Articolo 10 della Legge 4 luglio 1984, n. 389
Articolo 9Articolo 11
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12 agosto 1984
Art. 10. (Entrate)

Le entrate correnti del bilancio dell'istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1981 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri, in lire 1.041.562.765.
I residui attivi al 31 dicembre 1981 ammontano complessivamente a lire 28.970.000, cosi' risultanti:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Entrata in vigore il 12 agosto 1984