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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 05/11/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
Dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1042/2025 promossa da
, (C.F. nato il [...] in [...] residente Parte_1 C.F._1 in Via Della Vittoria n.
9 - Viganò (LC) con il patrocinio dell'Avv. Arveno Fumagalli, con elezione di domicilio presso il suo studio in Oggiono, via Dante Alighieri n. 16;
RICORRENTE
Contro
, (C.F. , nata il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
(RC), e residente in [...] - Casatenovo (LC) con il patrocinio dell'Avv. Ambra
Roncalli, con elezione di domicilio presso il suo studio in Sesto San Giovanni, Via Dante n. 49, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE come precisate nel verbale di udienza del 4.11.2025 e di seguito riportate pagina 1 di 4 - Versamento a carico del sig. a favore della sig.ra di un assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento di euro 200 mensili;
tale somma, da versarsi entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal corrente mese di novembre, è soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
- Spese di lite compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi depositato in data 24.6.2025, il signor Parte_1 conveniva avanti all'intestato Tribunale la signora chiedendo la pronuncia di
[...] Controparte_1 separazione dei coniugi senza la previsione del versamento di alcun importo a titolo di mantenimento in favore della moglie, in considerazione della situazione economica e delle circostanze personali dei coniugi, entrambi in grado di sostenersi autonomamente. A fondamento delle proprie pretese, il ricorrente deduceva che le parti avevano contratto matrimonio in data 31/05/1986 a Cavenago di
AN MB (registrato con Atto n. 2 parte II serie A - anno 1986 del Comune di Cavenago di AN,
MB) in regime di separazione dei beni dal 20.05.2008 e che dall'unione coniugale nascevano le figlie in data 30.06.1988 e in data 11.05.1997, entrambe Persona_1 Persona_2 economicamente indipendenti. Il ricorrente deduceva, inoltre, che la convivenza matrimoniale risultava già cessata di fatto dal 2020, visto l'allontanamento della resistente dalla casa famigliare;
di percepire una pensione di vecchiaia pari a € 1.199,00 (al netto della cessione del quinto); di abitare in un immobile in comodato, con oneri condominiali annuali pari a € 2.000,00.
Si costituiva con propria comparsa tempestivamente depositata, allegando che il Controparte_1 rapporto matrimoniale si era già incrinato prima del suo allontanamento dalla casa famigliare e che, a seguito alla dichiarazione di fallimento del ricorrente, imprenditore nel settore dei serramenti, i coniugi avevano mutato il regime patrimoniale in quello della separazione dei beni. Deduceva inoltre la resistente di aver lavorato nella ditta individuale della figlia la ma che il ricorrente – Per_1 Pt_2 pensionato ma che di fatto gestisce l'attività della ditta, che risulta formalmente intestata alla figlia solo a fronte della dichiarazione di fallimento del ricorrente - aveva poi deciso di lasciarla a casa. Pertanto, la resistente deduceva di svolgere lavori saltuari per poter far fronte al pagamento del canone di locazione dell'abitazione dove vive, pari ad € 500,00 mensili, oltre spese, di non avere un conto corrente a sé intestato ma solo una PostePay e di essere aiutata dalle figlie per far fronte alle spese correnti. Deduceva, infine, di non aver diritto a percepire alcuna pensione di vecchiaia anche per cause imputabili al marito. Chiedeva, quindi, associandosi alla richiesta di pronuncia della separazione pagina 2 di 4 personale dei coniugi, di disporsi l'obbligo a carico del marito di corrisponderle l'importo di € 300,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, con rivalutazione Istat e con ordine di esecuzione da parte CP_ del terzo ai sensi dell'art. 473 bis n. 37 c.p.c.
All'udienza del 4.11.2025 il ricorrente dichiarava che l'importo della pensione a lui corrisposta subisce una trattenuta di € 300,00 mensili per far fronte ad un prestito di € 15.000,00 contratto per aiutare la figlia e di non svolgere attualmente alcuna attività lavorativa. Precisava inoltre di abitare nella casa di proprietà della figlia in comodato d'uso e di versare mensilmente l'importo di € 500,00 ad Per_2 integrazione della retta della RSA ove è ricoverata sua madre. La resistente precisava di svolgere lavoretti occasionali da cui ricava circa € 600,00 al mese, di essere stata per un periodo assunta dalla figlia e successivamente licenziata per volere del ricorrente, di aver percepito la NASPI per un anno e mezzo e di non svolgere attualmente alcuna attività lavorativa.
Nel corso dell'udienza le parti trovavano un accordo sulle condizioni di separazione, con previsione del versamento a carico del signor a favore della signora di un assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento di euro 200 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal corrente mese di novembre, soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT e compensazione delle spese di lite.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che non ha presentato osservazioni.
Il Tribunale, preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, che sussistono i presupposti di legge per pronunciare la separazione alle condizioni da loro concordate, provvede in conformità.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, preso atto dell'accordo raggiunto da e così Parte_1 Controparte_1 provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi sposati in data Parte_1 Controparte_1
31/05/1986 con rito concordatario a Cavenago di AN MB (Atto n. 2 parte II serie A - anno 1986 del Comune di Cavenago di AN, MB);
- dispone l'obbligo a carico del signor di versare a favore della signora Parte_1 un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili, con rivalutazione Controparte_1 secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal corrente mese di novembre 2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 4 Novembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente
Dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
Dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1042/2025 promossa da
, (C.F. nato il [...] in [...] residente Parte_1 C.F._1 in Via Della Vittoria n.
