altresì condannato AI AN per gli episodi di peculato di cui al capo 12), riuniti sotto il vincolo della continuazione, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., applicate le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici;
ha conseguentemente condannato entrambi gli imputati al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile Università degli Studi di Firenze, ciascuno per la propria quota, con una provvisionale di 5.000 euro a carico deLL VO e di 2.500 euro a carico della AN;
ha infine pronunciato giudizio liberatorio, con le formule di cui al dispositivo della sentenza indicata (non doversi procedere per intervenuta prescrizione ovvero perché il fatto non sussiste), in relazione alle restanti imputazioni ascritte agli imputati di abuso d'ufficio e di truffa aggravata, in detti termini riqualificate talune delle originarie contestazioni ex art. 314 cod. pen. Mette conto di precisare che, in relazione agli episodi di peculato di cui al capo 8), capoversi 6), 7) ed 8), aLL VO è ascritto di essersi appropriato di ingenti somme di denaro dei predetti Consorzio e SUM, mediante l'utilizzo della carta di credito di detti enti per coprire spese non istituzionali, ma relative a finalità o utilità esclusivamente personali, concernenti il pagamento di pasti, soggiorni in albergo di lusso e servizi extra alberghieri, fatti commessi dal 2006 al 2009. 2 In relazione al peculato sub capo 12), alla AN è contestato di essersi appropriata delle somme precisate nell'imputazione, afferenti alla cassa economale del Consorzio e del SUM delle quali le era stata affidata la gestione, in parte, trasferendole sui propri conti correnti, in parte, emettendo a proprio favore mandati di pagamento per spese estranee alle finalità istituzionali, giustificate da false causali.
1.2. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appeLL di Firenze, in parziale riforma dell'appellata decisione di primo grado, ha confermato il giudizio liberatorio di primo grado nei confronti di AL VO quanto al peculato sub capo 8), capoverso 4) (su cui v'era stato appeLL del pubblico ministero) ed ha assolto il medesimo imputato dalle contestazioni di peculato sub capo 8), capoversi 6), 7) ed 8), perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili;
quanto alla AN, previa riqualificazione dell'imputazione di peculato di cui alla seconda ipotesi del capo 12) nel delitto di truffa ex art. 640, comma secondo, cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata in relazione a detta parte della contestazione in quanto estinta per intervenuta prescrizione ed ha rideterminato la pena in relazione alle residue condotte sub capo 12) in anni due di reclusione, dichiarando la medesima imputata interdetta dai pubblici uffici per la durata della pena inflitta, con sospensione condizionale della pena;
ha infine confermato la condanna della AN al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, con riduzione della provvisionale a 1.500 euro.
1.3. A sostegno della decisione, quanto alla posizione deLL VO, il Collegio toscano ha evidenziato, in primo luogo, che la regolamentazione interna del Consorzio e del SUM in materia di liquidazione delle spese prevedeva disposizioni di carattere generale che non andavano oltre il principio base per cui le spese liquidabili sono soltanto quelle che costituiscono un costo funzionale all'attività dell'Istituto; in secondo luogo, che nel concetto di spese di rappresentanza e di promozione dell'attività del consorzio e del SUM possono rientrare anche quelle concernenti il pagamento di pasti nonché le spese di viaggio e per soggiorni alberghieri sostenute dal direttore di detti enti per partecipare ad incontri istituzionali;
in terzo luogo, che non è rimproverabile all'imputato l'annotazione sui documenti giustificativi di nominativi falsi in luogo di quelli di parenti (la moglie) o di amici estranei all'ambito istituzionale o comunque in caso di mancata indicazione del nominativo dei commensali, trattandosi di un'irregolarità da imputare ad una prassi invalsa nell'ufficio di contabilità; in quarto luogo, come lo VO avesse sempre provveduto a restituire le somme estranee all'ambito istituzionale;
in quinto luogo, come le 3 spese per l'acquisto di libri e guide turistiche non possano ritenersi in modo certo estranee alle finalità dell'ente.
1.4. Con riferimento alla posizione della AN, il Giudice del gravame ha rilevato come in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte di - legittimità le condotte di cui alla seconda parte del capo 12) siano inquadrabili, - non nel peculato, bensì nell'ipotesi di cui all'art. 640, comma secondo, cod. pen., essendo le pezze giustificative prodotte dall'imputata finalizzate all'emissione di mandati di pagamento a proprio favore e, dunque, ad ottenere la "disponibilità" del denaro di cui ella si era poi appropriata;
come risulti, di contro, integrata la fattispecie del peculato con riferimento alle somme che l'imputata aveva direttamente bonificato dai conti correnti istituzionali verso il proprio conto corrente, apparendo detti trasferimenti del tutto ingiustificati ed essendo indimostrato anzi smentito dal diretto interessato che il direttore VO le - avesse richiesto di operare in tale senso.
2. Nel ricorso, dopo aver premesso che l'impugnazione riguarda esclusivamente le statuizioni con cui la Corte d'appeLL ha assolto VO perché il fatto non sussiste in relazione alle imputazioni di peculato di cui al capo 8), capoversi 6), 7) e 8) e con cui ha confermato la sentenza di assoluzione di primo grado perché il fatto non sussiste in relazione al peculato sub capo 8), capoverso 4), il Procuratore Generale presso la Corte d'appeLL di Firenze ha chiesto l'annullamento della decisione per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta iLLgicità della motivazione quanto all'omessa ricognizione della normativa secondaria integrativa del precetto. A sostegno della doglianza, il ricorrente evidenzia come i giudici di merito abbiano omesso di compiere la necessaria ricostruzione delle norme regolamentari del Consorzio SUM e dell'Istituto Universitario di Scienze Umane SUM relative alla gestione delle risorse ed alla nozione di spese di rappresentanza e finalità istituzionali (norme di cui il ricorrente ha dato testuale evidenza nell'illustrazione del motivo).
