TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/04/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12860/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12860/2024 promossa da: nato [...] in [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_1
DNI 34.699.887, residente Gral Luis Diaz 27, Crisologo Larralde, San Fernando Del Valele de
Catamarca, Catamarca, TI;
nata il [...] in [...], C.F. Persona_1 C.F._2
, DNI , rappresentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...] C.F._3
nato il [...] in [...] 4.699.887 e Persona_2 Persona_3 nata il [...] in [...] 35.201.413, residente in [...]27, Crisologo
Larralde, San Fernando Del Valele de Catamarca, Catamarca, TI (doc. 2);
nato il [...] in [...], C.F. Persona_4 C.F._4
, DNI , rappresentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...] C.F._5
nato il [...] in [...] 4.699.887 e Persona_2 Persona_3 nata il [...] in [...] 35.201.413, residente in [...]27, Crisologo Larralde, San Fernando Del Valele de Catamarca, Catamarca, TI (doc. 3);
nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_6
DNI 27.136.496, residente in [...]2917, Juana Koslay, San Luis, TI (doc. 4);
nata il [...] in [...], C.F. Parte_1 C.F._7
, , residente in [...], 2010 1B, Terrazas Ohiggins, Cordoba,
[...] C.F._8
TI (doc. 5);
nata il [...] in [...], C.F. DNI Persona_5 CodiceFiscale_9
, rappresentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale C.F._10 Parte_1
, nata il [...] in [...], DNI 25.166.689 e nato in
[...] Persona_6
TI il 15/10/1974, DNI 23.947.463, tutti residenti in [...], 2010 1B, Terrazas Ohiggins, Cordoba, TI (doc. 6);
1 nato il [...] in [...], C.F. DNI Persona_7 CodiceFiscale_11
, rappresentato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale C.F._12 Parte_1
, nata il [...] in [...], DNI 25.166.689 e nato il
[...] Persona_6
TI il 15/10/1974, DNI 23.947.463, tutti residenti in [...], 2010 1B, Terrazas
Ohiggins, Cordoba, TI (doc.7);
nata il [...] in [...], C.F. , DNI Controparte_3 CodiceFiscale_13
, residente in [...], 2917 Ba Los Socavones, Juana Koslay, San Luis, TI C.F._14
(doc. 8);
, nata il [...] in [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_15
DNI , residente in calle Salta n° 396, Departamento General Pedernera, Ciudad de C.F._16
Villa Mercedes, Provincia de San Luis, TI (doc. 9);
nata il [...] in [...], C.F. , DNI Persona_8 CodiceFiscale_17
, rappresentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale C.F._18 Parte_2
, nata il [...] in [...], DNI 32.740.936 e , nato il
[...] Persona_9
TI il 23/10/1976, DNI 25.459.420, tutti residenti in calle Salta n° 396, Departamento General Pedernera, Ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis, TI (doc. 10);
tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. RIGOTTI BEATRICE e dall'Avv. VARALI ENRICO, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
«Accogliersi il ricorso e per l'effetto dichiararsi e riconoscere che i ricorrenti nato [...] in [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_1 [...]
; C.F._19
nata il [...] in [...], C.F. , CP_1 Persona_1 CodiceFiscale_2
DNI ; C.F._3
nato il [...] in [...], C.F. Persona_4 C.F._4
, ;
[...] C.F._20
nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_6
DNI 27.136.496;
nata il [...] in [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_7
DNI 25.166.689;
2 nata il [...] in [...], C.F. Persona_5 CodiceFiscale_9 [...]
, rappresentata;
C.F._21 nato il [...] in [...], C.F. DNI Persona_7 CodiceFiscale_11
; C.F._12
nata il [...] in [...], C.F. , DNI Controparte_3 CodiceFiscale_13
; C.F._14
, nata il [...] in [...], C.F. , DNI Parte_2 CodiceFiscale_15
; C.F._16
nata il [...] in [...], C.F. , DNI;
Persona_8 CodiceFiscale_17 C.F._18 sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti diretti del cittadino italiano Persona_10
nato in Italia a [...] il [...].
[...] Di conseguenza, ordinarsi al e per esso, all'Ufficiale di Stato civile del Controparte_4
Comune di Busca (CN), o di altro Comune che si dovesse ritenere competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile con le generalità indicate in epigrafe e risultanti dai documenti di identità, nonché ordinando alla Amministrazioni resistenti di provvedere alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 20.3.2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in TI, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni).