9 - Viganò (LC) con il patrocinio dell'Avv. Arveno Fumagalli, con elezione di domicilio presso il suo studio in Oggiono, via Dante Alighieri n. 16;
RICORRENTE
Contro
, (C.F. , nata il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
(RC), e residente in [...] - Casatenovo (LC) con il patrocinio dell'Avv. Ambra
Roncalli, con elezione di domicilio presso il suo studio in Sesto San Giovanni, Via Dante n. 49, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE come precisate nel verbale di udienza del 4.11.2025 e di seguito riportate pagina 1 di 4 - Versamento a carico del sig. a favore della sig.ra di un assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento di euro 200 mensili;
tale somma, da versarsi entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal corrente mese di novembre, è soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
- Spese di lite compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale dei coniugi depositato in data 24.6.2025, il signor Parte_1 conveniva avanti all'intestato Tribunale la signora chiedendo la pronuncia di
[...] Controparte_1 separazione dei coniugi senza la previsione del versamento di alcun importo a titolo di mantenimento in favore della moglie, in considerazione della situazione economica e delle circostanze personali dei coniugi, entrambi in grado di sostenersi autonomamente. A fondamento delle proprie pretese, il ricorrente deduceva che le parti avevano contratto matrimonio in data 31/05/1986 a Cavenago di
AN MB (registrato con Atto n. 2 parte II serie A - anno 1986 del Comune di Cavenago di AN,
MB) in regime di separazione dei beni dal 20.05.2008 e che dall'unione coniugale nascevano le figlie in data 30.06.1988 e in data 11.05.1997, entrambe Persona_1 Persona_2 economicamente indipendenti. Il ricorrente deduceva, inoltre, che la convivenza matrimoniale risultava già cessata di fatto dal 2020, visto l'allontanamento della resistente dalla casa famigliare;
di percepire una pensione di vecchiaia pari a € 1.199,00 (al netto della cessione del quinto); di abitare in un immobile in comodato, con oneri condominiali annuali pari a € 2.000,00.
Si costituiva con propria comparsa tempestivamente depositata, allegando che il Controparte_1 rapporto matrimoniale si era già incrinato prima del suo allontanamento dalla casa famigliare e che, a seguito alla dichiarazione di fallimento del ricorrente, imprenditore nel settore dei serramenti, i coniugi avevano mutato il regime patrimoniale in quello della separazione dei beni. Deduceva inoltre la resistente di aver lavorato nella ditta individuale della figlia la ma che il ricorrente – Per_1 Pt_2 pensionato ma che di fatto gestisce l'attività della ditta, che risulta formalmente intestata alla figlia solo a fronte della dichiarazione di fallimento del ricorrente - aveva poi deciso di lasciarla a casa. Pertanto, la resistente deduceva di svolgere lavori saltuari per poter far fronte al pagamento del canone di locazione dell'abitazione dove vive, pari ad € 500,00 mensili, oltre spese, di non avere un conto corrente a sé intestato ma solo una PostePay e di essere aiutata dalle figlie per far fronte alle spese correnti. Deduceva, infine, di non aver diritto a percepire alcuna pensione di vecchiaia anche per cause imputabili al marito. Chiedeva, quindi, associandosi alla richiesta di pronuncia della separazione pagina 2 di 4 personale dei coniugi, di disporsi l'obbligo a carico del marito di corrisponderle l'importo di € 300,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento, con rivalutazione Istat e con ordine di esecuzione da parte CP_ del terzo ai sensi dell'art. 473 bis n. 37 c.p.c.
All'udienza del 4.11.2025 il ricorrente dichiarava che l'importo della pensione a lui corrisposta subisce una trattenuta di € 300,00 mensili per far fronte ad un prestito di € 15.000,00 contratto per aiutare la figlia e di non svolgere attualmente alcuna attività lavorativa. Precisava inoltre di abitare nella casa di proprietà della figlia in comodato d'uso e di versare mensilmente l'importo di € 500,00 ad Per_2 integrazione della retta della RSA ove è ricoverata sua madre. La resistente precisava di svolgere lavoretti occasionali da cui ricava circa € 600,00 al mese, di essere stata per un periodo assunta dalla figlia e successivamente licenziata per volere del ricorrente, di aver percepito la NASPI per un anno e mezzo e di non svolgere attualmente alcuna attività lavorativa.
Nel corso dell'udienza le parti trovavano un accordo sulle condizioni di separazione, con previsione del versamento a carico del signor a favore della signora di un assegno di Pt_1 CP_1 mantenimento di euro 200 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese, a decorrere dal corrente mese di novembre, soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT e compensazione delle spese di lite.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che non ha presentato osservazioni.
Il Tribunale, preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, che sussistono i presupposti di legge per pronunciare la separazione alle condizioni da loro concordate, provvede in conformità.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, preso atto dell'accordo raggiunto da e così Parte_1 Controparte_1 provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi sposati in data Parte_1 Controparte_1
31/05/1986 con rito concordatario a Cavenago di AN MB (Atto n. 2 parte II serie A - anno 1986 del Comune di Cavenago di AN, MB);
- dispone l'obbligo a carico del signor di versare a favore della signora Parte_1 un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili, con rivalutazione Controparte_1 secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal corrente mese di novembre 2025;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 4 Novembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Erminio Maria Tremolada
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