Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00536/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02179/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2179 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da EM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6F70E2908, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Zambelli, Annamaria Tassetto, Matteo Zambelli, Luisa Parisi e Giovanni Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
l’Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ruggero Vincifori e Paolo Ducato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
di I.L.C. Group S.R.L., in persona del legale rappresentate pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Pennacchio e Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento dell'Università degli Studi di Palermo - Area Affari Generali e Centrale Acquisti, Settore Affidamenti di Lavori e Partenariati Pubblici-Privati prot. 179029 del 14.10.2025, Rep. Decreti n. 10989/2025, comunicato a mezzo pec in data 15.10.25, avente ad oggetto: “ Aggiudicazione efficace per l'appalto relativo alla “Fornitura e collocazione delle attrezzature e degli arredi dei laboratori di ricerca e di didattica dell'Edificio A dell'ex Consorzio Agrario di Palermo ” (CIG B6F70E2908, CUP B79J21038330001), a firma del Dirigente, Ing. Giorgio Martinelli;
- della graduatoria finale;
- del verbale del 25.7.25 e della ivi contenuta proposta di aggiudicazione ad I.L.C. Group S.r.l. intervenuta all'esito delle operazioni di gara;
- di tutti i verbali di gara e delle decisioni ivi assunte;
- dell'ammissione di I.L.C. Group S.r.l. alla procedura di gara;
- delle risultanze positive formulate dal RUP, arch. Costanza Conti, in data 25.7.25 in relazione alla verifica di congruità dell'offerta e dei costi di manodopera della società I.L.C. Group S.r.l.;
- delle risultanze positive, riferite ad I.L.C. Group S.r.l., formulate dal medesimo RUP in data 10.9.25 in relazione alla verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele;
- dell'esito positivo di tutte le ulteriori verifiche effettuate su ILC Group S.r.l.;
- della verifica positiva di comprova dei requisiti di I.L.C. Group S.r.l.;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, anche non conosciuto;
NONCHÉ IN VIA SUBORDINATA, per l’annullamento, in parte qua ,
del bando gara, del disciplinare di gara e del capitolato speciale e relativi allegati, nonché di ogni altro atto di gara, laddove interpretati nel senso di non prevedere, in sede di gara, la necessità da parte degli operatori economici di precisare l'oggetto della fornitura, di dichiarare la corrispondenza dei prodotti offerti alle prescrizioni tecniche ed agli standard minimi fissati dalla lex specialis, ovvero di provare il rispetto dei requisiti minimi;
nonché di non prevedere, nel corso della gara, la valutazione della fornitura offerta e la sua corrispondenza ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato e suoi allegati;
e per la declaratoria, altresì, della inefficacia
del contratto eventualmente nelle more sottoscritto con I.L.C. Group S.r.l., con conseguente subentro di ASEM S.r.l. nell'aggiudicazione e nel contratto d'appalto, ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a.;
e per l’accertamento e declaratoria
del diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente ai sensi dell'art. 124 c.p.a., con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente;
b) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da ILC Group S.r.l. il 2.12.2025:
per l’annullamento degli atti di gara nella parte in cui hanno ammesso l’offerta della ricorrente principale e, in subordine, per l’annullamento della lex specialis di gara;
c) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ASEM S.R.L. il 24.12.2025:
per la declaratoria dell’inefficacia del contratto del 18.12.2025, comunicato alla ricorrente in pari data, stipulato tra l’Università degli Studi di Palermo e l’aggiudicataria I.L.C. Group Srl, statuendo il subentro della ricorrente ASEM S.r.l.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata I.l.c. Group s.r.l., con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa e le memorie delle parti;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa NA HA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo, notificato il 7.11.2025 e depositato il 17.11.2025, la società ricorrente è insorta avverso l’esito della procedura di gara indetta dall’Università di Palermo per la “ Fornitura e collocazione delle attrezzature e degli arredi dei laboratori di ricerca e di didattica dell'Edificio A dell'ex Consorzio Agrario di Palermo ”, impugnando, in via principale, l’aggiudicazione alla società controinteressata, I.L.C. Group S.r.l., e, in via subordinata, la lex specialis costituita dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale di appalto, chiedendo in ogni caso il subentro nel contratto.
In particolare, la gara è stata indetta il 23.5.2025, per l’importo complessivo di 1.114.481,95 euro, di cui 1.112.197,95 euro soggetti a ribasso, e 2.284,00 euro, per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi col criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.