2.2. Violazione di legge penale e di altre norme giuridiche relative alla individuazione del soggetto competente ad erogare la spesa degli enti pubblici Consorzio SUM e Istituto Universitario di Scienze Umane SUM. A sostegno del motivo, la parte pubblica ricorrente pone in luce come la Corte d'appeLL abbia radicalmente omesso di ricostruire i poteri facenti capo al Direttore degli enti de quibus e di dare conto dell'effettiva disponibilità finanziaria in capo al medesimo, essendo lo VO l'unico soggetto competente a firmare i mandati di pagamento in suo favore previo controLL formale da parte dell'ufficio - 4 amministrativo e del dirigente sui giustificativi daLL stesso forniti, nonché unico titolare di una carta di credito istituzionale, di tal che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, egli avrebbe dovuto rispondere penalmente delle erogazioni di denaro dell'ente per finalità non istituzionali.
2.3. Violazione di legge e di altre norme giuridiche, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che le norme regolamentari del Consorzio SUM e dell'Istituto Universitario di Scienze Umane SUM non siano state violate là dove ha implicitamente affermato l'irrilevanza di una puntuale verifica del rispetto delle finalità degli enti in relazione a ciascuna spesa, sul presupposto che sia sufficiente una generica compatibilità con dette finalità istituzionali dell'attività svolta. La Procura generale sottolinea infatti come le norme regolamentari dell'ente costituiscano parte integrante del precetto in ordine alla corretta modalità di gestione delle risorse e come il pubblico ufficiale sia tenuto dare congrua giustificazione in ordine a ciascuna spesa in conformità con le norme regolamentari dell'ente stesso. Ciò con particolare riferimento al pagamento con la carta di credito: a) di pasti a propri prossimi congiunti ovvero a commensali inesistenti;
b) di viaggi in business class o per l'autista anche per ragioni estranee a quelle di rappresentanza e del tragitto casa lavoro;
c) di libri del tutto estranei alle finalità dell'Istituto universitario, comunque non inventariati e non messi a disposizione dell'ente; d) di soggiorni alberghieri in favore di persone estranee agli enti;
e) di trasferte per incontri con esponenti di partito o per manifestazioni di partito avulse dall'attività istituzionale del Consorzio e del SUM.
2.4. Violazione di legge e di altre norme giuridiche, per avere il Collegio del gravame ritenuto che le norme regolamentari del Consorzio SUM e dell'Istituto Universitario di Scienze Umane SUM non siano state violate, là dove ha escluso che le "spese di rappresentanza" dell'ente non debbano essere rigorosamente correlate a finalità istituzionali, in contrasto con i fondamentali principi di corretta gestione amministrativa e contabile dell'ente pubblico. Evidenzia il ricorrente come la Corte di merito abbia trascurato di considerare che, quanto alle spese per pranzi e cene con il professor AC, quest'ultimo abbia completamente disconosciuto giorni e luoghi di tali eventi, in assenza di annotazioni a riscontro sull'agenda, sicché risulta del tutto inesistente l'inerenza dell'esborso alle "spese di rappresentanza" dell'ente. Il ricorrente nota, inoltre, come VO abbia sostenuto con la carta di credito istituzionale una serie di spese concernenti i viaggi, soggiorni alberghieri e pasti con mogli e amiche e figlie di queste, per eventi strettamente personali;
come in taluni casi risultino apposti nominativi falsi, in luogo di persone a lui vicine (moglie o amiche) a giustificazione di spese della medesima natura;
come risulti essere stata apposta la stampigliatura che la 5 spesa è stata sostenuta "per accrescere e mantenere i prestigio dell'ente" su diversi giustificativi di spesa concernenti pranzi o cene con indicazione di nominativi presumibilmente falsi dei partecipanti agli eventi.
2.5. Violazione di legge e di altre norme giuridiche, per avere la Corte territoriale ritenuto che le norme regolamentari del Consorzio SUM e dell'Istituto Universitario di Scienze Umane SUM non siano state violate là dove ha affermato che le spese per l'acquisto di beni (in particolare di libri) non debbano essere rigorosamente correlate a finalità istituzionali e che comunque non sia necessario per ritenere giustificata la spesa che i beni medesimi siano effettivamente - - descritti, corredati di giustificativo di spesa ed inventariati dall'ente, in contrasto con i fondamentali principi di corretta gestione amministrativa e contabile dell'ente pubblico. La pubblica accusa pone in evidenza come la Corte d'appeLL non si sia confrontata con la circostanza obiettiva che nessun libro acquistato daLL VO risulta essere stato inventariato, che è pressoché costante la mancanza di scontrini di acquisto e che ogni volta sia stata firmata dall'imputato una dichiarazione di smarrimento, risultando inoltre del tutto fragile l'argomento secondo il quale le guide turistiche erano state acquistate per le missioni del direttore all'estero, risultando esse di contro essere state acquistate dal medesimo in concomitanza di viaggi personali e non istituzionali.
2.6. Violazione di legge penale in tema di concorso di persone del reato, per avere il Giudice distrettuale ritenuto che il titolare del potere di spesa, a sua volta titolare della procedura di validazione della medesima, non sia tenuto ad un controLL sostanziale sulle corrette procedure di formazione del mandato di pagamento. La Procura generale evidenzia inoltre la totale iLLgicità della motivazione svolta dalla Corte territoriale là dove ha attribuito in via esclusiva alla AN la responsabilità concernente gli "aggiustamenti" dei giustificativi di spesa, avendo lo VO sottoscritto i mandati di pagamento o dato ordine alla dirigente amministrativa che vi provvedesse in sua vece.
