TAR Palermo, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 536
TAR
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione per indeterminatezza ed ambiguità dell’offerta tecnica

    La Corte ha ritenuto che la lex specialis non prevedesse l'allegazione di schede tecniche a pena di esclusione in fase di gara, demandando la verifica della conformità dei prodotti alla fase esecutiva.

  • Rigettato
    Violazione dei requisiti minimi

    La Corte ha ritenuto che la lex specialis non prevedesse la verifica della conformità dei prodotti in fase di aggiudicazione, ma demandasse tale controllo alla fase esecutiva.

  • Rigettato
    Violazione del principio del risultato e dell'art. 20 del disciplinare

    La Corte ha ritenuto che la lex specialis non prevedesse tale verifica in fase di aggiudicazione, demandandola alla fase esecutiva.

  • Accolto
    Illegittimità della lex specialis per mancata previsione di verifica di conformità in fase di gara

    La Corte ha ritenuto che la lex specialis, pur prevedendo una dichiarazione di rispondenza in fase di gara, non imponeva una verifica della conformità dei prodotti prima dell'aggiudicazione, configurando un'aggiudicazione al buio contraria al principio del risultato.

  • Accolto
    Conseguenza dell'annullamento della lex specialis e degli atti di gara

    L'annullamento della lex specialis e degli atti di gara comporta l'inefficacia del contratto stipulato.

  • Accolto
    Diritto al risarcimento per equivalente

    Il risarcimento è concesso a seguito dell'accoglimento del ricorso principale.

  • Rigettato
    Speculare ai motivi del ricorso principale

    I motivi sono stati dichiarati infondati in quanto la lex specialis non prevedeva l'esclusione in base a tali contestazioni.

  • Rigettato
    Speculare ai motivi del ricorso principale

    I motivi sono stati dichiarati infondati in quanto la lex specialis non prevedeva la verifica della conformità dei prodotti in fase di aggiudicazione.

  • Rigettato
    Illegittimità della lex specialis per eccessiva pretesa di documentazione tecnica in fase di gara

    La Corte ha accolto la domanda subordinata della ricorrente principale, annullando la lex specialis per le ragioni esposte nella motivazione del ricorso principale, ritenendo fondata la censura sull'illegittimità della mancata verifica di conformità in fase di gara.

  • Accolto
    Conseguenza dell'annullamento della lex specialis e degli atti di gara

    L'annullamento della lex specialis e degli atti di gara comporta l'inefficacia del contratto stipulato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 536
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 536
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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