Ordinanza presidenziale 26 giugno 2023
Decreto cautelare 30 giugno 2023
Ordinanza cautelare 3 agosto 2023
Ordinanza cautelare 26 ottobre 2023
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 3138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3138 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03138/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00972/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 972 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Anthares S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Simone Cadeddu, Mauro Turrini, Jacopo Nardelli e Chiara Nuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di TO e Bolzano, Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, Regione Abruzzo, Regione Calabria, Regione Sardegna, Regione Siciliana, Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Regione Basilicata, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Trentino Alto Adige, Regione Umbria, Regione Valle D'Aosta, Regione Emilia Romagna, Regione Marche, Regione Liguria, Regione Lazio, Regione Campania, Regione Puglia e, infine, Provincia Autonoma di TO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, CO Zanlucchi, Giacomo Quarneti e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Elisa Rodaro e Angelika Pernstich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Polysistem S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) mediante ricorso introduttivo:
- del decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022 e avente per oggetto la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie generale del 15 settembre 2022, n. 216;
- del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, avente per oggetto la “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione del provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie generale del 26 ottobre 2022, n. 251;
- dell'accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di TO e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (rep. atti n. 181/CSR);
- della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”;
- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di concorrere al ripiano dello sforamento del suddetto tetto di spesa;
B) mediante successivi e plurimi ricorsi per motivi aggiunti:
- del Decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 del Direttore centrale della Direzione centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” e pubblicato in pari data, unitamente al suo allegato;
- della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di TO n. 2022-D337-00238, avente ad oggetto “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivo medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di TO per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” e pubblicato in data 14 dicembre 2022;
- del Decreto del direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige n. 24408/2022, avente ad oggetto “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” e pubblicato in data 12 dicembre 2022;
- del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” e pubblicato sul B.U.R. in data 14 dicembre 2022, unitamente al suo allegato A;
- del decreto n. 101 del 20 luglio 2023 del Direttore generale Area Sanità e Sociale della Regione Veneto avente per oggetto "Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa d'atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali operate dalle aziende ed enti del SSR", nonché di tutti gli atti menzionati nel medesimo decreto, ivi compreso espressamente il suo allegato A.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. CO EF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha impugnato il decreto del 6 luglio 2022 del Ministro della Salute adottato di concerto con il MEF, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e il decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, nonché l’Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di TO e di Bolzano del 7.11.2019, atto rep. n. 181/CSR, con cui sono stati definiti i tetti di spesa regionali nella misura del 4,4% per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018.
Deduceva parte ricorrente che, mediante tali atti, dopo anni di inerzia, è stata data applicazione al meccanismo di ripiano previsto dall’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015.
Secondo quanto stabilito nel procedimento delineato con l’introduzione del comma 9 bis dell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, specificamente rivolto a disciplinare le procedure di ripiano per le annualità dal 2015 al 2018, regioni e province autonome che hanno registrato uno scostamento di spesa dei tetti per l’acquisto di dispositivi medici, hanno adottato i provvedimenti di attribuzione degli oneri di ripiano a carico delle aziende fornitrici, chiedendo il pagamento delle relative somme entro 30 giorni.
