TAR Roma, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 3138
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Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
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Decreto cautelare 30 giugno 2023
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Ordinanza cautelare 3 agosto 2023
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Ordinanza cautelare 26 ottobre 2023
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Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità in via diretta dei provvedimenti impugnati – tardiva individuazione in via retroattiva dei tetti di spesa

    Il Collegio si riporta alle motivazioni di rigetto di precedenti giurisprudenziali analoghi, in particolare alle sentenze della Corte Costituzionale n. 139 e 140 del 2024, che hanno ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato.

  • Rigettato
    Illegittimità in via diretta dei provvedimenti impugnati – violazione principi di trasparenza e partecipazione

    Il Collegio si riporta alle motivazioni di rigetto di precedenti giurisprudenziali analoghi.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell’art. 17 del d.l. n. 98/2011 e dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015

    Il Collegio si riporta alle motivazioni di rigetto di precedenti giurisprudenziali analoghi, in particolare alle sentenze della Corte Costituzionale n. 139 e 140 del 2024.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. n. 98/2011, dell’art. 1, comma 131, lettera b), della legge n. 228/2012, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. n. 78/2015

    Il Collegio si riporta alle motivazioni di rigetto di precedenti giurisprudenziali analoghi.

  • Rigettato
    Illegittimità in via diretta dei provvedimenti impugnati – tardiva individuazione in via retroattiva dei tetti di spesa

    Il Collegio si riporta alle motivazioni di rigetto di precedenti giurisprudenziali analoghi, in particolare alle sentenze della Corte Costituzionale n. 139 e 140 del 2024, che hanno ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato.

  • Rigettato
    Illegittimità in via diretta dei provvedimenti impugnati – violazione principi di trasparenza e partecipazione

    Il Collegio si riporta alle motivazioni di rigetto di precedenti giurisprudenziali analoghi.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell’art. 17 del d.l. n. 98/2011 e dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015

    Il Collegio si riporta alle motivazioni di rigetto di precedenti giurisprudenziali analoghi, in particolare alle sentenze della Corte Costituzionale n. 139 e 140 del 2024.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. n. 98/2011, dell’art. 1, comma 131, lettera b), della legge n. 228/2012, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. n. 78/2015

    Il Collegio si riporta alle motivazioni di rigetto di precedenti giurisprudenziali analoghi.

  • Rigettato
    Illegittimità in via diretta dei provvedimenti impugnati – tardiva individuazione in via retroattiva dei tetti di spesa

    Il Collegio si riporta alle motivazioni di rigetto di precedenti giurisprudenziali analoghi, in particolare alle sentenze della Corte Costituzionale n. 139 e 140 del 2024, che hanno ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato.

  • Rigettato
    Illegittimità in via diretta dei provvedimenti impugnati – violazione principi di trasparenza e partecipazione

    Il Collegio si riporta alle motivazioni di rigetto di precedenti giurisprudenziali analoghi.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell’art. 17 del d.l. n. 98/2011 e dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015

    Il Collegio si riporta alle motivazioni di rigetto di precedenti giurisprudenziali analoghi, in particolare alle sentenze della Corte Costituzionale n. 139 e 140 del 2024.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. n. 98/2011, dell’art. 1, comma 131, lettera b), della legge n. 228/2012, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. n. 78/2015

    Il Collegio si riporta alle motivazioni di rigetto di precedenti giurisprudenziali analoghi.

  • Rigettato
    Illegittimità in via diretta dei provvedimenti impugnati – tardiva individuazione in via retroattiva dei tetti di spesa

    Il Collegio si riporta alle motivazioni di rigetto di precedenti giurisprudenziali analoghi, in particolare alle sentenze della Corte Costituzionale n. 139 e 140 del 2024, che hanno ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato.

  • Rigettato
    Illegittimità in via diretta dei provvedimenti impugnati – violazione principi di trasparenza e partecipazione

    Il Collegio si riporta alle motivazioni di rigetto di precedenti giurisprudenziali analoghi.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell’art. 17 del d.l. n. 98/2011 e dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015

    Il Collegio si riporta alle motivazioni di rigetto di precedenti giurisprudenziali analoghi, in particolare alle sentenze della Corte Costituzionale n. 139 e 140 del 2024.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. n. 98/2011, dell’art. 1, comma 131, lettera b), della legge n. 228/2012, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. n. 78/2015

    Il Collegio si riporta alle motivazioni di rigetto di precedenti giurisprudenziali analoghi.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, nonché dell’art. 9-ter, comma 1, lett. b), del d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    I ricorsi per motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come argomentato nei precedenti cui il Collegio ha fatto riferimento.

  • Inammissibile
    Illegittimità in via derivata

    I ricorsi per motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come argomentato nei precedenti cui il Collegio ha fatto riferimento.

  • Inammissibile
    Motivi aggiunti avverso atti regionali di rettifica delle quote di ripiano

    I motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, conformemente ai precedenti citati.

  • Inammissibile
    Inammissibilità del nuovo motivo di gravame per mancata notifica

    Il nuovo motivo di gravame è formalmente inammissibile per non aver rispettato le regole processuali di cui all’art. 43 c.p.a., che prevede la necessità della previa notifica della memoria a tutte le parti.

  • Inammissibile
    Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza

    La prospettata questione di illegittimità costituzionale è inammissibile in quanto concerne una disposizione normativa non applicabile alla vicenda in esame, non trattandosi di disposizione della quale il giudice è tenuto a fare applicazione per la definizione del caso pendente, sicché difetta il requisito della rilevanza della questione.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito della questione di legittimità costituzionale

    Il Collegio ritiene che non sia integrato il requisito della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, poiché il meccanismo previsto dalla norma è una definizione agevolata di un debito, analoga ad altre previste in ambito tributario, e non impone un obbligo di rinuncia all'azione giurisdizionale.

  • Improcedibile
    Pagamento del 25% degli importi richiesti dalla Provincia Autonoma di TO ai sensi dell'art. 7 del d.l. 95/2025

    Il ricorso va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, con esclusivo riferimento alla Provincia Autonoma di TO, in quanto è stato effettuato il pagamento in applicazione della novella legislativa, sebbene manchi agli atti del giudizio il deposito formale della documentazione richiesta dalla legge del 2025 da parte della medesima Provincia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 3138
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3138
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo