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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 675/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. CANDELORO CLAUDIA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIA INDIPENDENZA 30 40121 BOLOGNA;
RICORRENTE contro
), in persona del l. r. Controparte_1 P.IVA_1
p. t., rappresentata e difesa dall'avv. DI MONTE ANGELO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in PIAZZA JACOPO SANVITALE 11
43121 PARMA;
CONVENUTA OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza reietta:
IN VIA PRINCIPALE:
1. Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento comminato in data 27.02.2024 dalla Sirio
Società Cooperativa a r.l. ai danni del Sig. oltre che della conseguente Parte_1 delibera di esclusione dalla compagine societaria comunicata in data 29.04.2024, poichè determinate esclusivamente da motivo ritorsivo, secondo quanto esposto nel presente ricorso;
1. Per l'effetto, previa riammissione del Sig. nella compagine societaria, dichiarare tenuta Pt_1
e condannare, ex art. 2 D.lgs. 23/2015, la Sirio Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente Sig. nel Parte_2 proprio posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad almeno 1.488,51 euro/mese – in applicazione di quanto previsto dal CCNL Cooperative Sociali (doc. 1) - o a 1.947,59 euro, in applicazione dei minimi previsti per il livello 2B dal CCNL FISE (doc. 3), corrispondente al periodo compreso tra il giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
IN VIA SUBORDINATA
2. Accertare e dichiarare l'insussistenza del fatto contestato posto alla base del licenziamento comminato al Sig. e della conseguente delibera di esclusione dalla compagine societaria, Pt_1 poichè disciplinarmente irrilevante secondo quanto descritto nel presente ricorso.
3. Per l'effetto, previa riammissione del Sig. nella compagine societaria, dichiarare tenuta Pt_1
e condannare, ex art. 3, 2° co., D.lgs. 23/2015, la Sirio Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente Sig. nel Parte_2 proprio posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad almeno 1.488,51 euro/mese – in applicazione di quanto previsto dal CCNL Cooperative Sociali (doc. 1) - o a 1.947,59 euro, in applicazione dei minimi previsti per il livello 2B dal CCNL FISE (doc. 3), corrispondente al periodo compreso tra il giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali nel limite delle dodici mensilità.
Pag. 2 di 9 IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
4. Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato da Sirio Società Cooperativa
a r.l. al Sig. e della conseguente delibera di esclusione dalla Parte_2 compagine societaria, per sproporzionalità rispetto ai fatti contestati, secondo quanto descritto nel presente ricorso.
5. Per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare ex art. 3, ° co., D.lgs. 23/2015 Sirio Società
Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del
Sig. di un'indennità pari a un importo compreso tra le 6 e le 36 mensilità, da Pt_1 commisurarsi all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad almeno
1.488,51 euro/mese – in applicazione di quanto previsto dal CCNL (doc. 1) Controparte_2
- o a 1.947,59 euro in applicazione dei minimi previsti per il livello 2B dal CCNL FISE (doc. 3), salva diversa somma risultante di giustizia.
IN OGNI CASO
6. Accertare e dichiarare il diritto del Sig. lavoratore dipendente della Parte_1
a r.l. impiegato presso l'appalto concluso da quest'ultima con per la Controparte_3 CP_4 raccolta dei rifiuti differenziati presso l'area territoriale di Parma, a ricevere, ai sensi dell'art. 36
Cost., una retribuzione paramentrata sul livellio 2B del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi Ambientali (c.d. CCNL FISE, doc. 2), secondo quanto esposto nel presente ricorso.
7. Per l'effetto di tale accertamento, dichiarare tenuta e condannare in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al lavoratore ricorrente le differenze retributive maturate in ragione dell'illegittima applicazione a suo danno dei minimi retributivi di cui al CCNL Cooperative Sociali, quantificate per il periodo compreso tra il gennaio 2019 e il febbraio 2024, come risulta dai conteggi allegati (doc. 10), in 34.294,48 euro, salva diversa somma risultante di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze e onorari».
Per la parte convenuta:
«Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno provvedimento e/o declaratoria, del caso e di legge (anche in ordine alla circostanza che il ricorrente non avrebbero titolo all'inquadramento al livello 2B del ccnl Fise anche laddove tale fonte, in denegata ipotesi, fosse stata applicabile)
Pag. 3 di 9 accertare e dichiarare,
in via di gradata principalità:
A) l'improcedibilità del ricorso e relative domande, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 38 del ccnl per le cooperative sociali;
B) l'inammissibilità delle domande, per effetto:
B1) della vincolatività delle deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio sociale della convenuta, assunte, tempo per tempo, con la partecipazione, diretta o indiretta, del ricorrente nella sua qualità di socio della cooperativa;
nonché
B2) della vincolatività del ccnl per le cooperative sociali, cui rinvia il regolamento della convenuta in via subordinata, nel merito:
C1) respingere tutte le domande svolte dal sig. sia con riferimento al licenziamento, sia Pt_1 con riferimento alla pretesa di differenze retributive, perché inammissibili, infondate, non provate o come meglio;
Con vittoria delle spese ed applicazione della maggiorazione del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, così come previsto dall' art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.6.2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di accertare la nullità o l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro in data 27.2.2024 e, per Controparte_5
l'effetto, condannare la convenuta alla sua reintegrazione in servizio e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge.
2. Il ricorrente, inoltre, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di €
34.294,48 a titolo di differenze retributive dovute a motivo dell'illegittima applicazione del CCNL Cooperative Sociali in luogo del CCNL FISE.
3. si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente Controparte_5
l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo obbligatorio
Pag. 4 di 9 di conciliazione e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. A seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, è stato assegnato termine alle parti per il deposito di note scritte in merito all'eccezione preliminare di improcedibilità.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
7. L'art. 38 CCNL Cooperative Sociali prevede quanto segue:
«1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo
29.10.1998 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati Misti Paritetici territoriali oppure dove hanno sede le Associazioni Cooperative, o presso le Organizzazioni Sindacali competenti territorialmente, alla quale aderiscono o conferiscono mandato la cooperativa o il lavoratore interessato...”
13. Le procedure di cui al presente articolo sono estese alle controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, ed alla legge 20 maggio
1970, n. 300 e successive modifiche;
in attesa della conclusione della procedura di cui sopra, gli effetti del licenziamento sono differiti e l'addetta/o resta sospesa/o senza diritto alla retribuzione».
8. Il CCNL prevede quindi che l'esperimento del tentativo di conciliazione nelle modalità e nelle sedi da esso previste costituisce una condizione di procedibilità dell'azione giudiziale di impugnazione del licenziamento individuale.
9. Il ricorrente ha sostenuto la nullità di tale clausola della contrattazione collettiva, dato che, dopo l'abrogazione del tentativo obbligatorio di conciliazione precedentemente previsto dall'art. 412 bis c.p.c. a pena di improcedibilità delle
Pag. 5 di 9 domande giudiziali in materia di lavoro, non sarebbe più consentito introdurre condizioni di procedibilità in via convenzionale.
10. Tuttavia, l'art. 412 ter c.p.c. consente la possibilità per i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative di prevedere sedi e modalità in cui svolgere il tentativo di conciliazione;
dovendosi ritenere che la contrattazione collettiva possa dunque anche prevedere l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione innanzi alla Commissione territorialmente competente.
11. Non si configura quindi una condizione di procedibilità illegittimamente prevista dal contratto individuale di lavoro, ma una procedimentalizzazione dell'esercizio del diritto convenuta dalle parti sociali prevista al fine di di individuare modalità di efficiente e equa gestione dei contenziosi in materia di licenziamento, tra i più delicati tra quelli che insorgono tra lavoratori e datori.
12. Si deve poi sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la condizione di procedibilità in parola non è prevista dalla autonomia privata dei singoli, ma dall'autonomia collettiva, a ciò facoltizzata dall'art. 412 ter
c.p.c. in quanto ritenuta la fonte più appropriata a individuare il punto di contemperamento tra le contrapposte esigenze delle parti sociali.
13. Né tale condizione di procedibilità si pone in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di azione previsto dall'art. 24 Cost., dato che il diritto controverso non è in alcun modo pregiudicato, ma appunto meramente procedimentalizzato.
