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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 4373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4373 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Prima sezione civile in persona del giudice onorario di pace dott.ssa RI ST BO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9058/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, avente ad oggetto: vendita di cose mobili,
promossa da
, rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'Avv. Rita Parte_1
RR e dall'Avv. Luisa Bonazza, domiciliato presso il loro studio parte opponente contro
, rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv. Giorgio Controparte_1
Giuntoni, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Manuel Maccarinelli
parte opposta
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato,
rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
PRELIMINARMENTE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Si costituiva in giudizio la società opposta, chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
in via preliminare principale:
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il giudice autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - non essendo già stato emesso come immediatamente esecutivo - e disponeva l'esperimento della mediazione prevista dagli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 28/2010, che aveva esito negativo.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. ante-riforma, solo la parte opposta depositava le rituali memorie.
La parte opponente depositava tardivamente non meglio specificate “note autorizzate” e non partecipava alle successive udienze.
La causa era coassegnata al giudice onorario di pace che ammetteva e assumeva le prove orali, ritenuta esplorativa la c.t.u. contabile chiesta dall'opposta, “in quanto, per ammissione dell'opponente, non è contestata la quantificazione dei consumi rilevati - e documentati in atti - bensì il malfunzionamento del contatore”; l'opponente non compariva all'udienza fissata per l'interrogatorio formale.
Esaurita l'istruttoria, entrambe le procuratrici dell'opponente depositavano le rispettive rinunce al mandato e nessun nuovo difensore si costituiva in giudizio.
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa era trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. ante-riforma.
La domanda è infondata e dev'essere respinta per i seguenti motivi.
FATTO E DIRITTO L'opponente contesta la pretesa dell'ingiungente di pagamento della fattura n.
2018/31469197 dell'importo di € 4.973,00 relativa alla fornitura di gas naturale per l'utenza locata per i week end ed il periodo estivo;
non contesta le fatture emesse per i mesi successivi e pure azionate in sede monitoria;
deduce di aver prontamente contattato l'opposta e di averla invitata a verificare il corretto funzionamento del contatore ma che quest'ultima, incurante delle doglianze, aveva continuato a intimare il pagamento, minacciando di sospendere la fornitura;
di aver quindi disdetto il contratto di locazione dell'immobile e di essere a conoscenza che il fornitore della nuova conduttrice ha sostituito li contatore in quanto mal funzionante.
La domanda non è supportata da un'adeguata prova documentale: l'opponente si è limitato a produrre la email di contestazione e richiesta di verifica del contatore inviata al servizio clienti dell'opposta dopo l'asserita risoluzione del contratto di locazione.
Neppure l'opponente ha articolato capitoli di prova o chiesto l'ammissione di altri mezzi istruttori.
Nella comparsa di costituzione e risposta deduce l'opposta di aver continuativamente assicurato il regolare approvvigionamento di gas naturale all'utenza dell'opponente per la durata del rapporto contrattuale dall'1/7/2016 al 31/12/2018, senza alcun reclamo per il servizio da parte dell'utente, che aveva sempre pagato le fatture di acconto;
che i pagamenti si sono interrotti dopo l'emissione della fattura di conguaglio di € 5.037,00 del 10/7/2018 e che solo tre mesi dopo l'opponente ha inoltrato la sua prima ed unica contestazione e contestuale richiesta di verifica del contatore;
che l'opposta ha tempestivamente trasmesso il modulo per la richiesta di verifica metrologica, che l'opponente non ha mai restituito firmato per accettazione;
che alla cessazione dell'utenza,
l'opponente ha maturato una morosità di € 6.996,22 per il mancato pagamento delle fatture prodotte con il ricorso monitorio, di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Sulla invocata nullità o irricevibilità del decreto ingiuntivo opposto, si osserva che l'eventuale mancanza di prova scritta nella fase monitoria - la fattura commerciale non integrando il requisito ex art. 633 c.p.c. - è questione priva di rilievo, considerato che, con l'opposizione, si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale la pretesa creditoria è assoggettata ad un nuovo accertamento, ai fini della conferma o meno dell'ingiunzione emessa, “sicché sono irrilevanti eventuali vizi del procedimento monitorio che (come la mancanza di prova scritta) non importino insussistenza del diritto fatto valere in quella sede, dovendo rilevarsi ulteriormente che la valutazione relativa all'idoneità dei documenti a configurare prova scritta è riservata al giudice di merito” (ex multis,
Cass. civ., sez. Lavoro, ord. n. 27394 del 13/10/2021).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione … e non può limitarsi ad accertare o dichiarare la nullità del decreto emesso … Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi su punto”
(Cass. civ., sez. III, sent. n. 1184 del 19/1/2007).
