CASS
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/08/2025, n. 28515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28515 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da RO ZU - Presidente - Sent. n. sez. 960/2025 LE OM CC - 20/06/2025 LA LL R.G.N. 12281/2025 NA RI GL AR PIERANGELO LO - Relatore - ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: US MM nato a [...] il [...] DO US nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/02/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO LO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
udite le conclusioni dell’avv. Dario Vannetiello, per i ricorrenti, che ha chiesto di accogliere i ricorsi. 1. Con ordinanza emessa il 4 dicembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a LL US per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo A) e 629-416-bis.1 cod. pen. (capo D) e a SO MM per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo A). Penale Sent. Sez. 5 Num. 28515 Anno 2025 Presidente: ZU RO Relatore: LO PIERANGELO Data Udienza: 20/06/2025 2 Con ordinanza del 5 febbraio 2025, il Tribunale di Napoli – Sezione riesame – , previa riqualificazione del fatto contestato al capo D nel reato di estorsione tentata, ha confermato la misura applicata nei confronti dei due indagati. Secondo il Tribunale, entrambi gli indagati sarebbero associati al clan LL e LL US avrebbe anche partecipato al tentativo di estorsione descritto al capo D) dell'imputazione provvisoria, che costituirebbe uno dei reati-fine, attuativi del programma criminoso. La tentata estorsione sarebbe relativa alla realizzazione dei lavori di edificazione di alcune mansarde, che il committente avrebbe dovuto «per forza» affidare alla società “Vittoria Costruzioni s.a.s.” di LL US. 2. Entrambi gli indagati, con separati atti, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore. 3. Il ricorso di LL US si compone di tre motivi. 3.1. Con il primo motivo, articolato con particolare riferimento al delitto di partecipazione all’associazione per delinquere di stampo mafioso, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 121, 192, 238-bis e 273 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen. Sostiene che la partecipazione al sodalizio criminoso sarebbe stata desunta esclusivamente dalla sentenza di condanna già inflitta all’indagato, per condotte associative riguardanti il periodo ricompreso tra il febbraio 2017 e il febbraio 2019. Tale deduzione, però, non sarebbe corretta, atteso che la sentenza in questione, sebbene confermata in secondo grado, non sarebbe ancora definitiva. Sarebbe stata, pertanto, necessaria una verifica più approfondita sulla ritenuta intraneità dell'indagato al clan LL, nel periodo oggetto di contestazione nel presente procedimento. I giudici di merito, invece, si sarebbero basati soprattutto sulle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia OZ IA e LL PO, che sarebbero risalenti nel tempo, generiche, non riscontrate e contrastanti tra di loro. Il ricorrente, in particolare, sostiene che: il OZ non avrebbe chiarito perché l'indagato avrebbe svolto la sua attività di costruttore con il sostegno del clan;
il LL avrebbe affermato che l'indagato non sarebbe affiliato al clan. Il ricorrente, inoltre, sostiene che: non sarebbero stati individuati lavori edili affidati all'indagato sul territorio di competenza del clan LL;
la mera partecipazione al reato estorsivo contestato al capo D) dell'imputazione provvisoria, di per sé, non sarebbe sufficiente per ritenere dimostrata la partecipazione dell'indagato al clan LL. 3 3.2. Con il secondo motivo, articolato con particolare riferimento al delitto di tentata estorsione, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 121, 192 e 273 cod. proc. pen. e 56, 629 e416-bis.1 cod. pen. Rappresenta che: oggetto dell'originaria imputazione provvisoria, era l’imposizione al committente dell’affidamento dei lavori di realizzazione di alcune mansarde alla “Vittoria Costruzioni s.a.s.” di LL US;
il Tribunale ha ritenuto che l'estorsione sarebbe stata soltanto tentata, atteso che, dalle conversazioni intercettate, non sarebbe possibile desumere se i lavori fossero stati effettivamente eseguiti e se l’ingiusto profitto fosse stato effettivamente conseguito. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe motivato in ordine «all'idoneità e all’inequivoca direzionalità della condotta» dell'indagato a coartare la volontà della persona offesa, nella scelta del soggetto a cui affidare l'esecuzione dei lavori. Secondo il ricorrente, non vi sarebbe alcun elemento da cui poter desumere che il presunto «messaggio» estorsivo fosse stato portato a conoscenza della persona offesa. Il ricorrente poi contesta la sussistenza dell'aggravante, sostenendo che, nel caso in esame, non sarebbe stato utilizzato il metodo mafioso, come si ricaverebbe «dalla conversazione richiamata a pagina 50 dell'ordinanza, in cui LL BE aveva solo ipotizzato di ricorrere lui soltanto alle maniere malamente». 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Contesta la motivazione con la quale i giudici di merito hanno ritenuto «che il fattore temporale non avrebbe inciso sulla concretezza e sull’attualità delle esigenze cautelari». Tale motivazione – basata sul fatto che gli indagati non si sarebbero dissociati dal sodalizio e, «al netto delle condotte contestate nel presente procedimento», avrebbero continuato a «orbitare attorno al clan LL» – sarebbe contraddetta dal fatto che l'indagato sarebbe stato intraneo al clan per un periodo di tempo limitato, nel quale avrebbe commesso un solo reato-fine. 4. Il ricorso di SO MM si compone di due motivi. 4.1. Con il primo motivo, articolato con riferimento al delitto di partecipazione all’associazione per delinquere di stampo mafioso, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 121, 238-bis e 273 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen. Rappresenta che i giudici di merito hanno ritenuto l'indagato associato al clan LL, dal settembre 2020 al gennaio 2021, sulla base dei seguenti elementi: 4 il lontano legame parentale con alcuni membri del clan;