Le società ricorrente e quella controinteressata hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura la quale si è conclusa con l’aggiudicazione alla controinteressata e la stipulazione del relativo contratto di fornitura in data 18.12.2025.
2. Lamentando l’illegittimità dell’ammissione alla gara di I.L.C. Group S.r.l., EM deduce i seguenti motivi di diritto.
2.1. “ Violazione per indeterminatezza ed ambiguità dell’offerta tecnica; violazione degli artt. 14 e 17 del Disciplinare di gara, violazione dell’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto, violazione del principio di concorrenza e dell’art.3 del D. Lgs. n. 36/23; violazione dell’art. 70, comma 4 e 71 del D. Lgs. n. 36/23, nonché dell’art. 101 del D. Lgs. n. 36/23; violazione dell’art. 97 della Costituzione ”, atteso che la società aggiudicataria ha omesso di indicare i prodotti offerti e di comprovare il rispetto dei requisiti minimi e non ha allegato all’offerta le schede tecniche e le certificazioni previste dall’art. 6, c. 4, del CSA. Non è possibile evincere la positiva corrispondenza tra beni offerti in fornitura e beni richiesti nella lex specialis nemmeno dalla consultazione del dettaglio dei costi unitari, atto allegato all’offerta economica, nel quale ci si limita a una generica e incompleta descrizione dei prodotti.
Difettando l’indicazione dei prodotti offerti l’operatore economico avrebbe dovuto essere escluso in base a quanto stabilito dall’art. 14 del disciplinare di gara che dispone: “ non sono ammesse offerte […] espresse in modo indeterminato ”. L’indeterminatezza dell’offerta, inoltre, non avrebbe nemmeno potuto essere sanata dall’attivazione di un soccorso istruttorio, pena la violazione del principio della par conditio tra i concorrenti.
2.2. “ Violazione dei requisiti minimi; difetto di istruttoria; violazione degli artt. 1 e 4 del C.S.A., nonché degli artt. dal 53 al 59 del C.S.A.; violazione dell’“Elenco Prezzi” e delle misure e certificazioni ivi riportate, con specifico riferimento ai numeri 38, 41 e 42 del citato elenco; violazione del principio di concorrenza e di immodificabilità dell’offerta ”, atteso che l’offerta della controinteressata non è conforme agli standard minimi previsti nel CSA e nell’elenco prezzi e quindi doveva essere esclusa.
Il rispetto delle caratteristiche tecniche del prodotto è una condizione di partecipazione alla gara, pertanto la sostanziale diversità tra il prodotto offerto e quello richiesto, integra un aliud pro alio insanabile.
Il requisito della conformità del prodotto non può, infatti, essere integrato al di fuori della procedura di gara, pena la violazione della par conditio tra concorrenti e del principio di immodificabilità delle offerte.
In particolare, gli artt. 1 e 4 del capitolato impongono, per gli arredi tecnici, il necessario rispetto delle “ prescrizioni tecniche ” (cfr. art. 44 e ss. del capitolato speciale di appalto) nonché delle caratteristiche indicate nell’elenco prezzi allegato al bando, “da intendersi quali standard minimi e inderogabili di riferimen to”, con la sola tolleranza del “± 10%”, per quanto riguarda le dimensioni. L’art. 4 del capitolato impone, inoltre, il rispetto delle norme nazionali ed europee, UNI, EN e ISO “v igenti ” al momento della presentazione dell’offerta.
Stando a quanto risulta dal catalogo internet dei prodotti commercializzati dalla controinteressata, i prodotti offerti e individuati dai nn. 38, 41 e 42 dell’elenco prezzi non rispettano gli standard minimi di riferimento.
Invero:
- gli “ armadi di sicurezza sottocappa (tipo CC1A) per lo stoccaggio di prodotti chimici ” (n. 41 dell’elenco prezzi), devono avere dimensioni 900x500x700 mm ed essere in possesso della certificazione EN 14470-1 ed EN 16121; I.L.C. ha offerto un prodotto (marca “Safetybox” della Labor Security System) la cui altezza è pari a 600 mm (contro i 700 mm prescritti) ed è provvista di una certificazione EN 16121 aggiornata al 2013, anziché al 2024;
- gli “ armadi di sicurezza sottocappa (tipo CC1B) per lo stoccaggio di acidi e basi ” (n. 42 dell’elenco prezzi), devono avere dimensioni di 600x500x700 mm ed essere in possesso della certificazione EN 61010 ed EN 16121; I.L.C. ha offerto un prodotto (marca “Safetybox” della Labor Security System) la cui altezza è pari a 600 mm (contro i 700 mm prescritti) ed è provvista di certificazioni non più vigenti (EN 16121 del 2013, anziché del 2024, ed EN 61010 del 2010, anziché quella aggiornata del 2013).