14. Non si ritiene altresì conferente il richiamo operato da parte ricorrente all'arresto in cui la Corte di cassazione avrebbe statuito che, qualora sia previsto dalla legge
– e a fortiori dal contratto collettivo – un tentativo obbligatorio di conciliazione prima dell'instaurazione di una controversia, la conseguenza del mancato esperimento dello stesso non potrebbe essere l'improcedibilità dell'azione qualora ciò non sia espressamente previsto dalla legge stessa (Cass. 21 settembre 2012, n.
16092).
Pag. 6 di 9 15. Nella motivazione di tale pronuncia, infatti, si sottolinea che la mancata previsione della conseguenza processuale del mancato esperimento del tentativo di conciliazione preclude di considerare che esso costituisca una condizione di ammissibilità dell'azione, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. In via di obiter dictum, è però poi sottolineato che, anche qualora esso fosse considerato una condizione di procedibilità, rilevabile solo entro la prima udienza di comparizione in applicazione analogica dell'art. 412 bis c.p.c., ciò non avrebbe rilevato in quanto, in quel giudizio, l'eccezione era stata sollevata tardivamente;
mentre, nel caso in esame, l'eccezione è stata tempestivamente sollevata nella memoria di costituzione della convenuta.
16. Si ritiene quindi di aderire all'indirizzo ermeneutico adottato da una sentenza di questo Tribunale, particolarmente conferente in quanto proprio relativa alla clausola contrattuale in esame, ove è stata affermata la piena validità della pattuizione del contratto collettivo e, conseguentemente, dichiarata l'improcedibilità del ricorso (Trib. Parma, 23 gennaio 2020, n. 12). La sentenza è stata poi pienamente confermata dalla Corte d'Appello di Bologna, le cui argomentazioni, anche in punto di vincolatività delle clausole del contratto collettivo per i lavoratori non iscritti ai sindacati firmatari, sono di seguito riportate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (App. Bologna, 3 agosto 2021,
n. 621):
«La questione pregiudiziale all'esame di questa Corte (e in precedenza, dell'adito Tribunale di Parma) è quella relativa alla cogenza inter partes della previsione di cui all'art. 38 del ccnl
16.12.2011 per le cooperative sociali, che, sotto la rubrica "Conciliazione in sede sindacale", ha previsto l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione "per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto", incluse le "controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15.7.1966 n. 604, ed alla legge 20.5.1970 n. 300 e successive modifiche" (...)
Pag. 7 di 9 Tale disposizione è trasfusa, anche tramite l'art. 2077 cod. civ., nel contratto individuale di lavoro del sig. (...), che, expressis verbis, ha recepito quanto pattuito dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali (...).
Ciò precisato, poiché "Le parti hanno espressamente subordinato l'introduzione della domanda giudiziale al previo esperimento del tentativo di conciliazione" ed essendo indiscutibile che rientri "nella disponibilità delle parti medesime la subordinazione della lite alla previa sottoposizione del rapporto controverso ad un terzo come condizione di procedibilità" (cfr. Trib. Roma, 10.10.2017, est. ), la conseguenza non può che Persona_1 consistere nella declaratoria di improcedibilità della domanda svolta (...), per mancato preventivo esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, ex art. 38 del ccnl. (...)
Quanto alle conseguenze dell'omesso tentativo di conciliazione, è lo stesso art.38 a prevederle: la rimozione della condizione di improcedibilità compete alla "parte interessata alla definizione della controversia", la quale "è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato".
Pertanto, della promozione del tentativo è onerato il (...) e non la cooperativa.
Coerentemente, dunque, in assenza di tale atto di impulso, il Tribunale di Parma ha dichiarato con sentenza l'improcedibilità del ricorso.
(...) In ogni caso, l'art.38 cit. non appare derogabile, attesa la vincolatività delle clausole preposte alla composizione dei conflitti, che oltre che sul piano dei rapporti tra le parti individuali hanno un'indubbia rilevanza anche su quello collettivo, trattandosi di disposizioni appartenenti (anche) alla cosiddetta "parte obbligatoria" del contratto collettivo.
Neppure può farsi ricorso all'istituto giuridico della sospensione necessaria del procedimento ex art.295 cpc, non ricorrendone alcuna delle tassative condizioni.