i rapporti di frequentazione con RA AU, genero di LL FE, e presunto reggente della frazione operante nella zona di San Nicola di Giugliano;
alcune conversazioni intercettate. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che sussisterebbero significativi elementi che finirebbero per elidere gli elementi a carico: nessun collaboratore di giustizia aveva indicato l'indagato quale componente del clan;
all'indagato non era stato contestato alcun reato-fine; non erano stati accertati rapporti tra l'indagato e gli altri associati, fatta eccezione per la frequentazione con il RA, al quale l'indagato era legato da vincoli di parentela. Scarsamente significative sarebbero le conversazioni intercettate, atteso che queste sarebbero poco chiare nel loro significato, «sia per l'incompletezza dei colloqui registrati, sia per la cripticità del linguaggio usato dagli interlocutori». Il ricorrente, inoltre, ritiene che sarebbero completamente privi di rilievo gli espedienti che, secondo i giudici di merito, l'indagato avrebbe utilizzato per sottrarsi a eventuali intercettazioni, come, ad esempio, «bisbigliare e lasciare il telefono in macchina». Scarsamente significativi sarebbero anche i presunti «pizzini» che l'indagato utilizzava per comunicare con il RA e, secondo il Tribunale, anche con LL SC. Tali pizzini, infatti, non sarebbero stati sequestrati, fatta eccezione per il foglio recuperato dagli agenti della D.I.A. di Napoli, parzialmente ricomposto e fotografato, il cui significato, tuttavia, non sarebbe perfettamente comprensibile. Il ricorrente poi contesta la ricostruzione che i giudici di merito avrebbero fatto dell'unico fatto materiale che coinvolgerebbe l'indagato, ossia l'attività di riscossione del canone di fitto del “Pub Dubliners”. Secondo i giudici di merito, l'indagato sarebbe subentrato in tale attività a LL SC, su ordine del RA, che avrebbe incaricato proprio l'indagato di comunicare al LL la decisione da lui presa. Tanto si ricaverebbe dalla localizzazione dell'autovettura dell'indagato nei pressi del pub nonché dalle sommarie informazioni testimoniali rese da RP DA, legale rappresentante della società che gestiva il locale in questione. Il ricorrente, però, sostiene che tale ricostruzione sarebbe smentita dalle sommarie informazioni rese dalla RP, che sarebbero state travisate. La donna, infatti, avrebbe riferito che sarebbe stato proprio LL SC a dirle che «in sua assenza avrebbe dovuto corrispondere il canone a un suo cugino di nome NU e che ciò si sarebbe verificato solo dopo che il LL era stato arrestato». Il presunto «subentro» del SO nell'attività di riscossione, dunque, non sarebbe avvenuto per «ragioni di camorra». Il ricorrente contesta «i presunti episodi di riscossione illecita, indicati alle pagine 39 e s. dell'ordinanza impugnata», sostenendo che, dagli atti, 5 emergerebbero solo «circostanze generiche, … equivoche e non riscontrate». Dalle conversazioni intercettate, poi, non sarebbe possibile comprendere quali sarebbero i «soggetti debitori», quale sarebbe «la causale dei pagamenti» e se il denaro fosse stato effettivamente riscosso. I giudici di merito, inoltre, avrebbero ignorato la memoria difensiva e avrebbero motivato in maniera «gravemente carente su un elemento indefettibile: la natura stabile del contributo del SO all'associazione». 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, ponendo in rilievo «il significativo lasso temporale» trascorso «tra il momento dell'adozione del provvedimento e l'epoca di commissione dei reati contestati». Sostiene che il Tribunale avrebbe ritenuto che il decorso del tempo non avrebbe inciso sulle esigenze cautelari, sulla base dei seguenti elementi: nessuno degli indagati si sarebbe dissociato dal sodalizio;
gli indagati avrebbero orbitato attorno al clan LL già da tempo, come risulterebbe dai rispettivi certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. Ebbene, secondo il ricorrente, nessuna delle argomentazioni poste dal Tribunale a sostegno della propria decisione si attaglierebbe alla posizione dell'indagato, che sarebbe stato intraneo al clan LL per un periodo di tempo limitato, ossia da settembre 2019 fino a gennaio 2021, e non avrebbe mai «vissuto di criminalità organizzata e di attività illecite legate ad essa». L'indagato, invero, sarebbe un soggetto giovane, incensurato, al quale non erano stati contestati reati-fine. 1. I ricorsi devono essere rigettati. 2. Il ricorso di LL US deve essere rigettato. 2.1. Il primo motivo è inammissibile. Con esso, invero, il ricorrente ha articolato generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). 6 Al riguardo, va ribadito che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Va, in ogni caso, rilevato che, in ordine alla partecipazione dell'indagato al sodalizio criminale, il Tribunale ha reso una motivazione adeguata e priva di vizi logici, dando il giusto rilievo a una sentenza di condanna, confermata in appello, in ordine alla partecipazione, fino al febbraio 2019, dell'indagato al clan LL, con il compito «di collettore … delle somme di denaro provento delle attività illecite del clan». Il Tribunale ha posto in rilievo che, da quella sentenza, emergeva che: l'indagato provvedeva alla raccolta e alla consegna al clan del denaro provento di estorsione;