- la “ cappa di aspirazione fumi derivanti dalla manipolazione di prodotti tossici da installare in laboratorio didattico e/o ricerca (tipo cappa CC1) ” (n. 38 dell’elenco prezzi), deve essere dotata di un “ piano di lavoro standard dimensioni 180 x 75 cm in laminato HPL colore grigio (dimensioni utili piano di lavoro 1800 L x 750 P x 1230 A mm), posto a 90 cm di altezza, con superficie non porosa per garantire l’assenza della proliferazione di batteri, resistente alle sostanze aggressive utilizzate nei laboratori chimici, di analisi, microbiologici e didattici e resistente ai tagli e l’usura ” e deve essere provvisto di un “ cassetto apribile per la manutenzione ”. L’art. 53 del C.S.A. contiene poi analitiche prescrizioni riferite all’apertura (necessariamente) frontale con saliscendi verticale, precisando che “ per una maggiore sicurezza ed una migliore manutenzione, i contrappesi dovranno essere posizionati in zona facilmente accessibile per la manutenzione e scorrere silenziosamente e senza alcun attrito favorendo una movimentazione dello schermo frontale fluida e priva di qualsiasi possibilità di sbilanciamento ”. Il prodotto offerto dalla controinteressata per tale tipologia non ha né il cassetto apribile frontalmente per la manutenzione né “ i contrappesi … posizionati in zona facilmente accessibile per la manutenzione ” che scorrono “ silenziosamente e senza alcun attrito favorendo una movimentazione dello schermo frontale fluida e priva di qualsiasi possibilità di sbilanciamento ”.
In conclusione, l’aggiudicataria ha presentato un’offerta non conforme all’oggetto della gara e quindi, concretizzandosi in un aliud pro alio , avrebbe dovuto essere esclusa.
2.3. “ Violazione dell’art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e del principio del risultato; violazione dell’art. 17, comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023; violazione dell’art. 20 del Disciplinare di gara; violazione dell’art. 97 della Costituzione ”.
L’aggiudicazione del contratto di fornitura alla controinteressata è illegittima perché contraria all’art. 20 del disciplinare di gara il quale prevede che “ la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del Codice, esamina la proposta di aggiudicazione e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione che è immediatamente efficace ”. La disposizione impone alla stazione appaltante l’accertamento della conformità della fornitura offerta a quella richiesta nella legge di gara e, in particolare, ai requisiti minimi dalla stessa imposti, quale requisito di partecipazione. Parte ricorrente deduce che l’accertamento non solo non ci sarebbe stato prima di arrivare all’aggiudicazione definitiva, ma non sarebbe stato nemmeno possibile operarlo, considerata la carenza della documentazione prodotta in sede di presentazione dell’offerta.
3. In via subordinata, la ricorrente chiede l’annullamento della lex specialis per i medesimi motivi di diritto indicati al punto 2.
In particolare, si chiede l’annullamento del bando, del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto qualora questi venissero interpretati nel senso di non prevedere, nella fase di gara, la necessità da parte degli operatori economici partecipanti di dichiarare la corrispondenza dei prodotti offerti alle prescrizioni tecniche ed agli standard minimi fissati dalla lex specialis , ovvero di non prevedere, nel corso della gara, la valutazione da parte della stazione appaltante della fornitura offerta e la sua corrispondenza ai requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale di appalto.
Dall’illegittimità della lex specialis , discende, in via derivata, l’illegittimità di ogni altro atto della procedura e l’inefficacia del contratto stipulato con la controinteressata.
4. L’Università, costituitasi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, la tardività dell’impugnazione degli atti di gara in quanto il dies a quo dal quale calcolare la decadenza di cui all’art. 120 c.p.a. coinciderebbe con la pubblicazione nella piattaforma di gara del verbale del 25.07.2025 con il quale è stata disposta l’aggiudicazione in favore della controinteressata. Nel merito, l’Università si è difesa argomentando sull’infondatezza dei motivi di ricorso e chiedendone il rigetto.