2.7. Violazione di legge in punto di corretta applicazione dei principi che sovrintendono all'elemento soggettivo del reato, quantomeno del dolo eventuale, nella parte in cui la Corte fiorentina ha ritenuto l'imputato ignaro della scorretta gestione contabile e amministrativa dei mandati di pagamento, anche quando per regolarizzare detti mandati erano state inserite ripetutamente e reiteratamente circostanze false rispetto ad eventi cui lo stesso era presente, atti su cui l'imputato aveva apposto la propria firma o delegato la dirigente ad apporre falsamente la propria firma. Il ricorrente sottolinea come, contrariamente a quanto attestato dalla Corte distrettuale, non risultano "innumerevoli" segnalazioni di spese personali fatte daLL VO, ma soltanto tre segnalazioni, e che, d'altra parte, il dolo del peculato è generico. Rimarca 6 inoltre come non possa essere imputata a mera dimenticanza o distrazione la consegna di ben cento ricevute prive di giustificazione così da imporre gli "aggiustamenti" da parte dell'amministrazione; come non sia dato di comprendere a vantaggio di chi, se non dell'imputato medesimo, l'amministrazione si era trovata costretta a sostituire i nomi dei commensali indicati sui giustificativi di spesa. D'altronde, tutti testimoni sentiti e la stessa coimputata hanno indicato neLL VO colui il quale aveva ratificato la prassi delle firme false e dei falsi giustificativi di spesa.
2.8. Violazione di legge in tema di errore sulla legge penale, per avere i giudici di merito implicitamente affermato il principio secondo il quale all'imputato non è rimproverabile l'erronea convinzione che, nel concetto di "spese di rappresentanza", sono comprese anche le spese sostenute per pagare pasti, viaggi e soggiorni per compagni, amici e parenti occasionalmente presenti ad eventi istituzionali.
3. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, l'Università degli Studi di Firenze, in persona del Rettore pro tempore Prof. Luigi Dei, chiede che la sentenza in epigrafe sia annullata agli effetti civili per i motivi di seguito sunteggiati.
3.1. Quanto alla posizione di AL VO, deduce la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del peculato. A sostegno della deduzione, la parte civile evidenzia come la Corte d'appeLL fiorentina sia pervenuta al giudizio liberatorio sulla scorta di due assunti di fondo: a) la riconducibilità delle spese contestate all'attività istituzionale dell'imputato, di promozione nazionale ed internazionale degli istituti da lui diretti;
b) l'attribuibilità delle irregolarità nella gestione contabile delle spese (ad esempio, mediante l'indicazione di commensali diversi da quelli presenti), non aLL VO, bensì ai titolari degli uffici amministrativi e finanziari degli enti da lui diretti. Osserva come, nel pervenire a tali conclusioni, il Collegio del gravame abbia travisato ed omesso di valutare le risultanze probatorie dell'istruttoria dibattimentale evidenziando, in particolare: 1) come il professor Massimo AC abbia escluso di avere incontrato il professor VO a Venezia, riferendo di avere avuto con lui due soli incontri a Firenze da Milano e di avere partecipato ad una sola cena (pagando per di più la propria quota), sicché tutte le spese concernenti il "coordinamento della ricerca" con la presenza del professor AC a Venezia (concernenti soggiorni in hotel di lusso e pranzi e cene in ristoranti con numerosi commensali tra cui il AC) risultano all'evidenza non riconducibili ad attività istituzionale;
2) come la prassi di porre a carico degli istituti le spese relative a pranzi e cene facendo uso della carta di 7 credito dell'ente, salvo poi lasciare gli uffici amministrativi il compito di compilare gli elenchi dei commensali in modo tale da ricondurle all'attività istituzionale, fosse palesemente in contrasto con il regolamento di amministrazione e contabilità del Consorzio e, in particolare, con l'art. 11 (che stabilisce che ogni mandato di pagamento, per poter costituire legittimo presupposto di erogazione della spesa, deve essere corredato da fatture, da documenti comprovanti la regolare esecuzione della prestazione, dai buoni di carico di beni inventariati, dalla copia degli atti di impegno dall'annotazione dei loro estremi, dalle note di liquidazione e da ogni altro documento giustificativo); 3) come non possano ricondursi aLL svolgimento di attività istituzionale le spese concernenti i servizi (pagamento di pasti, di soggiorni alberghieri, di viaggi aerei, anche intercontinentali, e per noleggio auto) a favore della moglie, di amiche e delle figlie di queste, atteso che la consuetudine generalmente riconosciuta di far partecipare a pasti istituzionali anche il proprio coniuge - cui ha fatto riferimento la Corte d'appeLL non può valere quanto a situazioni connotate da "intima - convivialità" con soggetti del tutto estranei all'ambiente scientifico, come comprovato dal fatto che gli uffici amministrativi si "affannassero" ogni volta a sostituire il nome dell'estraneo con queLL di un professore dell'istituto.
3.2. Quanto alla posizione di AI AN, la parte civile denuncia la mancanza assoluta o comunque la contraddittorietà e/o la manifesta iLLgicità della motivazione, per avere la Corte distrettuale ridotto ingiustificatamente la somma riconosciuta a titolo di provvisionale da 2500 euro a 1500 euro in assenza di qualunque argomentazione nonché trascurando di considerare come il danno economico subito dall'Università degli studi di Firenze sia stato quantificato in 551.663,16 euro ed il danno all'immagine sia stato quantificato in 200.000 euro.