a lui erano stati affidati lavori edili, nelle zone controllate dal sodalizio criminale. Al riguardo, va ricordato che «i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen., per l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione dell'art. 238-bis, cod. proc. pen. che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, né dell'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, nel subordinare l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch'esso al solo giudizio sulla responsabilità» (Sez. 5, n. 57105 del 15/10/2018, Fedele, Rv. 2744049). Il Tribunale ha posto in rilievo come tali emergenze si ponessero in rapporto di continuità con le attività più recentemente svolte dall'indagato, come emerse dalle conversazioni intercettate, e, in particolare, con l'attività estorsiva oggetto del reato contestato al capo D). Ha, infine, evidenziato che il grave quadro indiziario era completato delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia OZ IA e LL PO, sebbene queste fossero relative a un periodo di tempo anteriore ai fatti oggetto del presente procedimento. Si tratta di una motivazione adeguata e priva di vizi logici, rispetto alla quale il ricorrente ha sollevato delle generiche deduzioni, completamente versate in 7 fatto. Quanto all'affermazione del LL relativa alla mancata affiliazione dell'indagato al clan, va rilevato che il ricorrente non ha dedotto né tantomeno dimostrato la portata decisiva della mancata valorizzazione di tale affermazione, che peraltro, come evidenziato dallo stesso ricorrente, fa riferimento a un periodo di tempo anteriore a quello oggetto del presente procedimento. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile. Anche con esso, il ricorrente si è limitato a muovere delle generiche censure, completamente versate in fatto. Va, in ogni caso, evidenziato che, anche con riferimento al reato estorsione tentata, il Tribunale ha reso una motivazione adeguata e priva di vizi logici (cfr. pagine 45 e ss. dell’ordinanza impugnata), riportando ed esaminando in maniera analitica il contenuto delle conversazioni intercettate, indicando anche gli elementi di riscontro desumibili dagli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria. Il Tribunale non solo ha posto in rilievo il carattere chiaramente intimidatorio degli “avvertimenti”, ma ha anche evidenziato il ruolo centrale assunto dal LL nella vicenda (cfr., in particolare, pagine 51 e s. dell’ordinanza). Infondata, inoltre, è la tesi del ricorrente, secondo il quale non vi sarebbe la prova che la minaccia fosse stata portata a conoscenza della persona offesa. Dalla ricostruzione del Tribunale, infatti, emerge che, proprio grazie all’attuazione dei loro propositi criminosi e all’intervento del RA, gli indagati avevano ottenuto l’effetto voluto: i lavori originariamente attribuiti al “maresciallo” erano stati divisi in due lotti, uno dei quali affidata ai LL (cfr. pagine 49 e 51 dell’ordinanza). Il Tribunale, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha adeguatamente motivato in ordine all’utilizzo del “metodo mafioso”, ponendo in rilievo come fosse emerso in maniera evidente che l’estorsione dovesse essere realizzata con le modalità dell'intimidazione propria delle organizzazioni di tipo camorristico. In ogni caso, era emerso che il reato fosse pure destinato all'agevolazione del sodalizio criminoso, come desumibile dal coinvolgimento di persone del «calibro» di MP EL – «al quale ci si era rivolti recandosi addirittura a Catanzaro per parlare con lui, che era in carcere» – e del RA, che rivestiva all’interno del clan LL un ruolo organizzativo, proprio nel settore delle estorsioni (cfr. pagine 52 e s. dell’ordinanza). 2.3. Il terzo motivo è infondato. Il Tribunale, invero, ha adeguatamente motivato sulle esigenze cautelari non solo facendo ricorso “alla doppia presunzione” in ordine alla sussistenza delle esigenze e all'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ma anche ponendo in rilievo la pericolosa personalità dell'indagato e la sua indole trasgressiva ed incline a delinquere, rese evidenti dalla sua “biografia penale”. 8 Va, in ogni caso, posto in rilievo la genericità e la scarsa rilevanza degli elementi dedotti dal ricorrente. Sotto tale profilo, va evidenziato che il fatto che, nel presente procedimento, venga contestata all'indagato la partecipazione al clan per un periodo di tempo (a dire del ricorrente) limitato, durante il quale avrebbe commesso un solo reato-fine, assume scarsa rilevanza, atteso che l'indagato risulta essere stato condannato, con sentenza confermata in appello, per la partecipazione al sodalizio criminale, per un periodo di tempo anteriore a quello oggetto del presente procedimento. 3. Il ricorso di SO MM deve essere rigettato. 