5. La società controinteressata, oltre a costituirsi in giudizio confutando nel merito il ricorso, ha presentato ricorso incidentale, ritualmente notificato e depositato in data 2.12.2025, lamentando l’illegittimità dell’ammissione dell’offerta formulata dalla società ricorrente e, in via subordinata, della lex specialis di gara e deducendo i seguenti motivi di diritto.
5.1. “ Violazione per indeterminatezza ed ambiguità dell’offerta tecnica; violazione degli artt. 14 e 17 del disciplinare di gara; violazione dell’art. 6 del capitolato speciale di appalto; violazione del principio di concorrenza e dell’art.3 del d.lgs. n. 36/23; violazione dell’art. 70 comma 4 e 71 del d.lgs. n. 36/23, nonché dell’art.101 del d.lgs. n. 36/23; violazione dell’art. 97 della Costituzione ”, atteso che (in modo speculare al primo motivo del ricorso principale), l’offerta economica di ASEM, costituita esclusivamente dal modello di ribasso e dall’allegato “ dettaglio dei costi unitari ”, è priva di schede tecniche o certificazioni idonee a comprovare la corrispondenza dei prodotti offerti a quelli richiesti.
Il doc. 20 di parte ricorrente - la c.d. “Relazione tecnica di EM S.r.l.” asseritamente prodotta in gara e attestante il possesso dei requisiti minimi, non era presente nella offerta.
EM doveva quindi essere esclusa dalla gara.
5.2. “ Violazione dei requisiti minimi. difetto di istruttoria; violazione degli artt. 1 e 4 del C.S.A., nonché degli artt. dal 53 al 59 del C.S.A.; violazione dell’“elenco prezzi” e delle misure e certificazioni ivi riportate, con specifico riferimento ai numeri 38, 41 e 42 del citato elenco; violazione del principio di concorrenza e di immodificabilità dell’offerta ”.
Stando a quanto risulta dal catalogo internet dei prodotti commercializzati dalla ricorrente principale e ai documenti depositati in giudizio, alcuni dei prodotti offerti da EM non rispettano gli standard minimi di riferimento.
Invero:
- gli “armadi di sicurezza sottocappa (tipo CC1B) per lo stoccaggio di acidi e basi ” (n. 42 dell’elenco prezzi), devono essere in possesso della certificazione EN 61010 ed EN 16121, ma EM ha offerto un prodotto la cui certificazione è “CEI EN 61010-1: 2013”, pertanto si riferisce alla “versione 2013” non vigente e, comunque, non presente in alcun elenco comunitario;
- il “ banco da laboratorio per uso didattico e ricerca (tipo A, B e Q) ” (n. 1 dell’elenco prezzi) offerto dalla ricorrente ha una altezza massima di 165 cm, inferiore di 35 cm rispetto alla misura prevista (2100 mm), con uno scostamento rispetto alla medesima del 17,5%, ovvero quasi il doppio della tolleranza massima ammessa (+/- 10%) ”;
- la “ cappa di aspirazione fumi derivanti dalla manipolazione di prodotti tossici da installare in laboratorio didattico e/o ricerca (tipo cappa CC1) ” (n. 38 dell’elenco prezzi) presenta i fianchi laterali vetrati, realizzati in cristallo e non in acciaio, come richiesto dalla lex specialis (che prevede “ l’incastellatura in lamiera di acciaio elettrozincata e pressopiegata ”).
In conclusione, EM ha presentato un’offerta non conforme all’oggetto della gara e quindi avrebbe dovuto essere esclusa.
5.3. “ In via subordinata, annullamento, in parte qua, del bando di gara, del relativo disciplinare, del capitolato tecnico e relativi allegati ”, nel caso in cui la lex specialis venisse interpretata, seguendo la prospettazione ricorrente, nel senso di ritenere necessario, nella fase di selezione a pena di esclusione, di dichiarare la corrispondenza dei prodotti offerti alle prescrizioni tecniche ed agli standard minimi fissati dalla lex specialis , e di prevedere, sempre nel corso di aggiudicazione, la valutazione della fornitura offerta e la sua corrispondenza ai requisiti minimi richiesti nel capitolato speciale d’appalto.
Una simile lettura è illegittima attesa la superfluità dell’allegazione della documentazione tecnica di preventiva verifica dei prodotti offerti nell’ambito delle procedure da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.
