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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 15/09/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 561/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 561/2024 promossa da:
, , nato a [...]_1 C.F._1 STABIA (NA), il 24/03/1976, assistito e difeso dall'Avv. LOMBARDO ARIANNA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, nata a [...], il Controparte_1 C.F._2 16/12/1984, assistita e difesa dall'avv. ANTONELLI ANDREA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per le parti private: “1. La minore sia affidata in via condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza paterna. I genitori precisano che qualsivoglia modifica della residenza della minore, in ossequio all'affido condiviso, debba essere concordato tra i genitori. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, alla formazione religiosa, e alla salute della stessa, in ossequio alle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di come previsto Persona_1 dall'art. 337 ter c.c.; sarà onere dei genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia, con diritto per entrambi di esercitare la responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza della figlia;
2. Salvo diverso accordo tra i genitori, la madre potrà vedere e tenere con sé Persona_1 con alternanza delle settimane A e B: in particolare nella settimana A starà Persona_1 con la madre il martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 9,00 ove si tratti di giorno extrascolastico), fino alle 20,00 allorquando, la madre la riporterà presso la residenza paterna, e dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 20,00 pernottando con la madre nei giorni di venerdì e sabato;
Nella settimana trascorrerà il Persona_2 weekend con il padre e la madre la terrà con sé nei giorni di martedì e mercoledì dall'uscita da scuola fino alle 20,00 allorquando, la riaccompagnerà presso la residenza paterna e nella giornata di giovedì (salvo diverso accordo) con pernottamento dall'uscita da scuola fino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
3. Durante le festività Natalizie si osserverà il criterio dell'alternanza (ad anni alterni la madre terrà con sé il giorno di Natale ed il padre il 1° gennaio successivo e Persona_1 viceversa l'anno successivo. I genitori concordano che nell'anno corrente la madre terrà con sé la figlia nel giorno di Natale ed il padre nel giorno di capodanno;
I genitori suddivideranno in maniera paritaria le festività Pasquali con alternanza annuale dei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Ciascun genitore trascorrerà con la figlia due settimane nel periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno: in caso di disaccordo la madre sceglierà il periodo di permanenza di presso di sé negli Persona_1 anni pari mentre il padre in caso di disaccordo avrà precedenza nella scelta negli anni dispari;
Le restanti festività extrascolastiche ed in particolare i periodi di “ponte” extrascolastico verranno alternati di anno in anno tra i genitori con il criterio dell'alternanza annuale;
4. I genitori concordano che non sia previsto il versamento di un contributo indiretto di mantenimento da un genitore all'altro. I genitori provvederanno al mantenimento della figlia in maniera diretta, facendosi carico di ogni spesa ordinaria in occasione della permanenza presso ciascuno di essi. L'assegno unico universale verrà riscosso al 50% da parte di entrambi i genitori;
I genitori suddivideranno al 50% le spese straordinarie sostenute in favore della minore come da protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
5. Le spese del presente procedimento si dichiarano integralmente compensate tra le parti;
6. I difensori delle parti rinunciano espressamente al vincolo di solidarietà di cui all'art. 93, comma 2, c.p.c pagina 2 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto all'intestato Tribunale di regolamentare l'esercizio Parte_1 della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata il Persona_1 5.01.2020 da una relazione con ormai cessata. Controparte_1
La resistente costituitosi in giudizio, ha chiesto una diversa Controparte_1 regolamentazione dei rapporti.
Assunti i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., nel corso della successiva istruttoria le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo e hanno dunque precisato congiuntamente le conclusioni, rinunciando ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica.
Ritiene il Collegio che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi morali e materiali della figlia minore, anche considerato quanto emerso dalle attività di monitoraggio e indagine demandate ai Servizi Sociali territorialmente competenti, cosicché le statuizioni previste dalle parti possono essere fatte proprie dal Tribunale.