Lo si deduce -tra l'altro- dalla circostanza che nella vigenza del tentativo obbligatorio preventivo di conciliazione extragiudiziale per le controversie di lavoro (ora come noto divenuto facoltativo), il legislatore (nell'evidente consapevolezza che l'improcedibilità non avrebbe consentito l'applicazione dell'art. 295 cpc) ha dovuto introdurre una fattispecie di sospensione ad hoc, tramite l'art. 412 bis cpc (abrogato dall'art. 31, comma 16, I. n.
183/2010) (...).
Ne consegue che la declaratoria di improcedibilità, nel caso di specie - lungi dal consentire l'adozione di una ordinanza di sospensione del giudizio - non potrà che esser resa con
Pag. 8 di 9 sentenza, ossia con statuizione decisoria, come esattamente ha fatto il Tribunale di Parma sulla scorta di altri precedenti delle Corti di merito (cfr. Trib Roma, 10.10.2017; Trib.
Ravenna, 6.4.2017)».
17. Né rileva, infine, che la pattuizione del contratto collettivo richiami solamente la l. 604/1966 e la l. 300/1970, ma non il d.lgs. 23/2015, applicabile al licenziamento per cui è causa. Si tratta di circostanza evidentemente dovuta al fatto che la clausola era stata prevista in una versione del contratto collettivo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 23/2015. Al contrario, anzi, il fatto che nella versione originaria sia stato fatto specifico riferimento a ogni normativa allora applicabile ai licenziamenti individuali attesta l'evidente volontà delle parti sociali di sottoporre al tentativo obbligatorio di conciliazione tutte le controversie aventi a oggetto tale materia;
volontà poi sempre confermata dalle stesse parti sociali mediante la trasfusione letterale della clausola nelle successive versioni del contratto collettivo, restando quindi ininfluente il mancato aggiornamento dei riferimenti normativi.
18.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
19. In ragione della particolarità della questione e della definizione della causa in limine litis, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione integrale dele spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara improcedibile il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Parma, 18/02/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. CANDELORO CLAUDIA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIA INDIPENDENZA 30 40121 BOLOGNA;
RICORRENTE contro
), in persona del l. r. Controparte_1 P.IVA_1
p. t., rappresentata e difesa dall'avv. DI MONTE ANGELO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in PIAZZA JACOPO SANVITALE 11
43121 PARMA;
CONVENUTA OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza reietta:
IN VIA PRINCIPALE:
1. Accertare e dichiarare la nullità del licenziamento comminato in data 27.02.2024 dalla Sirio
Società Cooperativa a r.l. ai danni del Sig. oltre che della conseguente Parte_1 delibera di esclusione dalla compagine societaria comunicata in data 29.04.2024, poichè determinate esclusivamente da motivo ritorsivo, secondo quanto esposto nel presente ricorso;
1. Per l'effetto, previa riammissione del Sig. nella compagine societaria, dichiarare tenuta Pt_1
e condannare, ex art. 2 D.lgs. 23/2015, la Sirio Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente Sig. nel Parte_2 proprio posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad almeno 1.488,51 euro/mese – in applicazione di quanto previsto dal CCNL Cooperative Sociali (doc. 1) - o a 1.947,59 euro, in applicazione dei minimi previsti per il livello 2B dal CCNL FISE (doc. 3), corrispondente al periodo compreso tra il giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.
IN VIA SUBORDINATA
2. Accertare e dichiarare l'insussistenza del fatto contestato posto alla base del licenziamento comminato al Sig. e della conseguente delibera di esclusione dalla compagine societaria, Pt_1 poichè disciplinarmente irrilevante secondo quanto descritto nel presente ricorso.
3. Per l'effetto, previa riammissione del Sig. nella compagine societaria, dichiarare tenuta Pt_1
e condannare, ex art. 3, 2° co., D.lgs. 23/2015, la Sirio Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente Sig. nel Parte_2 proprio posto di lavoro e a corrispondergli un'indennità, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad almeno 1.488,51 euro/mese – in applicazione di quanto previsto dal CCNL Cooperative Sociali (doc. 1) - o a 1.947,59 euro, in applicazione dei minimi previsti per il livello 2B dal CCNL FISE (doc. 3), corrispondente al periodo compreso tra il giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali nel limite delle dodici mensilità.