3.1. Il primo motivo è inammissibile. Anche il primo motivo del ricorso del SO si risolve in generiche censure, completamente versate in fatto. Al pari dei primi due motivi del ricorso del LL, è diretto a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale. Il ricorrente si limita a censurare le argomentazioni che il Tribunale ha posto a fondamento della propria decisione, senza dedurre un effettivo travisamento di prova oppure un determinante vizio logico, desumibile dal testo del provvedimento impugnato. Va, in ogni caso, posto in rilievo che il Tribunale, con riferimento alla partecipazione dell'indagato al clan LL, ha reso una motivazione adeguata ed esente da vizi logici (cfr. pagine 34 e ss. dell’ordinanza). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha motivato ampiamente in ordine allo stabile contributo fornito dall'indagato all'organizzazione, evidenziando come durante tutto il periodo di svolgimento delle operazioni di intercettazione era emerso che egli aveva svolto le mansioni di autista, di «messaggero» e di fiduciario, sia per la raccolta del denaro, sia per la distribuzione dello stesso alle famiglie degli affiliati al clan. Attività che aveva svolto adottando particolari cautele, in quanto ben consapevole del ruolo rivestito nell'ambito del clan e dei rischi a questo connesso. Il contenuto delle conversazioni intercettate, riscontrato dagli accertamenti di polizia giudiziaria, rendeva evidente il ruolo svolto dall’indagato nell’ambito del clan. Deve essere sottolineato che le conversazioni intercettate sono state riportate nell’ordinanza e sono state analiticamente esaminate dal Tribunale. Deve essere poi escluso che il Tribunale abbia travisato le dichiarazioni di RP DA, che, peraltro, sono state testualmente riportate nel corpo del provvedimento impugnato. Il Tribunale, invero, si è limitato a trarre da tali dichiarazioni la conferma che, dopo l'arresto di LL SC, era stato proprio il SO a svolgere il compito di riscuotere il canone, nell'interesse della famiglia LL. E, infatti, dalle dichiarazioni della RP, riportate nel corpo 9 dell'ordinanza, emerge che: SC LL aveva riferito alla donna «che l’affitto lo avrebbe ritirato lui con frequenza settimanale», aggiungendo che, «in sua assenza, le rate potevano essere corrisposte a un suo cugino di nome … NU»; «in effetti» aveva incontrato «in più occasioni NU»; «NU stava ritirando le somme settimanalmente». Risulta evidente che alcun travisamento delle dichiarazioni vi è stato e che il ricorrente, in sostanza, contesta, peraltro in maniera poco lineare, le argomentazioni che il Tribunale ha tratto da tali dichiarazioni. Quanto all'omessa valutazione della memoria difensiva, va rilevato che la censura si presenta del tutto generica, non avendo il ricorrente indicato quali specifiche argomentazioni, contenute in tale memoria, non sarebbero state considerate dal Tribunale. 3.2. Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale, invero, ha adeguatamente motivato sulle esigenze cautelari non solo facendo ricorso alla “doppia presunzione” in ordine alla sussistenza delle esigenze e all'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ma anche ponendo in rilievo la pericolosa personalità dell'indagato, desumibile dal ruolo di «assoluto rilievo» da lui rivestito nell’ambito della struttura associativa. Va, in ogni caso, posto in rilievo la genericità e la scarsa rilevanza degli elementi dedotti dal ricorrente. Quanto al periodo di accertata associazione dell’indagato al clan, va rilevato che tale periodo, anche se fosse pari a un anno e quattro mesi, come sostenuto dal ricorrente, non sarebbe comunque scarsamente significativo, soprattutto alla luce del ruolo di «assoluto rilievo» rivestito dal SO nell’ambito della struttura associativa. Sotto tale profilo, va ricordato che il SO non solo provvedeva alla raccolta del denaro e alla sua distribuzione alle famiglie degli affiliati al clan, ma risultava «messaggero» e «uomo di fiducia», essendo utilizzato anche per la trasmissione degli ordini, attraverso il metodo dei “pizzini”. Risulta evidente che un tale ruolo poteva essere attribuito solo a un soggetto stabilmente inserito nella struttura del clan, che godeva della massima fiducia e considerazione da parte degli esponenti di spicco del sodalizio criminale. Il ricorrente, d’altronde, non ha indicato alcun elemento di rilievo da quale potere desumere che l’indagato abbia reciso il legame con il clan, essendosi limitato genericamente a invocare il tempo trascorso dall’ultima condotta significativa della partecipazione al sodalizio criminale. Al riguardo, deve essere ribadito che, in relazione all'accusa di partecipazione ad associazioni mafiose “storiche”, il cosiddetto “tempo silente” (ovvero la datazione nel tempo degli ultimi episodi indicanti una siffatta partecipazione, rispetto al momento di applicazione della misura), di per sé, non assume rilievo determinante, non potendosi perciò solo ritenere che sia vinta la presunzione di 10 sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la quale, per contro, può essere superata solo ove ricorrano ulteriori elementi indicativi dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, quali il provato recesso dell'indagato dall'associazione, l'esaurimento dell'attività associativa, l'inizio di un'attività di collaborazione, il trasferimento in altra zona territoriale dell'interessato (cfr. Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tevella, Rv. 286267; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131; Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889; Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti, Rv. 276905). 4. Entrambi i ricorsi, pertanto, devono essere rigettati, con conseguente condanna, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 20 giugno 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IE IL RO PE