6. Con il ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato il 22.12.2025 e depositato il 24.12.2025, la società ricorrente ha impugnato il contratto stipulato il 18.12.2025 e comunicato alla ricorrente in pari data, tra l’Università degli Studi di Palermo e l’aggiudicataria I.L.C. Group S.r.l., chiedendo dichiararsi l’inefficacia dello stesso e disporsi il subentro, o, in via gradata, il risarcimento per equivalente.
In vista della trattazione del ricorso nel merito le parti hanno depositato memorie e documenti.
7. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, rileva il Collegio l’infondatezza dell’eccezione di tardività sollevata dalla stazione appaltante.
Invero, il verbale di gara del 25.07.2025 riporta le operazioni di apertura delle buste delle offerte e l’individuazione della controinteressata quale “ quale migliore offerta con il ribasso percentuale del 17,3% ” e della ricorrente quale “ seconda migliore offerta con un ribasso del 14,97% ”, concludendo, pertanto, che “ il Presidente (n.d.r. della Commissione di gara) , … formula la proposta di aggiudicazione della fornitura I.L.C. Group s.r.l.”.
La mera “proposta di aggiudicazione” in quanto atto endoprocedimentale (v. art. 17, c. 5, d.lgs. n. 36/2023), non è sufficiente a far decorrere il termine per impugnare, che evidentemente decorre dall’aggiudicazione definitiva (v. decreto dirigenziale n. 179029 del 14.10.2025, comunicato in data 15.10.2025).
Il ricorso, notificato in data 7.11.2025, vale a dire entro il termine di 30 giorni di cui all’art. 120, c.p.a., è quindi tempestivo (v. art. 36, c. 9, d.lgs. n. 36/2023).
2. Nel merito, ritiene il Collegio che il ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato limitatamente alla domanda, proposta in via subordinata, di annullamento della lex specialis .
2.1. Giova ricostruire quanto previsto dalla lex specialis , innanzitutto in termini di fasi della procedura.
Gli artt. 14-17 del disciplinare di gara individuano le modalità di presentazione dell’offerta che è “ composta da: A) documentazione amministrativa; B) offerta economica ”.
La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa deve contenere: la domanda di partecipazione completa delle dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, prescritti agli artt. 5, 6 e 7 del disciplinare; il modello dichiarazioni ex art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023; il DGUE; l’attestazione di pagamento a favore dell’ANAC; il patto di integrità e la garanzia provvisoria.
L’offerta economica (B) deve contenere, a pena di esclusione, il “Modulo di Offerta economica”, con indicazione del ribasso percentuale e dei costi della manodopera, nonché il “Dettaglio dei costi unitari”, di talché la sommatoria di tutti i prodotti tra costi unitari e le quantità di beni richiesti dovrà essere coerente con l’offerta economica presentata.
L’art. 19 del disciplinare indica la scansione delle fasi di aggiudicazione e richiede come primo adempimento l’apertura dei plichi con la verifica della documentazione amministrativa (A) e, successivamente, l’apertura e la valutazione delle offerte economiche (B) presentate dai “ concorrenti non esclusi dalla gara ” ( i.e. dalla precedente fase di verifica del contenuto della busta amministrativa - A).
L’art. 20 prevede, infine, che la stazione appaltante “ ai sensi dell’art. 17, comma 5, del Codice, esamina la proposta di aggiudicazione, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione ” e “ in caso di esito negativo delle verifiche ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante dispone la revoca dell’aggiudicazione ”.
In nessuna delle predette previsioni è prevista l’allegazione, a pena di esclusione, delle schede tecniche relative ai prodotti offerti né è previsto lo svolgimento di una fase di valutazione della conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche tecnico-costruttive indicate nel capitolo “Prescrizioni tecniche” del CSA e nell’“Elenco prezzi”.
Il CSA descrive le caratteristiche fisiche dell’arredo tecnico richiesto dalla stazione appaltante, indicandone le quantità, le dimensioni e le certificazioni necessarie per ogni singolo pezzo ed impone che i prodotti offerti siano conformi alle caratteristiche date dalla normativa vigente, a quelle indicate agli artt. 44 ss. (Prescrizioni tecniche) e nell’allegato elenco prezzi, da intendersi quali “ standard minimi e inderogabili di riferimento ”, ed alle “ vigenti norme nazionali ed europee, UNI, EN e ISO ” (v. artt. 1, 2, e 4) .