Pag. 2 di 9 IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
4. Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminato da Sirio Società Cooperativa
a r.l. al Sig. e della conseguente delibera di esclusione dalla Parte_2 compagine societaria, per sproporzionalità rispetto ai fatti contestati, secondo quanto descritto nel presente ricorso.
5. Per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare ex art. 3, ° co., D.lgs. 23/2015 Sirio Società
Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del
Sig. di un'indennità pari a un importo compreso tra le 6 e le 36 mensilità, da Pt_1 commisurarsi all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad almeno
1.488,51 euro/mese – in applicazione di quanto previsto dal CCNL (doc. 1) Controparte_2
- o a 1.947,59 euro in applicazione dei minimi previsti per il livello 2B dal CCNL FISE (doc. 3), salva diversa somma risultante di giustizia.
IN OGNI CASO
6. Accertare e dichiarare il diritto del Sig. lavoratore dipendente della Parte_1
a r.l. impiegato presso l'appalto concluso da quest'ultima con per la Controparte_3 CP_4 raccolta dei rifiuti differenziati presso l'area territoriale di Parma, a ricevere, ai sensi dell'art. 36
Cost., una retribuzione paramentrata sul livellio 2B del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi Ambientali (c.d. CCNL FISE, doc. 2), secondo quanto esposto nel presente ricorso.
7. Per l'effetto di tale accertamento, dichiarare tenuta e condannare in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al lavoratore ricorrente le differenze retributive maturate in ragione dell'illegittima applicazione a suo danno dei minimi retributivi di cui al CCNL Cooperative Sociali, quantificate per il periodo compreso tra il gennaio 2019 e il febbraio 2024, come risulta dai conteggi allegati (doc. 10), in 34.294,48 euro, salva diversa somma risultante di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze e onorari».
Per la parte convenuta:
«Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo ogni più opportuno provvedimento e/o declaratoria, del caso e di legge (anche in ordine alla circostanza che il ricorrente non avrebbero titolo all'inquadramento al livello 2B del ccnl Fise anche laddove tale fonte, in denegata ipotesi, fosse stata applicabile)
Pag. 3 di 9 accertare e dichiarare,
in via di gradata principalità:
A) l'improcedibilità del ricorso e relative domande, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 38 del ccnl per le cooperative sociali;
B) l'inammissibilità delle domande, per effetto:
B1) della vincolatività delle deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio sociale della convenuta, assunte, tempo per tempo, con la partecipazione, diretta o indiretta, del ricorrente nella sua qualità di socio della cooperativa;
nonché
B2) della vincolatività del ccnl per le cooperative sociali, cui rinvia il regolamento della convenuta in via subordinata, nel merito:
C1) respingere tutte le domande svolte dal sig. sia con riferimento al licenziamento, sia Pt_1 con riferimento alla pretesa di differenze retributive, perché inammissibili, infondate, non provate o come meglio;
Con vittoria delle spese ed applicazione della maggiorazione del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, così come previsto dall' art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.6.2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di accertare la nullità o l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro in data 27.2.2024 e, per Controparte_5
l'effetto, condannare la convenuta alla sua reintegrazione in servizio e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge.
2. Il ricorrente, inoltre, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di €
34.294,48 a titolo di differenze retributive dovute a motivo dell'illegittima applicazione del CCNL Cooperative Sociali in luogo del CCNL FISE.
3. si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente Controparte_5
l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo obbligatorio
Pag. 4 di 9 di conciliazione e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. A seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, è stato assegnato termine alle parti per il deposito di note scritte in merito all'eccezione preliminare di improcedibilità.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
7. L'art. 38 CCNL Cooperative Sociali prevede quanto segue:
«1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del Codice di Procedura Civile, come modificati dal Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo
29.10.1998 n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati Misti Paritetici territoriali oppure dove hanno sede le Associazioni Cooperative, o presso le Organizzazioni Sindacali competenti territorialmente, alla quale aderiscono o conferiscono mandato la cooperativa o il lavoratore interessato...”
