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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/10/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa IA MU Presidente dott.ssa IL MI Giudice rel. est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4237/24 R.G. avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19 ter d.lgs.
150/11 avverso il provvedimento del Questore di Perugia che ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co.
1.2 d.lgs. 286/1998, promosso da:
(CUI , nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carmela Grillo giusta procura allegata al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Perugia, via E. Toti n. 32;
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e CP_2 difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede sono domiciliati;
Resistenti
e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
****
Con ricorso depositato in data 28.10.24 , cittadino pakistano, ha Parte_1 tempestivamente impugnato il provvedimento dell'8.10.24, notificatogli il 17.10.24, con cui il Questore di Perugia gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2. del d.lgs. 286/1998.
Al fine ha esposto: di essere in Italia dal 2016 e di aver formulato subito domanda di protezione internazionale, rigettata;
di aver sempre lavorato, dapprima in maniera irregolare e dal 2018 con regolari contratti a tempo determinato;
di essere attualmente occupato presso la società Agripak di e di aver frequentato un Persona_1 Per_2 corso di lingua italiana, conseguendo il livello A2; di essere regolarmente domiciliato a
OL e di essere titolare di un conto corrente presso . CP_3
Ritenendo di aver profuso impegno nella propria formazione professionale e lavorativa, di aver raggiunto una buona integrazione, di aver costruito una buona rete di conoscenze sul territorio nazionale e che l'allontanamento comporterebbe la violazione del proprio diritto al rispetto della vita privata, ha concluso chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 del d.lgs. 286/1998.
Sospeso inaudita altera parte con decreto del 6.11.24 il provvedimento impugnato, con ordinanza dell'8.4.25 è stato concesso al ricorrente un nuovo termine per la notifica di ricorso e decreto alla parte convenuta.
Il , costituitosi con comparsa depositata il 6.9.25, ha preliminarmente Controparte_1 eccepito il difetto di legittimazione passiva della Questura di Perugia, adita in giudizio, in ragione del rapporto organico di quest'ultima con il . Nel merito, ha dedotto: che CP_1 il ricorrente era già stato destinatario di un provvedimento di rigetto dell'istanza di protezione internazionale, confermato in Tribunale anche dopo la riassunzione a seguito di cassazione;
che pende impugnazione contro il provvedimento di espulsione ex art. 13 co. 2 lett. b); che il ricorrente è potuto rimanere in Italia, nonostante il rigetto delle istanze proposte, solo grazie al nostro sistema garantista;
che la sua pretesa è fondata esclusivamente sullo svolgimento di attività lavorativa che non è di per sé sufficiente per il riconoscimento della richiesta protezione;
che una diversa interpretazione, non coerente con la normativa, comporterebbe un rischio di tenuta del nostro welfare e permetterebbe a tutti gli stranieri entrati in qualsiasi modo nel territorio nazionale, di richiedere una o più forme di protezione anche in via giudiziaria, usufruendo del patrocinio a spese dello Stato,
e di approfittare dei tempi di definizione dei procedimenti per soggiornare in Italia il tempo utile al reperimento di un lavoro. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso. Con note del 12.9.25, il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione inerente alla propria situazione lavorativa e alloggiativa.
All'esito dell'udienza del 1.10.25, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
Il Pubblico Ministero, al quale gli atti sono stati regolarmente comunicati il 6.11.24, non ha fatto pervenire osservazioni.
****
Alla fattispecie è applicabile la disciplina contenuta nel d. l. 130/2020 (istanza presentata il
3.6.22) che, intervenendo sull'istituto della protezione umanitaria ha introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammetteva, ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità, che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale (ex plurimis: Cass, 4455/2018). Tale ricostruzione, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta richiamato proprio dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n.
286/1998.
In ordine al principio del non refoulement la giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente chiarito che “…occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel
Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi di origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U.I., per riconoscere il permesso di soggiorno…” (Cass.
Civ. SS.UU., sent.
9.09.2021 n. 24413), qualora “…emerga una condizione di vulnerabilità legata all'impossibilità di determinarsi nelle scelte essenziali della vita quotidiana…”
(Cass. SS.UU., sent. n. 29459/2019).
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili
(per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Procedendo all'applicazione degli esposti principi, deve darsi atto che il ricorrente ha fornito elementi sufficienti a dimostrare di avere raggiunto un sufficiente livello di integrazione nel tessuto sociale italiano.
Egli ha fatto ingresso in Italia, come si evince dal decreto di rigetto impugnato, nel 2016.
Dai documenti in atti si evince che:
- l'8.5.18 il ricorrente ha iniziato a lavorare come operaio addetto ai servizi di igiene e pulizia presso il di a Roma con contratto a tempo determinato con Per_3 Controparte_4 scadenza 30.9.18 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso, comunicazione Unilav);
- a decorrere dal 4.9.18 ha prestato attività lavorativa per 10 giorni (come indicato nel contratto con scadenza 30.9.18) come bracciante agricolo presso l'azienda CH UC di Ro AR (cfr. doc. 3, contratto di lavoro); - dal 4.1.19 ha lavorato con contratto a tempo determinato con scadenza al 31.7.19 come potatore presso Bella Vita di Mazhar Iqbel a Certaldo (cfr. doc. 4, comunicazione Unilav).
- dal 20.9.19 ha lavorato come aiuto commesso presso Caspita di Hu HI a Calcinaia, con contratto a tempo determinato con scadenza al 30.12.19 (cfr. doc. 5, contratto di lavoro);
- nei periodi dall'11.2.20 al 31.7.20 (cfr. doc. 6, contratto di lavoro), dal 3.3.21 al 31.7.21 (cfr. doc. 7, comunicazione Arpal) e, infine, dal 28.1.22 al 30.6.22 (cfr. doc. 8, comunicazione
Arpal) ha avuto in essere contratti di lavoro a tempo determinato con l'azienda Agri Più di
MO HA a Montefalco con mansioni di manovale agricolo. Le uniche buste paga presenti sono quelle riferibili ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 allegate all'istanza
(cfr. depositi del Ministero dell'Interno). Nel ricorso il ricorrente non fa menzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato a decorrere da maggio 2022, allegata all'istanza, seppur ve ne è traccia anche nel CUD 2023 che riporta anche in periodo di lavoro successivo (dal 14.10.2022 al 30.11.2022) così come vi è traccia di un ulteriore periodo di lavoro per la medesima azienda nel CUD 2024 (dall'11.1.23 al 20.5.23);
- dal 2.2.24 ha lavorato come manovale agricolo con contratto a tempo determinato con scadenza 30.11.24 presso la società Agripak di e Hayat Noor di OL (cfr. Persona_1 doc. 9, comunicazione Unilav). In atti vi sono le buste paga da febbraio a settembre 2024
(cfr. all. 13) e il CUD 2025;
- dal 18.2.25, per i mesi di febbraio e marzo 2024 e per i mesi di maggio e giugno 2025 (la busta paga di aprile è riferibile ad altra persona), è stato assunto dalla di Parte_2 [...] di RI RG AL con contratto a tempo determinato con scadenza Pt_3
30.6.25, come si evince dalle buste paga depositate con note del 12.9.25 (cfr. all. 3). Il contratto di lavoro è stato poi rinnovato per il periodo 2.7.25 e sino al 31.12.25, come da comunicazione Unilav del 1.7.25 (cfr. doc. 2 allegato alle note del 12.9.25), e vi è in atti la busta paga di luglio 2025 emessa ad agosto 2025.
Il ricorrente ha poi depositato i CUD degli ultimi tre anni dai quali si evince (cfr. doc. 11 e
12 al ricorso e allegazioni alle note del 12.9.25): che nell'anno 2022, alle dipendenze della
Agri Più di MO IR, ha dichiarato redditi per euro 2.756,76 da lavoro a tempo indeterminato (periodo 28.1.22/30.6.22) ed euro 1.685,29 da lavoro a tempo determinato
(periodo 14.10.22/30.11/22), per un totale di euro 4.442,05; che per l'anno 2023, ha lavorato nuovamente alle dipendenze della Agri Più per il periodo 11.1.23-20.5.23, dichiarando redditi da lavoro dipendente a tempo determinato per euro 2.654,87; per l'anno di imposta 2024, ha dichiarato redditi da lavoro dipendente a tempo determinato per euro
7.423,04 alle dipendenze della Agripak.