L’art. 6 del CSA (intitolato “Certificazioni della fornitura”) recita: “ E’ facoltà dell’Operatore economico affidatario, in sede di gara, asseverare con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, la rispondenza, per ciascuna delle tipologie di prodotti, alle caratteristiche tecnico-costruttive indicate nel capitolo “Prescrizioni tecniche” al presente Capitolato e nell’allegato “Elenco prezzi”. In ogni caso, PRIMA DELL’AVVIO DELL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA (n.d.r.), esso dovrà presentare all’Amministrazione per tutti i prodotti facenti parte del presente appalto ed a seconda delle caratteristiche di cui alle schede tecniche presentate in sede di offerta, la documentazione attestante: a) la rispondenza di ciascuna delle tipologie di prodotti alle caratteristiche tecniche di cui ai documenti di gara; b) la durabilità, resistenza, sicurezza e stabilità del prodotto prescritti nelle norme EN applicabili all’uso del prodotto. In assenza di norme EN, sono applicabili i requisiti delle norme ISO. Nel caso non siano applicabili norme EN o ISO, si dovrà autocertificare che il prodotto è idoneo allo scopo per cui verrà utilizzato. ”.
All’art. 8 del CSA è disciplinata, infine, la fase esecutiva del contratto di fornitura durante la quale è prevista la verifica della conformità dei prodotti forniti, posto che “ gli arredi tecnici consegnati saranno sottoposti ad un piano di verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Tale attività avrà altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle norme specifiche. L’Amministrazione appaltante può scegliere di effettuare la verifica sulla base di un piano di campionamento con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale, quando non possa essere verificata la totalità della fornitura per caratteristiche particolari dell’allestimento. Nel caso in cui le condizioni oggettive non consentono l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le norme di legge, l’Amministrazione appaltante può effettuare le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite. ”.
Dalla lettura sistematica della lex specialis , ossia del disciplinare di gara e del capitolato speciale, è evidente che la verifica della conformità dei prodotti offerti ai requisiti minimi richiesti non è prevista in fase di aggiudicazione, anzi è espressamente demandata alla fase esecutiva, successiva alla stipula del contratto.
Nella fase di gara era sufficiente presentare una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, per asseverare “la rispondenza, per ciascuna delle tipologie di prodotti, alle caratteristiche tecnico-costruttive indicate nel capitolo “Prescrizioni tecniche” al CSA e all’“Elenco prezzi” (sull’esistenza o meno di tale dichiarazione da parte del controinteressato e sulle conseguenze della eventuale mancanza, non sanzionata espressamente dal CSA, non è stata, però, dedotta nessuna censura, anzi parte ricorrente assume che la lex specialis sia illegittima perché non prevede, nella fase di gara, la necessità da parte degli operatori economici partecipanti di dichiarare la corrispondenza dei prodotti offerti alle prescrizioni tecniche ed agli standard minimi, il che non è – v. art. 6 CSA).
2.2. Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda principale avanzata dalla ricorrente e volta ad ottenere l’esclusione dalla ricorrente dalla gara, per come regolata dalla lex specialis , è infondata.
La controinteressata, in sede di offerta, ha chiesto di partecipare alla gara (che riguarda il complesso dei beni richiesti), ha indicato nel “dettaglio costi unitari” la tipologia e la quantità di beni offerti, senza allegare le schede tecniche perché non vi era tenuta (v. infondatezza del primo motivo del ricorso principale), così come la Commissione, in ossequio alla lex specialis , non era tenuta a verificare, prima dell’aggiudicazione e della stipula del contratto (ma solo in fase esecutiva), la rispondenza di ciascuna delle tipologie dei prodotti offerti alle caratteristiche tecniche di cui ai documenti di gara (v. infondatezza del secondo motivo del ricorso principale); essa era tenuta solo ad individuare quale fosse il miglior prezzo, salva la verifica, da parte della stazione appaltante, del possesso dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, prescritti agli artt. 5, 6 e 7 del disciplinare, che nel caso di specie non sono in discussione (v. infondatezza del terzo motivo del ricorso principale) .
Dall’infondatezza di tali motivi discende l’improcedibilità (prima ancora che l’infondatezza) degli speculari primi due motivi del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.
2.3. Il ricorso introduttivo è invece fondato, nei limiti e nei sensi di seguito specificati, quanto alla domanda proposta in via subordinata di annullamento della lex specialis , per le ragioni che seguono (che dimostrano, invece, l’infondatezza della speculare censura della controinteressata contenuta nel terzo motivo del ricorso incidentale).