Nel caso specifico i ricorrenti hanno provato – senza esito – a prenotare un appuntamento presso il (doc. 24). Parte_3
3 2. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai Parte_3
consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che Parte_4
fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Cuneo), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1,
4 comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta dei ricorrenti, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile. Ciò posto, occorre considerare – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n.
555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
3.3. Con riferimento agli effetti nel tempo di tali sentenze della Corte costituzionale, occorre poi dare conto del principio di diritto – condiviso dal Tribunale (e oramai consolidato come diritto vivente) – secondo cui «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30
5 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria». [Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009, Rv. 606994 – 01]
4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo
6 italiano, mai naturalizzatosi cittadino argentino. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso. Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
1. L'avo italiano emigrato è da identificarsi in nato il Persona_10
6.8.1883 a Busca (attuale provincia di Cuneo) (certificato di nascita in prod. 11);
2. il signor è deceduto ed è attestato che egli non si sia mai Persona_10
naturalizzato, non avendo acquistato la cittadinanza argentina;
egli pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in prod.
11);
3. il sig. ha poi sposato la sig.ra generando Persona_10 Controparte_5
un figlio, il sig. nato il [...] in [...] e coniugatosi in data Persona_11
19/01/1957 con . venne mancare in data Persona_12 Persona_11
25/08/1995 (doc. 12).
4. Dall'unione coniugale di con in data Persona_11 Persona_12
15/06/1958 è nata la sig.ra madre degli odierni ricorrenti;
la Persona_13
sig.ra ha sposato, in data 28/02/1975, il sig. Persona_13 Per_14
(doc. 13), generando quattro figli, tutti odierni ricorrenti;
[...]
5. Dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. Persona_13 Per_14
è nata l'odierna ricorrente nata il
[...] Parte_1
17/07/1976 in TI, coniugatasi in data 14/01/2006 con Persona_6
(doc. 14).
6. Dall'unione tra ed il marito sono nati due figli minori, odierni Parte_1
ricorrenti, nato il [...] (doc. 15) in TI e Persona_7 Per_5
nata il [...] in [...]. 16);
[...]
7 7. Dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. Persona_13 Per_14
è nata – come secondogenita – l'odierna ricorrente
[...] Controparte_2
nata in [...] il [...] e coniugatasi in data 12/01/2013 con
[...] [...]
(doc. 17). Persona_15
8. Dall'unione tra e è nata Controparte_2 Persona_15
l'odierna ricorrente nata il [...] in [...]. 18). Controparte_3
9. Dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. Persona_13 Per_14
è nata come terzogenita – l'odierna ricorrente
[...] Parte_2
, nata il [...] in [...];
[...]
10. ha poi generato la figlia minore, odierna ricorrente, Persona_16 [...]
, nata il [...] in [...]. 20). Per_8
11. Dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. Per_13 Persona_13 Per_14
è nato come quarto genito l'odierno ricorrente
[...] Controparte_1
nato il [...] in [...], coniugatosi in data 06/01/2017 con la sig.ra
[...]
(doc. 21); Persona_3
12. Il sig. sposatosi con la sig.ra ha poi generato due Controparte_1 Per_3
figlie minori, odierne ricorrenti nata il [...] Persona_1
in TI (doc. 22) e nato il [...] in Persona_4
TI (doc. 23).
**-***-**
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile Persona_13
8 ) [in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del Per_13
1975, sopra citate].