Vi è in atti comunicazione di cessione di un fabbricato sito in Perugia, via Cortonese 27, datata 10.5.22 (cessione da Rashid Alì a decorrere dal 15.4.22), già prodotta in allegato alla domanda in sede amministrativa;
al ricorso risulta allegata comunicazione di cessione datata 29.5.24 con la quale dichiara di ospitare il ricorrente in Persona_4 un'abitazione in OL, Via del Campo 18.
Seppure non tutti i contratti di lavoro siano accompagnati dalla produzione delle buste paga e dalla comunicazione Unilav, appare comunque evidente l'impegno profuso dal ricorrente nel corso degli anni per migliorare le condizioni di permanenza sul territorio nazionale mediante il reperimento di attività lavorativa in regola. Del resto, la frammentarietà, a volte riscontrata, dei periodi lavorativi può considerarsi connaturata alla tipologia di lavoro, agricolo, svolto nei periodi più recenti dall . Il ricorrente risulta inoltre Parte_1 attualmente occupato, avendo in essere un contratto di lavoro con scadenza a dicembre
2025.
Non è revocabile in dubbio che il reperimento di attività lavorative, seppur a tempo determinato e comunque fonte di uno stipendio sufficiente al proprio sostentamento, costituisca indice sintomatico dell'avviamento di un percorso di stabile radicamento nel paese di accoglienza. Per tali motivi, appare evidente che il rimpatrio, considerando anche il lungo periodo di assenza dal Pakistan (almeno 9 anni), esporrebbe il ricorrente alla brusca interruzione del percorso integrativo positivamente avviato e alla perdita delle proprie prospettive di sostentamento economico, con pregiudizio per la sua vita privata e vulnus, dunque, del diritto tutelato dall'art. 8 della CEDU.
Sussistono quindi i presupposti per la concessione del permesso di protezione speciale.
In ragione della natura della controversia, le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide:
1) Dichiara la sussistenza, in favore di (CUI 05CSRR5), nato in [...] il Parte_1
1.1.1992, dei presupposti per la concessione di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 286/1998, nel testo modificato dall'art. 1 d.l.
130/2020 (permesso rinnovabile e convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro) e dispone la trasmissione al Questore di Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
IL MI IA MU
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa IA MU Presidente dott.ssa IL MI Giudice rel. est. dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4237/24 R.G. avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19 ter d.lgs.
150/11 avverso il provvedimento del Questore di Perugia che ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co.
1.2 d.lgs. 286/1998, promosso da:
(CUI , nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Carmela Grillo giusta procura allegata al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Perugia, via E. Toti n. 32;
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e CP_2 difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede sono domiciliati;
Resistenti
e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
****
Con ricorso depositato in data 28.10.24 , cittadino pakistano, ha Parte_1 tempestivamente impugnato il provvedimento dell'8.10.24, notificatogli il 17.10.24, con cui il Questore di Perugia gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2. del d.lgs. 286/1998.
Al fine ha esposto: di essere in Italia dal 2016 e di aver formulato subito domanda di protezione internazionale, rigettata;
di aver sempre lavorato, dapprima in maniera irregolare e dal 2018 con regolari contratti a tempo determinato;
di essere attualmente occupato presso la società Agripak di e di aver frequentato un Persona_1 Per_2 corso di lingua italiana, conseguendo il livello A2; di essere regolarmente domiciliato a
OL e di essere titolare di un conto corrente presso . CP_3
Ritenendo di aver profuso impegno nella propria formazione professionale e lavorativa, di aver raggiunto una buona integrazione, di aver costruito una buona rete di conoscenze sul territorio nazionale e che l'allontanamento comporterebbe la violazione del proprio diritto al rispetto della vita privata, ha concluso chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 del d.lgs. 286/1998.
Sospeso inaudita altera parte con decreto del 6.11.24 il provvedimento impugnato, con ordinanza dell'8.4.25 è stato concesso al ricorrente un nuovo termine per la notifica di ricorso e decreto alla parte convenuta.
Il , costituitosi con comparsa depositata il 6.9.25, ha preliminarmente Controparte_1 eccepito il difetto di legittimazione passiva della Questura di Perugia, adita in giudizio, in ragione del rapporto organico di quest'ultima con il . Nel merito, ha dedotto: che CP_1 il ricorrente era già stato destinatario di un provvedimento di rigetto dell'istanza di protezione internazionale, confermato in Tribunale anche dopo la riassunzione a seguito di cassazione;
che pende impugnazione contro il provvedimento di espulsione ex art. 13 co. 2 lett. b); che il ricorrente è potuto rimanere in Italia, nonostante il rigetto delle istanze proposte, solo grazie al nostro sistema garantista;
che la sua pretesa è fondata esclusivamente sullo svolgimento di attività lavorativa che non è di per sé sufficiente per il riconoscimento della richiesta protezione;
che una diversa interpretazione, non coerente con la normativa, comporterebbe un rischio di tenuta del nostro welfare e permetterebbe a tutti gli stranieri entrati in qualsiasi modo nel territorio nazionale, di richiedere una o più forme di protezione anche in via giudiziaria, usufruendo del patrocinio a spese dello Stato,
e di approfittare dei tempi di definizione dei procedimenti per soggiornare in Italia il tempo utile al reperimento di un lavoro. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso. Con note del 12.9.25, il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione inerente alla propria situazione lavorativa e alloggiativa.
All'esito dell'udienza del 1.10.25, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
Il Pubblico Ministero, al quale gli atti sono stati regolarmente comunicati il 6.11.24, non ha fatto pervenire osservazioni.
****
Alla fattispecie è applicabile la disciplina contenuta nel d. l. 130/2020 (istanza presentata il
3.6.22) che, intervenendo sull'istituto della protezione umanitaria ha introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammetteva, ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità, che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale (ex plurimis: Cass, 4455/2018). Tale ricostruzione, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta richiamato proprio dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n.
286/1998.
In ordine al principio del non refoulement la giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente chiarito che “…occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel
Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi di origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U.I., per riconoscere il permesso di soggiorno…” (Cass.
Civ. SS.UU., sent.
9.09.2021 n. 24413), qualora “…emerga una condizione di vulnerabilità legata all'impossibilità di determinarsi nelle scelte essenziali della vita quotidiana…”
(Cass. SS.UU., sent. n. 29459/2019).
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili
(per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Procedendo all'applicazione degli esposti principi, deve darsi atto che il ricorrente ha fornito elementi sufficienti a dimostrare di avere raggiunto un sufficiente livello di integrazione nel tessuto sociale italiano.
Egli ha fatto ingresso in Italia, come si evince dal decreto di rigetto impugnato, nel 2016.
Dai documenti in atti si evince che:
- l'8.5.18 il ricorrente ha iniziato a lavorare come operaio addetto ai servizi di igiene e pulizia presso il di a Roma con contratto a tempo determinato con Per_3 Controparte_4 scadenza 30.9.18 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso, comunicazione Unilav);
- a decorrere dal 4.9.18 ha prestato attività lavorativa per 10 giorni (come indicato nel contratto con scadenza 30.9.18) come bracciante agricolo presso l'azienda CH UC di Ro AR (cfr. doc. 3, contratto di lavoro); - dal 4.1.19 ha lavorato con contratto a tempo determinato con scadenza al 31.7.19 come potatore presso Bella Vita di Mazhar Iqbel a Certaldo (cfr. doc. 4, comunicazione Unilav).