13. Le procedure di cui al presente articolo sono estese alle controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, ed alla legge 20 maggio
1970, n. 300 e successive modifiche;
in attesa della conclusione della procedura di cui sopra, gli effetti del licenziamento sono differiti e l'addetta/o resta sospesa/o senza diritto alla retribuzione».
8. Il CCNL prevede quindi che l'esperimento del tentativo di conciliazione nelle modalità e nelle sedi da esso previste costituisce una condizione di procedibilità dell'azione giudiziale di impugnazione del licenziamento individuale.
9. Il ricorrente ha sostenuto la nullità di tale clausola della contrattazione collettiva, dato che, dopo l'abrogazione del tentativo obbligatorio di conciliazione precedentemente previsto dall'art. 412 bis c.p.c. a pena di improcedibilità delle
Pag. 5 di 9 domande giudiziali in materia di lavoro, non sarebbe più consentito introdurre condizioni di procedibilità in via convenzionale.
10. Tuttavia, l'art. 412 ter c.p.c. consente la possibilità per i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative di prevedere sedi e modalità in cui svolgere il tentativo di conciliazione;
dovendosi ritenere che la contrattazione collettiva possa dunque anche prevedere l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione innanzi alla Commissione territorialmente competente.
11. Non si configura quindi una condizione di procedibilità illegittimamente prevista dal contratto individuale di lavoro, ma una procedimentalizzazione dell'esercizio del diritto convenuta dalle parti sociali prevista al fine di di individuare modalità di efficiente e equa gestione dei contenziosi in materia di licenziamento, tra i più delicati tra quelli che insorgono tra lavoratori e datori.
12. Si deve poi sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la condizione di procedibilità in parola non è prevista dalla autonomia privata dei singoli, ma dall'autonomia collettiva, a ciò facoltizzata dall'art. 412 ter
c.p.c. in quanto ritenuta la fonte più appropriata a individuare il punto di contemperamento tra le contrapposte esigenze delle parti sociali.
13. Né tale condizione di procedibilità si pone in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di azione previsto dall'art. 24 Cost., dato che il diritto controverso non è in alcun modo pregiudicato, ma appunto meramente procedimentalizzato.
14. Non si ritiene altresì conferente il richiamo operato da parte ricorrente all'arresto in cui la Corte di cassazione avrebbe statuito che, qualora sia previsto dalla legge
– e a fortiori dal contratto collettivo – un tentativo obbligatorio di conciliazione prima dell'instaurazione di una controversia, la conseguenza del mancato esperimento dello stesso non potrebbe essere l'improcedibilità dell'azione qualora ciò non sia espressamente previsto dalla legge stessa (Cass. 21 settembre 2012, n.
16092).
Pag. 6 di 9 15. Nella motivazione di tale pronuncia, infatti, si sottolinea che la mancata previsione della conseguenza processuale del mancato esperimento del tentativo di conciliazione preclude di considerare che esso costituisca una condizione di ammissibilità dell'azione, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. In via di obiter dictum, è però poi sottolineato che, anche qualora esso fosse considerato una condizione di procedibilità, rilevabile solo entro la prima udienza di comparizione in applicazione analogica dell'art. 412 bis c.p.c., ciò non avrebbe rilevato in quanto, in quel giudizio, l'eccezione era stata sollevata tardivamente;
mentre, nel caso in esame, l'eccezione è stata tempestivamente sollevata nella memoria di costituzione della convenuta.
16. Si ritiene quindi di aderire all'indirizzo ermeneutico adottato da una sentenza di questo Tribunale, particolarmente conferente in quanto proprio relativa alla clausola contrattuale in esame, ove è stata affermata la piena validità della pattuizione del contratto collettivo e, conseguentemente, dichiarata l'improcedibilità del ricorso (Trib. Parma, 23 gennaio 2020, n. 12). La sentenza è stata poi pienamente confermata dalla Corte d'Appello di Bologna, le cui argomentazioni, anche in punto di vincolatività delle clausole del contratto collettivo per i lavoratori non iscritti ai sindacati firmatari, sono di seguito riportate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (App. Bologna, 3 agosto 2021,
n. 621):
«La questione pregiudiziale all'esame di questa Corte (e in precedenza, dell'adito Tribunale di Parma) è quella relativa alla cogenza inter partes della previsione di cui all'art. 38 del ccnl
16.12.2011 per le cooperative sociali, che, sotto la rubrica "Conciliazione in sede sindacale", ha previsto l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione "per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto", incluse le "controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15.7.1966 n. 604, ed alla legge 20.5.1970 n. 300 e successive modifiche" (...)