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO LO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi;
udite le conclusioni dell’avv. Dario Vannetiello, per i ricorrenti, che ha chiesto di accogliere i ricorsi. 1. Con ordinanza emessa il 4 dicembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a LL US per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo A) e 629-416-bis.1 cod. pen. (capo D) e a SO MM per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo A). Penale Sent. Sez. 5 Num. 28515 Anno 2025 Presidente: ZU RO Relatore: LO PIERANGELO Data Udienza: 20/06/2025 2 Con ordinanza del 5 febbraio 2025, il Tribunale di Napoli – Sezione riesame – , previa riqualificazione del fatto contestato al capo D nel reato di estorsione tentata, ha confermato la misura applicata nei confronti dei due indagati. Secondo il Tribunale, entrambi gli indagati sarebbero associati al clan LL e LL US avrebbe anche partecipato al tentativo di estorsione descritto al capo D) dell'imputazione provvisoria, che costituirebbe uno dei reati-fine, attuativi del programma criminoso. La tentata estorsione sarebbe relativa alla realizzazione dei lavori di edificazione di alcune mansarde, che il committente avrebbe dovuto «per forza» affidare alla società “Vittoria Costruzioni s.a.s.” di LL US. 2. Entrambi gli indagati, con separati atti, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore. 3. Il ricorso di LL US si compone di tre motivi. 3.1. Con il primo motivo, articolato con particolare riferimento al delitto di partecipazione all’associazione per delinquere di stampo mafioso, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 121, 192, 238-bis e 273 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen. Sostiene che la partecipazione al sodalizio criminoso sarebbe stata desunta esclusivamente dalla sentenza di condanna già inflitta all’indagato, per condotte associative riguardanti il periodo ricompreso tra il febbraio 2017 e il febbraio 2019. Tale deduzione, però, non sarebbe corretta, atteso che la sentenza in questione, sebbene confermata in secondo grado, non sarebbe ancora definitiva. Sarebbe stata, pertanto, necessaria una verifica più approfondita sulla ritenuta intraneità dell'indagato al clan LL, nel periodo oggetto di contestazione nel presente procedimento. I giudici di merito, invece, si sarebbero basati soprattutto sulle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia OZ IA e LL PO, che sarebbero risalenti nel tempo, generiche, non riscontrate e contrastanti tra di loro. Il ricorrente, in particolare, sostiene che: il OZ non avrebbe chiarito perché l'indagato avrebbe svolto la sua attività di costruttore con il sostegno del clan;
il LL avrebbe affermato che l'indagato non sarebbe affiliato al clan. Il ricorrente, inoltre, sostiene che: non sarebbero stati individuati lavori edili affidati all'indagato sul territorio di competenza del clan LL;
la mera partecipazione al reato estorsivo contestato al capo D) dell'imputazione provvisoria, di per sé, non sarebbe sufficiente per ritenere dimostrata la partecipazione dell'indagato al clan LL. 3 3.2. Con il secondo motivo, articolato con particolare riferimento al delitto di tentata estorsione, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 121, 192 e 273 cod. proc. pen. e 56, 629 e416-bis.1 cod. pen. Rappresenta che: oggetto dell'originaria imputazione provvisoria, era l’imposizione al committente dell’affidamento dei lavori di realizzazione di alcune mansarde alla “Vittoria Costruzioni s.a.s.” di LL US;
il Tribunale ha ritenuto che l'estorsione sarebbe stata soltanto tentata, atteso che, dalle conversazioni intercettate, non sarebbe possibile desumere se i lavori fossero stati effettivamente eseguiti e se l’ingiusto profitto fosse stato effettivamente conseguito. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe motivato in ordine «all'idoneità e all’inequivoca direzionalità della condotta» dell'indagato a coartare la volontà della persona offesa, nella scelta del soggetto a cui affidare l'esecuzione dei lavori. Secondo il ricorrente, non vi sarebbe alcun elemento da cui poter desumere che il presunto «messaggio» estorsivo fosse stato portato a conoscenza della persona offesa. Il ricorrente poi contesta la sussistenza dell'aggravante, sostenendo che, nel caso in esame, non sarebbe stato utilizzato il metodo mafioso, come si ricaverebbe «dalla conversazione richiamata a pagina 50 dell'ordinanza, in cui LL BE aveva solo ipotizzato di ricorrere lui soltanto alle maniere malamente». 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Contesta la motivazione con la quale i giudici di merito hanno ritenuto «che il fattore temporale non avrebbe inciso sulla concretezza e sull’attualità delle esigenze cautelari». Tale motivazione – basata sul fatto che gli indagati non si sarebbero dissociati dal sodalizio e, «al netto delle condotte contestate nel presente procedimento», avrebbero continuato a «orbitare attorno al clan LL» – sarebbe contraddetta dal fatto che l'indagato sarebbe stato intraneo al clan per un periodo di tempo limitato, nel quale avrebbe commesso un solo reato-fine. 4. Il ricorso di SO MM si compone di due motivi. 4.1. Con il primo motivo, articolato con riferimento al delitto di partecipazione all’associazione per delinquere di stampo mafioso, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 121, 238-bis e 273 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen. Rappresenta che i giudici di merito hanno ritenuto l'indagato associato al clan LL, dal settembre 2020 al gennaio 2021, sulla base dei seguenti elementi: 4 il lontano legame parentale con alcuni membri del clan;