4. Nella memoria depositata in cancelleria, i difensori di fiducia di AL VO, nel richiedere che i ricorsi del Procuratore Generale della Corte d'appeLL di Firenze e della parte civile Università degli Studi di Firenze siano rigettati, evidenziano preliminarmente come il Procuratore Generale in udienza avesse concluso per l'accoglimento dei motivi della difesa e per la conseguente assoluzione di AL VO;
come, in relazione alla gran parte degli episodi per i quali l'imputato è stato condannato in primo grado, i fatti siano stati ricostruiti in termini di mera verosimiglianza, sulla base del mero richiamo della documentazione esaminata dal teste M.LL GR nonché senza tenere conto delle dichiarazioni spontanee dell'imputato versate nella memoria depositata all'udienza del 7 novembre 2016. 800 сав 4.1. Con specifico riguardo ai singoli motivi mossi dalla parte pubblica ricorrente, la difesa rileva come: 1) nel primo motivo, la Procuratore Generale abbia ricostruito il quadro normativo di riferimento, ma non abbia specificato in che cosa sia consistita la relativa violazione da parte deLL VO;
2) nel secondo motivo, il ricorrente abbia fatto riferimento alle presunte appropriazioni concernenti mandati di pagamento rispetto ai quali già il primo giudice ha disposto la riqualificazione quale truffa o abuso d'ufficio, con conseguente declaratoria di prescrizione senza entrare nel merito;
3) nel terzo motivo, la parte pubblica abbia dato per provati fatti e situazioni che non risultano essere stati ricostruiti nelle sentenze di primo e di secondo grado, avendo quest'ultima decisione sia pure sintetica dato conto delle ragioni per le quali certe spese - - siano state ritenute ammissibili sul piano amministrativo, risultando indimostrato che l'imputato avesse consapevolmente effettuato spese non giustificate rispetto alle finalità dell'ente; 4) nel quarto motivo, il P.G. abbia fatto riferimento a fatti per i quali il primo giudice, previa derubricazione, ha già dichiarato la prescrizione e come, d'altra parte, non abbia considerato quanto dichiarato dall'imputato a sua difesa in ordine a ciascuna delle singole voci di spesa oggetto di contestazione nella memoria del 24 maggio 2018 nonché della consulenza tecnica del Dott. Vannoni depositata nel giudizio di primo grado;
aggiunge che gli episodi concernenti il Prof. AC sono comunque prescritti, risalendo al 2006, così come tutti gli episodi antecedenti al 13 maggio 2007; rileva ancora come la pubblica accusa non abbia considerato le giustificazioni offerte in relazione ad una serie specifica di pasti pagati con la carta di credito istituzionale;
5) con il quinto motivo, la parte pubblica attacchi l'assoluzione concernente l'acquisto dei libri (sub capo 8), capoverso 4), già oggetto di assoluzione in primo grado per insussistenza del fatto, senza considerare come tutti i libri acquistati dall'imputato siano stati ritrovati in Università sebbene non inventariati e come non sia imputabile al Prof. VO la circostanza che le spese da lui indicate come "personali" non siano poi state ritenute tali dall'amministrazione; 6) con il sesto motivo, il P.G. non si sia confrontato con il principio di diritto affermato dalla Corte d'appeLL secondo cui non è imputabile al Prof. VO, quantomeno sul piano dell'elemento soggettivo, la circostanza che la segreteria amministrativa retta dalla coimputata AN operasse con prassi scorrette e che quest'ultima avesse interesse a mantenere una gestione confusionaria che le consentiva di appropriazione di somme di denaro dell'ente, tanto che fu lo stesso Prof. VO a promuovere un'indagine a carico della coimputata che portava alla sua sostituzione e conseguente abbandono di dette prassi anomale e richiesta di recupero delle somme sostenute daLL VO per esigenze personali;
7) con il settimo motivo, il ricorrente sia incorso in errore 9 quanto all'imputazione dell'onere della prova, gravando sull'accusa l'obbligo di dimostrare quali spese fossero state sostenute daLL VO per esigenze personali con la carta di credito istituzionale;
8) con l'ottavo motivo, la parte pubblica si dolga dell'affermazione di un principio di diritto da parte della Corte d'appeLL, in effetti da questa mai affermato, secondo cui le spese di rappresentanza includono anche quelle concernenti le spese per compagni, amici e parenti occasionalmente presenti ad eventi istituzionali.
4.2. Quanto poi al ricorso della parte civile, la difesa deLL VO osserva come non sia ravvisabile un danno all'immagine dell'Università di Firenze atteso che SUM costituiva una realtà autonoma da questa e come, ad ogni modo, detta Università costituisse solo una delle sette Università consorziate nell'ente. D'altra parte, rileva come l'Università di Firenze non abbia mai finanziato il Consorzio né il SUM, avendo a ciò provveduto lo Stato, gli enti locali ed i privati. Evidenzia altresì come i fatti riguardanti il Prof. AC siano comunque prescritti e come il nome di quest'ultimo sia "sparito" dalle ricevute del SUM soltanto perché, a partire da una certa data, egli non aveva più collaborato con il SUM e, pertanto, aveva più incontrato il Prof. VO. Rimarca, infine, che l'imputato ha fornito spiegazioni in merito alle spese indicate dalla parte civile nella memoria depositata il 24 maggio 2018. 4.3. La difesa dell'imputato produce in allegato: a) la citata memoria difensiva contenente le dichiarazioni spontanee quanto all'utilizzo dei fondi istituzionali e specifiche giustificazioni quanto a ciascuna delle singole contestazioni;
b) il verbale delle dichiarazioni dibattimentali del teste Marchese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore Generale della Corte d'appeLL di Firenze deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito espresse.
2. Il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso del Procuratore Generale di Firenze non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato e non sono comunque sorretti da un reale interesse ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.
2.1. Ed invero, nel censurare l'omessa ricognizione della normativa secondaria integrativa del precetto (id est le norme regolamentari degli enti di cui VO era Direttore a disciplina della gestione delle risorse degli enti stessi) nonchè dei poteri e degli oneri facenti capo all'imputato in forza del ruolo istituzionale di Direttore del Consorzio Interuniversitario e, poi, dell'Istituto Italiano di Scienze Umane, il ricorrente non tiene conto dei passaggi della 10 сов decisione in verifica nei quali il Collegio fiorentino ha passato, sia pur sinteticamente, in rassegna le regole interne agli enti a disciplina della liquidazione delle spese. Soprattutto, il ricorrente non circostanzia quale sia il riverbero giuridico delle evidenziate mancate ricognizioni delle norme interne e dei poteri dell'apicale ai fini del giudizio di penale responsabilità deLL VO e, dunque, quale sia il vizio argomentativo o l'erronea valutazione da ciò derivante. I motivi si risolvono pertanto in doglianze generiche, meramente astratte e di per sé ininfluenti ai fini della verifica del denunciato difetto motivazionale.