**-***-**
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a ato 27/09/1989 in TI Controparte_1
RR nata il [...] in [...] Persona_1
nato il [...] in [...] Persona_4
nata in [...] il [...] Controparte_2
nata il [...] in [...] Parte_1
nata il [...] in [...] Persona_5
nato il [...] in [...] Persona_7
nata il [...] in [...] Controparte_3
, nata il [...] in [...], Parte_2
nata il [...] in [...], Persona_8
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 20.03.2025
Il Giudice
Andrea Natale
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12860/2024 promossa da: nato [...] in [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_1
DNI 34.699.887, residente Gral Luis Diaz 27, Crisologo Larralde, San Fernando Del Valele de
Catamarca, Catamarca, TI;
nata il [...] in [...], C.F. Persona_1 C.F._2
, DNI , rappresentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...] C.F._3
nato il [...] in [...] 4.699.887 e Persona_2 Persona_3 nata il [...] in [...] 35.201.413, residente in [...]27, Crisologo
Larralde, San Fernando Del Valele de Catamarca, Catamarca, TI (doc. 2);
nato il [...] in [...], C.F. Persona_4 C.F._4
, DNI , rappresentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...] C.F._5
nato il [...] in [...] 4.699.887 e Persona_2 Persona_3 nata il [...] in [...] 35.201.413, residente in [...]27, Crisologo Larralde, San Fernando Del Valele de Catamarca, Catamarca, TI (doc. 3);
nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_6
DNI 27.136.496, residente in [...]2917, Juana Koslay, San Luis, TI (doc. 4);
nata il [...] in [...], C.F. Parte_1 C.F._7
, , residente in [...], 2010 1B, Terrazas Ohiggins, Cordoba,
[...] C.F._8
TI (doc. 5);
nata il [...] in [...], C.F. DNI Persona_5 CodiceFiscale_9
, rappresentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale C.F._10 Parte_1
, nata il [...] in [...], DNI 25.166.689 e nato in
[...] Persona_6
TI il 15/10/1974, DNI 23.947.463, tutti residenti in [...], 2010 1B, Terrazas Ohiggins, Cordoba, TI (doc. 6);
1 nato il [...] in [...], C.F. DNI Persona_7 CodiceFiscale_11
, rappresentato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale C.F._12 Parte_1
, nata il [...] in [...], DNI 25.166.689 e nato il
[...] Persona_6
TI il 15/10/1974, DNI 23.947.463, tutti residenti in [...], 2010 1B, Terrazas
Ohiggins, Cordoba, TI (doc.7);
nata il [...] in [...], C.F. , DNI Controparte_3 CodiceFiscale_13
, residente in [...], 2917 Ba Los Socavones, Juana Koslay, San Luis, TI C.F._14
(doc. 8);
, nata il [...] in [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_15
DNI , residente in calle Salta n° 396, Departamento General Pedernera, Ciudad de C.F._16
Villa Mercedes, Provincia de San Luis, TI (doc. 9);
nata il [...] in [...], C.F. , DNI Persona_8 CodiceFiscale_17
, rappresentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale C.F._18 Parte_2
, nata il [...] in [...], DNI 32.740.936 e , nato il
[...] Persona_9
TI il 23/10/1976, DNI 25.459.420, tutti residenti in calle Salta n° 396, Departamento General Pedernera, Ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis, TI (doc. 10);
tutti rappresentati e difesi, dall'Avv. RIGOTTI BEATRICE e dall'Avv. VARALI ENRICO, giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice:
«Accogliersi il ricorso e per l'effetto dichiararsi e riconoscere che i ricorrenti nato [...] in [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_1 [...]
; C.F._19
nata il [...] in [...], C.F. , CP_1 Persona_1 CodiceFiscale_2
DNI ; C.F._3
nato il [...] in [...], C.F. Persona_4 C.F._4
, ;
[...] C.F._20
nata in [...] il [...], C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_6
DNI 27.136.496;
nata il [...] in [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_7
DNI 25.166.689;
2 nata il [...] in [...], C.F. Persona_5 CodiceFiscale_9 [...]
, rappresentata;
C.F._21 nato il [...] in [...], C.F. DNI Persona_7 CodiceFiscale_11
; C.F._12
nata il [...] in [...], C.F. , DNI Controparte_3 CodiceFiscale_13
; C.F._14
, nata il [...] in [...], C.F. , DNI Parte_2 CodiceFiscale_15
; C.F._16
nata il [...] in [...], C.F. , DNI;
Persona_8 CodiceFiscale_17 C.F._18 sono cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti diretti del cittadino italiano Persona_10
nato in Italia a [...] il [...].
[...] Di conseguenza, ordinarsi al e per esso, all'Ufficiale di Stato civile del Controparte_4
Comune di Busca (CN), o di altro Comune che si dovesse ritenere competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile con le generalità indicate in epigrafe e risultanti dai documenti di identità, nonché ordinando alla Amministrazioni resistenti di provvedere alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti».
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 20.3.2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in TI, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni).