Al riguardo, sono stati dedotti i seguenti profili di gravame:
1) “ Illegittimità in via diretta dei provvedimenti impugnati – tardiva individuazione in via retroattiva dei tetti di spesa per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 – violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. n. 98/2011, nonché dell’art. 9-ter, comma 1, lett. b), del d.l. n. 78/2015 – violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e buona andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 cost. – violazione del principio del legittimo affidamento, di certezza del diritto, dei limiti alla fissazione retroattiva dei tetti di spesa, del principio di buona fede – eccesso di potere per ingiustizia manifesta ;
2) “ Illegittimità in via diretta dei provvedimenti impugnati – violazione e falsa applicazione dei principio di trasparenza e partecipazione al procedimento stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7, 9 e 10 della legge n. 241/1990 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e conseguente difetto di motivazione ”;
3) “ Illegittimità costituzionale dell’art. 17 del d.l. n. 98/2011 e dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 53 cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 117, comma 1, cost. – violazione e falsa applicazione dell’art.1 del primo protocollo addizionale della convenzione europea dei diritti dell’uomo – violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea – illegittimità, anche in via derivata, dei provvedimenti impugnati ”;
4) “ Illegittimità costituzionale dell’artt. 17, comma 1, lett. c) del d.l. n. 98/2011, dell’art. 1, comma 131, lettera b), della legge n. 228/2012, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. n. 78/2015 – violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 113 cost. -illegittimità, anche in via derivata, di tutti i provvedimenti impugnati ;
2. Con successivi ricorsi per motivi aggiunti notificati nel gennaio 2023 (sub B), riportati in epigrafe, la società ricorrente ha impugnato i decreti con cui le regioni riportate, nonché la Provincia Autonoma di TO e quella di Bolzano, hanno approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti (in parte successivamente rettificati). I provvedimenti gravati assegnano, alla società ricorrente, 30 giorni dalla pubblicazione per il pagamento, anche se, con il d.l. n. 4 del 2023, come convertito, il termine di pagamento è stato differito al 30 aprile 2023.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto, in punto di diritto, i seguenti profili di gravame (raggruppati ratione materiae):
1) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, nonché dell’art. 9-ter, comma 1, lett. b), del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 – violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità nei presupposti, inesatta e incompleta valutazione dei fatti e degli interessi, e conseguente erroneità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nonché per violazione e falsa applicazione dei principio di trasparenza e partecipazione al procedimento stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 sulla mancata partecipazione al procedimento per la determinazione della spesa regionale per dispositivi medici e per l’asserito superamento dei relativi tetti complessivi ”;
2) “ Illegittimità in via derivata ”.
3. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 10 ottobre 2023, la ricorrente ha altresì impugnato il decreto della Giunta regionale della Regione Veneto in data 20 luglio 2023, n. 101, diretto a recepire la rettifica operata dalle aziende ed enti del SSR degli importi dovuti a titolo di payback, per i singoli fornitori, indicati nel decreto n. 172/2022 del Direttore Generale di Area Sanità e Sociale;
4. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni statali e regionali resistenti indicate in epigrafe, depositando memorie difensive.
6. Durante la pendenza del giudizio veniva approvato, quale ius superveniens , l’art. 7 comma 1 d.l. 95/2025, convertito con modificazioni con legge n. 118 dell’8 agosto 2025, secondo cui: “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di TO e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di TO e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 ”.
7. In data 9.12.2025 parte ricorrente ha depositato in giudizio, senza notificarla ad alcuna delle controparti, una articolata memoria mediante la quale:
a)in primo luogo, dava conto della novità normativa medio tempore intervenuta di cui all’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni nella L. n. 118/2025, per il quale “ Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, […] si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di TO e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di TO e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. […] Alle aziende fornitrici di dispositivi medici che, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, abbiano provveduto al versamento del 48 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, gli importi, effettivamente versati, eccedenti la quota del 25 per cento di cui al comma 1 del presente articolo sono riconosciuti in detrazione rispetto a quanto eventualmente dovuto a titolo di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni successivi al 2018 ”. In sintesi, con il citato art. 7 il legislatore ha concesso lo sconto del 75% sulle originarie richieste di payback […] a tutte le aziende, ad eccezione di quelle che intendevano proseguire nel contenzioso. Infatti, per la riportata norma, il versamento della quota del 25% degli oneri di ripiano di cui ai provvedimenti regionali e provinciali di payback entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, estingue l’obbligazione per gli anni 2015 – 2018, precludendo alle aziende ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo in questione;
b) quindi, faceva conseguentemente rilevare, al riguardo, che “ il 4 settembre 2025 ha provveduto a pagare il 25% delle somme inizialmente richieste dalla Provincia Autonoma di TO, ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, conv. in l. 2025, n. 8 agosto 2025, 118 (di seguito “DL 95/2025”). Tale decisione è stata assunta esclusivamente a fronte dell’esiguità dell’importo preteso dalla Provincia Autonoma di TO che, dal punto di vista di Anthares, non giustificava il protrarsi del giudizio. Con esclusivo riferimento all’impugnativa dei provvedimenti della Provincia Autonoma di TO, la Società chiede quindi che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere”;
c) con riferimento, invece, alle altre amministrazioni regionali richiedenti, evidenziava quanto segue: “ Ritenendo irrinunciabile la possibilità di proseguire con il presente contenzioso, con l’obiettivo di ottenere l’annullamento degli atti impugnati, per il momento la Società ha optato per non eseguire il pagamento del 25% e chiede che codesto Tribunale sollevi dinanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 7 e ss. del DL 95/2025 nella parte in cui hanno riservato lo sconto del 75% alle sole imprese intenzionate ad abbandonare il ricorso ”.
8. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 9.1.2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a., la causa veniva chiamata. Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ex art. 73 comma 3 c.p.a., di una possibile parziale improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, con riferimento esclusivo alla resistente Provincia di Autonoma di TO, nonché di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo ai motivi aggiunti proposti avverso gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, come indicati in epigrafe.
Inoltre, in relazione alla memoria depositata in data 9 dicembre 2025, è stato dato avviso ex art.
73 c.p.a. letto in combinato disposto con l’art. 43 c.p.a., di una possibile causa inammissibilità di tale memoria, nella parte in cui è stato in sostanza proposto un nuovo motivo di ricorso ed è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, a valere come motivi aggiunti non essendo stata notificata.
9. La presente sentenza è redatta in forma semplificata ex art. 74 C.P.A. – secondo cui “ nel caso in cui ravvisi […] la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ” - in quanto questioni analoghe, riguardanti l’identica questione del cd. payback dei dispositivi medici e con sviluppo similare delle impugnative processuali, sono state decise nel merito e in rito – sotto l’aspetto della giurisdizione - dal T.A.R. Lazio, Roma, sezione Terza Quater, all’esito delle pronunce n. 139 e 140 del 2024 della Corte Costituzionale (di cui oltre).
A tal fine il Collegio fa infatti riferimento ai seguenti precedenti giurisprudenziali: T.A.R. Lazio, sez. III Quater, nn. 8732/2025, 8733/2025, 8736/2025, 11542/2025 e 11550/2025.
Come si vedrà infra, il Collegio non ha motivo di discostarsi da tali conclusioni, ed il riferimento integrale ai precedenti determina la scelta del modello di sentenza ex art. 74 c.p.a.
10. Ciò premesso, deve tuttavia nuovamente darsi atto, in limine litis , che dopo le citate sentenze della Corte Costituzionale 139 e 140 del 2024 e durante la pendenza del presente giudizio, è stata introdotta una normativa ad hoc che prevede il pagamento in misura ridotta - da parte delle aziende fornitrici di dispositivi sanitari - in favore delle Regioni e Province autonome, per il periodo 2015-2018.
Ci si riferisce al già riportato art. 7 comma 1 d.l. 95/2025, convertito con modificazioni con legge n. 118 dell’8 agosto 2025, con il quale, in sintesi, decorso il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, le Regioni e le Province autonome di TO e di Bolzano accertano l'eventuale avvenuto versamento da parte degli interessati dell'importo pari alla quota ridotta (25%) con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali, comunicandoli alla segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, determinando ex lege la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015.
11. Nel presente giudizio, va dato atto, da un lato, che nessuna Regione ha depositato la documentazione richiamata nel citato art. 7 del DL 95/2025; dall’altro, che il difensore di parte ricorrente ha dichiarato (e documentato) che è stato effettuato il pagamento in applicazione della suddetta novella legislativa solo con riferimento alla Provincia Autonoma di TO.
Ne consegue, quindi, che il ricorso, da un lato, va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, con esclusivo riferimento alla Provincia Autonoma di TO ( e non già in parte qua estinto, per cessazione della materia del contendere, mancando agli atti del giudizio il deposito formale della documentazione richiesta dalla legge del 2025, da parte della medesima ultima Provincia); dall’altro, va deciso nel merito sulla base dei citati precedenti giurisdizionali della Sezione Terza Quater del T.A.R. Lazio.
12. La Sezione, dopo aver ricostruito la normativa applicabile, ha preso atto delle citate decisioni della Corte Costituzionale.