2.2. Con riguardo al secondo rilievo mosso con il secondo motivo con cui il ricorrente censura l'omessa considerazione del fatto che lo VO era l'unico soggetto competente a firmare i mandati di pagamento in suo favore -, non può non rilevarsi come già il Tribunale abbia disposto la riqualificazione nel delitto di truffa delle condotte consistenti nell'appropriazione di risorse finanziarie mediante l'emissione mandati di pagamento fraudolenti, dichiarando di conseguenza non doversi procedere in ordine ad esse in quanto estinte per maturata prescrizione. La deduzione risulta, pertanto, non sorretta da interesse.
3. Sono inammissibili anche gli ulteriori sei motivi, con i quali il Procuratore generale attacca, sotto diversa angolatura, il giudizio liberatorio pronunciato dalla Corte d'appeLL fiorentina in relazione alle imputazioni di peculato per spese ritenute estranee alle finalità istituzionali sub capo 8), capoversi 6), 7) e 8) nonché la conferma della sentenza assolutoria quanto all'imputazione di peculato concernente l'acquisto di libri sub capo 8), capoverso 4).
3.1. In via preliminare, occorre rammentare come, secondo le regole generali in tema d'impugnazioni e, in particolare, l'art. 591 cod. proc. pen., l'impugnazione è inammissibile se non sono osservate le disposizioni fra le -di cui all'art. 581 stesso codice, là dove prescrive, al comma 1 lett. d), altre che siano enunciati i motivi, "con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". A ciò si aggiunga che, aLLrchè nel giudizio di legittimità sia eccepito un vizio della motivazione che risulta "da altri atti del processo" ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., è indispensabile a pena di inammissibilità del motivo che detti atti siano "specificamente indicati nei motivi di gravame" e, ove non presenti nel fascicolo processuale, siano integralmente trascritti nel ricorso o comunque allegati ad esso (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014 - dep. 29/05/2015, Savasta e altri, Rv. 263601). È invero inammissibile il ricorso per cassazione i cui 11 ска motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appeLL, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Mirra, Rv. 25896201) Ne discende che sono affetti da inammissibilità tanto quei motivi di ricorso per cassazione che si traducano in una generica doglianza avverso la tesi accolta nella sentenza impugnata, senza una specifica indicazione delle carenze od omissioni argomentative ovvero dei passaggi motivazionali denunciati come affetti da iLLgicità di questa, quanto quei motivi che, nell'eccepire il travisamento delle prove ovvero la mancata valutazione di talune emergenze processuali o degli elementi offerti nel giudizio di merito, non facciano puntuale indicazione ed allegazione degli atti che si assumono travisati o non considerati dal giudice a quo (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053). Conclusivamente, per essere ammissibile, il ricorso per cassazione deve consentire a questa Corte di individuare in modo autonomo gli elementi che siano stati travisati o trascurati nonché le questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità. Ciò vale a maggior ragione aLLrquando gli elementi oggetto della valutazione in ipotesi viziata o mancante non siano evincibili dal testo della sentenza impugnata, né da quella di primo grado, né dal fascicolo processuale trasmesso al Corte Suprema.
3.2. A tali condivisibili coordinate ermeneutiche non si è conformata la parte pubblica ricorrente aLLrchè ha attaccato la sentenza assolutoria resa dalla Corte d'appeLL di Firenze nei confronti di AL VO. Nel censurare la decisione in relazione a dette imputazioni, il Procuratore generale ha sostenuto che contrariamente a quanto valutato dalla Corte di merito le spese fatte daLL VO utilizzando la carta di credito del - Consorzio e del SUM di cui alle indicate imputazioni non sono riconducibili alle finalità istituzionali degli enti né possono ritenersi "spese di rappresentanza", in quanto relative al pagamento di pasti consumati da prossimi congiunti dell'imputato ovvero da commensali inesistenti, di viaggi e di soggiorni alberghieri per ragioni estranee a fini istituzionali nonché di libri avulsi dalle 12 attività degli istituti universitari, non inventariati né messi a disposizione degli enti. A prescindere dalla fondatezza nel merito di tali doglianze (tema su quale si rinvia al paragrafo relativo al ricorso della parte civile nei confronti deLL VO), il ricorrente ha nondimeno omesso di indicare e di allegare le specifiche evidenze probatorie acquisite al processo comprovanti l'erroneità del ragionamento e delle conclusioni della Corte distrettuale o comunque da essa trascurate, tali da dare corpo alle eccepite violazioni di legge ed ai denunciati vizi di motivazione. Precisazione ed allegazione che, nella specie, risultavano quantomai necessarie, là dove la sentenza di primo grado risulta sorretta da un discorso giustificativo sintetico ed a tratti apodittico, recando un'enunciazione scheletrica delle ragioni a fondamento del giudizio assolutorio in relazione al peculato sub capo 8), capoverso 4), ed al giudizio di colpevolezza in ordine alle condotte di peculato di cui al capo 8), capoversi 6), 7) e 8). A sostegno del proscioglimento, il Tribunale ha invero rilevato che i libri non hanno formato oggetto di appropriazione diretta e personale deLL VO, essendo stati rinvenuti in istituto, e che l'attività d'insegnamento nel nostro ordinamento è del tutto libera e non possono esserne in alcun modo sindacati modi e forme, di tal che non è possibile escludere che i testi acquistati fossero destinati alle finalità scientifiche degli istituti diretti dall'imputato (v. pagina 8 della sentenza di primo grado). D'altra parte, a fondamento dell'affermazione di responsabilità, il Collegio di primo grado si è limitato a fare integrale rimando alle emergenze della documentazione richiamata dal teste operante M.LL GR, senza esplicitare - neanche per sunto quali siano i contenuti probatori da essa evincibili, comprovanti al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità deLL - VO, sotto il profilo materiale e psicologico (v. pagina 6 della sentenza di primo grado). Al fine di dimostrare l'erroneità del ribaltamento del giudizio di colpevolezza in relazione al capo 8), capoversi 6), 7) e 8), così come della conferma della decisione assolutoria quanto al capo 8), capoverso 4), il ricorrente avrebbe aLLra dovuto imprescindibilmente indicare ed allegare, in modo specifico e circostanziato, gli elementi di fatto acquisiti al processo in ipotesi d'accusa - - trascurati, non adeguatamente soppesati o travisati dalla Corte fiorentina (segnatamente i passaggi delle testimonianze, le emergenze delle agende, le ricevute o scontrini, gli accertamenti di P.G., le annotazioni concernenti il mancato rinvenimento e l'omessa archiviazione dei libri acquistati ecc.) e tali da avvalorare la contestazione circa la consapevole e volontaria utilizzazione della carta di credito istituzionale per spese certamente avulse dalle finalità dell'ente 13 nonché il diretto coinvolgimento deLL VO nelle "prassi anomale" di correzione delle pezze giustificative dell'ufficio amministrativo-contabile gestito dalla coimputata AN. L'omessa confutazione, puntuale ed argomentata, delle conclusioni del Giudice del gravame rende i motivi del Procuratore generale generici ed aspecifici, dunque avulsi dalla griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
4. E' inammissibile anche il ricorso dell'Università degli Studi di Firenze nei confronti di AI AN, con cui la parte civile si duole del fatto che la Corte distrettuale, pur confermando la condanna dell'imputata al risarcimento del danno cagionato alla medesima, abbia immotivatamente о comunque ingiustificatamente disposta la riduzione della provvisionale determinata dal primo giudice.