La convenuta opposta - attrice in senso sostanziale - ha provato (e l'opponente non ha contestato) sia il rapporto contrattuale che l'effettiva erogazione di gas naturale sulla base dei report delle letture consegnati da un soggetto terzo abilitato ad esercitare il rilievo (la società di distribuzione) sui contatori indicati come perfettamente funzionanti.
Viceversa, non è provata l'anomalia di consumo contestata dall'opponente.
Sul punto si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di contratti di somministrazione di gas ed energia, secondo cui “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità che, in caso di contestazione da parte del somministrato, comporta una specifica ripartizione dell'onere probatorio tra le parti contrattuali. Grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante” mentre il fruitore del servizio “deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 17695 del 30 /6/2025; conf. Cass. civ., sez. III, ord. n. 17401 del 24/06/2024; sez. III, ord. n. 28984 del 18/10/2023; sez. III, ord. n. 34416 del
23/11/2022 e sez. VI-3, ord. n. 297 del 9/1/2020).
Tuttavia, prosegue la Suprema Corte, “la mera allegazione di malfunzionamenti del contatore da parte del somministrato, se non supportata da idonee allegazioni probatorie specifiche e documentalmente verificabili, non è sufficiente
a superare la presunzione di veridicità delle rilevazioni effettuate.” (Cass. civ., sez.
III, ord. n. 17695/2025, cit.).
La generica allegazione di malfunzionamento del contatore da parte dell'opponente non è assistita da alcuna prova, fotografica o documentale, se non la tardiva email di contestazione già citata, assumendosi genericamente l'eccessività dei consumi per una casa di vacanza o circostanze prive di riscontro quali la tempestiva segnalazione telefonica della doglianza o l'avvenuta sostituzione del contatore da parte del nuovo fornitore.
Uno dei testimoni escussi ha quindi confermato l'invio della modulistica per la verifica del misuratore da parte del distributore locale, che l'opponente non ha mai sottoscritto e fatto pervenire all'opposta.
Emerge poi che l'opponente, a fronte della produzione documentale offerta dall'opposta, non solo non ha contestato la validità del contratto ed i valori delle letture del distributore ma neanche i prezzi e corrispettivi applicati, sottraendosi all'onere probatorio in ordine alla congruità dei consumi esposti in fattura,
“avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia” (Cass. civ., sez. III, ord.
n. 65542 del 24/9/2024).
Ciò nonostante, l'opposta ha dimostrato la corrispondenza dei consumi fatturati all'opponente con quelli rilevati dal distributore, producendo il prospetto completo delle letture del contatore dell'utenza intestata all'opponente; anche il corretto funzionamento del convertitore volumetrico, per tutta la durata della fornitura, è stato confermato in sede di prova testimoniale. Tale onere probatorio, tuttavia, non sorge in presenza di contestazioni generiche o pretestuose” (cfr. Tribunale di Napoli, sent. n. 7996 del 16-09-2025), non occorrendo a maggior ragione l'espletamento di un'ulteriore indagine tecnico- contabile.
A ciò si aggiunga che l'opponente non si è presentato all'udienza per rispondere all'interrogatorio formale, depositando documentazione medica che non certifica alcun effettivo impedimento, senza proporre prove anche a contrario, circostanze che consentono di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Ciò premesso, l'opposta ha adempiuto l'onere di provare la fondatezza delle proprie ragioni creditorie, da cui discende la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96, comma III,
c.p.c., che configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi I
e II, c.p.c. e con queste cumulabile, per la quale non è richiesto il previo accertamento del dolo o della colpa grave “bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione” (Cass. sez. III, ord. n. 15209 del 12/6/2018).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, maggiorate di un terzo ex art. 96, terzo comma, c.p.c., considerato il modesto valore della domanda.
P.Q.M.