In particolare la sentenza 139/2024 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della normativa regolatrice della materia « nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici [anche quelle quindi che abbiano instaurato controversie o che non intendano abbandonarle] la riduzione al 48 per cento della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 […], con conseguente caducazione delle procedure e dei termini individuati dal medesimo art. 8, comma 3, del d.l. n. 34 del 2023, come convertito ». In tal modo, anche le aziende che non hanno rinunciato al contenzioso, quale l’odierna ricorrente, sono tenute a versare, per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, una somma corrispondente a meno della metà di quella ad esse richiesta con i provvedimenti impugnati con i ricorsi per motivi aggiunti.
La sentenza 140/2024 si è pronunciata sulla disciplina delineata dall’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, limitatamente al periodo 2015-2018, a cui, come si è detto, si riferisce il presente giudizio.
Detta sentenza ha ritenuto, con riferimento alla censura relativa alla lesione dell’art. 41 Cost., che il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, come applicabile negli anni dal 2015 al 2018, costituisce una misura ragionevole e proporzionata «nell’ambito del complesso bilanciamento operato dal legislatore».
In conclusione, la Sezione Terza Quater ha respinto i ricorsi “payback” che ha trattenuto in decisione, motivando specificamente sulle censure svolte dalle aziende ricorrenti, che sono le medesime di quelle oggetto del presente giudizio.
Pertanto, il Collegio si riporta alle motivazioni di rigetto di cui, esemplificativamente, ai precedenti citati (cfr. parr. 2 e 3 sentenza 8733/2025; cfr. par. 3.2. sentenza n. 11550/2025).
13. Analogamente, i ricorsi per motivi aggiunti (sub B) - con cui la società ricorrente ha impugnato i decreti con cui le Regioni hanno approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti da ciascuna di esse, vanno dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito, così come argomentato nei precedenti cui il Collegio ha fatto riferimento (par. 4 sentenza 8733/2025).
14. Conformemente ai precedenti citati (vedi in particolare sentenza Tar Lazio sez. Terza Quater , n. 11550/2025) vanno, inoltre, dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione i motivi aggiunti proposti avverso gli atti regionali di rettifica delle quote di ripiano dovute dagli operatori sanitari ricorrenti.
15. Infine, quanto all’ultimo motivo aggiunto contenuto nella memoria depositata in data 9.12.2.025, avente ad oggetto la dedotta illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1-bis, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni con legge n. 118 dell’8 agosto 2025, deve rilevarsi quanto segue.
Per un verso, che il nuovo motivo di gravame “aggiunto” è stato introdotto in giudizio per la prima con la suddetta ultima memoria che tuttavia non risulta notificata alle controparti per cui lo stesso, come già evidenziato con l’avviso sollevato dal Collegio ai sensi dell’art. 73 c.p.a., risulta formalmente inammissibile, non avendo rispettato le regole processuali di cui all’art. 43 c.p.a, che prevede la necessità della previa notifica della memoria a tutte le parti, anche quelle non costituite, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Per altro verso, poiché la ricorrente ha confermato in sede di discussione della causa che non ha inteso avvalersi della possibilità di pagare in forma ridotta il suo debito ritenendo di insistere nella tesi volta a sostenere l’integrale insussistenza di quanto preteso dall’amministrazione resistente, la prospettata questione di illegittimità costituzionale è inammissibile nel presente giudizio, concernendo una disposizione normativa non applicabile alla vicenda in esame non trattandosi di disposizione della quale il giudice è tenuto a fare applicazione per la definizione del caso innanzi a lui pendente, sicché difetta il requisito della rilevanza della questione, da ritenere sussistente solo quando la controversia non possa essere decisa indipendentemente dalla risoluzione dell’incidente di costituzionalità (Corte Costituzionale, 6 febbraio 2002, ord. n. 22).