4.1. Al riguardo, deve invero essere ribadito il principio di diritto ormai acquisito secondo cui non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486).
5. Coglie, di contro, nel segno il ricorso della parte civile nei confronti di VO AL in relazione all'imputazione di peculato di cui al capo 8), capoversi 6), 7) e 8). Va precisato che non v'è ricorso della parte civile quanto all'imputazione sub capo 8), capoverso 4).
5.1. In via del tutto preliminare, mette conto di notare come, contrariamente a quanto rilevato in sede di conclusioni dal Procuratore generale dinanzi a questa Corte, i fatti sub capo 8), capoversi 6), 7) e 8) siano solo in parte prescritti. Ed invero, avendo riguardo al tempus commissi delicti "dal 2006 al 2009" (dunque dal 1° gennaio 2006 al 1° gennaio 2009), tenuto conto della pena edittale comminata dall'art. 314 cod. pen. all'epoca dei fatti nonché del disposto degli artt. 157 e seguenti cod. pen., risultano estinti per prescrizione soltanto i fatti antecedenti al 13 maggio 2007, ma non quelli compresi nell'intervaLL dal 14 maggio 2007 al 1 gennaio 2009. Peraltro, tenuto conto delle sole statuizioni civili della sentenza impugnata, in linea con la costante lezione ermeneutica di questa Corte, nel caso in cui dal reato discenda (anche) la responsabilità civile, nonostante la sopravvenuta prescrizione del reato, il giudice - diversamente da quanto accade aLLrché non vi siano statuizioni civili - è tenuto a vagliare la fondatezza di tutte le questioni 14 дв dedotte, di natura processuale o sostanziale, che possano avere un riverbero sugli effetti civili e, dunque, a valutare il compendio probatorio posto a base delle statuizioni civili (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273). Ne discende l'esigenza di esaminare tutte le doglianze mosse dalla parte civile in relazione alle condotte oggetto di contestazione sub capo 8), capoversi 6), 7) e 8), a prescindere dalla circostanza che, in relazione al tempo di commissione, talune di esse siano ormai estinte per prescrizione, atteso che si ribadisce detto istituto rileva soltanto ai fini della responsabilità penale - dell'imputato.
5.2. Tanto premesso, giova brevemente ripercorrere la motivazione svolta dalla Corte d'appeLL nel pervenire alla conclusione liberatoria secondo cui - non risulta acquisita la prova certa dell'impiego da parte deLL VO di risorse finanziarie degli enti mediante l'impiego della carta di credito universitaria in suo possesso per coprire spese non istituzionali. A sostegno del decisum, il Collegio fiorentino ha, innanzitutto, svolto una considerazione di carattere generale secondo la quale, nel concetto di "spese di rappresentanza" e "di promozione" dell'attività degli enti, possono rientrare anche quelle concernenti il pagamento di pasti, le spese di viaggio e per soggiorni alberghieri per consentire al Direttore di detti enti di partecipare ad incontri istituzionali nonché gli esborsi per l'acquisto di libri. Per altro verso, la Corte distrettuale ha escluso il coinvolgimento deLL VO nelle "anomalie" di gestione contabile da parte dell'ufficio di contabilità retto dalla AN mediante la sostituzione o l'inserimento di nominativi fittizi sui documenti giustificativi ed ha, infine, posto in luce come l'imputato abbia comunque provveduto a restituire le somme pagate con la carta dell'Università per esborsi estranei all'ambito istituzionale.