Ad avviso del Collegio, la natura standardizzata dei beni e la possibilità di optare per la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ex art. 108, c. 3, d.lgs. n. 36/2023, non esime la stazione appaltante dalla necessità di verificare, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, che i beni oggetto della fornitura, per di più trattandosi di “arredi tecnici”, siano conformi alle analitiche prescrizioni dettate dalla lex specialis .
Invero, le specifiche tecniche, disciplinate dagli artt. 79 d.lgs. n. 36/2023 e dall’allegato II.5, sono le caratteristiche che deve avere il prodotto per soddisfare le esigenze della stazione appaltante e quindi costituiscono un elemento essenziale per definire l’oggetto della prestazione.
La lex specialis della gara in esame, non prevedendo che la verifica della rispondenza del prodotto offerto alla specifiche tecniche (qualificate come “standard minimi e inderogabili di riferimento” e quindi non come meri “requisiti di esecuzione”) avvenga prima dell’aggiudicazione, determina in sostanza una “aggiudicazione al buio” e quindi impedisce finanche la corretta formazione della volontà negoziale, in quanto prima della stipula del contratto non è dato sapere se vi è corrispondenza tra prestazione offerta a quella richiesta (e non è possibile valutare se il prodotto offerto sia un “ aliud pro alio ”).
Posto che ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, “ le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza ”, l’aggiudicazione e la successiva stipula del contratto non possono avere luogo se non è dato nemmeno sapere se i prodotti offerti rispettino gli standard minimi che sono necessari per soddisfare le esigenze sottese all’indizione della procedura.
In altre parole, “ se l’art. 1 cit. fa riferimento al “risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione”, non può certo ritenersi che il principio sia diretto a raggiungere un affidamento e una esecuzione del contratto “quali che siano”. Al contrario, l’affidamento della commessa e l’esecuzione del contratto devono essere funzionali al raggiungimento degli interessi pubblici che la commessa mira a soddisfare e il principio del risultato deve senz’altro essere inteso in tale ottica ” (così Cons. Stato, sez., V, n. 6337/2025).
Ancorché il criterio di aggiudicazione sia quello del minore prezzo, la stazione appaltante deve quindi poter sapere se l’aggiudicatario sta offrendo un prodotto conforme alla lex specialis e quindi deve individuare e richiedere la documentazione idonea a comprovare tale conformità e ciò ai sensi dell’art. 91, c. 5, d.lgs. n. 36/2023, secondo cui l’offerente deve dichiarare “ il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assumere [n.d.r.] l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante e dalla disciplina applicabile, nonché fornire [n.d.r.] ogni altra informazione richiesta dalla stazione appaltante nei documenti di gara ”.
In definitiva, nel caso di specie, è illegittima la lex specialis di gara, che non ha previsto che prima dell’aggiudicazione fosse verificata la conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche di cui al CSA e all’Elenco prezzi in quanto definite “ standard minimi e inderogabili di riferimento ”.
3. In conclusione:
- il ricorso principale va in parte rigettato e per il resto accolto e, per l’effetto, deve essere annullata la lex specialis di gara, ossia il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale, nei sensi e limiti sopra specificati, con conseguente effetto demolitorio derivato su ogni atto della procedura, compresa la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato il 18.12.2025 tra l’Università degli Studi di Palermo e la I.L.C. Group S.r.l.;
- il ricorso incidentale, invece, in parte deve essere dichiarato improcedibile e per il resto rigettato.
4. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza tra la società ricorrente e la stazione appaltante, attesa la natura del vizio riscontrato nella fase di indizione della procedura. Le stesse possono, invece, trovare compensazione con la società controinteressata, che non ha dato causa al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti e seguito dal ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, così statuisce:
- in parte rigetta e per il resto accoglie il ricorso introduttivo e per l’effetto, annulla, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione, il bando di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale;
- dichiara l’inefficacia del contratto del 18.12.2025 stipulato tra l’Università degli Studi di Palermo e l’aggiudicataria I.L.C. Group S.r.l.;
- in parte dichiara improcedibile e per il resto rigetta il ricorso incidentale;
- condanna l’Università degli studi di Palermo al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente, che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila/00) per compensi, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- compensa le spese tra ricorrente principale ed incidentale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FE IN, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
NA HA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA HA | FE IN |
IL SEGRETARIO