Art. 4.
La presente legge ha effetto dal 1° aprile 1957.
Tuttavia, nei confronti dei sottufficiali e degli appuntati cessati dal servizio permanente o collocati a riposo per eta' posteriormente alla data anzidetta il ripristino nella posizione di servizio permanente o di rafferma ha luogo a domanda, da presentare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per ogni posto eventualmente risultante in soprannumero per effetto dell'applicazione del comma precedente sono lasciati vacanti due posti nell'organico dei carabinieri. Le eccedenze sono riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.
La presente legge ha effetto dal 1° aprile 1957.
Tuttavia, nei confronti dei sottufficiali e degli appuntati cessati dal servizio permanente o collocati a riposo per eta' posteriormente alla data anzidetta il ripristino nella posizione di servizio permanente o di rafferma ha luogo a domanda, da presentare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per ogni posto eventualmente risultante in soprannumero per effetto dell'applicazione del comma precedente sono lasciati vacanti due posti nell'organico dei carabinieri. Le eccedenze sono riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.