TAR
Ordinanza cautelare 28 ottobre 2021
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Sentenza 15 maggio 2023
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CS
Improcedibile
Sentenza 24 marzo 2026
Improcedibile
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04743/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 24/03/2026
N. 02484 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04743/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4743 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Damonte, Nadia Podestà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ventimiglia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione
Seconda) n. 506/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa; N. 04743/2023 REG.RIC.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. IO UL
e udito per le parti l'avvocato Giovanni Ranzani;
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza gravata ha respinto il ricorso proposto dalla parte appellante per l'annullamento dell'ordinanza n. 53 del Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di
Ventimiglia del 23 giugno del 2021 avente ad oggetto “Vigilanza sull'attività edilizia
– ordinanza ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001 – pratica E.P. 8971 – PROGR. N. 261/2021” con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere descritte nel provvedimento ed il ripristino dello stato dei luoghi - opere realizzate in -OMISSIS-, comune di
Ventimiglia, consistenti in un'autorimessa interrata in difformità in termini di sagoma, quote di imposta e di mancato interramento e realizzazione di n. 2 alloggi soprastanti la stessa autorimessa - nel termine perentorio di 90 giorni dalla notifica; nonché di ogni atto precedente e/o presupposto, connesso e/o conseguente.
Avverso la decisione la parte ha dedotto i seguenti motivi di appello:
1. Erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt.
31, comma primo, e 34 del D.P.R. 380/2001 ed all'art. 142 del D.lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42 e s.m.i. in relazione al R.D. 3267/1923 e L.R. n. 4/1999. Difetto di presupposto.
Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. 2. Erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 34 D.P.R. n. 380/2001 in relazione agli artt. 136 e 142 D.Lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o dei presupposti e/o per difetto di motivazione per carenza di istruttoria 3. Erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31, 32 e 34, comma 2, D.P.R. n. 380/2001. Difetto di presupposto. Irragionevolezza. 4. Erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 34 N. 04743/2023 REG.RIC.
D.P.R. n. 380/2001, del D.Lgs. 42/2004 e del R.D. 3267/1923 in relazione agli artt. 7,
8 e 10 L. n. 241/1990 per contraddittorietà intrinseca e grave difetto di motivazione.
2. Benché sia stato ritualmente citato, non si è costituito in giudizio il Comune di
Ventimiglia.
3. In diritto va osservato che, con atto depositato il 12 gennaio del 2026, la parte appellante ha rappresentato di aver deciso di ottemperare all'ordinanza impugnata, e di avere demolito gli abusi edilizi da essa sanzionati e che, in ragione di tanto, è venuto meno l'interesse alla coltivazione del gravame.
4. Tanto premesso, ai sensi del comma 4 dell'art.84 del c.p.a. il presente appello è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non vi è a provvedere sulle spese, mancando la costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI SS, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
IO UL, Consigliere, Estensore N. 04743/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE
IO UL
IL PRESIDENTE
DI SS
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 24/03/2026
N. 02484 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04743/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4743 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Damonte, Nadia Podestà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ventimiglia, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione
Seconda) n. 506/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa; N. 04743/2023 REG.RIC.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. IO UL
e udito per le parti l'avvocato Giovanni Ranzani;
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza gravata ha respinto il ricorso proposto dalla parte appellante per l'annullamento dell'ordinanza n. 53 del Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di
Ventimiglia del 23 giugno del 2021 avente ad oggetto “Vigilanza sull'attività edilizia
– ordinanza ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001 – pratica E.P. 8971 – PROGR. N. 261/2021” con la quale è stata ingiunta la demolizione delle opere descritte nel provvedimento ed il ripristino dello stato dei luoghi - opere realizzate in -OMISSIS-, comune di
Ventimiglia, consistenti in un'autorimessa interrata in difformità in termini di sagoma, quote di imposta e di mancato interramento e realizzazione di n. 2 alloggi soprastanti la stessa autorimessa - nel termine perentorio di 90 giorni dalla notifica; nonché di ogni atto precedente e/o presupposto, connesso e/o conseguente.
Avverso la decisione la parte ha dedotto i seguenti motivi di appello:
1. Erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt.
31, comma primo, e 34 del D.P.R. 380/2001 ed all'art. 142 del D.lgs. 22 gennaio 2004,
n. 42 e s.m.i. in relazione al R.D. 3267/1923 e L.R. n. 4/1999. Difetto di presupposto.
Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. 2. Erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 34 D.P.R. n. 380/2001 in relazione agli artt. 136 e 142 D.Lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o dei presupposti e/o per difetto di motivazione per carenza di istruttoria 3. Erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31, 32 e 34, comma 2, D.P.R. n. 380/2001. Difetto di presupposto. Irragionevolezza. 4. Erroneità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 34 N. 04743/2023 REG.RIC.
D.P.R. n. 380/2001, del D.Lgs. 42/2004 e del R.D. 3267/1923 in relazione agli artt. 7,
8 e 10 L. n. 241/1990 per contraddittorietà intrinseca e grave difetto di motivazione.
2. Benché sia stato ritualmente citato, non si è costituito in giudizio il Comune di
Ventimiglia.
3. In diritto va osservato che, con atto depositato il 12 gennaio del 2026, la parte appellante ha rappresentato di aver deciso di ottemperare all'ordinanza impugnata, e di avere demolito gli abusi edilizi da essa sanzionati e che, in ragione di tanto, è venuto meno l'interesse alla coltivazione del gravame.
4. Tanto premesso, ai sensi del comma 4 dell'art.84 del c.p.a. il presente appello è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non vi è a provvedere sulle spese, mancando la costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI SS, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
IO UL, Consigliere, Estensore N. 04743/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE
IO UL
IL PRESIDENTE
DI SS
IL SEGRETARIO