i rapporti di frequentazione con RA AU, genero di LL FE, e presunto reggente della frazione operante nella zona di San Nicola di Giugliano;
alcune conversazioni intercettate. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che sussisterebbero significativi elementi che finirebbero per elidere gli elementi a carico: nessun collaboratore di giustizia aveva indicato l'indagato quale componente del clan;
all'indagato non era stato contestato alcun reato-fine; non erano stati accertati rapporti tra l'indagato e gli altri associati, fatta eccezione per la frequentazione con il RA, al quale l'indagato era legato da vincoli di parentela. Scarsamente significative sarebbero le conversazioni intercettate, atteso che queste sarebbero poco chiare nel loro significato, «sia per l'incompletezza dei colloqui registrati, sia per la cripticità del linguaggio usato dagli interlocutori». Il ricorrente, inoltre, ritiene che sarebbero completamente privi di rilievo gli espedienti che, secondo i giudici di merito, l'indagato avrebbe utilizzato per sottrarsi a eventuali intercettazioni, come, ad esempio, «bisbigliare e lasciare il telefono in macchina». Scarsamente significativi sarebbero anche i presunti «pizzini» che l'indagato utilizzava per comunicare con il RA e, secondo il Tribunale, anche con LL SC. Tali pizzini, infatti, non sarebbero stati sequestrati, fatta eccezione per il foglio recuperato dagli agenti della D.I.A. di Napoli, parzialmente ricomposto e fotografato, il cui significato, tuttavia, non sarebbe perfettamente comprensibile. Il ricorrente poi contesta la ricostruzione che i giudici di merito avrebbero fatto dell'unico fatto materiale che coinvolgerebbe l'indagato, ossia l'attività di riscossione del canone di fitto del “Pub Dubliners”. Secondo i giudici di merito, l'indagato sarebbe subentrato in tale attività a LL SC, su ordine del RA, che avrebbe incaricato proprio l'indagato di comunicare al LL la decisione da lui presa. Tanto si ricaverebbe dalla localizzazione dell'autovettura dell'indagato nei pressi del pub nonché dalle sommarie informazioni testimoniali rese da RP DA, legale rappresentante della società che gestiva il locale in questione. Il ricorrente, però, sostiene che tale ricostruzione sarebbe smentita dalle sommarie informazioni rese dalla RP, che sarebbero state travisate. La donna, infatti, avrebbe riferito che sarebbe stato proprio LL SC a dirle che «in sua assenza avrebbe dovuto corrispondere il canone a un suo cugino di nome NU e che ciò si sarebbe verificato solo dopo che il LL era stato arrestato». Il presunto «subentro» del SO nell'attività di riscossione, dunque, non sarebbe avvenuto per «ragioni di camorra». Il ricorrente contesta «i presunti episodi di riscossione illecita, indicati alle pagine 39 e s. dell'ordinanza impugnata», sostenendo che, dagli atti, 5 emergerebbero solo «circostanze generiche, … equivoche e non riscontrate». Dalle conversazioni intercettate, poi, non sarebbe possibile comprendere quali sarebbero i «soggetti debitori», quale sarebbe «la causale dei pagamenti» e se il denaro fosse stato effettivamente riscosso. I giudici di merito, inoltre, avrebbero ignorato la memoria difensiva e avrebbero motivato in maniera «gravemente carente su un elemento indefettibile: la natura stabile del contributo del SO all'associazione». 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. Contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, ponendo in rilievo «il significativo lasso temporale» trascorso «tra il momento dell'adozione del provvedimento e l'epoca di commissione dei reati contestati». Sostiene che il Tribunale avrebbe ritenuto che il decorso del tempo non avrebbe inciso sulle esigenze cautelari, sulla base dei seguenti elementi: nessuno degli indagati si sarebbe dissociato dal sodalizio;
gli indagati avrebbero orbitato attorno al clan LL già da tempo, come risulterebbe dai rispettivi certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. Ebbene, secondo il ricorrente, nessuna delle argomentazioni poste dal Tribunale a sostegno della propria decisione si attaglierebbe alla posizione dell'indagato, che sarebbe stato intraneo al clan LL per un periodo di tempo limitato, ossia da settembre 2019 fino a gennaio 2021, e non avrebbe mai «vissuto di criminalità organizzata e di attività illecite legate ad essa». L'indagato, invero, sarebbe un soggetto giovane, incensurato, al quale non erano stati contestati reati-fine. 1. I ricorsi devono essere rigettati. 2. Il ricorso di LL US deve essere rigettato. 2.1. Il primo motivo è inammissibile. Con esso, invero, il ricorrente ha articolato generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). 6 Al riguardo, va ribadito che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Va, in ogni caso, rilevato che, in ordine alla partecipazione dell'indagato al sodalizio criminale, il Tribunale ha reso una motivazione adeguata e priva di vizi logici, dando il giusto rilievo a una sentenza di condanna, confermata in appello, in ordine alla partecipazione, fino al febbraio 2019, dell'indagato al clan LL, con il compito «di collettore … delle somme di denaro provento delle attività illecite del clan». Il Tribunale ha posto in rilievo che, da quella sentenza, emergeva che: l'indagato provvedeva alla raccolta e alla consegna al clan del denaro provento di estorsione;