5.3. Il ragionamento svolto dalla Corte territoriale risulta, sul piano teorico, ineccepibile. Giova rammentare come il delitto di peculato sia integrato aLLrchè "il pubblico ufficiale ovvero l'incaricato di un pubblico servizio si appropri di denaro o di altro bene mobile altrui" di cui abbia "il possesso o comunque la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio". Possesso qualificato che è ravvisabile non solo nel caso in cui esso sia riconducibile alla competenza funzionale specifica del pubblico agente, ma anche quando si basi su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui. D'altra parte, costituisce ormai ius receptum che il delitto di cui all'art. 314 cod. pen. è integrato anche dalla condotta distrattiva del denaro o di altri beni, là dove essa realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente (Sez. 15 6, n. 19484 del 23/01/2018, Bellinazzo e altri, Rv. 273783; Sez. 6, n. 12658 del 02/03/2016, Tripodi, Rv. 266871). Ciò in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso precisamente distogliere le risorse di cui l'agente abbia la disponibilità dalle finalità pubbliche istituzionalmente sottese - significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene (Sez. 6, n. 25258 del 04/06/2014, Pg in proc. Cherchi e altro, Rv. 260070). Perché possa ritenersi integrata una distrazione rilevante ai fini del delitto de quo è però ovviamente necessario che sia provata la destinazione ad una - - finalità personale della risorsa di cui il pubblico agente abbia il possesso o la disponibilità in virtù del proprio ufficio o servizio. Escluse le spese che risultino coerenti con la destinazione ad essa impressa - per le quali è ovviamente esclusa la ravvisabilità del peculato -, ai fini dell'integrazione del delitto, occorre pertanto distinguere fra le spese "ontologicamente incompatibili" con le finalità istituzionali e le spese che possono definirsi "ambivalenti". Le prime risultano intrinsecamente estranee alla finalità propria per la quale il pubblico agente si trova nella disponibilità delle risorse finanziarie "altrui", di tal che le stesse non possono mai essere giustificate ed integrano sempre una distrazione penalmente punibile. Nel caso di specie, a tale categoria risulterebbero riportabili (ove provate) le spese per l'acquisto di beni o servizi del tutto superflui ed inessenziali ai fini della realizzazione deLL scopo istituzionale, quali gli extra alberghieri sub capo 8) paragrafo 8), in quanto del tutto inutili ai fini del soggiorno in hotel, sia pure avvenuto per motivi istituzionali. Costituiscono invece spese ambivalenti" quelle che non sono finalizzate ad uno scopo certamente incompatibile con queLL impresso ai fondi messi a disposizione del pubblico agente. In detti casi, ai fini dell'integrazione dell'art. 314 cod. pen., è pertanto necessario verificare cioè provare al di là di ogni ragionevole dubbio che le risorse altrui siano state utilizzate per realizzare scopi privati, estranei a quelli in relazione ai quali esse sono state messe a disposizione del funzionario pubblico. Nel caso de quo, sono inquadrabili in tale categoria le spese per i pasti, per i viaggi e per i soggiorni alberghieri così come comm per l'acquisto di libri, in quanto astrattamente compatibili sia il fine istituzionale, sia con il soddisfacimento di un interesse squisitamente personale. Non può, d'altronde, dubitarsi che, nel concetto di "spese di rappresentanza" ovvero di "promozione" dell'ente di appartenenza possano rientrare anche eventi di natura conviviale in orario extra rispetto all'evento istituzionale (quali le cene) e che - in particolari contesti possano legittimamente farsi rientrare in tale categoria di - spese anche gli esborsi sostenuti per la partecipazione agli eventi anche del 16 partner. Affinchè non integrino una distrazione penalmente rilevante è, nondimeno, necessario che gli esborsi nella specie sostenuti mediante l'impiego - della carta di credito dell'Università a disposizione dell'imputato si correlino "effettivamente" ad eventi siffatti e non a situazioni del tutto avulse da tale finalità, celate mediante la predisposizione di pezze giustificative compilate ad arte.
5.4. Sotto diverso aspetto, mette conto di evidenziare che secondo l'insegnamento espresso da questa Corte in precedenti pronunce in tema di peculato -, dal generale obbligo gravante sul pubblico agente di dare giustificazione dell'impiego delle risorse "altrui" o come nella specie - pubbliche e vincolate ad uno specifico fine istituzionale di cui abbia la disponibilità, non può discendere una correlata strutturale interversione del possesso, implicante appropriazione, così da conferire alla mancanza di giustificazione la prova, utilizzabile sul piano penale, dell'illecita interversione (Sez. 6, n. 35683 del 01/06/2017, P.M. in proc. Adamo e altri, Rv. 270549; fattispecie relativa al c.d. contributo "unificato" corrisposto ai presidenti dei Gruppi dell'Assemblea Regionale Siciliana precedentemente all'entrata in vigore della I. n. 213 del 2012). Ne deriva che il delitto di peculato non è configurabile nel caso di inadeguatezza o incompletezza dei giustificativi contabili relativi alle c.d. "spese di rappresentanza" dell'ente, che non permettano di riferire gli esborsi a finalità istituzionali dell'ente, essendo posto a carico della pubblica accusa l'onere della prova dell'appropriazione del denaro pubblico e della sua destinazione a finalità privatistiche (Sez. 6, n. 21166 del 09/04/2019, Marino, Rv. 276067; fattispecie in tema di impiego di risorse pubbliche per "spese di rappresentanza" del Comune).
5.5. In ossequio ai principi testè lineati, al fine di affermare la responsabilità di AL VO per il delitto di peculato in contestazione si rendeva dunque necessario dimostrare che egli avesse utilizzato la carta di credito degli enti di cui egli era direttore per finalità avulse dalle finalità istituzionali per le quali tale mezzo di pagamento gli era stato messo a disposizione dagli enti. Non è d'altronde revocabile in dubbio che il possesso di una carta di credito istituzionale là dove costituisce mezzo di pagamento con piena efficacia liberatoria conferisca al possessore l'immediata disponibilità materiale e/o giuridica delle risorse economiche dell'ente conferente, almeno sino al raggiungimento del plafond.
6. Il discorso giustificativo svolto dalla Corte d'appeLL di Firenze a sostegno del giudizio liberatorio non si discosta, almeno sul piano teorico, dai sopra 17 66 delineati i principi in tema di peculato e risulta, tuttavia, non conforme ai parametri motivazionali richiesti ai fini del ribaltamento del giudizio di colpevolezza espresso in primo grado.