In ogni caso, deve rilevarsi, nel merito, che secondo il Collegio adito non risulta comunque integrato il requisito della “non manifesta infondatezza” della questione di costituzionalità “indirettamente stimolata” dalla parte ricorrente, in quanto quello previsto da quest’ultima norma non è altro che un meccanismo di definizione agevolata di un debito speciale delle aziende verso lo Stato – così ha qualificato la Corte Costituzionale, con le sentenze 139 e 140 del 2024, il contributo sanitario in discussione, reputandolo ex se legittimo - alla stessa stregua di quanto già stabilito dal legislatore in ambito tributario, come noto assistito da disposizioni costituzionali ad hoc.
E’ noto infatti che l’art. 1 comma 231 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha previsto ai commi 231- 236, un meccanismo analogo a quello in discussione. In queste ultime è previsto, infatti, quanto segue: “ 231. […] i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni […] versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. 232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. […] 235. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232. 236. Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti ”.
Meccanismo analogo sul quale è peraltro nuovamente intervenuto, di recente, il legislatore che con decreto legge n. 84 del 17/06/2025, convertito in Legge n. 108 del 30/07/2025, ha approvato l’art. 12 bis, rubricato “ Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata ”, al fine di dissipare ogni dubbio: con il quale ha offerto infatti la seguente interpretazione autentica, secondo cui “ il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 […], l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 ”.
Ciò detto, come si vede trattasi di meccanismo di definizione agevolata pienamente in linea con le coordinate costituzionali, in quanto mero beneficio di cui parte ricorrente può decidere o meno di avvalersi, avendone libera e ampia facoltà, ma con la precisazione che la coltivazione della contestazione in via giudiziaria del debito nell’ an debeatur è possibile solo se il debitore sceglie liberamente di non avvalersi della definizione agevolata.
Delle due l’una, infatti: o il debitore assume di non essere tale, e allora non si avvale del meccanismo e legittimamente coltiva le azioni proposte in via giudiziaria, assumendosi il rischio della conseguente decisione; oppure si avvale del meccanismo di definizione agevolata, consapevole però degli effetti ex lege di tale scelta sulle azioni legali proposte.
La disposizione in questione, peraltro, non distingue tra tipologie di aziende sanitarie discriminandone alcune rispetto ad altre, né impone particolari adempimenti né circoscrive temporalmente la possibilità del beneficio in modo da mettere alcune aziende nella condizione di non potersene avvalere (vedi, per esempio, a contrario, C.Cost. 270/2007, in tema di definizione agevolata solo per alcune tipologie di contribuenti).
Nessun diritto di difesa in giudizio risulta, quindi, manifestamente leso, in quanto, contrariamente a quanto prospettato, non vi è un obbligo di rinuncia all’azione giurisdizionale.
In terzo e ultimo luogo, quanto alla asserita illegittima retroattività dei provvedimenti impugnati della Conferenza Stato-Regioni, nella parte in cui stabiliscono ex post l’aliquota del contributo dovuto, devono ribadirsi le conclusioni raggiunte e già statuite dalle riportate sentenze della Corte Costituzionale n. 139 e 140 del 2025.
16. In conclusione, il presente giudizio deve essere deciso come segue:
- i ricorsi devono essere dichiarati parzialmente improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, con riferimento esclusivo alla Provincia Autonoma di TO;
- per il resto, il ricorso introduttivo deve essere respinto perché infondato mentre tutti i ricorsi per motivi aggiunti, con cui sono impugnati gli atti applicativi regionali, sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 11 c.p.a., la causa, con riferimento a questi ultimi, può essere riassunta davanti al giudice ordinario competente, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia;
17. Attesa la complessità delle questioni giuridiche sostanziali e processuali sottese alla decisione, nonché la parziale definizione in rito, possono compensarsi le spese di lite, con contributi unificati a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente
pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dispone come segue:
- dichiara i ricorsi in parte improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, con esclusivo riferimento alla resistente Provincia Autonoma di TO;
- respinge, per le latri parti resistenti, il ricorso introduttivo perché infondato;
- dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione i ricorsi per motivi aggiunti in epigrafe indicati; ai sensi dell’art. 11 c.p.a., la causa, con riferimento a questi ultimi, può essere riassunta davanti al giudice ordinario competente, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA BA AL, Presidente FF
CO EF, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO EF | IA BA AL |
IL SEGRETARIO