Respinge la domanda di nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 1642/2020 RG, n. 3930/2020 del Tribunale di
Brescia. Condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1
processuali che liquida in € 5.077,00 ex d.m. n° 147/2022 (valori medi per fasi di studio e introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre 15% per spese generali, e accessori di legge. Condanna ex art. 96, comma III, c.p.c. al Parte_1
pagamento di € 1.692,00, a favore di . Controparte_1 Così deciso in Brescia il 15/10/2025
Il giudice onorario di pace
RI ST BO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Prima sezione civile in persona del giudice onorario di pace dott.ssa RI ST BO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9058/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, avente ad oggetto: vendita di cose mobili,
promossa da
, rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'Avv. Rita Parte_1
RR e dall'Avv. Luisa Bonazza, domiciliato presso il loro studio parte opponente contro
, rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv. Giorgio Controparte_1
Giuntoni, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Manuel Maccarinelli
parte opposta
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato,
rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
PRELIMINARMENTE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Si costituiva in giudizio la società opposta, chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
in via preliminare principale:
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il giudice autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - non essendo già stato emesso come immediatamente esecutivo - e disponeva l'esperimento della mediazione prevista dagli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 28/2010, che aveva esito negativo.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. ante-riforma, solo la parte opposta depositava le rituali memorie.
La parte opponente depositava tardivamente non meglio specificate “note autorizzate” e non partecipava alle successive udienze.
La causa era coassegnata al giudice onorario di pace che ammetteva e assumeva le prove orali, ritenuta esplorativa la c.t.u. contabile chiesta dall'opposta, “in quanto, per ammissione dell'opponente, non è contestata la quantificazione dei consumi rilevati - e documentati in atti - bensì il malfunzionamento del contatore”; l'opponente non compariva all'udienza fissata per l'interrogatorio formale.
Esaurita l'istruttoria, entrambe le procuratrici dell'opponente depositavano le rispettive rinunce al mandato e nessun nuovo difensore si costituiva in giudizio.
All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa era trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. ante-riforma.
La domanda è infondata e dev'essere respinta per i seguenti motivi.
FATTO E DIRITTO L'opponente contesta la pretesa dell'ingiungente di pagamento della fattura n.
2018/31469197 dell'importo di € 4.973,00 relativa alla fornitura di gas naturale per l'utenza locata per i week end ed il periodo estivo;
non contesta le fatture emesse per i mesi successivi e pure azionate in sede monitoria;
deduce di aver prontamente contattato l'opposta e di averla invitata a verificare il corretto funzionamento del contatore ma che quest'ultima, incurante delle doglianze, aveva continuato a intimare il pagamento, minacciando di sospendere la fornitura;
di aver quindi disdetto il contratto di locazione dell'immobile e di essere a conoscenza che il fornitore della nuova conduttrice ha sostituito li contatore in quanto mal funzionante.
La domanda non è supportata da un'adeguata prova documentale: l'opponente si è limitato a produrre la email di contestazione e richiesta di verifica del contatore inviata al servizio clienti dell'opposta dopo l'asserita risoluzione del contratto di locazione.
Neppure l'opponente ha articolato capitoli di prova o chiesto l'ammissione di altri mezzi istruttori.
Nella comparsa di costituzione e risposta deduce l'opposta di aver continuativamente assicurato il regolare approvvigionamento di gas naturale all'utenza dell'opponente per la durata del rapporto contrattuale dall'1/7/2016 al 31/12/2018, senza alcun reclamo per il servizio da parte dell'utente, che aveva sempre pagato le fatture di acconto;
che i pagamenti si sono interrotti dopo l'emissione della fattura di conguaglio di € 5.037,00 del 10/7/2018 e che solo tre mesi dopo l'opponente ha inoltrato la sua prima ed unica contestazione e contestuale richiesta di verifica del contatore;
che l'opposta ha tempestivamente trasmesso il modulo per la richiesta di verifica metrologica, che l'opponente non ha mai restituito firmato per accettazione;
che alla cessazione dell'utenza,
l'opponente ha maturato una morosità di € 6.996,22 per il mancato pagamento delle fatture prodotte con il ricorso monitorio, di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Sulla invocata nullità o irricevibilità del decreto ingiuntivo opposto, si osserva che l'eventuale mancanza di prova scritta nella fase monitoria - la fattura commerciale non integrando il requisito ex art. 633 c.p.c. - è questione priva di rilievo, considerato che, con l'opposizione, si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale la pretesa creditoria è assoggettata ad un nuovo accertamento, ai fini della conferma o meno dell'ingiunzione emessa, “sicché sono irrilevanti eventuali vizi del procedimento monitorio che (come la mancanza di prova scritta) non importino insussistenza del diritto fatto valere in quella sede, dovendo rilevarsi ulteriormente che la valutazione relativa all'idoneità dei documenti a configurare prova scritta è riservata al giudice di merito” (ex multis,
Cass. civ., sez. Lavoro, ord. n. 27394 del 13/10/2021).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione … e non può limitarsi ad accertare o dichiarare la nullità del decreto emesso … Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi su punto”
(Cass. civ., sez. III, sent. n. 1184 del 19/1/2007).