6.1. In linea generale, deve essere ricordato che il tema dell'onere di motivazione in caso di c.d. ribaltamento in appeLL della decisione di primo grado è stato oggetto soprattutto negli ultimi anni di un intenso dibattito dottrinale - - e soprattutto giurisprudenziale, portando le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice a pronunciarsi sul punto in diverse occasioni. - come le Sezioni Unite Costituisce principio di diritto ormai acquisito che la sentenza che riformi ebbero ad affermare già nella sentenza Mannino totalmente, in senso assolutorio come di condanna, la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; conf. Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638). In altri termini, il Collegio del gravame che pervenga ad un radicale ribaltamento della decisione di primo grado (cioè aLLrchè riformi la decisione di primo grado oggetto dell'impugnazione ribaltando il giudizio di condanna ovvero di assoluzione in senso diametralmente opposto, id est pervenendo rispettivamente all'assoluzione ovvero alla condanna), ha l'obbligo di stendere una motivazione c.d. rafforzata, cioè di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza del primo giudice, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. Con specifico riguardo al ribaltamento della sentenza liberatoria di primo grado, dapprima le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492; Sez. U., n. 18620 del 19/01/2017, ric. Patalano) e, poi, lo stesso legislatore con la legge 23 giugno 2017, n. 103, hanno altresì prescritto al giudice del gravame di procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative ritenute decisive. Le medesime Sezioni Unite hanno successivamente chiarito che, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio - situazione che viene appunto in rilievo nel caso di specie -, il giudice d'appeLL non è invece obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti 18 che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado e ferma, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta - decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. è tuttavia tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272430). Ed invero, nell'argomentare il giudizio assolutorio, il Collegio del gravame non si è confrontato con le specifiche evidenze probatorie acquisite al processo, puntualmente indicate ed allegate a corredo del ricorso dalla parte civile ricorrente e da questa stimate - non irragionevolmente - suscettibili di portare dil alla conferma giudizio di colpevolezza già espresso in primo grado (v. indice delle produzioni nelle pagine 25 e 26 del ricorso e documentazione allegata). In particolare, la Corte toscana non ha valutato attentamente significative emergenze dibattimentali, quali: a) la circostanza che alcuni testimoni abbiano expressis verbis escluso l'effettività di taluni eventi di natura istituzionale a cui l'imputato aveva ricondotto l'esborso di somme degli enti (ricordando per tutte la testimonianza del Prof. Massimo AC aLLrchè ha escluso di avere incontrato il AL VO a Venezia, riferendo di avere avuto con lui due soli incontri a Firenze da Milano, di avere partecipato ad una sola cena e di aver pagato la propria quota, con ciò comprovando la falsità delle giustificazioni concernenti il "coordinamento della ricerca" con la presenza del professor AC a Venezia relative alle spese per soggiorni in hotel di lusso, per pranzi e cene in ristoranti con numerosi commensali tra cui il AC); b) la non riconducibilità aLL svolgimento di attività istituzionale né alle c.d. "spese di rappresentanza" degli esborsi relativi al pagamento di servizi (per pasti, soggiorni alberghieri e viaggi aerei, anche intercontinentali) a favore della moglie, di amiche e delle figlie di queste (dunque di persone esterne a qualunque relazione istituzionale), per incontri di natura politica non riportabili all'attività di promozione degli enti diretti ovvero per servizi alberghieri extra (di cui alla documentazione acquisita al processo ed indicata dalla parte civile a sostegno del ricorso); c) lo specifico onere imposto al direttore degli enti dal regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consorzio e del SUM di allegare fatture, ricevute o ogni altro documento giustificativo a corredo di ogni erogazione di spesa degli enti, così da escludere l'attribuzione in capo alla sola AN della penale responsabilità per le "irregolarità" registrate nella documentazione giustificativa in relazione alle spese affrontate (con specifico riguardo alla indicazione di commensali inesistenti o a falsi compagni di viaggio). 19 -almeno astrattamente suscettibili di comprovare Emergenze processuali l'impiego della carta di credito universitaria per coprire spese "incompatibili" con la finalità istituzionale (quelle relative ai servizi alberghieri extra) e per spese in sé "ambivalenti" ma potenzialmente estranee alla predetta finalità. Emergenze processuali che la Corte distrettuale avrebbe pertanto dovuto vagliare in modo analitico ed attento, illustrando le ragioni della ritenuta inidoneità ad integrare la distrazione penalmente rilevante invece ravvisata in primo grado e, dunque, dell'insostenibilità sul piano logico e giuridico delle conclusioni del Tribunale in relazione alle incolpazioni sub capo 8), paragrafi 6), 7) e 8). In altri termini, il c.d. ribaltamento del giudizio di condanna da parte dei decidenti dell'impugnazione di merito, da un lato, poggia su di una motivazione sbrigativa ed assertiva (certamente non rafforzata) quanto all'assenza di prova circa la non riconducibilità, alle finalità relative agli enti di cui VO era direttore, delle spese coperte con la carta di credito istituzionale;
dall'altro lato, non tiene conto di specifiche emergenze processuali non irragionevolmente stimate dalla parte civile comprovanti l'estraneità degli esborsi rispetto a detti fini. Sussiste pertanto il vizio denunciato dalla parte civile ricorrente e la sentenza impugnata deve, di conseguenza, essere annullata, sia pure a soli fini civili, in relazione all'imputazione di peculato di cui al capo 8), capoversi 6), 7) e 8), con rinvio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appeLL. Giusta il disposto rinvio al giudice civile, la parte civile qui vincitrice in relazione alla posizione di AL VO potrà chiedere in quella sede la liquidazione delle spese processuali sostenute nel presente ricorso.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale nonché il ricorso della parte civile nei confronti di AN AI. In accoglimento del ricorso della parte civile nei confronti di VO AL, annulla la sentenza impugnata ai soli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appeLL. Così deciso in Roma il 13 novembre 2019 Il Presidente Il consigliere estensore Giorgio Fidelbo Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 GEN 2020 A M 20 A E R IL CANCELLIERE E. P U Patrizia Di Lorenzio