- dal 20.9.19 ha lavorato come aiuto commesso presso Caspita di Hu HI a Calcinaia, con contratto a tempo determinato con scadenza al 30.12.19 (cfr. doc. 5, contratto di lavoro);
- nei periodi dall'11.2.20 al 31.7.20 (cfr. doc. 6, contratto di lavoro), dal 3.3.21 al 31.7.21 (cfr. doc. 7, comunicazione Arpal) e, infine, dal 28.1.22 al 30.6.22 (cfr. doc. 8, comunicazione
Arpal) ha avuto in essere contratti di lavoro a tempo determinato con l'azienda Agri Più di
MO HA a Montefalco con mansioni di manovale agricolo. Le uniche buste paga presenti sono quelle riferibili ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 allegate all'istanza
(cfr. depositi del Ministero dell'Interno). Nel ricorso il ricorrente non fa menzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato a decorrere da maggio 2022, allegata all'istanza, seppur ve ne è traccia anche nel CUD 2023 che riporta anche in periodo di lavoro successivo (dal 14.10.2022 al 30.11.2022) così come vi è traccia di un ulteriore periodo di lavoro per la medesima azienda nel CUD 2024 (dall'11.1.23 al 20.5.23);
- dal 2.2.24 ha lavorato come manovale agricolo con contratto a tempo determinato con scadenza 30.11.24 presso la società Agripak di e Hayat Noor di OL (cfr. Persona_1 doc. 9, comunicazione Unilav). In atti vi sono le buste paga da febbraio a settembre 2024
(cfr. all. 13) e il CUD 2025;
- dal 18.2.25, per i mesi di febbraio e marzo 2024 e per i mesi di maggio e giugno 2025 (la busta paga di aprile è riferibile ad altra persona), è stato assunto dalla di Parte_2 [...] di RI RG AL con contratto a tempo determinato con scadenza Pt_3
30.6.25, come si evince dalle buste paga depositate con note del 12.9.25 (cfr. all. 3). Il contratto di lavoro è stato poi rinnovato per il periodo 2.7.25 e sino al 31.12.25, come da comunicazione Unilav del 1.7.25 (cfr. doc. 2 allegato alle note del 12.9.25), e vi è in atti la busta paga di luglio 2025 emessa ad agosto 2025.
Il ricorrente ha poi depositato i CUD degli ultimi tre anni dai quali si evince (cfr. doc. 11 e
12 al ricorso e allegazioni alle note del 12.9.25): che nell'anno 2022, alle dipendenze della
Agri Più di MO IR, ha dichiarato redditi per euro 2.756,76 da lavoro a tempo indeterminato (periodo 28.1.22/30.6.22) ed euro 1.685,29 da lavoro a tempo determinato
(periodo 14.10.22/30.11/22), per un totale di euro 4.442,05; che per l'anno 2023, ha lavorato nuovamente alle dipendenze della Agri Più per il periodo 11.1.23-20.5.23, dichiarando redditi da lavoro dipendente a tempo determinato per euro 2.654,87; per l'anno di imposta 2024, ha dichiarato redditi da lavoro dipendente a tempo determinato per euro
7.423,04 alle dipendenze della Agripak.
Vi è in atti comunicazione di cessione di un fabbricato sito in Perugia, via Cortonese 27, datata 10.5.22 (cessione da Rashid Alì a decorrere dal 15.4.22), già prodotta in allegato alla domanda in sede amministrativa;
al ricorso risulta allegata comunicazione di cessione datata 29.5.24 con la quale dichiara di ospitare il ricorrente in Persona_4 un'abitazione in OL, Via del Campo 18.
Seppure non tutti i contratti di lavoro siano accompagnati dalla produzione delle buste paga e dalla comunicazione Unilav, appare comunque evidente l'impegno profuso dal ricorrente nel corso degli anni per migliorare le condizioni di permanenza sul territorio nazionale mediante il reperimento di attività lavorativa in regola. Del resto, la frammentarietà, a volte riscontrata, dei periodi lavorativi può considerarsi connaturata alla tipologia di lavoro, agricolo, svolto nei periodi più recenti dall . Il ricorrente risulta inoltre Parte_1 attualmente occupato, avendo in essere un contratto di lavoro con scadenza a dicembre
2025.
Non è revocabile in dubbio che il reperimento di attività lavorative, seppur a tempo determinato e comunque fonte di uno stipendio sufficiente al proprio sostentamento, costituisca indice sintomatico dell'avviamento di un percorso di stabile radicamento nel paese di accoglienza. Per tali motivi, appare evidente che il rimpatrio, considerando anche il lungo periodo di assenza dal Pakistan (almeno 9 anni), esporrebbe il ricorrente alla brusca interruzione del percorso integrativo positivamente avviato e alla perdita delle proprie prospettive di sostentamento economico, con pregiudizio per la sua vita privata e vulnus, dunque, del diritto tutelato dall'art. 8 della CEDU.
Sussistono quindi i presupposti per la concessione del permesso di protezione speciale.
In ragione della natura della controversia, le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide:
1) Dichiara la sussistenza, in favore di (CUI 05CSRR5), nato in [...] il Parte_1
1.1.1992, dei presupposti per la concessione di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 286/1998, nel testo modificato dall'art. 1 d.l.
130/2020 (permesso rinnovabile e convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro) e dispone la trasmissione al Questore di Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
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