Pag. 7 di 9 Tale disposizione è trasfusa, anche tramite l'art. 2077 cod. civ., nel contratto individuale di lavoro del sig. (...), che, expressis verbis, ha recepito quanto pattuito dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali (...).
Ciò precisato, poiché "Le parti hanno espressamente subordinato l'introduzione della domanda giudiziale al previo esperimento del tentativo di conciliazione" ed essendo indiscutibile che rientri "nella disponibilità delle parti medesime la subordinazione della lite alla previa sottoposizione del rapporto controverso ad un terzo come condizione di procedibilità" (cfr. Trib. Roma, 10.10.2017, est. ), la conseguenza non può che Persona_1 consistere nella declaratoria di improcedibilità della domanda svolta (...), per mancato preventivo esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, ex art. 38 del ccnl. (...)
Quanto alle conseguenze dell'omesso tentativo di conciliazione, è lo stesso art.38 a prevederle: la rimozione della condizione di improcedibilità compete alla "parte interessata alla definizione della controversia", la quale "è tenuta a richiedere per iscritto il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato".
Pertanto, della promozione del tentativo è onerato il (...) e non la cooperativa.
Coerentemente, dunque, in assenza di tale atto di impulso, il Tribunale di Parma ha dichiarato con sentenza l'improcedibilità del ricorso.
(...) In ogni caso, l'art.38 cit. non appare derogabile, attesa la vincolatività delle clausole preposte alla composizione dei conflitti, che oltre che sul piano dei rapporti tra le parti individuali hanno un'indubbia rilevanza anche su quello collettivo, trattandosi di disposizioni appartenenti (anche) alla cosiddetta "parte obbligatoria" del contratto collettivo.
Neppure può farsi ricorso all'istituto giuridico della sospensione necessaria del procedimento ex art.295 cpc, non ricorrendone alcuna delle tassative condizioni.
Lo si deduce -tra l'altro- dalla circostanza che nella vigenza del tentativo obbligatorio preventivo di conciliazione extragiudiziale per le controversie di lavoro (ora come noto divenuto facoltativo), il legislatore (nell'evidente consapevolezza che l'improcedibilità non avrebbe consentito l'applicazione dell'art. 295 cpc) ha dovuto introdurre una fattispecie di sospensione ad hoc, tramite l'art. 412 bis cpc (abrogato dall'art. 31, comma 16, I. n.
183/2010) (...).
Ne consegue che la declaratoria di improcedibilità, nel caso di specie - lungi dal consentire l'adozione di una ordinanza di sospensione del giudizio - non potrà che esser resa con
Pag. 8 di 9 sentenza, ossia con statuizione decisoria, come esattamente ha fatto il Tribunale di Parma sulla scorta di altri precedenti delle Corti di merito (cfr. Trib Roma, 10.10.2017; Trib.
Ravenna, 6.4.2017)».
17. Né rileva, infine, che la pattuizione del contratto collettivo richiami solamente la l. 604/1966 e la l. 300/1970, ma non il d.lgs. 23/2015, applicabile al licenziamento per cui è causa. Si tratta di circostanza evidentemente dovuta al fatto che la clausola era stata prevista in una versione del contratto collettivo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 23/2015. Al contrario, anzi, il fatto che nella versione originaria sia stato fatto specifico riferimento a ogni normativa allora applicabile ai licenziamenti individuali attesta l'evidente volontà delle parti sociali di sottoporre al tentativo obbligatorio di conciliazione tutte le controversie aventi a oggetto tale materia;
volontà poi sempre confermata dalle stesse parti sociali mediante la trasfusione letterale della clausola nelle successive versioni del contratto collettivo, restando quindi ininfluente il mancato aggiornamento dei riferimenti normativi.
18.
Per questi motivi
, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
19. In ragione della particolarità della questione e della definizione della causa in limine litis, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione integrale dele spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara improcedibile il ricorso;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Parma, 18/02/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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