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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4967 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 5809/2023
Il giorno 22.12.2025 alle ore 10.03 è presente in collegamento Teams l'avv. Daniele
LI in sostituzione dell'avv. Pesenti per parte ricorrente.
L'avv. LI si riporta ai propri atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia IM, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5809/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Parte_1 C.F._1
IZ ( , ND Pesenti Email_1
( e UG EN Email_2
( per mandato in atti Email_3
RICORRENTE
E
, in persona del titolare (C.F. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione e TFR
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal
18/08/2021 al 05/07/2022 in forza di un contratto di assunzione a tempo determinato con mansioni di autista inquadrato nel livello 3° super CCNL Trasporto Merci, a tempo pieno e successive proroghe, ha convenuto per ottenere la Controparte_1
somma di € 5.653,11 al lordo delle ritenute di legge per la parte di retribuzione relativa al
2 per il mese di giugno 2022 per cui aveva ricevuto il solo acconto pari ad € 1.345,00, per l'intera retribuzione relativa al mese di luglio 2022 e a titolo di TFR.
La parte resistente ha omesso di costituirsi ed è stata dichiarata contumace.
Sulla scorta della documentazione offerta da parte ricorrente, la causa è stata discussa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato ed è accolto.
Per quanto concerne invero l'inadempimento dell'obbligo retributivo, si osserva che,
dimostrato dalla documentazione versata in atti (contratto e buste paga) che il ricorrente abbia lavorato presso la parte resistente, questa – che ne era onerata - non ha provato di aver corrisposto le retribuzioni relative, essendo rimasta contumace.
Parte resistente va dunque condannata al pagamento della chiesta somma di € 5.653,11
al lordo delle ritenute di legge non essendo contestati i relativi conteggi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna , in Controparte_1
persona del titolare, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 5.653,11 al lordo delle ritenute di legge oltre interessi e rivalutazione dalla data delle singole scadenze al soddisfo;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.030,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 22.12.2025
Il Giudice
-C IM Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
IM in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 5809/2023
Il giorno 22.12.2025 alle ore 10.03 è presente in collegamento Teams l'avv. Daniele
LI in sostituzione dell'avv. Pesenti per parte ricorrente.
L'avv. LI si riporta ai propri atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia IM, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5809/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Parte_1 C.F._1
IZ ( , ND Pesenti Email_1
( e UG EN Email_2
( per mandato in atti Email_3
RICORRENTE
E
, in persona del titolare (C.F. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione e TFR
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal
18/08/2021 al 05/07/2022 in forza di un contratto di assunzione a tempo determinato con mansioni di autista inquadrato nel livello 3° super CCNL Trasporto Merci, a tempo pieno e successive proroghe, ha convenuto per ottenere la Controparte_1
somma di € 5.653,11 al lordo delle ritenute di legge per la parte di retribuzione relativa al
2 per il mese di giugno 2022 per cui aveva ricevuto il solo acconto pari ad € 1.345,00, per l'intera retribuzione relativa al mese di luglio 2022 e a titolo di TFR.
La parte resistente ha omesso di costituirsi ed è stata dichiarata contumace.
Sulla scorta della documentazione offerta da parte ricorrente, la causa è stata discussa all'odierna udienza.
Il ricorso è fondato ed è accolto.
Per quanto concerne invero l'inadempimento dell'obbligo retributivo, si osserva che,
dimostrato dalla documentazione versata in atti (contratto e buste paga) che il ricorrente abbia lavorato presso la parte resistente, questa – che ne era onerata - non ha provato di aver corrisposto le retribuzioni relative, essendo rimasta contumace.
Parte resistente va dunque condannata al pagamento della chiesta somma di € 5.653,11
al lordo delle ritenute di legge non essendo contestati i relativi conteggi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna , in Controparte_1
persona del titolare, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 5.653,11 al lordo delle ritenute di legge oltre interessi e rivalutazione dalla data delle singole scadenze al soddisfo;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.030,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 22.12.2025
Il Giudice
-C IM Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
IM in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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