a lui erano stati affidati lavori edili, nelle zone controllate dal sodalizio criminale. Al riguardo, va ricordato che «i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen., per l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione dell'art. 238-bis, cod. proc. pen. che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, né dell'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, nel subordinare l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch'esso al solo giudizio sulla responsabilità» (Sez. 5, n. 57105 del 15/10/2018, Fedele, Rv. 2744049). Il Tribunale ha posto in rilievo come tali emergenze si ponessero in rapporto di continuità con le attività più recentemente svolte dall'indagato, come emerse dalle conversazioni intercettate, e, in particolare, con l'attività estorsiva oggetto del reato contestato al capo D). Ha, infine, evidenziato che il grave quadro indiziario era completato delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia OZ IA e LL PO, sebbene queste fossero relative a un periodo di tempo anteriore ai fatti oggetto del presente procedimento. Si tratta di una motivazione adeguata e priva di vizi logici, rispetto alla quale il ricorrente ha sollevato delle generiche deduzioni, completamente versate in 7 fatto. Quanto all'affermazione del LL relativa alla mancata affiliazione dell'indagato al clan, va rilevato che il ricorrente non ha dedotto né tantomeno dimostrato la portata decisiva della mancata valorizzazione di tale affermazione, che peraltro, come evidenziato dallo stesso ricorrente, fa riferimento a un periodo di tempo anteriore a quello oggetto del presente procedimento. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile. Anche con esso, il ricorrente si è limitato a muovere delle generiche censure, completamente versate in fatto. Va, in ogni caso, evidenziato che, anche con riferimento al reato estorsione tentata, il Tribunale ha reso una motivazione adeguata e priva di vizi logici (cfr. pagine 45 e ss. dell’ordinanza impugnata), riportando ed esaminando in maniera analitica il contenuto delle conversazioni intercettate, indicando anche gli elementi di riscontro desumibili dagli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria. Il Tribunale non solo ha posto in rilievo il carattere chiaramente intimidatorio degli “avvertimenti”, ma ha anche evidenziato il ruolo centrale assunto dal LL nella vicenda (cfr., in particolare, pagine 51 e s. dell’ordinanza). Infondata, inoltre, è la tesi del ricorrente, secondo il quale non vi sarebbe la prova che la minaccia fosse stata portata a conoscenza della persona offesa. Dalla ricostruzione del Tribunale, infatti, emerge che, proprio grazie all’attuazione dei loro propositi criminosi e all’intervento del RA, gli indagati avevano ottenuto l’effetto voluto: i lavori originariamente attribuiti al “maresciallo” erano stati divisi in due lotti, uno dei quali affidata ai LL (cfr. pagine 49 e 51 dell’ordinanza). Il Tribunale, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha adeguatamente motivato in ordine all’utilizzo del “metodo mafioso”, ponendo in rilievo come fosse emerso in maniera evidente che l’estorsione dovesse essere realizzata con le modalità dell'intimidazione propria delle organizzazioni di tipo camorristico. In ogni caso, era emerso che il reato fosse pure destinato all'agevolazione del sodalizio criminoso, come desumibile dal coinvolgimento di persone del «calibro» di MP EL – «al quale ci si era rivolti recandosi addirittura a Catanzaro per parlare con lui, che era in carcere» – e del RA, che rivestiva all’interno del clan LL un ruolo organizzativo, proprio nel settore delle estorsioni (cfr. pagine 52 e s. dell’ordinanza). 2.3. Il terzo motivo è infondato. Il Tribunale, invero, ha adeguatamente motivato sulle esigenze cautelari non solo facendo ricorso “alla doppia presunzione” in ordine alla sussistenza delle esigenze e all'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ma anche ponendo in rilievo la pericolosa personalità dell'indagato e la sua indole trasgressiva ed incline a delinquere, rese evidenti dalla sua “biografia penale”. 8 Va, in ogni caso, posto in rilievo la genericità e la scarsa rilevanza degli elementi dedotti dal ricorrente. Sotto tale profilo, va evidenziato che il fatto che, nel presente procedimento, venga contestata all'indagato la partecipazione al clan per un periodo di tempo (a dire del ricorrente) limitato, durante il quale avrebbe commesso un solo reato-fine, assume scarsa rilevanza, atteso che l'indagato risulta essere stato condannato, con sentenza confermata in appello, per la partecipazione al sodalizio criminale, per un periodo di tempo anteriore a quello oggetto del presente procedimento. 3. Il ricorso di SO MM deve essere rigettato. 3.1. Il primo motivo è inammissibile. Anche il primo motivo del ricorso del SO si risolve in generiche censure, completamente versate in fatto. Al pari dei primi due motivi del ricorso del LL, è diretto a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale. Il ricorrente si limita a censurare le argomentazioni che il Tribunale ha posto a fondamento della propria decisione, senza dedurre un effettivo travisamento di prova oppure un determinante vizio logico, desumibile dal testo del provvedimento impugnato. Va, in ogni caso, posto in rilievo che il Tribunale, con riferimento alla partecipazione dell'indagato al clan LL, ha reso una motivazione adeguata ed esente da vizi logici (cfr. pagine 34 e ss. dell’ordinanza). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha motivato ampiamente in ordine allo stabile contributo fornito dall'indagato all'organizzazione, evidenziando come durante tutto il periodo di svolgimento delle operazioni di intercettazione era emerso che egli aveva svolto le mansioni di autista, di «messaggero» e di fiduciario, sia per la raccolta del denaro, sia per la distribuzione dello stesso alle famiglie degli affiliati al clan. Attività che aveva svolto adottando particolari cautele, in quanto ben consapevole del ruolo rivestito nell'ambito del clan e dei rischi a questo connesso. Il contenuto delle conversazioni intercettate, riscontrato dagli accertamenti di polizia giudiziaria, rendeva evidente il ruolo svolto dall’indagato nell’ambito del clan. Deve essere sottolineato che le conversazioni intercettate sono state riportate nell’ordinanza e sono state analiticamente esaminate dal Tribunale. Deve essere poi escluso che il Tribunale abbia travisato le dichiarazioni di RP DA, che, peraltro, sono state testualmente riportate nel corpo del provvedimento impugnato. Il Tribunale, invero, si è limitato a trarre da tali dichiarazioni la conferma che, dopo l'arresto di LL SC, era stato proprio il SO a svolgere il compito di riscuotere il canone, nell'interesse della famiglia LL. E, infatti, dalle dichiarazioni della RP, riportate nel corpo 9 dell'ordinanza, emerge che: SC LL aveva riferito alla donna «che l’affitto lo avrebbe ritirato lui con frequenza settimanale», aggiungendo che, «in sua assenza, le rate potevano essere corrisposte a un suo cugino di nome … NU»; «in effetti» aveva incontrato «in più occasioni NU»; «NU stava ritirando le somme settimanalmente». Risulta evidente che alcun travisamento delle dichiarazioni vi è stato e che il ricorrente, in sostanza, contesta, peraltro in maniera poco lineare, le argomentazioni che il Tribunale ha tratto da tali dichiarazioni. Quanto all'omessa valutazione della memoria difensiva, va rilevato che la censura si presenta del tutto generica, non avendo il ricorrente indicato quali specifiche argomentazioni, contenute in tale memoria, non sarebbero state considerate dal Tribunale. 3.2. Il secondo motivo è infondato. Il Tribunale, invero, ha adeguatamente motivato sulle esigenze cautelari non solo facendo ricorso alla “doppia presunzione” in ordine alla sussistenza delle esigenze e all'adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ma anche ponendo in rilievo la pericolosa personalità dell'indagato, desumibile dal ruolo di «assoluto rilievo» da lui rivestito nell’ambito della struttura associativa. Va, in ogni caso, posto in rilievo la genericità e la scarsa rilevanza degli elementi dedotti dal ricorrente. Quanto al periodo di accertata associazione dell’indagato al clan, va rilevato che tale periodo, anche se fosse pari a un anno e quattro mesi, come sostenuto dal ricorrente, non sarebbe comunque scarsamente significativo, soprattutto alla luce del ruolo di «assoluto rilievo» rivestito dal SO nell’ambito della struttura associativa. Sotto tale profilo, va ricordato che il SO non solo provvedeva alla raccolta del denaro e alla sua distribuzione alle famiglie degli affiliati al clan, ma risultava «messaggero» e «uomo di fiducia», essendo utilizzato anche per la trasmissione degli ordini, attraverso il metodo dei “pizzini”. Risulta evidente che un tale ruolo poteva essere attribuito solo a un soggetto stabilmente inserito nella struttura del clan, che godeva della massima fiducia e considerazione da parte degli esponenti di spicco del sodalizio criminale. Il ricorrente, d’altronde, non ha indicato alcun elemento di rilievo da quale potere desumere che l’indagato abbia reciso il legame con il clan, essendosi limitato genericamente a invocare il tempo trascorso dall’ultima condotta significativa della partecipazione al sodalizio criminale. Al riguardo, deve essere ribadito che, in relazione all'accusa di partecipazione ad associazioni mafiose “storiche”, il cosiddetto “tempo silente” (ovvero la datazione nel tempo degli ultimi episodi indicanti una siffatta partecipazione, rispetto al momento di applicazione della misura), di per sé, non assume rilievo determinante, non potendosi perciò solo ritenere che sia vinta la presunzione di 10 sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la quale, per contro, può essere superata solo ove ricorrano ulteriori elementi indicativi dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, quali il provato recesso dell'indagato dall'associazione, l'esaurimento dell'attività associativa, l'inizio di un'attività di collaborazione, il trasferimento in altra zona territoriale dell'interessato (cfr. Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tevella, Rv. 286267; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Giardino, Rv. 282131; Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Manzo, Rv. 280889; Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Forgetti, Rv. 276905). 4. Entrambi i ricorsi, pertanto, devono essere rigettati, con conseguente condanna, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 20 giugno 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente IE IL RO PE