Stante la natura della controversia e considerato che entrambe le parti hanno concordato congiuntamente le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) omologa le condizioni concordate tra le parti come in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 12/09/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 561/2024 promossa da:
, , nato a [...]_1 C.F._1 STABIA (NA), il 24/03/1976, assistito e difeso dall'Avv. LOMBARDO ARIANNA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, nata a [...], il Controparte_1 C.F._2 16/12/1984, assistita e difesa dall'avv. ANTONELLI ANDREA, giusta delega in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per le parti private: “1. La minore sia affidata in via condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza paterna. I genitori precisano che qualsivoglia modifica della residenza della minore, in ossequio all'affido condiviso, debba essere concordato tra i genitori. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, alla formazione religiosa, e alla salute della stessa, in ossequio alle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di come previsto Persona_1 dall'art. 337 ter c.c.; sarà onere dei genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative alla figlia, con diritto per entrambi di esercitare la responsabilità separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza della figlia;
2. Salvo diverso accordo tra i genitori, la madre potrà vedere e tenere con sé Persona_1 con alternanza delle settimane A e B: in particolare nella settimana A starà Persona_1 con la madre il martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 9,00 ove si tratti di giorno extrascolastico), fino alle 20,00 allorquando, la madre la riporterà presso la residenza paterna, e dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 20,00 pernottando con la madre nei giorni di venerdì e sabato;
Nella settimana trascorrerà il Persona_2 weekend con il padre e la madre la terrà con sé nei giorni di martedì e mercoledì dall'uscita da scuola fino alle 20,00 allorquando, la riaccompagnerà presso la residenza paterna e nella giornata di giovedì (salvo diverso accordo) con pernottamento dall'uscita da scuola fino all'ingresso a scuola il mattino successivo;
3. Durante le festività Natalizie si osserverà il criterio dell'alternanza (ad anni alterni la madre terrà con sé il giorno di Natale ed il padre il 1° gennaio successivo e Persona_1 viceversa l'anno successivo. I genitori concordano che nell'anno corrente la madre terrà con sé la figlia nel giorno di Natale ed il padre nel giorno di capodanno;
I genitori suddivideranno in maniera paritaria le festività Pasquali con alternanza annuale dei giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Ciascun genitore trascorrerà con la figlia due settimane nel periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno: in caso di disaccordo la madre sceglierà il periodo di permanenza di presso di sé negli Persona_1 anni pari mentre il padre in caso di disaccordo avrà precedenza nella scelta negli anni dispari;
Le restanti festività extrascolastiche ed in particolare i periodi di “ponte” extrascolastico verranno alternati di anno in anno tra i genitori con il criterio dell'alternanza annuale;
4. I genitori concordano che non sia previsto il versamento di un contributo indiretto di mantenimento da un genitore all'altro. I genitori provvederanno al mantenimento della figlia in maniera diretta, facendosi carico di ogni spesa ordinaria in occasione della permanenza presso ciascuno di essi. L'assegno unico universale verrà riscosso al 50% da parte di entrambi i genitori;
I genitori suddivideranno al 50% le spese straordinarie sostenute in favore della minore come da protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
5. Le spese del presente procedimento si dichiarano integralmente compensate tra le parti;
6. I difensori delle parti rinunciano espressamente al vincolo di solidarietà di cui all'art. 93, comma 2, c.p.c pagina 2 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto all'intestato Tribunale di regolamentare l'esercizio Parte_1 della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata il Persona_1 5.01.2020 da una relazione con ormai cessata. Controparte_1
La resistente costituitosi in giudizio, ha chiesto una diversa Controparte_1 regolamentazione dei rapporti.
Assunti i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., nel corso della successiva istruttoria le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo e hanno dunque precisato congiuntamente le conclusioni, rinunciando ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica.
Ritiene il Collegio che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi morali e materiali della figlia minore, anche considerato quanto emerso dalle attività di monitoraggio e indagine demandate ai Servizi Sociali territorialmente competenti, cosicché le statuizioni previste dalle parti possono essere fatte proprie dal Tribunale.
Stante la natura della controversia e considerato che entrambe le parti hanno concordato congiuntamente le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) omologa le condizioni concordate tra le parti come in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il 12/09/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Giorgio Bertola
pagina 3 di 3