Nel caso specifico i ricorrenti hanno provato – senza esito – a prenotare un appuntamento presso il (doc. 24). Parte_3
3 2. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Secondo un orientamento ormai Parte_3
consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, norma che Parte_4
fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Cuneo), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1,
4 comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta dei ricorrenti, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile. Ciò posto, occorre considerare – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n.
555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre, un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
3.3. Con riferimento agli effetti nel tempo di tali sentenze della Corte costituzionale, occorre poi dare conto del principio di diritto – condiviso dal Tribunale (e oramai consolidato come diritto vivente) – secondo cui «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30
5 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria». [Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009, Rv. 606994 – 01]
4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo
6 italiano, mai naturalizzatosi cittadino argentino. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso. Tutti i certificati di seguito menzionati risultano regolarmente apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti che:
1. L'avo italiano emigrato è da identificarsi in nato il Persona_10
6.8.1883 a Busca (attuale provincia di Cuneo) (certificato di nascita in prod. 11);
2. il signor è deceduto ed è attestato che egli non si sia mai Persona_10
naturalizzato, non avendo acquistato la cittadinanza argentina;
egli pertanto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in prod.
11);
3. il sig. ha poi sposato la sig.ra generando Persona_10 Controparte_5
un figlio, il sig. nato il [...] in [...] e coniugatosi in data Persona_11
19/01/1957 con . venne mancare in data Persona_12 Persona_11
25/08/1995 (doc. 12).
4. Dall'unione coniugale di con in data Persona_11 Persona_12
15/06/1958 è nata la sig.ra madre degli odierni ricorrenti;
la Persona_13
sig.ra ha sposato, in data 28/02/1975, il sig. Persona_13 Per_14
(doc. 13), generando quattro figli, tutti odierni ricorrenti;
[...]
5. Dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. Persona_13 Per_14
è nata l'odierna ricorrente nata il
[...] Parte_1
17/07/1976 in TI, coniugatasi in data 14/01/2006 con Persona_6
(doc. 14).
6. Dall'unione tra ed il marito sono nati due figli minori, odierni Parte_1
ricorrenti, nato il [...] (doc. 15) in TI e Persona_7 Per_5
nata il [...] in [...]. 16);
[...]
7 7. Dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. Persona_13 Per_14
è nata – come secondogenita – l'odierna ricorrente
[...] Controparte_2
nata in [...] il [...] e coniugatasi in data 12/01/2013 con
[...] [...]
(doc. 17). Persona_15
8. Dall'unione tra e è nata Controparte_2 Persona_15
l'odierna ricorrente nata il [...] in [...]. 18). Controparte_3
9. Dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. Persona_13 Per_14
è nata come terzogenita – l'odierna ricorrente
[...] Parte_2
, nata il [...] in [...];
[...]
10. ha poi generato la figlia minore, odierna ricorrente, Persona_16 [...]
, nata il [...] in [...]. 20). Per_8
11. Dall'unione coniugale tra la sig.ra e il sig. Per_13 Persona_13 Per_14
è nato come quarto genito l'odierno ricorrente
[...] Controparte_1
nato il [...] in [...], coniugatosi in data 06/01/2017 con la sig.ra
[...]
(doc. 21); Persona_3
12. Il sig. sposatosi con la sig.ra ha poi generato due Controparte_1 Per_3
figlie minori, odierne ricorrenti nata il [...] Persona_1
in TI (doc. 22) e nato il [...] in Persona_4
TI (doc. 23).
**-***-**
Da quanto sopra discende che la domanda è fondata. I documenti sopra enumerati dimostrano che l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Né la linea di trasmissione della cittadinanza può dirsi interrotta con riferimento ai rami della famiglia interessati da una trasmissione della cittadinanza per linea femminile Persona_13
8 ) [in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale nn. 30 del 1983 e n. 87 del Per_13
1975, sopra citate].
**-***-**
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite (peraltro in assenza di domanda dei ricorrenti alla condanna di parte resistente al pagamento delle spese), considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a ato 27/09/1989 in TI Controparte_1
RR nata il [...] in [...] Persona_1
nato il [...] in [...] Persona_4
nata in [...] il [...] Controparte_2
nata il [...] in [...] Parte_1
nata il [...] in [...] Persona_5
nato il [...] in [...] Persona_7
nata il [...] in [...] Controparte_3
, nata il [...] in [...], Parte_2
nata il [...] in [...], Persona_8
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 20.03.2025
Il Giudice
Andrea Natale
9