Sentenza 9 maggio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2018, n. 20418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20418 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NA NC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/01/2017 della Corte d'appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 30 gennaio 2017, la Corte d'appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello di NA NC, avverso la sentenza del Tribunale di Trani di condanna a C 1.500 di ammenda, ai sensi dell'art. 591 e 593 comma 3 cod.proc.pen. perché, trattandosi di una condanna a sola pena pecuniaria dell'ammenda, è proponibile unicamente il ricorso per cassazione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo tre motivi di ricorso. - Violazione di legge in relazione all'art. 568 cod.proc.pen. ed erronea dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione proposta, dovendo la corte territoriale trasmettere gli atti alla Corte di cassazione per il giudizio. - Vizio di motivazione in relazione alla illogicità della motivazione di affermazione della responsabilità penale in ordine al reato di cui all'art. 5 legge n. 283 del 1962 alla luce del Reg. Ce 1129/2011 e allegato CE 1333/2008, non avendo il giudice valutato che le salsicce non erano detenute per la vendita e non avendo considerato la minima presenza di solfiti. - Vizio di motivazione in relazione all'omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato ex art. 43 cod.pen., essendo emessa dal testimoniale la buona fede dell'imputato.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. La sentenza è affetta dalla violazione di legge denunciata, non di meno il ricorso va dichiarato inammissibile.
5. La Corte d'appello nel pervenire alla declaratoria di inammissibilità, ex art. 581 e 591 cod.proc.pen., dell'impugnazione proposto avverso alla sentenza del Tribunale di Trani, che aveva condannato l'imputato alla pena di C 1.500,00 di ammenda, ha violato il disposto dell'art. 568 cod.proc.pen. a mente del quale se l'impugnazione è proposta ad un giudice incompetente questi trasmette gli atti al giudice competente. Trattandosi di impugnazione avverso ad una sentenza a pena pecuniaria dell'ammenda, è esperibile, ai sensi dell'art. 593 comma 3 cod.proc.pen., unicamente il ricorso per cassazione, cosicchè la corte territoriale non era competente a trattare l'impugnazione proposta e gli atti dovevano essere trasmessi alla Corte di cassazione. La giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Collegio condivide, ha chiaramente precisato che qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l'atto di gravame deve limitarsi, secondo quanto stabilito dall'art. 568 comma 5 cod.proc.pen., alla verifica dell'oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell'esistenza della volontà di impugnare, intesa come proposito di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice competente, astenendosi dall'esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, la possibilità della conversione (Sez. 5, n. 7403 del 26/09/2013, P.M. in proc. Bergantini, Rv. 259532; Sez. 1, n. 33782 del 8/4/2013, Arena, Rv. 257117; Sez. 5, n. 21581 del 28/4/2009, P.M. in proc. Mare, Rv. 243888; Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, Catrini, Rv. 239247; Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003, Stanzani, Rv. 227092 ed altre prec. conf., tra cui Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221).
6. La sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bari va annullata senza rinvio e previa qualificazione dell'appello proposto quale ricorso per cassazione, va esaminata l'impugnazione.
7. Ciò posto, occorre osservare che l'istituto della conversione della impugnazione, previsto dall'art. 568, comma 5 cod.proc.pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1, n. 2846 del 8/4/1999, Annibaldi R, Rv. 213835. Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729; Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003, Stanzani, Rv. 227092) da cui consegue che è inammissibile l'impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall'esame dell'atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 47051 del 25/09/2013, Ercolano, Rv. 257481; Sez. 5, Sentenza n. 10092 del 26/05/2000, Della Pepa, Rv. 217524).
8. Tutto ciò premesso il ricorso è inammissibile perché dalla lettura dell'atto di appello emerge, infatti, che intenzione indiscutibile dell'interessato è stata appunto quella di proporre appello e non ricorso per cassazione, in quanto il tenore dei prospettati motivi di gravame concerne esclusivamente profili di merito (affermazione della responsabilità, ed eccessività della pena inflitta), insindacabili in sede di legittimità, sulla base dei quali viene fondata la richiesta di assoluzione in virtù di una rilettura del compendio probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale.
9. Conclusivamente la sentenza va annullata, senza rinvio, e qualificata l'impugnazione quale ricorso per cassazione, essa va dichiarata inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e qualificato l'appello come ricorso per cassazioOne lo dichiara inammissibile condannando l'impugnante al pagamento delle spese processuali e al versamento di C