La convenuta opposta - attrice in senso sostanziale - ha provato (e l'opponente non ha contestato) sia il rapporto contrattuale che l'effettiva erogazione di gas naturale sulla base dei report delle letture consegnati da un soggetto terzo abilitato ad esercitare il rilievo (la società di distribuzione) sui contatori indicati come perfettamente funzionanti.
Viceversa, non è provata l'anomalia di consumo contestata dall'opponente.
Sul punto si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di contratti di somministrazione di gas ed energia, secondo cui “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità che, in caso di contestazione da parte del somministrato, comporta una specifica ripartizione dell'onere probatorio tra le parti contrattuali. Grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante” mentre il fruitore del servizio “deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 17695 del 30 /6/2025; conf. Cass. civ., sez. III, ord. n. 17401 del 24/06/2024; sez. III, ord. n. 28984 del 18/10/2023; sez. III, ord. n. 34416 del
23/11/2022 e sez. VI-3, ord. n. 297 del 9/1/2020).
Tuttavia, prosegue la Suprema Corte, “la mera allegazione di malfunzionamenti del contatore da parte del somministrato, se non supportata da idonee allegazioni probatorie specifiche e documentalmente verificabili, non è sufficiente
a superare la presunzione di veridicità delle rilevazioni effettuate.” (Cass. civ., sez.
III, ord. n. 17695/2025, cit.).
La generica allegazione di malfunzionamento del contatore da parte dell'opponente non è assistita da alcuna prova, fotografica o documentale, se non la tardiva email di contestazione già citata, assumendosi genericamente l'eccessività dei consumi per una casa di vacanza o circostanze prive di riscontro quali la tempestiva segnalazione telefonica della doglianza o l'avvenuta sostituzione del contatore da parte del nuovo fornitore.
Uno dei testimoni escussi ha quindi confermato l'invio della modulistica per la verifica del misuratore da parte del distributore locale, che l'opponente non ha mai sottoscritto e fatto pervenire all'opposta.
Emerge poi che l'opponente, a fronte della produzione documentale offerta dall'opposta, non solo non ha contestato la validità del contratto ed i valori delle letture del distributore ma neanche i prezzi e corrispettivi applicati, sottraendosi all'onere probatorio in ordine alla congruità dei consumi esposti in fattura,
“avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia” (Cass. civ., sez. III, ord.
n. 65542 del 24/9/2024).
Ciò nonostante, l'opposta ha dimostrato la corrispondenza dei consumi fatturati all'opponente con quelli rilevati dal distributore, producendo il prospetto completo delle letture del contatore dell'utenza intestata all'opponente; anche il corretto funzionamento del convertitore volumetrico, per tutta la durata della fornitura, è stato confermato in sede di prova testimoniale. Tale onere probatorio, tuttavia, non sorge in presenza di contestazioni generiche o pretestuose” (cfr. Tribunale di Napoli, sent. n. 7996 del 16-09-2025), non occorrendo a maggior ragione l'espletamento di un'ulteriore indagine tecnico- contabile.
A ciò si aggiunga che l'opponente non si è presentato all'udienza per rispondere all'interrogatorio formale, depositando documentazione medica che non certifica alcun effettivo impedimento, senza proporre prove anche a contrario, circostanze che consentono di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
Ciò premesso, l'opposta ha adempiuto l'onere di provare la fondatezza delle proprie ragioni creditorie, da cui discende la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ex art. 96, comma III,
c.p.c., che configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi I
e II, c.p.c. e con queste cumulabile, per la quale non è richiesto il previo accertamento del dolo o della colpa grave “bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione” (Cass. sez. III, ord. n. 15209 del 12/6/2018).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, maggiorate di un terzo ex art. 96, terzo comma, c.p.c., considerato il modesto valore della domanda.
P.Q.M.
Respinge la domanda di nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 1642/2020 RG, n. 3930/2020 del Tribunale di
Brescia. Condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1
processuali che liquida in € 5.077,00 ex d.m. n° 147/2022 (valori medi per fasi di studio e introduttiva, istruttoria e decisionale), oltre 15% per spese generali, e accessori di legge. Condanna ex art. 96, comma III, c.p.c. al Parte_1
pagamento di € 1.692,00, a favore di . Controparte_1 Così deciso in Brescia il 15/10/2025
Il giudice onorario di pace
RI ST BO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.